Poteri istruttori del fisco: inviti, termini e presunzioni
I quindici giorni per rispondere, la presunzione sui prelevamenti oltre 1.000 euro al giorno e 5.000 al mese, e le due inutilizzabilità opposte
05/09/2026
7 min lettura
In sintesi
L'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 elenca ciò che gli uffici delle imposte possono fare prima di emettere un avviso di accertamento: accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'art. 33, inviti a comparire, richieste di esibizione di atti e documenti, questionari, richieste ad amministrazioni ed enti, ai notai e ai conservatori, indagini finanziarie su autorizzazione del direttore centrale o regionale dell'accertamento, richieste a clienti e fornitori, agli amministratori di condominio e a qualunque altro soggetto che abbia avuto rapporti con il contribuente.
Tre numeri governano la parte pratica di questo articolo. Il termine minimo di quindici giorni per rispondere (trenta per le richieste agli operatori finanziari, prorogabili di venti su istanza dell'operatore). La coppia di soglie — 1.000 € giornalieri e 5.000 € mensili — oltre le quali i prelevamenti non giustificati diventano ricavi presunti. E i sessanta giorni che, dal 2024, l'amministrazione deve concedere per il contraddittorio prima di adottare un atto impugnabile, a pena di annullabilità (art. 6-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212).
Che cosa l'ufficio può chiedere, e con quale preavviso
Gli inviti e le richieste dell'art. 32 vanno notificati ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973, e dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio, che non può essere inferiore a quindici giorni. Fanno eccezione le richieste agli operatori finanziari del numero 7, per le quali il termine minimo è di trenta giorni ed è prorogabile di venti su istanza dell'operatore per giustificati motivi, autorizzata dal direttore centrale o regionale competente.
Alcuni limiti sono meno noti di quanto meriterebbero. Sui documenti esibiti l'ufficio può estrarre copia oppure trattenerli, rilasciando ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione — e non può in nessun caso trattenere le scritture cronologiche in uso (numero 3). Le richieste fatte e le risposte ricevute nell'invito a comparire devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante, e in mancanza va indicato il motivo della mancata sottoscrizione: il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale (numero 2). Le richieste agli operatori finanziari e le relative risposte, anche negative, devono avvenire esclusivamente in via telematica. Le copie e gli estratti richiesti a notai e conservatori dei registri immobiliari, infine, sono rilasciati gratuitamente (numero 6).
- Giorno della notifica: L'invito, il questionario o la richiesta è notificato ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973 — Dalla notifica decorre il termine fissato dall'ufficio: è la data da cui si contano i giorni, non quella di redazione dell'atto
- Contestualmente alla richiesta: L'ufficio deve informare il contribuente che ciò che non esibisce non potrà essere usato a suo favore — Art. 32, terzo comma: l'avvertimento è un obbligo dell'ufficio, e la sua mancanza incide sull'operatività della sanzione processuale
- Non meno di quindici giorni: Termine minimo per rispondere a inviti, questionari e richieste di esibizione — Trenta giorni per le richieste agli operatori finanziari del numero 7, prorogabili di venti su istanza dell'operatore per giustificati motivi
- Al massimo sessanta giorni dalla ricezione: Periodo entro cui l'ufficio deve restituire i documenti trattenuti, rilasciando ricevuta — Art. 32, comma 1, numero 3; le scritture cronologiche in uso non possono comunque essere trattenute
- Prima di adottare l'atto impugnabile: L'amministrazione comunica lo schema di atto e assegna non meno di sessanta giorni per le controdeduzioni — Art. 6-bis, comma 3, legge 212/2000: l'atto non è adottato prima della scadenza, a pena di annullabilità; nello stesso termine si può accedere al fascicolo ed estrarne copia
- Se restano meno di centoventi giorni alla decadenza: Il termine di decadenza per l'atto conclusivo è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del contraddittorio — Art. 6-bis, comma 3, ultimo periodo: la garanzia non si comprime per esigenze di calendario dell'ufficio
Il numero 6-bis merita una nota a parte, perché è quello che precede quasi sempre un'indagine bancaria: previa autorizzazione, l'ufficio può chiedere allo stesso soggetto verificato una dichiarazione con natura, numero ed estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, OICR, SGR e società fiduciarie, italiani o stranieri, in corso o estinti da non più di cinque anni. Sull'esito di quell'istruttoria si innesta il contraddittorio preventivo dell'art. 6-bis dello Statuto: lo schema di atto va comunicato al contribuente con un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per le controdeduzioni e per accedere al fascicolo, e l'atto adottato deve motivare sulle osservazioni che l'amministrazione non accoglie. Il vecchio termine dilatorio di sessanta giorni dal processo verbale di constatazione, che stava nell'art. 12, comma 7, dello Statuto, è stato abrogato: la garanzia oggi passa dall'art. 6-bis, non più da quella disposizione.
La presunzione sui prelevamenti: due soglie che devono valere insieme
I dati acquisiti con le indagini finanziarie sono posti a base delle rettifiche degli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito o che non sono rilevanti. Per i prelevamenti e gli importi riscossi la regola è più severa: alle stesse condizioni sono posti direttamente come ricavi, se il contribuente non indica il soggetto beneficiario e purché non risultino dalle scritture contabili, ma solo «per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili».
La formula è condensata e va letta per intero: i due limiti sono congiunti, quindi il singolo prelievo deve superare i 1.000 € e il mese deve superare i 5.000 €. Un mese fatto di prelievi da 900 € resta fuori anche se il totale è alto; un prelievo isolato da 2.400 € in un mese che chiude a 4.800 € resta fuori a sua volta.
| Mese e composizione dei prelievi | Prelevamenti non giustificati |
|---|---|
| Marzo — quattro prelievi da 1.500 € in giorni diversi: oltre 1.000 € al giorno e oltre 5.000 € nel mese | 6.000,00 € |
| Aprile — tre prelievi da 900 €: nessuno supera i 1.000 € giornalieri, fuori dalla presunzione | 2.700,00 € |
| Maggio — due prelievi da 2.400 €: sopra la soglia giornaliera ma il mese resta sotto 5.000 € | 4.800,00 € |
| Giugno — cinque prelievi da 1.200 € in giorni diversi: entrambe le soglie superate | 6.000,00 € |
| Settembre — un prelievo unico da 7.500 €: entrambe le soglie superate | 7.500,00 € |
| Prelevamenti posti come ricavi a base dell'accertamento | 19.500,00 € |
Nell'esempio soltanto tre mesi su cinque superano entrambe le soglie, e la ripresa a tassazione come ricavi si ferma a 19.500 € invece dei 27.000 € che si otterrebbero sommando tutti i prelievi non giustificati. La differenza non è un cavillo: è la ragione per cui, davanti a un'indagine finanziaria, ricostruire il dettaglio giorno per giorno conviene sempre.
Sulla portata soggettiva della presunzione c'è un limite che il testo vigente porta già inciso. La Corte costituzionale, con sentenza 24 settembre - 6 ottobre 2014 n. 228, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, «limitatamente alle parole "o compensi"»: da allora la presunzione sui prelevamenti opera sui ricavi d'impresa e non sui compensi di lavoro autonomo, e nel testo dell'articolo quelle due parole non compaiono più. Per il seguito dell'accertamento si veda la scheda sull'accertamento analitico-induttivo.
Due inutilizzabilità che guardano in direzioni opposte
L'art. 32 contiene una sanzione processuale che colpisce il contribuente: le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa. La norma vi accompagna però un obbligo per l'ufficio — informarne il contribuente contestualmente alla richiesta — e una via d'uscita: la causa di inutilizzabilità non opera se il contribuente deposita quei documenti in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
| Voce | Art. 32 DPR 600/1973 — documenti non esibiti | Art. 7-quinquies legge 212/2000 — prove acquisite irritualmente |
|---|---|---|
| A danno di chi opera | Del contribuente: ciò che non ha esibito non può essere considerato a suo favore | Dell'amministrazione: gli elementi acquisiti irritualmente non sono utilizzabili contro il contribuente |
| Presupposto | Mancata risposta a un invito, a un questionario o a una richiesta di esibizione dell'ufficio | Prove acquisite oltre i termini di permanenza dell'art. 12, comma 5, oppure in violazione di legge |
| Dove opera | In sede amministrativa e contenziosa | Ai fini dell'accertamento amministrativo e giudiziale del tributo |
| Condizione posta all'ufficio | Deve informare il contribuente della conseguenza contestualmente alla richiesta | Deve rispettare i termini di permanenza: trenta giorni lavorativi, quindici per contabilità semplificata e lavoratori autonomi |
| Via d'uscita per il contribuente | Deposito dei documenti con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarando la causa non imputabile | Eccezione in giudizio, con la portata della norma oggi rimessa alle Sezioni Unite per le annualità anteriori al 2024 |
Dal lato opposto lavora l'art. 7-quinquies dello Statuto del contribuente, per il quale non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale gli elementi di prova acquisiti oltre i termini dell'art. 12, comma 5, o in violazione di legge. Quei termini sono la durata massima della permanenza dei verificatori presso la sede: trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta nei casi di particolare complessità motivati dal dirigente, ridotti a quindici giorni lavorativi nell'arco di non più di un trimestre per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, computando i soli giorni di effettiva presenza.
La portata dell'art. 7-quinquies è però ancora aperta, e vale la pena saperlo prima di costruirci sopra una difesa. Con l'ordinanza n. 13696 del 2026 la Sezione Tributaria della Corte di cassazione ha trasmesso il ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione — decisa in senso difforme dalle sezioni semplici — se un principio di inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione di diritti fondamentali del contribuente esistesse nell'ordinamento già prima della riforma del 2023, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2026. Fino alla pronuncia delle Sezioni Unite il punto resta controverso per le annualità anteriori. Le garanzie generali della verifica — diritto di essere informato delle ragioni e dell'oggetto, facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato — restano quelle dell'art. 12 dello Statuto.
Riferimenti normativi
- Art. 32, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 — poteri degli uffici: accessi e verifiche (n. 1), invito a comparire e presunzione da prelevamenti oltre 1.000 € giornalieri e 5.000 € mensili (n. 2), esibizione di atti e documenti con trattenimento non superiore a sessanta giorni (n. 3), questionari (n. 4), richieste ad amministrazioni ed enti (n. 5), copie da notai e conservatori (n. 6), dichiarazione sui rapporti finanziari (n. 6-bis), indagini finanziarie per via esclusivamente telematica (n. 7), richieste a clienti e fornitori (n. 8), a ogni altro soggetto (n. 8-bis) e agli amministratori di condominio (n. 8-ter); notifica ex art. 60 e termine minimo di quindici giorni, trenta per il n. 7, prorogabili di venti; inutilizzabilità a favore del contribuente di quanto non esibito e deroga per il deposito con il ricorso.
- Corte costituzionale, sentenza 24 settembre - 6 ottobre 2014 n. 228 — illegittimità dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, limitatamente alle parole «o compensi».
- Art. 33 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 — accessi, ispezioni e verifiche richiamati dall'art. 32, comma 1, numero 1.
- Art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 — notificazione degli inviti e delle richieste.
- Art. 6-bis, commi 1, 2, 3 e 4, legge 27 luglio 2000 n. 212 — contraddittorio informato ed effettivo a pena di annullabilità, schema di atto con termine non inferiore a sessanta giorni, posticipazione del termine di decadenza al centoventesimo giorno, obbligo di motivare sulle osservazioni non accolte.
- Art. 7-quinquies legge 27 luglio 2000 n. 212 — inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti oltre i termini dell'art. 12, comma 5, o in violazione di legge.
- Art. 12, commi 2 e 5, legge 27 luglio 2000 n. 212 — diritti del contribuente all'avvio della verifica e durata massima della permanenza dei verificatori.
- Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13696 del 2026 — rimessione al Primo Presidente sulla portata dell'art. 7-quinquies e sull'esistenza del principio di inutilizzabilità prima della riforma del 2023.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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