Salta al contenuto
AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Poteri istruttori uffici art. 32 DPR 600/1973: inviti e indagini

Inviti a comparire, questionari, esibizione documenti e indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/1973: termini, presunzioni da prelevamenti e inutilizzabilità

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

Tempo di lettura

4 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina i poteri istruttori degli uffici delle imposte nell'attività di accertamento: accessi, ispezioni e verifiche, inviti a comparire, richieste di esibizione di atti e documenti, questionari e indagini finanziarie. Il termine assegnato al contribuente per l'adempimento non può essere inferiore a quindici giorni (trenta per le richieste agli operatori finanziari). I prelevamenti e gli importi riscossi non giustificati, superiori a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili, sono posti a base delle rettifiche come ricavi presunti. Le notizie e i documenti non esibiti in risposta agli inviti non possono essere utilizzati a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa.

Quando si applica

I poteri dell'art. 32 sono attivabili dall'ufficio in qualsiasi fase dell'istruttoria, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, nei confronti di persone fisiche, società ed enti, sostituti d'imposta e soggetti terzi che abbiano intrattenuto rapporti con il contribuente verificato. Tra le ipotesi tipiche:

  • Invito a comparire (n. 2): il contribuente è chiamato a fornire dati e notizie rilevanti, anche relativi a rapporti finanziari acquisiti tramite indagini bancarie.
  • Richiesta di esibizione (n. 3): atti, documenti, bilanci, libri e registri previsti dalle norme tributarie; l'ufficio può estrarne copia o trattenerli per un periodo non superiore a sessanta giorni, esclusi i registri cronologici in uso.
  • Questionari (n. 4): inviati al contribuente o a soggetti terzi con invito a restituirli compilati e firmati.
  • Indagini finanziarie (n. 7): richieste a banche, Poste Italiane, intermediari finanziari, SGR e società fiduciarie, previa autorizzazione del direttore centrale o regionale dell'accertamento (o del comandante regionale della Guardia di finanza), da effettuare esclusivamente in via telematica.
  • Richieste a clienti, fornitori e prestatori (n. 8) e ad amministratori di condominio (n. 8-ter).

Come si applica nella pratica

Gli inviti e le richieste devono essere notificati ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973; dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio.

AdempimentoTermine minimoFonte
Inviti e richieste ordinari15 giorniart. 32 c. 1
Richieste indagini finanziarie (n. 7)30 giorniart. 32 c. 1
Proroga su istanza operatore finanziario20 giorniart. 32 c. 1
Trattenimento documenti da parte ufficiomax 60 giorniart. 32 c. 1, n. 3

La presunzione da movimenti bancari opera così: i versamenti non giustificati sono imponibili se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto; i prelevamenti e gli importi riscossi non giustificati sono posti come ricavi a base di rettifiche e accertamenti se il contribuente non indica il beneficiario e non risultano dalle scritture, ma solo per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili (art. 32, c. 1, n. 2).

Nota: la Corte costituzionale, con sentenza n. 228/2014, ha dichiarato illegittima la presunzione sui prelevamenti limitatamente ai «compensi», con effetti per i lavoratori autonomi; la presunzione resta pienamente operante per i ricavi d'impresa.

L'inutilizzabilità dei documenti non esibiti (art. 32, c. 1, terzo periodo) non opera se il contribuente li deposita in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarando di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.

Esempi pratici

Esempio 1 — Questionario su acquisti non documentati

Una S.r.l. riceve un questionario (n. 4) con cui l'ufficio chiede di documentare costi per 38.500,00 € contabilizzati senza fattura. Il termine indicato è di 20 giorni dalla notifica. La società risponde allegando i documenti: gli elementi forniti entrano nel contraddittorio ed evitano la ripresa a tassazione.

Esempio 2 — Indagine finanziaria su prelevamenti

In una verifica a una ditta individuale commerciale emergono prelievi di cassa per 72.000,00 € in un anno, non giustificati e privi di beneficiario indicato. Poiché superano le soglie di 1.000 € giornalieri e 5.000 € mensili, l'ufficio li pone a base dell'accertamento come ricavi non contabilizzati ai sensi dell'art. 32, c. 1, n. 2.

Esempio 3 — Documenti esibiti tardivamente

Un professionista non risponde all'invito a esibire i registri (n. 3). In contenzioso deposita i documenti con il ricorso, dichiarando di non aver potuto adempiere per ricovero ospedaliero. La causa di inutilizzabilità non opera e i documenti sono valutati dal giudice.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: ignorare il termine di 15 giorni ritenendolo ordinatorio. Il mancato riscontro espone alla inutilizzabilità successiva dei documenti: rispondere sempre entro il termine, anche chiedendo proroga motivata.
  • Errore tipico: non indicare il beneficiario dei prelevamenti. Per imprese, ogni prelievo sopra soglia non giustificato diventa ricavo presunto: conservare la tracciabilità di ogni movimento.
  • Errore tipico: confondere l'invito al contraddittorio dell'art. 32 con l'avviso di accertamento. L'invito è un atto istruttorio, non impugnabile; l'accertamento arriva solo dopo (art. 42).
  • Errore tipico: ritenere che l'ufficio possa trattenere i registri cronologici in uso. La norma lo vieta espressamente e fissa a 60 giorni il limite per gli altri documenti.
  • Errore tipico: trascurare le garanzie dello Statuto del contribuente durante accessi e verifiche, che restano applicabili in parallelo ai poteri dell'art. 32.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32 — Poteri degli uffici (inviti, questionari, esibizione documenti, indagini finanziarie, presunzioni da movimenti bancari).
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 33 — Accessi, ispezioni e verifiche (richiamato dall'art. 32, c. 1, n. 1).
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60 — Notificazione degli inviti e delle richieste.
  • Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 12 — Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.