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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Territorialità imposta successioni donazioni art. 2 D.Lgs. 346/90

Criterio mondiale o territoriale dell'imposta su successioni e donazioni nell'art. 2 D.Lgs. 346/1990 secondo la residenza di defunto, donante o disponente

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 stabilisce la territorialità dell'imposta su successioni e donazioni con un criterio doppio fondato sulla residenza: se il defunto o il donante era residente in Italia, l'imposta è dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all'estero (worldwide); se non era residente, l'imposta colpisce solo i beni e diritti esistenti in Italia (territoriale). Lo stesso schema si applica a trust e vincoli di destinazione in funzione della residenza del disponente (c. 2-bis). Il comma 3 elenca i beni che si considerano in ogni caso esistenti nello Stato.

Quando si applica

Il criterio di collegamento è la residenza del de cuius o del donante alla data di apertura della successione o della donazione:

  • Disponente residente in Italia → tassazione mondiale: rientrano nell'imponibile anche immobili, conti, partecipazioni e crediti situati all'estero (art. 2 c.1);
  • Disponente non residente → tassazione territoriale: imponibili solo i beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato (art. 2 c.2).

Per i trust e gli altri vincoli di destinazione (art. 2 c.2-bis), l'imposta è dovuta su tutti i beni trasferiti ai beneficiari se il disponente è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale; se il disponente è non residente, l'imposta colpisce solo i beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

La doppia imposizione internazionale è mitigata dal credito per le imposte estere previsto per le successioni dall'art. 26 e per le donazioni dall'art. 56 c.5, salva l'applicazione di trattati e accordi internazionali.

Come si applica nella pratica

Per il disponente non residente (e per il trust con disponente non residente) occorre individuare quali beni si considerano esistenti in Italia. L'art. 2 c.3 ne fornisce l'elenco tassativo:

Bene/dirittoConsiderato esistente in Italia
Beni e diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e relativi diritti realiart. 2 c.3 lett. a)
Azioni/quote di società ed enti con sede legale, amministrazione o oggetto principale in Italiaart. 2 c.3 lett. b)
Obbligazioni e titoli (diversi dalle azioni) emessi dallo Stato o da enti lett. b)art. 2 c.3 lett. c)
Titoli rappresentativi di merci esistenti in Italiaart. 2 c.3 lett. d)
Crediti, cambiali, vaglia, assegni se debitore/trattario/emittente è residenteart. 2 c.3 lett. e)
Crediti garantiti su beni esistenti in Italia, fino al valore dei beniart. 2 c.3 lett. f)
Beni viaggianti verso l'Italia o in temporanea esportazioneart. 2 c.3 lett. g)

Non si considerano invece esistenti in Italia i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione (art. 2 c.4). La verifica della residenza del disponente è dunque il primo passo per perimetrare correttamente la base imponibile.

Esempi pratici

Esempio 1 — De cuius residente con immobile estero

Un imprenditore residente a Milano lascia un patrimonio comprendente un immobile in Spagna del valore di 400.000 €. Essendo residente, opera il criterio mondiale (art. 2 c.1): l'immobile spagnolo concorre alla base imponibile italiana. L'eventuale imposta pagata in Spagna è scomputabile come credito (art. 26).

Esempio 2 — Donante non residente con conto estero e quota italiana

Un donante residente in Svizzera dona al figlio un conto svizzero di 300.000 € e una quota in una S.r.l. con sede a Bologna di 200.000 €. Per il non residente è imponibile solo il bene esistente in Italia: la quota della S.r.l. (sede in Italia, art. 2 c.3 lett. b) è tassata; il conto svizzero resta fuori dall'imposizione italiana.

Esempio 3 — Trust con disponente residente

Un disponente residente in Italia istituisce un trust e vi conferisce beni, alcuni dei quali situati all'estero. Al momento della separazione patrimoniale è residente: per l'art. 2 c.2-bis l'imposta è dovuta su tutti i beni trasferiti ai beneficiari, inclusi quelli esteri.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: applicare la tassazione mondiale a un de cuius non residente. Per il non residente l'imposta colpisce solo i beni esistenti in Italia (art. 2 c.2), non il patrimonio globale.
  • Errore tipico: escludere i beni esteri di un residente. Per il residente l'imposta è dovuta su tutti i beni e diritti, ancorché esistenti all'estero (art. 2 c.1).
  • Errore tipico: trattare il trust al di fuori del criterio territoriale. Il c. 2-bis àncora il trust e i vincoli di destinazione alla residenza del disponente al momento della separazione patrimoniale.
  • Errore tipico: considerare estera una quota di società italiana posseduta da non residente. Le azioni/quote di società con sede o amministrazione in Italia sono in ogni caso esistenti nello Stato (art. 2 c.3 lett. b).
  • Errore tipico: dimenticare il credito per imposte estere. Per evitare la doppia imposizione si scomputano le imposte pagate all'estero (art. 26 successioni; art. 56 c.5 donazioni), salvi i trattati.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 2 — Territorialità dell'imposta (criterio mondiale/territoriale e beni esistenti in Italia).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 26 — Detrazione delle imposte pagate all'estero (successioni).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 56 — Determinazione dell'imposta (donazioni e credito estero c.5).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 7 — Determinazione dell'imposta per causa di morte.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

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