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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Territorialità imposta successioni donazioni art. 2 D.Lgs. 346/1990

Criterio mondiale o territoriale dell'imposta su successioni e donazioni nell'art. 2 D.Lgs. 346/1990 secondo la residenza di defunto, donante o disponente

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 stabilisce la territorialità dell'imposta su successioni e donazioni con un criterio doppio fondato sulla residenza: se il defunto o il donante era residente in Italia, l'imposta è dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all'estero (worldwide); se non era residente, l'imposta colpisce solo i beni e diritti esistenti in Italia (territoriale). Lo stesso schema si applica a trust e vincoli di destinazione in funzione della residenza del disponente (c. 2-bis). Il comma 3 elenca i beni che si considerano in ogni caso esistenti nello Stato.

Quando si applica

Il criterio di collegamento è la residenza del de cuius o del donante alla data di apertura della successione o della donazione:

  • Disponente residente in Italia → tassazione mondiale: rientrano nell'imponibile anche immobili, conti, partecipazioni e crediti situati all'estero (art. 2, c. 1);
  • Disponente non residente → tassazione territoriale: imponibili solo i beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato (art. 2, c. 2).

Per i trust e gli altri vincoli di destinazione (art. 2, c. 2-bis), l'imposta è dovuta su tutti i beni trasferiti ai beneficiari se il disponente è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale; se il disponente è non residente, l'imposta colpisce solo i beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

La doppia imposizione internazionale è mitigata dal credito per le imposte estere previsto per le successioni dall'art. 26 e per le donazioni dall'art. 56, comma 5, salva l'applicazione di trattati e accordi internazionali.

Come si applica nella pratica

Per il disponente non residente (e per il trust con disponente non residente) occorre individuare quali beni si considerano esistenti in Italia. L'art. 2, comma 3 ne fornisce l'elenco tassativo:

Bene/dirittoConsiderato esistente in Italia
Beni e diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e relativi diritti realiart. 2, c. 3, lett. a)
Azioni/quote di società ed enti con sede legale, amministrazione o oggetto principale in Italiaart. 2, c. 3, lett. b)
Obbligazioni e titoli (diversi dalle azioni) emessi dallo Stato o da enti lett. b)art. 2, c. 3, lett. c)
Titoli rappresentativi di merci esistenti in Italiaart. 2, c. 3, lett. d)
Crediti, cambiali, vaglia, assegni se debitore/trattario/emittente è residenteart. 2, c. 3, lett. e)
Crediti garantiti su beni esistenti in Italia, fino al valore dei beniart. 2, c. 3, lett. f)
Beni viaggianti verso l'Italia o in temporanea esportazioneart. 2, c. 3, lett. g)

Non si considerano invece esistenti in Italia i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione (art. 2, c. 4). La verifica della residenza del disponente è dunque il primo passo per perimetrare correttamente la base imponibile.

Esempi pratici

Esempio 1 — De cuius residente con immobile estero

Un imprenditore residente a Milano lascia un patrimonio comprendente un immobile in Spagna del valore di 400.000 €. Essendo residente, opera il criterio mondiale (art. 2, c. 1): l'immobile spagnolo concorre alla base imponibile italiana. L'eventuale imposta pagata in Spagna è scomputabile come credito (art. 26).

Esempio 2 — Donante non residente con conto estero e quota italiana

Un donante residente in Svizzera dona al figlio un conto svizzero di 300.000 € e una quota in una S.r.l. con sede a Bologna di 200.000 €. Per il non residente è imponibile solo il bene esistente in Italia: la quota della S.r.l. (sede in Italia, art. 2, c. 3, lett. b) è tassata; il conto svizzero resta fuori dall'imposizione italiana.

Esempio 3 — Trust con disponente residente

Un disponente residente in Italia istituisce un trust e vi conferisce beni, alcuni dei quali situati all'estero. Al momento della separazione patrimoniale è residente: per l'art. 2, comma 2-bis l'imposta è dovuta su tutti i beni trasferiti ai beneficiari, inclusi quelli esteri.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: applicare la tassazione mondiale a un de cuius non residente. Per il non residente l'imposta colpisce solo i beni esistenti in Italia (art. 2, c. 2), non il patrimonio globale.
  • Errore tipico: escludere i beni esteri di un residente. Per il residente l'imposta è dovuta su tutti i beni e diritti, ancorché esistenti all'estero (art. 2, c. 1).
  • Errore tipico: trattare il trust al di fuori del criterio territoriale. Il c. 2-bis àncora il trust e i vincoli di destinazione alla residenza del disponente al momento della separazione patrimoniale.
  • Errore tipico: considerare estera una quota di società italiana posseduta da non residente. Le azioni/quote di società con sede o amministrazione in Italia sono in ogni caso esistenti nello Stato (art. 2, c. 3, lett. b).
  • Errore tipico: dimenticare il credito per imposte estere. Per evitare la doppia imposizione si scomputano le imposte pagate all'estero (art. 26 successioni; art. 56, c. 5 donazioni), salvi i trattati.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 2 — Territorialità dell'imposta (criterio mondiale/territoriale e beni esistenti in Italia).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 26 — Detrazione delle imposte pagate all'estero (successioni).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 56 — Determinazione dell'imposta (donazioni e credito estero c. 5).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 7 — Determinazione dell'imposta per causa di morte.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 30 maggio 2026.

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