Base imponibile della successione: dall'attivo al valore netto
Come si costruisce il valore netto dell'asse: criteri di valutazione, prova dei debiti, il decimo presunto su denaro e mobilia, legati da scomputare
08/09/2026
08/09/2026
7 min lettura
In sintesi
La base su cui si applicano aliquote e franchigie è il valore netto dell'asse ereditario: il valore che i beni e i diritti dell'attivo hanno alla data di apertura della successione, misurato con i criteri degli artt. da 14 a 19, meno le passività deducibili e gli oneri diversi da quelli dell'art. 46, comma 3 (art. 8, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346). Sul risultato si innestano tre correzioni che spostano il conto in entrambe le direzioni: l'avviamento di aziende, azioni e quote resta comunque fuori dalla base (comma 1-bis), denaro, gioielli e mobilia si presumono presenti per un decimo del netto anche se nessuno li ha dichiarati (art. 9, comma 2), e il valore dell'eredità si determina al netto dei legati e degli oneri che la gravano (comma 3). Il risultato non è un'imposta: è il numero che poi si divide fra i beneficiari.
Dall'attivo al netto: il conto su una successione con immobile, quota e conto corrente
Un contribuente muore il 12 marzo 2026 lasciando un appartamento, l'intera partecipazione in una S.r.l. e la propria quota su un conto corrente cointestato con il coniuge. Sull'appartamento pesa ancora un mutuo, e gli eredi hanno pagato il funerale.
| Voce dell'asse | Criterio applicato | Importo |
|---|---|---|
| Appartamento, valore venale in comune commercio | art. 14, c. 1, lett. a) | 350.000,00 € |
| Quota di S.r.l. al netto dell'avviamento | art. 16, c. 1, lett. b) e art. 8, c. 1-bis | 380.000,00 € |
| Quota del defunto sul conto corrente cointestato | art. 11, c. 2 | 45.000,00 € |
| Mutuo residuo sull'appartamento, da atto di data certa | artt. 20 e 21, c. 1 | -80.000,00 € |
| Spese funerarie da regolari quietanze, nel tetto di legge | art. 24, c. 2 | -1.032,91 € |
| Denaro, gioielli e mobilia presunti al dieci per cento del netto | art. 9, c. 2 | 69.396,71 € |
| Base imponibile da ripartire fra i beneficiari | 763.363,80 € |
Tre voci dell'attivo, tre criteri diversi. L'appartamento entra per il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione (art. 14, comma 1, lettera a). La quota di S.r.l. entra per la parte di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, con i mutamenti sopravvenuti (art. 16, comma 1, lettera b), e da quel valore l'avviamento va tolto in ogni caso: il comma 1-bis dell'art. 8 lo esclude dalla determinazione della base imponibile di aziende, azioni e quote sociali, senza condizioni e senza distinguere fra avviamento originario e acquisito. Il conto corrente cointestato entra per la sola quota del defunto, che si presume uguale a quella dell'altro intestatario se non risulta diversamente determinata (art. 11, comma 2).
Dal lato opposto scendono il mutuo residuo, deducibile perché risulta da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione, e le spese funerarie quietanzate. Il netto così ottenuto, 693.967,09 €, è la grandezza su cui poi si applica la presunzione del decimo.
Il decimo su denaro, gioielli e mobilia arriva anche se in casa non c'era nulla
L'art. 9, comma 2, considera compresi nell'attivo denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore netto imponibile dell'asse «anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore». Non è una stima di comodo che l'ufficio può fare: è una presunzione di legge che opera da sola, sul netto già ridotto delle passività deducibili. Nel caso sopra vale 69.396,71 €, sessantasette volte le spese funerarie che si sono potute dedurre.
L'unico modo di superarla è un inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile: se da quell'inventario risulta un importo diverso, vale quello, anche se maggiore. La mobilia, ai fini di questo conto, è «l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni», compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo dell'art. 13 (art. 9, comma 3). Un'automobile non vi rientra, ma non per questo va dichiarata a parte: i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico non concorrono a formare l'attivo ereditario (art. 12, comma 1, lettera l), e l'art. 9, comma 1, li tiene fuori richiamando proprio l'art. 12. Restano quindi esclusi sia dall'attivo sia dalla base su cui si misura il decimo, e il passaggio agli eredi si perfeziona al pubblico registro automobilistico.
Quali debiti reggono la prova, e il tetto in lire che oggi vale 1.032,91 €
Le passività deducibili sono i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, più le spese mediche e funerarie dell'art. 24 (art. 20). La deducibilità non dipende dall'esistenza del debito ma dalla sua prova: serve un atto scritto di data certa anteriore all'apertura, o un provvedimento giurisdizionale definitivo (art. 21, comma 1). Per i debiti d'impresa bastano le scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute; se il defunto non era obbligato a tenerle, i debiti cambiari e quelli verso banche si provano con le scritture del prenditore o dell'istituto di credito.
Tre limiti tagliano fuori casi frequenti. Non si deducono i debiti contratti per acquistare beni che nell'attivo ereditario non ci sono, e in caso di acquisto parziale la deduzione è proporzionale (art. 22, comma 1). I debiti contratti negli ultimi sei mesi sono deducibili solo se l'importo è stato impiegato negli usi elencati dal comma 2, fra cui le spese di mantenimento entro 516 € mensili per il defunto e 258 € per ogni familiare a carico. E le spese funerarie sono deducibili, da regolari quietanze, «in misura non superiore a lire due milioni»: il testo in vigore l'importo lo porta ancora in lire, e il tetto vale quindi 1.032,91 €, come conferma il testo unico che dal 2027 riscrive la norma indicando la cifra direttamente nella valuta corrente (art. 109, comma 2, D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123).
Il legato di genere si scomputa come quello di specie, dal 2023
Il comma 3 dell'art. 8 dice che il valore dell'eredità e delle quote si determina al netto dei legati che le gravano. Per anni la regola si è applicata al solo legato di specie, quello che trasferisce la proprietà di un bene determinato già all'apertura della successione: il legato di genere, che attribuisce al legatario un diritto di credito verso l'erede, veniva trattato come debito dell'erede e non riduceva il valore dell'eredità, pur essendo tassato in capo al legatario.
| Voce | Legato di specie (art. 649 c.c.) | Legato di genere (art. 653 c.c.) |
|---|---|---|
| Che cosa acquista il legatario | la proprietà del bene, già all'apertura della successione | un diritto di credito verso l'erede onerato |
| Dove va indicato nella dichiarazione di successione | fra i beni devoluti al legatario | quadro EA per il legatario e quadro ER con il codice GD per il credito, mai nelle passività del quadro ED |
| Scomputo dal valore dell'eredità prima del 6 luglio 2023 | ammesso | escluso: il legato restava debito dell'erede |
| Scomputo dal valore dell'eredità dopo la circolare n. 19/E | ammesso, invariato | ammesso, al pari del legato di specie (art. 8, c. 3) |
| Su che cosa paga il legatario | sul valore del bene ricevuto | sul valore del credito attribuito |
La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 6 luglio 2023 ha chiuso la doppia imposizione: «in sede di liquidazione dell'imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie». La distinzione civilistica resta, e resta anche nel modello: i legatari vanno indicati nel quadro EA e il credito nel quadro ER con il codice GD, mai fra le passività del quadro ED. Il paragrafo finale della circolare invita gli uffici a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare le pretese liquidate con il criterio precedente.
Chi oggi cita l'art. 8 in un atto tenga presente che dal 1° gennaio 2027 la stessa disposizione, con lo stesso contenuto e con i rinvii rinumerati agli artt. da 99 a 104, si troverà all'art. 94 del D.Lgs. 123/2025.
Le domande di chi ci arriva
Come si calcola esattamente il valore netto dell'asse ereditario per l'imposta?
Si sommano i beni e i diritti dell'attivo ai valori degli artt. da 14 a 19, si sottraggono le passività deducibili e gli oneri diversi da quelli dell'art. 46, comma 3, e sul risultato si aggiunge il dieci per cento presunto di denaro, gioielli e mobilia. Il conto completo, voce per voce, sta nella prima sezione di questa scheda.
È vero che il fisco considera una percentuale fissa per contanti e oggetti preziosi nell'eredità?
Sì: denaro, gioielli e mobilia si considerano compresi nell'attivo per il dieci per cento del valore netto imponibile dell'asse, anche se non dichiarati (art. 9, comma 2). La presunzione cade solo davanti a un inventario analitico redatto secondo gli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, e in quel caso vale l'importo che ne risulta.
Quando calcolo la base imponibile per le quote della mia azienda, devo includere l'avviamento?
No. Il comma 1-bis dell'art. 8 esclude comunque l'avviamento dalla determinazione della base imponibile di aziende, azioni e quote sociali. Si parte dunque dal patrimonio netto dell'ultimo bilancio con i mutamenti sopravvenuti (art. 16, comma 1, lettera b) e si toglie la componente riferibile all'avviamento.
Il valore dell'eredità su cui pago le tasse è quello lordo o devo togliere i legati?
Si tolgono. Il valore dell'eredità e delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, e quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati (art. 8, comma 3). Dalla circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 lo scomputo vale anche per il legato di genere, che prima restava a carico dell'erede.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 8: valore netto dell'asse, esclusione dell'avviamento, scomputo dei legati e degli oneri.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 9: perimetro dell'attivo ereditario e presunzione del dieci per cento su denaro, gioielli e mobilia.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 12, c. 1: beni che non concorrono a formare l'attivo ereditario, fra cui i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 11, c. 2: quote uguali sui rapporti cointestati se non risultano diversamente determinate.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 14, c. 1: criteri di valutazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 16, c. 1: criteri di valutazione di azioni, titoli e quote sociali.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, artt. 20, 21 e 22: passività deducibili, prova dei debiti e limiti alla deduzione.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 24, c. 2: tetto alle spese funerarie deducibili, ancora espresso in lire nel testo vigente.
- Agenzia delle entrate, circolare n. 19/E del 6 luglio 2023: trattamento fiscale del legato di genere e scomputo dal valore dell'eredità.
- D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123, artt. 94 e 109: base imponibile e spese funerarie nel testo unico applicabile dal 1° gennaio 2027.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
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