Cassetto fiscale: che cosa contiene e chi lo consulta
Atti, comunicazioni e bozze dei registri IVA nell'area riservata: la base normativa, la delega all'intermediario e il conto di una liquidazione
16/09/2026
16/09/2026
8 min lettura
In sintesi
Il cassetto fiscale è l'area riservata in cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di ciascun contribuente i servizi digitali per consultare e acquisire i dati, gli atti e le comunicazioni che lo riguardano, compresi quelli relativi ai ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione collegati ad atti impositivi emessi dall'Agenzia (art. 23, comma 1, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1). L'acquisizione avviene anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata (comma 2), e le regole tecniche per l'accesso del contribuente e degli intermediari da lui delegati sono rimesse a provvedimenti del direttore dell'Agenzia (comma 3). Nella stessa area riservata confluiscono le bozze dei registri IVA, della liquidazione periodica e della dichiarazione annuale previste dall'art. 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127: convalidarle, anche tramite un intermediario delegato, fa venire meno l'obbligo di tenere i registri degli articoli 23 e 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Che cosa ci si trova dentro e chi può entrare
La base normativa attuale del cassetto è l'art. 23 del D.Lgs. 1/2024, che dà attuazione al criterio di delega sul «rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale». La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2 maggio 2024, al paragrafo 3.3, spiega che l'obiettivo è perseguito su due fronti: esporre in modo graduale tutti gli atti e le comunicazioni che riguardano il contribuente, e consentire di scaricare massivamente i dati disponibili nell'area riservata. La stessa circolare riporta l'elenco dei contenuti storici del servizio, tratto dalla relazione illustrativa: dati anagrafici, dati delle dichiarazioni fiscali, dati dei rimborsi, versamenti effettuati con modello F24 e F23, atti del registro, informazioni relative agli studi di settore e agli indici sintetici di affidabilità fiscale, «le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies».
Quell'ultima voce collega il cassetto alla verifica della propria posizione intracomunitaria, trattata nella scheda su verifica della partita IVA e archivio VIES. Anche il codice attività si legge qui: la risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025 indica la sezione «Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica» come il punto in cui verificare i codici ATECO prevalente e secondari registrati in Anagrafe tributaria, e ricorda che all'area riservata si accede con SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta d'identità elettronica e, per i titolari di partita IVA, con le credenziali Entratel o Fisconline. Il seguito è nella scheda sul codice ATECO.
Il cassetto è anche il recapito degli esiti dei controlli automatizzati. Quando dalla liquidazione emerge un risultato diverso da quello dichiarato, l'esito è comunicato al contribuente, che ha sessanta giorni dal ricevimento per fornire chiarimenti e segnalare dati o elementi non considerati (art. 36-bis, comma 3, DPR 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte sui redditi; art. 54-bis, comma 3, DPR 633/1972, per l'IVA); la procedura è descritta nella scheda sul controllo automatizzato delle dichiarazioni. Dagli stessi servizi telematici arriva la ricevuta con cui l'Agenzia comunica lo scarto di un modello F24 presentato in violazione dei limiti alla compensazione (art. 17, comma 2-sexies, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
Sul lato documentale, i file delle fatture elettroniche emesse fra soggetti residenti o stabiliti in Italia attraverso il Sistema di Interscambio (art. 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015) sono memorizzati dall'Agenzia fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento (comma 5-bis), e per tutte le fatture e i documenti informatici così memorizzati gli obblighi di conservazione previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti (comma 6-bis). Memorizzazione e conservazione a norma restano però due cose distinte: le condizioni del servizio gratuito sono nella scheda sulla conservazione delle fatture elettroniche. L'art. 48 del testo unico degli adempimenti allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, riprende l'art. 23 del D.Lgs. 1/2024 con la stessa formulazione a partire dal 1° gennaio 2027: cambierà il numero da citare, non ciò che l'area riservata espone.
Le bozze dei registri e della liquidazione IVA
Il contenuto più operativo dell'area riservata è il programma di assistenza in linea dell'art. 4 del D.Lgs. 127/2015, costruito sui dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, dei corrispettivi memorizzati elettronicamente e trasmessi all'Agenzia ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015 e dell'Anagrafe tributaria. Dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 l'Agenzia mette a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei registri degli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972 e della liquidazione periodica (comma 1); dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (comma 1.1). I dati di partenza sono quelli trasmessi con la fattura elettronica e con i corrispettivi telematici, trattati nelle schede sull'obbligo di fatturazione elettronica e sui corrispettivi telematici.
| Voce | Importo |
|---|---|
| IVA a debito sulle operazioni attive del trimestre | 8.400,00 € |
| IVA detraibile sugli acquisti registrati nel trimestre | -5.150,00 € |
| IVA da versare per il periodo | 3.250,00 € |
Il saldo che si legge nella bozza è già calcolato. Su un trimestre con 8.400,00 € di IVA a debito sulle operazioni attive e 5.150,00 € di IVA detraibile sugli acquisti registrati, la liquidazione proposta espone 3.250,00 € da versare. La cifra vale quanto valgono i dati che l'hanno prodotta: una fattura di acquisto ricevuta ma non ancora annotata, o una nota di variazione non transitata dal Sistema di Interscambio, non compaiono, e il confronto con la contabilità resta il passaggio che nessun servizio automatico sostituisce.
| Voce | Tenuta ordinaria dei registri | Convalida o integrazione delle bozze |
|---|---|---|
| Chi forma il registro | Il contribuente o il professionista che ne cura la contabilità | L'Agenzia propone, il contribuente o l'intermediario delegato convalida o integra |
| Obbligo di tenuta dei registri degli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972 | Resta in capo al soggetto passivo | Viene meno (art. 4, comma 2) |
| Che cosa resta comunque dovuto | Tutti gli obblighi contabili del regime adottato | Il registro dell'art. 18, comma 2, del DPR 600/1973 e la tenuta per chi ha optato per il comma 5 |
| Da che cosa dipende la correttezza del dato | Dalle registrazioni eseguite | Dalle fatture e dai corrispettivi trasmessi per via telematica |
La convalida non è un gesto formale, e riguarda una bozza sola. Per i soggetti passivi che, anche per il tramite di un intermediario in possesso della delega all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano le informazioni proposte quando sono complete, oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze «di cui al comma 1, lettera a)», cioè nei soli registri, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri degli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972 (art. 4, comma 2, D.Lgs. 127/2015). La bozza della liquidazione periodica e quella della dichiarazione annuale non producono quindi lo stesso effetto: restano documenti proposti, da usare come controllo. Restano fermi anche due obblighi: il registro dell'art. 18, comma 2, del DPR 600/1973, dove i soggetti in contabilità semplificata annotano cronologicamente i ricavi percepiti, e la tenuta dei registri IVA per chi ha optato per le modalità dell'art. 18, comma 5, dello stesso decreto. La stessa disciplina si ritrova nell'art. 89 del testo unico dell'IVA allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, applicabile dal 1° gennaio 2027, con i commi rinumerati: la bozza della dichiarazione annuale, oggi al comma 1.1 dell'art. 4, vi compare al comma 2.
Le domande di chi ci arriva
Che cosa si vede esattamente nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate?
I dati, gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia che riguardano il contribuente (art. 23, comma 1, D.Lgs. 1/2024). La circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 elenca dati anagrafici, dichiarazioni, rimborsi, versamenti con F24 e F23, atti del registro, informazioni su studi di settore e indici sintetici di affidabilità fiscale e stato di iscrizione al VIES.
Nel cassetto fiscale si vedono anche gli atti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione?
Solo in parte. L'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 1/2024 comprende i documenti relativi ai ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che derivano da atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate. I carichi affidati da altri enti creditori restano fuori da questo perimetro e si consultano nell'area riservata dell'agente della riscossione.
Da quando l'Agenzia mette a disposizione le bozze dei registri IVA e della liquidazione periodica?
Dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 per i registri degli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972 e per la liquidazione periodica; dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 anche per la dichiarazione annuale IVA (art. 4, commi 1 e 1.1, D.Lgs. 127/2015).
Le bozze dei registri IVA vanno controllate prima di convalidarle?
Sì, e il controllo ha una conseguenza giuridica. La norma distingue fra convalida, ammessa quando le informazioni proposte sono complete, e integrazione nel dettaglio dei dati proposti nelle bozze dei registri: solo a valle di uno dei due gesti viene meno l'obbligo di tenuta dei registri degli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972 (art. 4, comma 2, D.Lgs. 127/2015).
Si possono scaricare i documenti in blocco invece che uno per uno?
Sì: l'acquisizione dei documenti è effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati in essi contenuti (art. 23, comma 2, D.Lgs. 1/2024). Le regole tecniche sono definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti (comma 3).
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 23, commi 1, 2 e 3 — servizi digitali dell'area riservata, trasferimento massivo dei dati e regole tecniche
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 4, commi 1, 1.1 e 2 — bozze dei registri IVA, della liquidazione periodica e della dichiarazione annuale, ed effetti della convalida
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, commi 3, 5-bis e 6-bis — fatturazione elettronica, memorizzazione dei file e obblighi di conservazione
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2, comma 1 — memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 18, commi 2 e 5 — registro dei ricavi percepiti in contabilità semplificata e opzione per la tenuta dei registri IVA senza annotazione di incassi e pagamenti
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3 — comunicazione dell'esito della liquidazione automatizzata e termine di sessanta giorni
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 3 — comunicazione dell'esito della liquidazione IVA e termine di sessanta giorni
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 — obblighi di conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2-sexies — ricevuta telematica di scarto del modello F24
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, art. 89 (t.u. allegato) — bozze dei registri, della liquidazione periodica e della dichiarazione annuale, dal 1° gennaio 2027
- D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, art. 48 (t.u. allegato) — rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, dal 1° gennaio 2027
- Agenzia delle entrate, circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, paragrafo 3.3 — rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025 — consultazione dei codici ATECO nella sezione anagrafica dell'area riservata
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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