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AdempimentiUltimo aggiornamento: 01/06/2026

Fattura elettronica obbligatoria via SdI: art. 1 DLgs 127/2015

Obbligo di fattura elettronica via Sistema di Interscambio tra soggetti residenti ex art. 1 DLgs 127/2015: formato XML, termini di invio e conservazione a norma

Ultimo aggiornamento

01/06/2026

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In sintesi

L'art. 1 del DLgs 5 agosto 2015, n. 127 stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia sono documentate esclusivamente con fattura elettronica trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La fattura va emessa nel formato XML previsto dall'allegato A del DM 3 aprile 2013, n. 55; una fattura inviata con modalità diverse dal SdI si considera non emessa e fa scattare le sanzioni dell'art. 6 del DLgs 471/1997. Restano esonerati solo i soggetti tassativamente individuati dalla legge. La conservazione a norma è assolta automaticamente per i documenti transitati dal SdI e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Quando si applica

  • Operazioni B2B e B2C effettuate da soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1, comma 3).
  • Fatture verso la Pubblica Amministrazione (fatturazione elettronica PA) e relative note di variazione, che seguono un canale di recapito dedicato ma lo stesso formato XML.
  • Operazioni verso consumatori finali: la fattura elettronica è resa disponibile nell'area riservata dell'Agenzia; al cliente va comunque consegnata copia (elettronica o analogica), salvo sua rinuncia.

Le operazioni verso o da soggetti non stabiliti non passano per la fattura elettronica nazionale ma seguono le regole dell'esterometro, cioè la comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere (art. 1, comma 3-bis). Eventuali esoneri soggettivi residui sono tassativi e di stretta interpretazione: l'obbligo è ormai generalizzato.

Come si applica nella pratica

Il ciclo della fattura elettronica si articola in quattro momenti operativi:

FaseAdempimento
PredisposizioneCompilazione del file XML conforme all'allegato A del DM 55/2013, con i dati obbligatori dell'art. 21 DPR 633/1972
TrasmissioneInvio al SdI direttamente o tramite intermediario delegato; il SdI verifica e recapita oppure scarta
RecapitoConsegna al codice destinatario o alla PEC del cessionario, o messa a disposizione nell'area riservata
ConservazioneConservazione a norma decennale; assolta dal servizio gratuito dell'Agenzia per i file transitati dal SdI (art. 1, comma 6-bis)

La data di emissione è quella riportata nel campo «Data» del documento. La trasmissione al SdI deve avvenire entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione per la fattura immediata, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per la fattura differita. Lo scarto del SdI equivale a mancata emissione: il file va corretto e ritrasmesso, di norma entro cinque giorni dalla notifica di scarto, conservando numero e data originari.

Esempi pratici

Esempio 1 — Fattura immediata B2B

Una società di servizi effettua una prestazione il 10 marzo per 1.000,00 € + IVA 22% (220,00 €). Emette fattura datata 10 marzo e la trasmette al SdI entro il 22 marzo (dodicesimo giorno). Il SdI la recapita al codice destinatario del cliente: l'operazione è correttamente documentata e la conservazione a norma è assolta dal servizio dell'Agenzia.

Esempio 2 — Scarto del SdI

La stessa fattura viene scartata dal SdI per codice destinatario errato. La fattura si considera non emessa. L'impresa corregge il dato e ritrasmette il file entro cinque giorni dalla notifica di scarto, mantenendo numero e data originari: non si applica alcuna sanzione se la ritrasmissione è tempestiva.

Esempio 3 — Fattura verso consumatore finale

Un artigiano emette fattura elettronica di 500,00 € verso un privato senza partita IVA. Indica il codice destinatario convenzionale «0000000» e il codice fiscale del cliente; la fattura è resa disponibile al privato nell'area riservata dell'Agenzia. L'artigiano consegna comunque al cliente una copia di cortesia in PDF.

Errori comuni e come evitarli

  • Considerare valida la fattura inviata via e-mail: una fattura B2B non transitata dal SdI si considera non emessa (art. 1, comma 6) — usare sempre il canale SdI.
  • Trascurare le ricevute di scarto: lo scarto equivale a mancata emissione; va monitorato e gestito con ritrasmissione entro cinque giorni, non ignorato.
  • Pensare di dover conservare manualmente i file XML: per i documenti transitati dal SdI la conservazione a norma è già assolta dal servizio gratuito dell'Agenzia (previa adesione), ferma la facoltà di conservare anche in proprio.
  • Confondere fattura PA e fattura B2B: cambiano canale di recapito e codici, non l'obbligo del formato XML.
  • Dimenticare la copia al consumatore finale: il privato ha diritto a una copia (salvo rinuncia), pur essendo la fattura disponibile nell'area riservata.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, commi 2, 3, 3-bis, 6 e 6-bis, DLgs 5 agosto 2015, n. 127 — fatturazione elettronica e trasmissione tramite Sistema di Interscambio.
  • Art. 21 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — contenuto obbligatorio della fattura.
  • Art. 6, commi 1 e 8, DLgs 18 dicembre 1997, n. 471 — sanzioni per violazioni di documentazione e registrazione IVA.
  • DM 3 aprile 2013, n. 55 — formato della fattura elettronica (allegato A).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.

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