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AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Sanzioni IVA: documentazione, registrazione e reverse charge

Fatturazione, registrazione, scontrini e inversione contabile: le misure riscritte per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 e i minimi in euro

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 punisce le violazioni degli obblighi di documentazione e registrazione ai fini IVA. Non è un articolo con una sanzione sola: la misura cambia secondo la natura dell'operazione non documentata — imponibile, esente o non imponibile, corrispettivo da certificare — e secondo chi ha sbagliato, il cedente o il cliente.

Le percentuali sono state riscritte dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, che ha sostituito le forbici edittali con misure fisse: dove prima la sanzione andava «dal novanta al centoottanta per cento» oggi è «del settanta per cento», e dove andava «dal cinque al dieci» oggi è «del cinque». L'art. 5, comma 1, dello stesso decreto fissa il confine temporale: le nuove misure valgono per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, quindi su una contestazione che riguarda periodi precedenti si applicano ancora le vecchie.

Le misure dell'art. 6, e il conto su 50.000 € non documentati

Il comma 1 colpisce la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili con una sanzione del 70% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio; alla stessa misura è soggetto chi indica nei documenti o nei registri un'imposta inferiore a quella dovuta. Se però la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione scende a un importo fisso da 250 € a 2.000 €.

Il comma 2 riguarda le operazioni non imponibili, esenti, non soggette o in inversione contabile: qui non c'è imposta da commisurare, e la sanzione è del 5% dei corrispettivi non documentati o non registrati; se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, si torna all'importo fisso da 250 € a 2.000 €.

VoceImporto
Imponibile non correttamente documentato o registrato nell'esercizio50.000,00 €
IVA al 22% corrispondente a quell'imponibile11.000,00 €
Sanzione del comma 1: 70% dell'imposta7.700,00 €
Confronto: se l'operazione fosse stata esente, 5% dei corrispettivi (comma 2)2.500,00 €
Confronto: minimo edittale del comma 4, comunque applicabile300,00 €
Sanzione dovuta per la violazione documentale in esame7.700,00 €
Sanzione su 50.000 € di imponibile non documentato o non registratoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 6, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 471/1997Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Su 50.000 € di imponibile non documentato con IVA al 22%, l'imposta di riferimento è 11.000 € e la sanzione del comma 1 vale 7.700 €. Se la stessa operazione fosse stata esente, la base di calcolo sarebbe stata il corrispettivo e non l'imposta: 2.500 €. Il comma 4 fissa poi un pavimento: nelle ipotesi che elenca — fra cui i primi periodi dei commi 1, 2, 2-bis e 3 — la sanzione non può essere inferiore a 300 €.

Due misure escono da questo schema. Per la mancata o non tempestiva memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici, il comma 2-bis applica il 70% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o non trasmesso, e lo fa per ciascuna operazione. Per la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto — o per la loro emissione a importi inferiori a quelli reali — il comma 3 stabilisce una sanzione in ogni caso pari al 70% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con il minimo di 300 € del comma 4; la stessa misura si applica alle omesse annotazioni sul registro dei corrispettivi in caso di misuratore fiscale guasto. È lo stesso importo del comma 2-bis, e l'Agenzia delle entrate lo conferma nella pagina «Se non si rispetta l'obbligo», dove indica la sanzione nel «70% dell'imposta, con un minimo di 300 euro, se i dati dei corrispettivi dell'operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi», richiamando l'art. 6, commi 2-bis e 3.

Su questo comma il testo consolidato va letto con le note di aggiornamento, perché non recepisce le sostituzioni: il corpo dell'articolo riporta ancora «centocinquanta per cento», mentre le note registrano che l'art. 1, comma 1110, lettera b), della L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha sostituito «cento per cento» con «novanta per cento» dal 1° gennaio 2021, e che l'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 87/2024 ha sostituito «novanta» con «settanta» per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La misura vigente è quindi il 70%: chi copia la percentuale dal solo testo consolidato calcola una sanzione più che doppia.

Una regola di favore, spesso dimenticata, chiude la sequenza: il comma 5 dispone che, quando su una medesima operazione siano violati più obblighi di documentazione e registrazione, la sanzione si applica una sola volta. Le riduzioni per chi si mette in regola spontaneamente restano quelle generali del ravvedimento operoso.

Inversione contabile sbagliata: quattro commi, e chi paga in ciascuno

I commi da 9-bis a 9-bis.3 formano un sistema a sé, costruito su una domanda semplice — chi doveva assolvere l'imposta e chi l'ha assolta davvero — e su un principio: se l'imposta è comunque entrata nelle casse dell'Erario la sanzione è fissa, non proporzionale.

  • Domanda: L'operazione rientrava fra quelle da assolvere con inversione contabile?
    • sì, l'inversione contabile era dovuta → L'imposta è stata comunque assolta, in via ordinaria, dal cedente o prestatore?
    • no, l'operazione andava fatturata con imposta → Il cessionario ha applicato lo stesso l'inversione contabile?
  • Domanda: L'imposta è stata comunque assolta, in via ordinaria, dal cedente o prestatore?
    • sì, l'imposta è stata assolta dal cedente → Comma 9-bis.1: nessun obbligo di assolvere di nuovo l'imposta, detrazione salva, sanzione da 250 a 10.000 euro al cessionario, in solido con il cedente
    • no, gli adempimenti sono stati omessi → Comma 9-bis: sanzione da 500 a 10.000 euro; se l'operazione non risulta dalla contabilità sale al 5% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro
  • Domanda: Il cessionario ha applicato lo stesso l'inversione contabile?
    • sì, l'inversione è stata applicata comunque → L'operazione era esente, non imponibile o comunque non soggetta all'imposta?
    • no, l'errore è solo documentale → Fuori dal sistema dell'inversione contabile: si applicano i commi 1, 2 o 3 secondo la natura dell'operazione non documentata
  • Domanda: L'operazione era esente, non imponibile o comunque non soggetta all'imposta?
    • sì, esente, non imponibile o non soggetta → Comma 9-bis.3: in accertamento si espungono sia il debito sia la detrazione; sulle operazioni inesistenti, 5% dell'imponibile con un minimo di 1.000 euro
    • no, mancavano i requisiti dell'inversione → Comma 9-bis.2: il cedente non deve assolvere l'imposta ma è punito da 250 a 10.000 euro, in solido con il cessionario
  • Esito: Comma 9-bis.1: nessun obbligo di assolvere di nuovo l'imposta, detrazione salva, sanzione da 250 a 10.000 euro al cessionario, in solido con il cedente
  • Esito: Comma 9-bis: sanzione da 500 a 10.000 euro; se l'operazione non risulta dalla contabilità sale al 5% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro
  • Esito: Comma 9-bis.2: il cedente non deve assolvere l'imposta ma è punito da 250 a 10.000 euro, in solido con il cessionario
  • Esito: Comma 9-bis.3: in accertamento si espungono sia il debito sia la detrazione; sulle operazioni inesistenti, 5% dell'imponibile con un minimo di 1.000 euro
  • Esito: Fuori dal sistema dell'inversione contabile: si applicano i commi 1, 2 o 3 secondo la natura dell'operazione non documentata
Inversione contabile applicata male: quale comma dell'art. 6 si applicaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, D.Lgs. 471/1997

Il comma 9-bis punisce con una sanzione da 500 € a 10.000 € il cessionario che omette gli adempimenti connessi all'inversione contabile degli artt. 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto IVA e degli artt. 46 e 47 del DL 331/1993; se l'operazione non risulta neppure dalla contabilità la sanzione sale al 5% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 €. Il comma 9-bis.1 governa il caso opposto — imposta assolta in via ordinaria dal cedente quando andava applicata l'inversione — con una sanzione da 250 € a 10.000 € a carico del cessionario, solidalmente dovuta dal cedente, fermo il diritto alla detrazione. Il comma 9-bis.2 riguarda l'inversione applicata in assenza dei requisiti, con la stessa forbice ma i ruoli invertiti, e il comma 9-bis.3 il caso dell'inversione applicata a operazioni esenti, non imponibili o non soggette, dove in accertamento si espungono sia il debito sia la detrazione. Nei commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-bis.2 la sanzione proporzionale del comma 1 torna ad applicarsi quando l'errore è stato determinato da un intento di evasione o di frode di cui sia provata la consapevolezza; nel comma 9-bis.3 il rinvio è invece alla sanzione del comma 6, primo periodo.

Quanto vale in concreto una forbice fissa dipende da quante volte si applica, e su questo l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione nella risposta a interpello n. 501 del 22 luglio 2021: la sanzione del comma 9-bis.1 è dovuta in base a ciascuna liquidazione, mensile o trimestrale, e con riferimento a ciascun fornitore. Un errore ripetuto per dodici mesi su tre fornitori non è una sanzione da 250 €. La risposta è anteriore alla revisione del 2024 e riporta le misure allora vigenti per le sanzioni proporzionali, ma il criterio di moltiplicazione riguarda la sanzione fissa e non è stato toccato.

Fattura che non arriva, o arriva irregolare: novanta giorni

Il comma 8 mette in capo al cessionario o committente un obbligo che sorprende chi lo scopre in sede di verifica: chi acquista beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge, o con fattura irregolare, è punito con una sanzione del 70% dell'imposta, con un minimo di 250 € — salva la responsabilità del cedente — a meno che non comunichi l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla stessa, entro novanta giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa o da quando è stata emessa quella irregolare.

Il perimetro del controllo richiesto al cliente ha però un limite espresso: lo stesso comma esclude l'obbligo di sindacare le valutazioni giuridiche compiute da chi ha emesso il documento, quando riguardano titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione derivanti da un requisito soggettivo dell'emittente non direttamente verificabile. L'esclusione copre il titolo che dipende da una qualità del fornitore che il cliente non può accertare da sé: il cessionario deve reagire a una fattura mancante o irregolare, non svolgere un'istruttoria sullo status fiscale di chi gliela ha emessa.

Sul fronte della detrazione, il comma 6 punisce con il 70% dell'ammontare detratto chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta. Ma se l'imposta è stata applicata dal cedente con aliquota superiore a quella dovuta, oppure su operazioni esenti, non imponibili o non soggette, il cessionario risponde solo di una sanzione da 250 € a 10.000 € e conserva — salvi i casi di frode e di abuso del diritto — il diritto a detrarre la sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura dell'operazione.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, comma 1 — violazioni su operazioni imponibili, 70% dell'imposta
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, comma 2 — operazioni non imponibili, esenti o in inversione contabile, 5% dei corrispettivi
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, comma 2-bis — corrispettivi telematici non memorizzati o non trasmessi
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, comma 3 — mancata emissione di ricevute, scontrini e documenti di trasporto
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, comma 4 — minimo di 300 euro
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, comma 5 — una sola sanzione per più violazioni sulla stessa operazione
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, comma 6 — detrazione illegittima e imposta erroneamente addebitata
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, comma 8 — fattura omessa o irregolare e regolarizzazione in novanta giorni
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, comma 9-bis — sanzioni sull'inversione contabile e relative deroghe
  • L. 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, comma 1110, lettera b) — sanzione del comma 3 ridotta dal cento al novanta per cento, dal 1° gennaio 2021
  • D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, art. 2, comma 1 — riscrittura delle misure sanzionatorie del D.Lgs. 471/1997
  • D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, art. 2, comma 1, lettera d) — sanzione del comma 3 ridotta dal novanta al settanta per cento
  • Agenzia delle Entrate, pagina «Se non si rispetta l'obbligo» — sanzione del 70% dell'imposta con un minimo di 300 euro per i corrispettivi non memorizzati o non trasmessi (art. 6, commi 2-bis e 3)
  • D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, art. 5, comma 1 — applicazione alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 501 del 22 luglio 2021 — sanzione per liquidazione e per fornitore

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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