Accessi e verifiche imposte dirette: art. 33 DPR 600/1973
Art. 33 DPR 600/1973: accessi, ispezioni e verifiche ai fini delle imposte dirette rinviano alle regole IVA dell'art. 52 DPR 633, indagini finanziarie incluse
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 33 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 disciplina accessi, ispezioni e verifiche ai fini delle imposte sui redditi rinviando direttamente alle disposizioni dell'art. 52 del DPR 633/1972 (le regole IVA): la verifica fiscale "sul campo" sui redditi si esegue quindi con le stesse cautele e autorizzazioni previste per l'IVA. Gli uffici possono inoltre accedere presso pubbliche amministrazioni ed enti (art. 32, n. 5) e presso gli operatori finanziari (art. 32, n. 7), previa autorizzazione. Uffici dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza devono darsi reciproca comunicazione delle ispezioni intraprese per evitare la reiterazione di accessi sullo stesso contribuente.
Quando si applica
L'art. 33 individua il presupposto procedurale dell'attività istruttoria "in loco" diretta all'accertamento dei redditi. Si applica:
- quando l'ufficio o la Guardia di finanza intendono procedere ad accesso nei locali destinati all'esercizio di attività d'impresa, agricole, artistiche o professionali, per ispezioni documentali, verificazioni e ricerche — la disciplina operativa è quella dell'art. 52 DPR 633/1972 richiamato dal primo comma;
- quando l'ufficio dispone l'accesso presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32, per rilevare direttamente dati e notizie;
- quando l'ufficio accede presso gli operatori finanziari (art. 32, n. 7) per acquisire direttamente dati e documenti non trasmessi nel termine, oppure per riscontrare la completezza o l'esattezza delle risposte in presenza di fondati sospetti.
Sul piano soggettivo, la verifica può riguardare qualsiasi titolare di reddito d'impresa o di lavoro autonomo soggetto agli obblighi contabili. La Guardia di finanza coopera con gli uffici procedendo di propria iniziativa o su richiesta, con le facoltà di cui all'art. 32 e all'art. 33 stesso.
Come si applica nella pratica
Il primo comma dell'art. 33 opera per relationem: la disciplina materiale dell'accesso è quella dell'art. 52 del DPR 633/1972. Ne derivano le seguenti regole operative, comuni a IVA e imposte dirette:
| Tipo di accesso | Autorizzazione richiesta (art. 52 DPR 633) |
|---|---|
| Locali dell'attività d'impresa/professionale | Autorizzazione del capo dell'ufficio |
| Locali adibiti anche ad abitazione | Anche autorizzazione del procuratore della Repubblica |
| Locali diversi (privata abitazione) | Procuratore della Repubblica + gravi indizi di violazioni |
| Perquisizioni personali, apertura coattiva, segreto professionale | Procuratore della Repubblica o autorità giudiziaria più vicina |
Per gli accessi presso gli operatori finanziari (art. 32, n. 7), l'art. 33 richiede una specifica autorizzazione: per l'Agenzia delle Entrate del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale; per la Guardia di finanza del Comandante regionale. Tali accessi devono essere eseguiti in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali di grado non inferiore a capitano, alla presenza del responsabile della sede.
Punti operativi rilevanti che derivano dall'art. 52 DPR 633 richiamato:
- di ogni accesso deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal contribuente o con indicazione del motivo della mancata sottoscrizione; il contribuente ha diritto di averne copia;
- i libri, registri, documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere considerati a favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa (equiparate al rifiuto la dichiarazione di non possederli e la loro sottrazione);
- l'ispezione documentale si estende a tutti i libri e le scritture presenti nei locali, anche non obbligatori, compresi quelli accessibili tramite le apparecchiature informatiche installate.
Il coordinamento tra uffici finanziari e comandi della Guardia di finanza è obbligatorio: la reciproca e tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese serve a evitare la reiterazione di accessi presso lo stesso contribuente.
Esempi pratici
Esempio 1 — Accesso presso una S.r.l. con sede operativa
La Guardia di finanza intende eseguire un accesso presso la sede di una S.r.l. commerciale ai fini delle imposte dirette. L'accesso nei locali destinati all'attività d'impresa richiede la sola autorizzazione del capo dell'ufficio (o del comando), ai sensi dell'art. 52 DPR 633 richiamato dall'art. 33. I verbalizzanti redigono il processo verbale di accesso, ispezionano le scritture contabili e ne possono fare copie o estratti senza sequestrare i libri.
Esempio 2 — Studio professionale promiscuo
Un professionista esercita in uno studio che è anche la sua abitazione. Per accedere occorre, oltre all'autorizzazione del capo dell'ufficio, anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, trattandosi di locale adibito anche ad abitazione; l'accesso allo studio professionale va comunque eseguito in presenza del titolare o di un suo delegato.
Esempio 3 — Accesso presso un operatore finanziario
L'ufficio ha richiesto dati a una banca a norma dell'art. 32, n. 7, ma questa non li ha trasmessi nel termine. L'ufficio dispone l'accesso diretto presso l'operatore finanziario, previa autorizzazione del Direttore regionale (per l'Agenzia delle Entrate). L'accesso è eseguito fuori dagli orari di sportello, alla presenza del responsabile della sede, con immediata notizia al soggetto interessato.
Errori comuni e come evitarli
- Trattare l'art. 33 come disciplina autonoma e completa: il cuore operativo dell'accesso non è nell'art. 33 ma nell'art. 52 DPR 633/1972 da esso richiamato. Va sempre letta la norma IVA per individuare autorizzazioni e cautele.
- Confondere l'accesso (art. 33) con le richieste a tavolino (art. 32): i poteri di invito, questionario e richiesta documenti sono regolati dall'art. 32; l'art. 33 disciplina l'attività "sul campo". Sono istituti distinti.
- Sottovalutare il rifiuto di esibizione: dichiarare di non possedere libri e scritture, o sottrarli all'ispezione, equivale al rifiuto e ne preclude l'uso a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa.
- Ritenere che i libri possano essere sequestrati: i libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono solo farne copie o estratti e apporre firma, data e bollo.
- Ignorare l'obbligo di coordinamento GdF–uffici: la mancata reciproca comunicazione delle verifiche intraprese può tradursi in accessi reiterati, contrari alla previsione dell'art. 33.
Riferimenti normativi
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 33 — Accessi, ispezioni e verifiche (rinvio all'art. 52 DPR 633/1972; accessi presso PA, enti e operatori finanziari; coordinamento Guardia di finanza – uffici).
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 32 — Poteri degli uffici (richiamato per gli accessi presso PA/enti al n. 5 e presso gli operatori finanziari al n. 7).
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 52 — Accessi, ispezioni e verifiche (disciplina materiale richiamata dall'art. 33 ai fini delle imposte dirette).
Risorse correlate
- Accessi, ispezioni e verifiche IVA: art. 52 DPR 633/1972
- Poteri degli uffici nell'accertamento: art. 32 DPR 600/1973
- Accertamento analitico-induttivo: art. 39 DPR 600/1973
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
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