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AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Accessi imposte dirette: cosa aggiunge l'art. 33 alle regole IVA

Il rinvio alla disciplina IVA, l'accesso in banca autorizzato dal direttore regionale e le tre strade dopo il verbale, da un sesto alla sanzione piena

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

Per gli accessi, le ispezioni e le verifiche ai fini delle imposte sui redditi non esiste una disciplina autonoma: l'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 si apre con un rinvio secco all'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, cioè alle regole IVA. Quello che l'articolo aggiunge in proprio sono tre cose che nella norma IVA non ci sono: l'accesso presso le pubbliche amministrazioni e gli enti, l'accesso presso gli operatori finanziari con un'autorizzazione riservata ai vertici dell'amministrazione, e l'obbligo di coordinamento fra uffici finanziari e comandi della Guardia di finanza per evitare accessi ripetuti sullo stesso contribuente. La verifica si chiude poi con un processo verbale di constatazione, e da lì si apre una scelta che sposta la sanzione da un sesto a un quarto del minimo, o la lascia intera.

Che cosa l'art. 33 prende dall'art. 52, e i tre pezzi che aggiunge

Il primo comma è di una riga: «Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». Ne discende che chi cerca il livello di autorizzazione richiesto, i limiti al sequestro dei libri o le conseguenze del rifiuto di esibizione deve leggere la norma IVA — sono trattati nella scheda su accessi, ispezioni e verifiche ai fini IVA — e non troverà nulla nell'art. 33.

Il rinvio funziona però anche nella direzione opposta, ed è la parte che si legge meno. L'ultimo comma dell'art. 52 stabilisce che per gli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti del n. 5 dell'art. 51 e presso gli operatori finanziari del n. 7 si applicano il secondo e il sesto comma dell'art. 33: anche l'ufficio IVA, quando entra in una banca, segue le regole delle imposte dirette. I due articoli non sono quindi uno la copia dell'altro per imposte diverse, ma due metà di una disciplina unica.

VoceArt. 52 DPR 633/1972 (IVA)Art. 33 DPR 600/1973 (imposte sui redditi)
Che cosa disciplina in proprioL'accesso nei locali dell'attività: autorizzazioni, ispezione documentale, limiti al sequestro, processo verbale, rifiuto di esibizioneL'accesso presso pubbliche amministrazioni ed enti e presso gli operatori finanziari, la cooperazione della Guardia di finanza e il coordinamento fra organi
Che cosa prende dall'altro articoloPer gli accessi presso pubbliche amministrazioni, enti e operatori finanziari applica il secondo e il sesto comma dell'art. 33Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche applica integralmente l'art. 52
Chi autorizza l'accesso presso un operatore finanziarioNessuna disciplina propria: si applica l'art. 33Direttore centrale dell'accertamento o Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate; Comandante regionale per la Guardia di finanza
Utilizzo di atti di polizia giudiziariaNon previsto dall'articoloTrasmissione agli uffici previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale
Obbligo di coordinamento fra organi verificatoriNon previsto dall'articoloReciproca e tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese, per evitare accessi reiterati sullo stesso contribuente
Art. 52 del DPR 633/1972 e art. 33 del DPR 600/1973 a confrontoFonte: Elaborazione SamBooks sul testo dell'art. 52 del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 33 del D.P.R. 600/1973Scarica i dati in CSV

Gli altri due innesti dell'art. 33 riguardano la Guardia di finanza. Il Corpo coopera con gli uffici delle imposte procedendo di propria iniziativa o su richiesta, con le facoltà dell'art. 32 e dello stesso art. 33; e, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria — che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, quindi al segreto degli atti di indagine — utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche per il tramite delle altre Forze di polizia. È il canale attraverso il quale un procedimento penale alimenta un accertamento tributario.

Infine il coordinamento, che è un obbligo e non una prassi: uffici finanziari e comandi della Guardia di finanza «devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese» per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, e chi riceve la comunicazione può chiedere all'organo che sta operando di eseguire determinati controlli e acquisire determinati elementi.

L'accesso presso banche e intermediari: chi lo autorizza, chi lo esegue, quando

L'accesso presso un operatore finanziario non è la richiesta di dati del n. 7 dell'art. 32: è il passo successivo, e scatta in due sole ipotesi. La prima è che i dati richiesti a norma di quel numero non siano stati trasmessi entro il termine previsto. La seconda è che l'ufficio, avendo fondati sospetti che pongano in dubbio le risposte ricevute, voglia rilevare direttamente la completezza o l'esattezza di quanto trasmesso.

Le condizioni di esecuzione sono stringenti, e il testo le elenca una per una. L'autorizzazione spetta, per l'Agenzia delle entrate, al Direttore centrale dell'accertamento o al Direttore regionale; per la Guardia di finanza, al Comandante regionale. L'accesso è eseguito da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano. Deve avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico. Ispezioni e rilevazioni si svolgono alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono, o di un suo delegato, ed è quel responsabile a darne immediata notizia al soggetto interessato: il contribuente sa dell'accesso perché glielo dice la banca, non l'amministrazione. Chi esegue le rilevazioni o entra in possesso dei dati deve poi assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza.

L'articolo contiene una seconda regola sulle qualifiche, e le due non vanno sovrapposte. Il periodo che chiude l'articolo dispone che «gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze». È la previsione originaria, che si riferisce agli accessi del secondo e del terzo comma nel loro complesso — quelli presso le pubbliche amministrazioni e gli enti del n. 5) dell'art. 32 e quelli della Guardia di finanza — e usa la nomenclatura della carriera direttiva del Ministero delle finanze anteriore alla contrattualizzazione del pubblico impiego. Per l'accesso presso l'operatore finanziario prevale invece la disposizione specifica e successiva, quella sul funzionario tributario e sull'autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale: nel testo di Normattiva è racchiusa fra doppie parentesi come modifica sopravvenuta, e il testo così composto è in vigore dal 17 luglio 2011. Chi verifica la legittimità di un accesso in banca guarda quindi alla qualifica di funzionario tributario, non a quella di direttore aggiunto di prima classe. E un decreto ministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di esecuzione degli accessi: numero massimo di funzionari e ufficiali impegnabili, rilascio e caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione, condizioni di tempo — che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico — e redazione dei processi verbali.

Dal verbale di constatazione all'atto: tre strade, tre frazioni di sanzione

La verifica si chiude con il processo verbale di constatazione previsto dall'art. 24 della legge 7 gennaio 1929 n. 4. Da quel momento il contribuente ha davanti tre percorsi, e la scelta si misura in denaro.

La prima strada è l'adesione al verbale, introdotta nel 2024 con l'art. 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. Si presta entro trenta giorni dalla consegna del verbale, con comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto; ha per oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale, senza condizioni oppure condizionata alla rimozione di errori manifesti, che l'organo verbalizzante può correggere nei dieci giorni successivi. I termini per l'accertamento restano sospesi fino alla comunicazione dell'adesione e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla consegna. L'ufficio notifica poi, entro sessanta giorni, l'atto di definizione dell'accertamento parziale. Le sanzioni si applicano nella misura ridotta alla metà rispetto a quella dell'accertamento con adesione, che è un terzo del minimo: quindi un sesto del minimo. Sull'operatività di questa strada l'Agenzia delle entrate è intervenuta con la risoluzione n. 44/E del 2 agosto 2024, che ha istituito i codici tributo per il versamento con modello F24 (dal 9976 al 9992 per la sezione «Erario») e ha chiarito che l'istituto riguarda i verbali consegnati dal 30 aprile 2024. Il mancato pagamento delle somme dovute porta all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

La seconda strada è il ravvedimento operoso dopo la constatazione: l'art. 13, comma 1, lettera b-quater), del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 riduce la sanzione a un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo il verbale, senza che sia stata inviata la comunicazione di adesione, e comunque prima della comunicazione dello schema di atto dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212. La lettera successiva, b-quinquies), copre chi si muove ancora più tardi — dopo lo schema di atto — e la riduzione scende a un quarto del minimo. Restano fuori da questa definizione le violazioni di omessa o infedele memorizzazione dei corrispettivi e quelle dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997.

La terza strada è non fare nulla e attendere l'atto. Costa la sanzione piena, e per tre anni costa un'altra volta: l'aumento fino al doppio per recidiva dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 colpisce chi commette un'altra violazione della stessa indole entro tre anni, ma solo se la prima non è stata definita ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto o dell'art. 5-quater del D.Lgs. 218/1997. Definire il verbale, in altre parole, spegne la recidiva prima che nasca — il punto è ripreso nella scheda sui criteri di determinazione della sanzione.

Il conto, su un caso concreto. Da una verifica presso una S.r.l. emerge una maggiore IRES di 40.000,00 €. La sanzione per dichiarazione infedele è pari al settanta per cento della maggior imposta dovuta (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997), cioè 28.000,00 €. Con l'adesione al verbale la sanzione scende a un sesto, 4.666,67 €; con il ravvedimento della lettera b-quater) a un quinto, 5.600,00 €; con quello della lettera b-quinquies) a un quarto, 7.000,00 €. Chi lascia arrivare l'atto senza definire nulla paga 28.000,00 € di sola sanzione, e si porta dietro per tre anni il rischio dell'aumento per recidiva.

VoceImporto
Maggiore IRES constatata nel processo verbale40.000,00 €
Sanzione per dichiarazione infedele, 70% della maggior imposta — art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/199728.000,00 €
Riduzione della sanzione a un sesto del minimo per adesione al verbale — art. 5-quater, comma 6, D.Lgs. 218/1997-23.333,33 €
Sanzione residua dopo la riduzione (28.000,00 € diviso sei)4.666,67 €
Totale dovuto con l'adesione al verbale, esclusi gli interessi44.666,67 €
Verbale di constatazione definito con adesione: il conto su 40.000 € di IRESFonte: Elaborazione SamBooks su art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 e artt. 2, comma 5, e 5-quater, comma 6, del D.Lgs. 218/1997Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Su questa scheda pesa infine una scadenza di sistema: dal 1° gennaio 2027 l'art. 33 del D.P.R. 600/1973 è abrogato e la materia degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche passa nel il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento approvato con il D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026, supplemento ordinario n. 28), in vigore dal 7 agosto 2026. Il testo commentato qui resta quello applicabile fino al 31 dicembre 2026.

Riferimenti normativi

  • Art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 — rinvio all'art. 52 del D.P.R. 633/1972 per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche; accesso presso le pubbliche amministrazioni e gli enti del n. 5 dell'art. 32 e presso gli operatori finanziari del n. 7; autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero del Comandante regionale della Guardia di finanza; esecuzione fuori dagli orari di sportello, alla presenza del responsabile della sede, con immediata notizia all'interessato; cooperazione della Guardia di finanza e trasmissione di atti di polizia giudiziaria previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria anche in deroga all'art. 329 c.p.p.; obbligo di reciproca comunicazione delle ispezioni intraprese.
  • Art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 — disciplina materiale dell'accesso richiamata dal primo comma dell'art. 33, e rinvio inverso al secondo e sesto comma dell'art. 33 per gli accessi presso pubbliche amministrazioni, enti e operatori finanziari.
  • Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 — poteri istruttori richiamati dall'art. 33, in particolare le richieste alle pubbliche amministrazioni e agli enti (n. 5) e agli operatori finanziari (n. 7).
  • Art. 5-quater, commi 2 e 6, del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 — adesione al processo verbale di constatazione entro trenta giorni dalla consegna, sul contenuto integrale del verbale, con sanzioni ridotte alla metà della misura dell'art. 2, comma 5.
  • Art. 2, comma 5, del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 — sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge a seguito dell'accertamento con adesione.
  • Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 — riduzione a un quinto del minimo dopo la constatazione della violazione (lettera b-quater) e a un quarto dopo la comunicazione dello schema di atto (lettera b-quinquies).
  • Art. 7, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 — aumento fino al doppio per recidiva, escluso per le violazioni definite ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto o dell'art. 5-quater del D.Lgs. 218/1997.
  • Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 — sanzione del settanta per cento della maggior imposta dovuta per dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
  • Art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212 — comunicazione dello schema di atto con termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per le controdeduzioni.
  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 2 agosto 2024 — istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. 218/1997, con riduzione delle sanzioni a un sesto e applicazione ai verbali consegnati dal 30 aprile 2024.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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