Verifica partita IVA: se è cessata e se è iscritta al VIES
Chiusura d'ufficio, iscrizione ed esclusione dall'archivio VIES, e che cosa cambia in fattura quando la controparte europea non vi risulta iscritta
16/09/2026
16/09/2026
9 min lettura
In sintesi
Controllare una partita IVA significa rispondere a due domande distinte. La prima riguarda l'esistenza del soggetto: il numero attribuito dall'ufficio resta invariato anche al mutare del domicilio fiscale, fino al momento della cessazione dell'attività (art. 35, comma 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633). La seconda riguarda l'abilitazione agli scambi con l'Unione europea: la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie si manifesta nella dichiarazione di inizio o di variazione attività (art. 35, comma 2, lettera e-bis) e determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla quale si esce dopo quattro trimestri consecutivi senza elenchi riepilogativi, previa comunicazione (comma 7-bis). Le due risposte hanno pesi diversi: quando il cessionario di altro Stato membro non comunica un numero identificativo valido e iscritto alla banca dati al momento della cessione, l'operazione non può beneficiare della non imponibilità e va assoggettata a IVA in Italia.
Che cosa dice davvero lo stato di una partita IVA
Una partita IVA che risulta cessata può esserlo per ragioni molto diverse, e la distinzione conta perché cambia chi ha preso l'iniziativa. La cessazione volontaria segue la dichiarazione che il contribuente presenta entro trenta giorni dall'evento (art. 35, comma 3, DPR 633/1972), con la procedura descritta nella scheda su apertura, variazione e cessazione della partita IVA. La chiusura d'ufficio per inattività riguarda invece i soggetti che, sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia, risultano non aver esercitato attività di impresa, artistica o professionale nelle tre annualità precedenti: l'art. 35, comma 15-quinquies, la affida a un provvedimento del direttore che deve prevedere forme di comunicazione preventiva al contribuente, e fa salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione.
Un terzo caso nasce dai controlli sull'identificazione. L'attribuzione del numero determina l'esecuzione di riscontri automatizzati per individuare elementi di rischio ed eventuali accessi nel luogo di esercizio dell'attività; gli uffici verificano che i dati forniti per l'identificazione ai fini IVA siano completi ed esatti e, in caso di esito negativo, emanano il provvedimento di cessazione della partita IVA e provvedono all'esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (art. 35, comma 15-bis). Al destinatario di quel provvedimento si applica la sanzione amministrativa di 3.000,00 €, irrogata contestualmente al provvedimento stesso, e la norma esclude espressamente l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, quindi senza il beneficio del cumulo giuridico (art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Lo stesso art. 35, comma 1, spiega anche dove il numero dovrebbe essere leggibile senza chiedere nulla a nessuno: nelle dichiarazioni, nella pagina iniziale dell'eventuale sito internet e in ogni altro documento in cui è richiesto. Chi lo cerca per una controparte italiana parte da lì; chi tratta con un soggetto di un altro Stato membro ha a disposizione la conferma ufficiale prevista dall'art. 50, comma 2, del DL 30 agosto 1993, n. 331, con cui l'ufficio, su richiesta dell'esercente impresa, arte o professione, conferma la validità del numero attribuito dall'altro Stato e i dati della ditta, denominazione o ragione sociale. La stessa disciplina si ritroverà, con un'altra numerazione, nell'art. 68 del testo unico dell'IVA allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, applicabile dal 1° gennaio 2027.
Entrare nell'archivio VIES e restarci
L'iscrizione non è un'autorizzazione da attendere: l'opzione manifestata nella dichiarazione determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010 (art. 35, comma 7-bis, DPR 633/1972). Il meccanismo che invece si attiva da solo è quello di uscita: si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie quando non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi successivi alla data di inclusione, e l'Agenzia procede all'esclusione previo invio di apposita comunicazione.
- Dichiarazione di inizio o di variazione attività: Si manifesta la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie — art. 35, comma 2, lettera e-bis, DPR 26 ottobre 1972, n. 633
- Immediatamente dopo l'opzione: Inclusione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie — art. 35, comma 7-bis: la banca dati è quella dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 904/2010
- Dopo 4 trimestri consecutivi senza elenchi riepilogativi: Scatta la presunzione che il soggetto non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie — art. 35, comma 7-bis, secondo periodo: i trimestri si contano dalla data di inclusione
- Prima di procedere all'esclusione: L'Agenzia invia apposita comunicazione al soggetto passivo — art. 35, comma 7-bis, ultimo periodo: l'uscita dalla banca dati non è silenziosa
- Se l'esclusione segue i riscontri sui dati identificativi: Provvedimento di cessazione della partita IVA e stop alla compensazione dei crediti IVA — art. 35, comma 15-bis, DPR 633/1972 e art. 17, comma 2-quinquies, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, fino alla rimozione delle irregolarità
Da qui discende una conseguenza pratica poco intuitiva: la permanenza nell'archivio dipende dagli elenchi riepilogativi, non dal volume d'affari. Un'impresa che effettua una sola cessione intracomunitaria all'anno resta iscritta finché presenta gli elenchi dovuti; un'impresa che smette di presentarli esce, anche se l'attività prosegue. Gli obblighi di elenco sono trattati nella scheda su obblighi connessi agli scambi intracomunitari.
L'esclusione disposta a valle dei riscontri dell'art. 35, comma 15-bis, produce un effetto ulteriore che tocca la liquidità. Ai contribuenti cui sia stato notificato quel provvedimento è preclusa, dalla data della notifica, la facoltà di compensare i crediti IVA, e la preclusione resta in vigore fino a quando non sono rimosse le irregolarità che l'hanno generata (art. 17, comma 2-quinquies, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241); un modello F24 presentato in violazione di quel divieto viene scartato, con ricevuta comunicata dai servizi telematici (comma 2-sexies). Chi vuole verificare la propria posizione la trova nell'area riservata: fra i contenuti del cassetto fiscale l'Agenzia elenca anche le informazioni sullo stato di iscrizione al VIES.
Quando la controparte non risulta iscritta
Sul fronte delle vendite, l'assenza del numero iscritto sposta l'imposta. La condizione non copre tutte le operazioni intracomunitarie, ma le cessioni del comma 1, lettera a), dell'art. 41 (beni ceduti a titolo oneroso e spediti in un altro Stato membro a un cessionario soggetto d'imposta) e gli invii di beni a se stessi del comma 2, lettera c): per queste la non imponibilità spetta a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione loro attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco riepilogativo o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione (art. 41, comma 2-ter, DL 331/1993); le altre condizioni della non imponibilità sono trattate nella scheda sulle cessioni intracomunitarie. Nella risposta a interpello n. 244 del 5 dicembre 2024 l'Agenzia delle entrate ha applicato la regola a una cessione di provviste di bordo con consegna in un porto dell'Unione, concludendo che se il cessionario «non ha comunicato all'Istante un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione dei prodotti di cui trattasi, l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA di cui al citato articolo 41, primo comma, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993, con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia».
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imponibile della cessione a un cliente di altro Stato membro | 12.000,00 € |
| IVA italiana al 22 per cento, dovuta in mancanza del numero iscritto | 2.640,00 € |
| Totale della fattura | 14.640,00 € |
Il conto è immediato. Su una cessione di 12.000,00 € verso un cliente di un altro Stato membro che non comunica un numero identificativo iscritto alla banca dati, la fattura non esce come non imponibile: si applica l'aliquota ordinaria del 22 per cento stabilita dall'art. 16 del DPR 633/1972, pari a 2.640,00 €, e il documento si chiude a 14.640,00 €. Se il prezzo era stato concordato al netto dell'imposta, quei 2.640,00 € restano a carico del cedente finché la controparte non regolarizza la propria posizione, e il momento che conta è quello della cessione, non quello in cui la regolarizzazione arriva.
La posizione speculare riguarda chi scopre di non essere iscritto. Nella circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, dedicata alla definizione agevolata delle irregolarità formali prevista dall'art. 9 del DL 23 ottobre 2018, n. 119, l'Agenzia ha incluso «l'omessa iscrizione al VIES» fra le violazioni definibili e ha annotato che «l'omissione va comunque sanata per consentire alle controparti commerciali di poter effettuare le opportune verifiche». Quel documento va letto con la sua data. Nel 2019 la circolare dava conto dell'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, che con la sentenza sulla causa C-21/16, depositata il 9 febbraio 2017, aveva confermato che «la mancata iscrizione al VIES da parte del soggetto acquirente non preclude la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA previsto per le cessioni intracomunitarie, non costituendo una condizione essenziale». Il comma 2-ter, che quella condizione l'ha resa di diritto interno, è arrivato dopo: lo ha inserito l'art. 1, lettera b), del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192, in vigore dal 1° dicembre 2021, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1910. Resta invece attuale la ragione pratica per cui l'iscrizione conviene anche a chi effettua operazioni intracomunitarie in modo sporadico: senza di essa il cliente europeo non ha modo di confermare nulla.
Le domande di chi ci arriva
Ho un cliente di un altro Stato membro e non so se la sua partita IVA sia ancora valida: a chi chiedo conferma?
All'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che su richiesta dell'esercente impresa, arte o professione conferma la validità del numero di identificazione attribuito dall'altro Stato membro e i dati relativi a ditta, denominazione o ragione sociale (art. 50, comma 2, DL 30 agosto 1993, n. 331). Le modalità sono stabilite con decreto ministeriale.
Se vendo un macchinario a un cliente tedesco, che cosa devo farmi dare per non applicare l'IVA?
Il numero di identificazione attribuito dall'altro Stato membro, valido e iscritto nella banca dati al momento della cessione, e va compilato l'elenco riepilogativo oppure giustificata la mancata compilazione (art. 41, comma 2-ter, DL 331/1993). In mancanza, l'operazione va assoggettata a IVA in Italia con l'aliquota interna.
L'Agenzia avvisa prima di chiudere d'ufficio una partita IVA rimasta inattiva?
La norma impone che il provvedimento del direttore che disciplina la chiusura d'ufficio preveda forme di comunicazione preventiva al contribuente (art. 35, comma 15-quinquies, DPR 633/1972). La chiusura riguarda chi non ha esercitato attività di impresa, artistica o professionale nelle tre annualità precedenti.
A quanto ammonta la sanzione quando la partita IVA viene cessata d'ufficio dopo i riscontri?
A 3.000,00 €, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA emesso ai sensi dell'art. 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del DPR 633/1972. La norma esclude l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 472/1997, quindi la sanzione non gode del cumulo giuridico (art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. 471/1997).
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 1 — attribuzione del numero di partita IVA e sua invariabilità fino alla cessazione
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 2, lettera e-bis — manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 3 — dichiarazione di variazione o cessazione entro trenta giorni
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 7-bis — inclusione nella banca dati ed esclusione dopo quattro trimestri senza elenchi riepilogativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 15-bis — riscontri automatizzati, cessazione della partita IVA ed esclusione dalla banca dati
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 15-quinquies — chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive nelle tre annualità precedenti
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16, comma 1 — aliquota ordinaria del ventidue per cento
- DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 41, comma 2-ter — comunicazione del numero di identificazione come condizione della non imponibilità delle cessioni del comma 1, lettera a), e del comma 2, lettera c)
- DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 50, comma 2 — conferma della validità del numero attribuito da altro Stato membro
- DL 23 ottobre 2018, n. 119, art. 9, comma 1 — definizione agevolata delle irregolarità formali
- D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192, art. 1, lettera b) — inserimento del comma 2-ter nell'art. 41 del DL 331/1993, in vigore dal 1° dicembre 2021
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, art. 68 (t.u. allegato) — disciplina della dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività dal 1° gennaio 2027
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11, comma 7-quater — sanzione di 3.000 € contestuale al provvedimento di cessazione
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 2-quinquies — divieto di compensazione dei crediti IVA dopo la notifica del provvedimento di esclusione
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 244 del 5 dicembre 2024 — cessione a un cessionario privo di numero iscritto alla banca dati e assoggettamento a IVA in Italia
- Agenzia delle entrate, circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 — omessa iscrizione al VIES fra le irregolarità formali definibili
- Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-21/16, sentenza depositata il 9 febbraio 2017 — la mancata iscrizione al VIES dell'acquirente non è condizione essenziale del regime, nel testo riportato dalla circolare n. 11/E del 2019
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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