Visura camerale: come si legge e che valore ha
Sezioni del documento, capitale versato e limiti ai poteri degli amministratori: quanto vale davanti ai terzi ciò che risulta iscritto nel registro
16/09/2026
16/09/2026
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In sintesi
La visura è l'estratto di ciò che risulta iscritto nel registro delle imprese, che è pubblico e consultabile da chiunque (art. 2188, comma 3, codice civile). Il suo valore non sta nella carta ma nell'efficacia che il codice attribuisce all'iscrizione: i fatti per cui la legge prescrive l'iscrizione, se non sono iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi era tenuto a chiederne l'iscrizione, salvo provare che i terzi ne avevano conoscenza (art. 2193, comma 1); una volta iscritti, i terzi non possono più opporre la propria ignoranza (art. 2193, comma 2). Per gli atti societari vale la regola parallela dell'art. 2448, comma 1. Alcune informazioni che la visura riporta hanno una forza diversa da quella che si immagina: il capitale va indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta dall'ultimo bilancio (art. 2250, comma 3), e le limitazioni ai poteri degli amministratori di una società di capitali non sono opponibili ai terzi neppure quando sono pubblicate (artt. 2384, comma 2, e 2475-bis, comma 2).
Le sezioni della visura e che cosa provano
Il documento riprende, voce per voce, i dati che la legge vuole iscritti. Per una società a responsabilità limitata l'origine di gran parte di essi è l'atto costitutivo, che l'art. 2463, comma 2, del codice civile impone di redigere per atto pubblico indicando denominazione, comune della sede e delle eventuali sedi secondarie, attività che costituisce l'oggetto sociale, ammontare del capitale sottoscritto e versato, conferimenti e quote di ciascun socio, norme di funzionamento e persone cui è affidata l'amministrazione. Le stesse informazioni che l'art. 2250 impone di riportare negli atti e nella corrispondenza — sede, ufficio del registro presso cui la società è iscritta, numero d'iscrizione, capitale, eventuale stato di liquidazione, presenza di un socio unico — si leggono in visura, e non per caso: sono la stessa pubblicità vista da due lati.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Capitale sottoscritto risultante dall'atto costitutivo | 50.000,00 € |
| Quota sottoscritta e non ancora versata | -30.000,00 € |
| Capitale versato da indicare negli atti e nella corrispondenza | 20.000,00 € |
Il capitale è la voce che più spesso viene letta male. L'art. 2250, comma 3, chiede che nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata il capitale sia indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio. Una società con capitale sottoscritto di 50.000,00 €, di cui 30.000,00 € non ancora richiamati, porta quindi negli atti e nella corrispondenza la cifra di 20.000,00 €, non quella deliberata. La provenienza del dato dall'ultimo bilancio approvato spiega anche perché la visura possa essere allineata alla situazione patrimoniale con un certo ritardo: il presupposto è il deposito, trattato nella scheda su approvazione e deposito del bilancio.
Una seconda voce da leggere con attenzione è il capitale minimo. La misura ordinaria della società a responsabilità limitata è di 10.000,00 € (art. 2463, comma 2, numero 4), ma il comma 4 dello stesso articolo consente di determinarlo in misura inferiore, fino a 1,00 €, a condizione che i conferimenti siano in denaro e versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. Un capitale di poche unità di euro non è quindi un'anomalia da segnalare, è una forma prevista dal codice, e sposta la valutazione sul patrimonio netto anziché sul capitale nominale. Infine lo stato della società: gli effetti dello scioglimento si determinano alla data di iscrizione della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa oppure, quando lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, alla data di iscrizione della deliberazione (art. 2484, comma 3).
L'opponibilità ai terzi si gioca sull'iscrizione
L'art. 2193 costruisce un meccanismo a due tempi. Finché il fatto non è iscritto, chi doveva chiederne l'iscrizione non può opporlo ai terzi, e il difetto si supera soltanto provando che quei terzi ne avessero avuto conoscenza effettiva (comma 1). Dal momento dell'iscrizione la posizione si ribalta: l'ignoranza del fatto non è più opponibile dai terzi (comma 2). Il comma 3 fa salve le disposizioni particolari della legge, e sono proprio quelle a rendere la lettura meno lineare di come appare.
La prima disposizione particolare riguarda gli atti societari. Sono opponibili ai terzi soltanto dopo la pubblicazione nel registro, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza (art. 2448, comma 1); per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, però, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza (comma 2). Esiste quindi una finestra di due settimane in cui la pubblicità appena eseguita può ancora essere superata da chi dimostri di non aver potuto conoscerla.
| Voce | Società di persone | Società di capitali |
|---|---|---|
| Dove nasce il limite | Atto costitutivo o procura (art. 2298, comma 1) | Statuto o decisione degli organi competenti nella S.p.A. (art. 2384, comma 2); atto costitutivo o atto di nomina nella S.r.l. (art. 2475-bis, comma 2) |
| Il limite iscritto è opponibile ai terzi | Sì, l'iscrizione nel registro delle imprese lo rende opponibile | No, le limitazioni non sono opponibili neppure se pubblicate |
| Che cosa deve provare la società per sottrarsi all'atto | Nulla, se il limite è iscritto; altrimenti che il terzo lo conosceva | Che il terzo ha agito intenzionalmente a danno della società |
| Che cosa se ne ricava leggendo la visura | Il limite iscritto vincola chi contratta con la società | Il limite iscritto non riduce il potere dell'amministratore verso l'esterno |
La seconda disposizione particolare riguarda i poteri di rappresentanza, ed è quella che rende la visura meno decisiva di quanto si creda quando si tratta di verificare chi può firmare. Nelle società di persone le limitazioni al potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi se iscritte nel registro, oppure se si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza (art. 2298, comma 1). Nelle società di capitali la regola è opposta: il potere di rappresentanza attribuito dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale (art. 2384, comma 1), e le limitazioni che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi anche se pubblicate, salvo che si provi che il terzo ha agito intenzionalmente a danno della società (art. 2384, comma 2, per la società per azioni; per la società a responsabilità limitata l'art. 2475-bis, comma 2, dice lo stesso delle limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina). Una firma apposta oltre i limiti iscritti impegna dunque la società di capitali verso il terzo in buona fede.
Verificare una controparte prima di firmare
L'uso più frequente della visura non è processuale: serve a sapere con chi si sta trattando prima che il rapporto cominci. Le Linee guida antiriciclaggio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 22 maggio 2019, documento di indirizzo professionale e non prassi vincolante, al paragrafo 3.1.1 indicano che per un cliente diverso da una persona fisica denominazione, sede legale e codice fiscale o partita IVA «possono essere verificati da una visura camerale, da un certificato equivalente per società di diritto estero, dall'atto costitutivo o dal certificato di attribuzione del codice fiscale/partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate». Lo stesso documento elenca fra la documentazione da acquisire la «visura camerale nominativa completa per codice fiscale per la verifica delle cariche sociali (amministratore e socio), del bollettino dei protesti e dell'assoggettamento a procedure concorsuali del legale rappresentante e degli eventuali titolari effettivi».
Lo stato della società, in fondo alla visura, non è un dettaglio anagrafico. Con la risoluzione n. 47 del 19 settembre 2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che alla liquidazione ordinaria, che si chiude con l'estinzione della società mediante cancellazione dal registro delle imprese, non si applicano i principi successori enunciati per le operazioni straordinarie: le posizioni soggettive di natura fiscale si estinguono insieme alla società e non passano ai soci, sicché se la società emittente si estingue prima di aver esercitato la facoltà di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'art. 26, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, quella facoltà è perduta. Leggere in visura che una controparte è in liquidazione, o già cancellata, cambia quindi anche il conto fiscale di un rapporto rimasto aperto.
Nella pratica, prima di firmare un contratto continuativo, la lettura utile segue tre passaggi. Chi rappresenta la società, e con quale forma sociale, perché da quella dipende se i limiti iscritti valgano verso l'esterno. Quale capitale risulta versato, ricordando che la cifra viene dall'ultimo bilancio approvato e non dalla situazione odierna. Se la società è in liquidazione o sciolta, dato che gli effetti decorrono dall'iscrizione e non dalla delibera. Chi ha bisogno di sapere invece se e da quando quell'impresa è iscritta, e con quali termini, trova il quadro nella scheda su iscrizione al registro delle imprese e REA.
Le domande di chi ci arriva
Posso controllare i dati di un'altra azienda sul registro delle imprese?
Sì: il registro delle imprese è pubblico (art. 2188, comma 3, codice civile) e la visura ne è l'estratto. La consultazione non richiede di dimostrare un interesse, ed è proprio questa accessibilità a fondare l'effetto dell'art. 2193, comma 2, per cui dopo l'iscrizione nessun terzo può più invocare la propria ignoranza.
Se un atto è stato iscritto nel registro, posso dire di non esserne a conoscenza?
No. Dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta, l'ignoranza del fatto non è opponibile dai terzi (art. 2193, comma 2). Per gli atti societari resta però la finestra dell'art. 2448, comma 2: nelle operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione l'atto non è opponibile al terzo che provi di essere stato nell'impossibilità di conoscerlo.
Se mi dimentico di iscrivere un atto nel registro delle imprese, posso comunque farlo valere contro i terzi?
Solo provando che i terzi ne avevano avuto conoscenza effettiva (art. 2193, comma 1). È una prova a carico di chi era tenuto a chiedere l'iscrizione, e in mancanza il fatto non iscritto resta inefficace verso l'esterno pur restando valido fra le parti.
Il capitale sociale da indicare negli atti deve essere quello versato o quello sottoscritto?
Quello effettivamente versato, quale risulta dall'ultimo bilancio (art. 2250, comma 3, codice civile), per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Su un capitale sottoscritto di 50.000,00 € con 30.000,00 € non ancora versati, la cifra da riportare è 20.000,00 €.
Riferimenti normativi
- Codice civile, art. 2188, comma 3 — il registro delle imprese è pubblico
- Codice civile, art. 2193, commi 1, 2 e 3 — efficacia dell'iscrizione e fatti non iscritti
- Codice civile, art. 2250, comma 3 — capitale indicato secondo la somma effettivamente versata e risultante dall'ultimo bilancio
- Codice civile, art. 2298, comma 1 — limitazioni al potere di rappresentanza nelle società di persone
- Codice civile, art. 2384, commi 1 e 2 — potere generale di rappresentanza nella società per azioni e inopponibilità delle limitazioni
- Codice civile, art. 2448, commi 1 e 2 — opponibilità degli atti societari e operazioni compiute entro il quindicesimo giorno
- Codice civile, art. 2463, commi 2 e 4 — contenuto dell'atto costitutivo e capitale della società a responsabilità limitata
- Codice civile, art. 2475-bis, comma 2 — inopponibilità delle limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina nella società a responsabilità limitata
- Codice civile, art. 2484, comma 3 — decorrenza degli effetti dello scioglimento dall'iscrizione
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 47 del 19 settembre 2024 — estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese e sorte della nota di variazione
- Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Linee guida antiriciclaggio del 22 maggio 2019, paragrafo 3.1.1 — la visura come fonte per l'identificazione del cliente
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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