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AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/08/2026

Visura camerale: contenuto, lettura e valore giuridico

Come si legge una visura camerale sezione per sezione e perché conta: l'art. 2193 del codice civile rende inopponibili ai terzi i fatti non iscritti

Ultimo aggiornamento

05/08/2026

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In sintesi

La visura camerale è l'estratto dei dati iscritti nel registro delle imprese riferiti a una singola impresa: il registro è pubblico (art. 2188, comma 3, del codice civile) e, una volta avvenuta l'iscrizione, i terzi non possono opporre la propria ignoranza dei fatti iscritti (art. 2193, comma 2, del codice civile). Non è dunque un documento informativo qualsiasi, ma la fotografia di ciò che l'ordinamento considera conoscibile da chiunque.

Da questo discende il suo uso operativo: prima di concedere una dilazione, aprire un fido o firmare un contratto, la visura dice chi è la controparte, chi la può impegnare validamente e in quale stato si trova. Circolano due formati: la visura ordinaria, che espone la situazione vigente all'estrazione, e la storica, che aggiunge la sequenza cronologica delle iscrizioni e delle modificazioni dalla costituzione in poi.

Va tenuto fermo anche il limite del documento: la visura attesta ciò che è stato iscritto, non la solidità economica né la puntualità nei pagamenti, e un'impresa regolarmente iscritta e attiva può essere insolvente. L'art. 2193 vale poi nei due sensi — i fatti soggetti a iscrizione ma non iscritti non sono opponibili ai terzi da chi doveva farli iscrivere (comma 1), il che protegge chi legge, ma non lo dispensa dal cercare altrove ciò che in visura non può esserci.

Quando si applica

La visura esiste per tutti i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, e questo perimetro coincide con la platea delle controparti commerciali ordinarie:

  • imprenditori commerciali che esercitano attività industriale di produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, trasporto, attività bancaria o assicurativa, o attività ausiliarie delle precedenti (art. 2195 del codice civile);
  • società costituite secondo i tipi regolati dal codice e società cooperative, anche quando non esercitano attività commerciale (art. 2200 del codice civile);
  • enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 del codice civile).

Restano fuori dall'obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria i piccoli imprenditori (art. 2202 del codice civile), per i quali la disciplina camerale successiva ha previsto l'iscrizione in una sezione speciale con funzione di pubblicità-notizia e certificazione anagrafica: il dato compare comunque in visura, ma con effetti diversi da quelli dichiarativi dell'art. 2193.

Le occasioni tipiche in cui la consultazione va fatta prima e non dopo sono quattro: apertura di un nuovo cliente con pagamento dilazionato; contratto di fornitura o di appalto; verifica dei dati anagrafici per i documenti fiscali; avvio di un recupero credito, dove lo stato dell'impresa cambia la strategia.

Come si applica nella pratica

La visura si legge per blocchi: ognuno risponde a una domanda diversa e ha un peso giuridico proprio.

Sezione della visuraCosa riportaPerché conta per chi legge
Denominazione e forma giuridicaNome dell'impresa e tipo societarioLa denominazione e il comune della sede sono elementi obbligatori dell'atto costitutivo (art. 2328, comma 2, e art. 2463, comma 2, del codice civile): la ragione sociale esatta va usata nei contratti e nei documenti
Sede legale e comuneIndirizzo della sede principaleIndividua l'ufficio del registro competente e il foro di riferimento per le comunicazioni formali
Numero di iscrizione e numero REAIdentificativi cameraliL'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza il registro presso il quale è iscritto (art. 2199 del codice civile); per le società vanno indicati anche sede, ufficio e numero d'iscrizione (art. 2250, comma 2)
Codice fiscale e partita IVAIdentificativi fiscaliIl numero di partita IVA resta invariato fino alla cessazione dell'attività (art. 35, comma 1, del DPR 633/1972)
Domicilio digitale (PEC)Indirizzo di posta elettronica certificata iscrittoÈ il recapito da usare per diffide, solleciti e comunicazioni formali
Oggetto socialeAttività che la società può esercitareDelimita l'ambito degli atti che l'amministratore di una società di persone può compiere in rappresentanza (art. 2298 del codice civile)
Capitale socialeImporto sottoscritto e versatoVa indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta dall'ultimo bilancio (art. 2250, comma 3): capitale sottoscritto e capitale versato non coincidono per forza
Amministratori, cariche e poteriChi amministra e con quali limitiÈ il blocco decisivo per la firma del contratto, ma va letto insieme al tipo sociale (art. 2384 per la SpA, art. 2475-bis per la Srl, art. 2298 per le società di persone)
Stato dell'attivitàAttiva, inattiva, in liquidazione, cessataLo scioglimento produce effetti dalla data di iscrizione della dichiarazione o della delibera (art. 2484, comma 3, del codice civile)
Unità locali e sedi secondariePunti operativiLe sedi secondarie con rappresentanza stabile hanno una loro iscrizione (art. 2197 del codice civile)
Attività esercitata e codice ATECOClassificazione dell'attivitàIl codice dichiarato ha ricadute che vanno oltre l'anagrafica: si vedano gli effetti fiscali e previdenziali del codice ATECO

Ordinaria o storica: quale chiedere

Visura ordinariaVisura storica
ContenutoDati vigenti alla data di estrazioneDati vigenti più tutte le iscrizioni e modificazioni precedenti, con le rispettive date
Domanda a cui risponde«Come è oggi questa impresa?»«Come ci è arrivata, e quando è cambiata?»
Uso tipicoVerifica anagrafica, poteri di firma, stato attivitàDue diligence, contenzioso, ricostruzione di cariche e sedi passate

Regola pratica: l'ordinaria basta per operare, la storica serve quando conta quando un fatto è stato iscritto — perché è la data di iscrizione, non quella della delibera, a segnare il momento in cui il fatto diventa opponibile.

Perché il contenuto ha peso giuridico

L'iscrizione nel registro ha efficacia dichiarativa. I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi era obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza effettiva (art. 2193, comma 1, del codice civile). Specularmente, dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta, il terzo non può più difendersi sostenendo di non sapere (art. 2193, comma 2).

Per la società per azioni la regola è ribadita e affinata dall'art. 2448 del codice civile, comunemente riferito anche alla s.r.l. in quanto attuazione della disciplina unionale sulla pubblicità societaria: gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito sono opponibili ai terzi soltanto dopo la pubblicazione, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza (comma 1); per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili al terzo che provi di essere stato nell'impossibilità di averne conoscenza (comma 2).

Sui poteri di rappresentanza la lettura richiede attenzione, perché la disciplina cambia con il tipo sociale. Nelle società di persone le limitazioni ai poteri dell'amministratore che ha la rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza (art. 2298 del codice civile): qui la visura è il luogo dove il limite diventa efficace. Nelle società per azioni il potere di rappresentanza attribuito dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale, e le limitazioni non sono opponibili ai terzi anche se pubblicate, salvo che si provi che il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384, commi 1 e 2, del codice civile); per la società a responsabilità limitata vale la regola gemella dell'art. 2475-bis, commi 1 e 2, che attribuisce agli amministratori la rappresentanza generale e rende inopponibili ai terzi, anche se pubblicate, le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina. Il limite statutario letto in visura, in una società di capitali, protegge la società verso l'amministratore, non verso il fornitore in buona fede.

Esempi pratici

Esempio 1 — Fido interno di 30.000 € a un nuovo cliente Srl

Un'azienda riceve il primo ordine da una Srl per 30.000 € con pagamento a 90 giorni. Dalla visura ordinaria emergono tre dati rilevanti: capitale sociale sottoscritto 10.000 €, di cui versati 2.500 € (l'indicazione va data secondo la somma effettivamente versata, art. 2250, comma 3); stato attività «attiva»; amministratore unico con poteri generali. L'art. 2463, comma 2, n. 4, del codice civile fissa il capitale in misura non inferiore a 10.000 €, ma il comma 4 consente di determinarlo in misura inferiore, pari almeno a 1 €, con conferimenti in denaro versati per intero: la cifra letta in visura va quindi confrontata con il tipo di costituzione, non data per un minimo di legge. Il patrimonio a garanzia resta comunque assai inferiore all'esposizione richiesta: l'ordine può essere accettato, ma il fido va dimensionato di conseguenza o assistito da garanzie, e l'ultimo bilancio depositato va letto insieme alla visura.

Esempio 2 — Contratto di fornitura firmato da un procuratore

Un contratto quadro viene firmato da persona che si qualifica come procuratore di una Snc. La visura storica mostra la procura iscritta e una limitazione: poteri di acquisto entro 15.000 € per singola operazione. Trattandosi di società di persone, la limitazione iscritta è opponibile al terzo (art. 2298 del codice civile). Il contratto per 40.000 € va quindi fatto sottoscrivere anche dall'amministratore con rappresentanza, oppure va acquisita una procura speciale iscritta. Se la stessa clausola comparisse nell'atto costitutivo di una Srl, la conclusione sarebbe opposta: la limitazione non sarebbe opponibile al fornitore in buona fede, anche se pubblicata (art. 2475-bis, comma 2).

Esempio 3 — Fornitore che entra in liquidazione a contratto in corso

Un fornitore con contratto annuale in corso risulta, in una visura estratta a settembre, «in liquidazione», con nomina del liquidatore iscritta. Gli effetti dello scioglimento decorrono dalla data di iscrizione della dichiarazione degli amministratori che ne accerta la causa, o della delibera assembleare (art. 2484, comma 3, del codice civile); la nomina del liquidatore e la determinazione dei suoi poteri devono a loro volta essere iscritte, e alla denominazione va aggiunta l'indicazione che si tratta di società in liquidazione (art. 2487-bis, commi 1 e 2). Da quel momento gli ordini vanno concordati con il liquidatore e gli anticipi riesaminati: la società non ha più una gestione orientata alla continuità.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: confondere capitale sottoscritto e capitale versato leggendo un'unica cifra. La visura riporta il capitale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta dall'ultimo bilancio (art. 2250, comma 3, del codice civile): si evita leggendo entrambi i valori e confrontandoli con il bilancio depositato.
  • Errore: dedurre dai limiti statutari letti in visura che una firma di amministratore di Srl sia invalida. Nelle società di capitali le limitazioni non sono opponibili ai terzi anche se pubblicate (art. 2475-bis, comma 2, per la Srl; art. 2384, comma 2, per la SpA): si evita distinguendo il tipo sociale prima di valutare i poteri, perché per le società di persone la regola è opposta (art. 2298).
  • Errore: usare una visura estratta mesi prima. I fatti diventano opponibili dalla data di iscrizione (art. 2193, comma 2) e cariche, sede e stato attività cambiano senza preavviso: si evita ri-estraendo la visura a ridosso della firma o dell'apertura del fido.
  • Errore: trattare la visura come una valutazione di affidabilità creditizia. Il registro certifica fatti iscritti, non solvibilità: si evita affiancando alla visura il bilancio depositato e, dove disponibili, i dati sull'andamento dei pagamenti.
  • Errore: continuare a fatturare a una società cancellata dal registro. Dopo la cancellazione i creditori non soddisfatti possono agire verso i soci nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e verso i liquidatori in caso di colpa (art. 2495, comma 3, del codice civile): si evita verificando lo stato in visura prima di ogni nuova fornitura e attivandosi nei termini.
  • Errore: ignorare il domicilio digitale iscritto e inviare diffide a un indirizzo email ordinario o a un recapito reperito sul sito web. Si evita usando la PEC risultante dalla visura per ogni comunicazione destinata a produrre effetti.

Riferimenti normativi

  • Codice civile, art. 2188 — istituzione del registro delle imprese; il registro è pubblico (comma 3).
  • Codice civile, art. 2193 — efficacia dell'iscrizione: inopponibilità ai terzi dei fatti non iscritti (comma 1) e inopponibilità dell'ignoranza dopo l'iscrizione (comma 2).
  • Codice civile, art. 2195 — imprenditori soggetti a registrazione.
  • Codice civile, art. 2197 — iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile.
  • Codice civile, art. 2199 e art. 2250, comma 2 — indicazione del registro, della sede, dell'ufficio e del numero d'iscrizione negli atti e nella corrispondenza.
  • Codice civile, art. 2250, comma 3 — indicazione del capitale secondo la somma effettivamente versata e risultante dall'ultimo bilancio.
  • Codice civile, art. 2298 — rappresentanza nelle società di persone: le limitazioni non iscritte non sono opponibili ai terzi.
  • Codice civile, art. 2328, comma 2, e art. 2463, commi 2 e 4 — contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo di SpA e Srl (denominazione, sede, oggetto sociale, capitale) e facoltà di determinare il capitale della Srl in misura inferiore a 10.000 €, pari almeno a 1 €.
  • Codice civile, art. 2384 (SpA) e art. 2475-bis (Srl) — rappresentanza generale degli amministratori e inopponibilità ai terzi delle limitazioni, anche se pubblicate.
  • Codice civile, art. 2448 — effetti della pubblicazione nel registro per la società per azioni; regime dei primi quindici giorni.
  • Codice civile, art. 2484, comma 3, e art. 2487-bis — decorrenza degli effetti dello scioglimento e pubblicità della nomina dei liquidatori.
  • Codice civile, art. 2495, comma 3 — posizione dei creditori dopo la cancellazione della società.
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 1 — attribuzione e invarianza del numero di partita IVA.

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Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.

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