Vitto e alloggio del professionista: 75% con tetto del 2%
Come si combinano il 75% e il tetto del 2% dei compensi percepiti, obbligo di pagamento tracciabile e spese riaddebitate al committente
30/07/2026
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In sintesi
Le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art. 54-septies, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). I due limiti sono cumulativi: si riduce prima la spesa al 75%, poi si confronta il risultato con il plafond del 2%. Per le spese sostenute dal 18 giugno 2025 la deduzione richiede che il pagamento delle spese sostenute in Italia sia eseguito con versamento bancario o postale o con gli altri strumenti tracciabili dell'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. Le spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e riaddebitate analiticamente al committente seguono invece un binario autonomo e non consumano il plafond.
Quando si applica
- Esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 917/1986 (TUIR), in forma individuale o associata.
- Periodi d'imposta dal 2024: la disciplina è quella introdotta dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, entrato in vigore il 31 dicembre 2024 e applicabile ai redditi di lavoro autonomo prodotti dal periodo d'imposta in corso a quella data — quindi già dal 2024 per chi ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (art. 6, comma 1). Solo per le spese addebitate analiticamente al committente e per i relativi rimborsi il regime transitorio dell'art. 6, comma 2, mantiene le regole previgenti fino al 31 dicembre 2024.
- Prestazioni alberghiere: pernottamenti in albergo, agriturismo, residence, strutture ricettive.
- Somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti, bar, mense, catering, servizi di somministrazione in genere.
- Spese sostenute nell'interesse proprio del professionista (trasferte, pranzi di lavoro) e spese sostenute per l'esecuzione di un incarico, con regole diverse.
- Non si applica ai contribuenti in regime forfettario (L. 27 dicembre 2014 n. 190), che non deducono analiticamente i costi.
Come si applica nella pratica
1. La sequenza dei due limiti
Passo 1 spesa deducibile teorica = spesa sostenuta x 75%
Passo 2 plafond annuo = compensi percepiti x 2%
Passo 3 deduzione effettiva = MIN(passo 1; passo 2)
Il plafond del 2% si calcola sui compensi percepiti nel periodo d'imposta, coerentemente col principio di cassa che governa il reddito di lavoro autonomo (art. 54, comma 1): non sui compensi fatturati. La parte eccedente non è riportabile agli anni successivi.
2. Tracciabilità obbligatoria per le spese sostenute in Italia
L'art. 54-septies, comma 6-bis, ammette la deduzione delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della L. 15 gennaio 1992 n. 21 (taxi e noleggio con conducente) sostenute nel territorio dello Stato solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. La condizione vale anche per le spese sostenute quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi e per quelle rimborsate analiticamente ai dipendenti in trasferta.
Il contante fa perdere la deduzione: non riduce la percentuale, la azzera. Per le spese sostenute all'estero la norma non pone la condizione di tracciabilità, ferma restando la prova documentale dell'inerenza.
Da quando si applica. Il comma 6-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 ed entrato in vigore il 18 giugno 2025), convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025 n. 108. La decorrenza è fissata dall'art. 1, comma 5, dello stesso decreto e distingue due casi:
| Spesa | Decorrenza dell'obbligo di tracciabilità | Norma |
|---|---|---|
| Vitto, alloggio, viaggio e taxi sostenuti dal professionista in proprio o quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi | Spese sostenute dal 18 giugno 2025 | D.L. 84/2025, art. 1, comma 5, secondo periodo |
| Le medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte o ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi | Spese sostenute dal periodo d'imposta in corso al 18 giugno 2025, quindi dall'intero 2025 per chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare | D.L. 84/2025, art. 1, comma 5, primo periodo |
Le spese proprie pagate in contanti prima del 18 giugno 2025 non perdono quindi la deduzione per difetto di tracciabilità. L'art. 1, comma 2, del D.L. 84/2025 ha inoltre abrogato la lettera b) dell'art. 1, comma 81, della L. 30 dicembre 2024 n. 207 — la lettera che, nell'elenco delle modifiche al TUIR, precedeva quelle all'art. 95 e interveniva sul lavoro autonomo: per i professionisti non esiste quindi un obbligo di tracciabilità decorrente dal 1° gennaio 2025.
3. Spese riaddebitate al committente: binario separato
| Fattispecie | Effetto sul reddito di chi sostiene la spesa | Riferimento |
|---|---|---|
| Spesa sostenuta per l'esecuzione di un incarico e addebitata analiticamente al committente | Rimborso non imponibile; spesa non deducibile | art. 54, c. 2, lett. b) e art. 54-ter, c. 1 |
| Rimborso di vitto, alloggio, viaggio e taxi in Italia con pagamento non tracciato | Il rimborso concorre a formare il reddito | art. 54, c. 2-bis |
| Spesa sostenuta direttamente dal committente | Non è compenso in natura per il professionista | art. 54, c. 3 |
| Spesa non rimborsata, committente in procedura di crisi o esecuzione infruttuosa o credito prescritto | Deducibile dalla data indicata dalla norma | art. 54-ter, cc. 2 e 3 |
| Spesa non rimborsata entro un anno dalla fatturazione, importo con il relativo compenso non superiore a 2.500,00 € | Deducibile dal periodo d'imposta in cui scade l'anno | art. 54-ter, c. 5 |
Questo binario è la ragione per cui il plafond del 2% resta libero: le spese anticipate per il cliente e riaddebitate in fattura non sono deducibili e quindi non erodono il limite. Vanno però documentate come rimborsi analitici, con il dettaglio dei giustificativi, e non come compensi.
4. Trasferte dei dipendenti e collaboratori dello studio
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dei lavoratori dipendenti dell'esercente arte o professione sono deducibili nelle misure previste dall'art. 95, comma 3, TUIR (art. 54-septies, comma 5): seguono quindi le regole del reddito d'impresa e non il 75% con tetto del 2%. Anche in questo caso opera la tracciabilità del comma 6-bis per le spese sostenute in Italia, con la decorrenza propria dei rimborsi analitici: l'intero periodo d'imposta in corso al 18 giugno 2025 (D.L. 84/2025, art. 1, comma 5, primo periodo).
5. IVA
L'IVA su alberghi e ristoranti è detraibile se la spesa è inerente all'attività, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e diventa indetraibile quando la spesa ha natura di rappresentanza (art. 19-bis1, comma 1, lettera h)). La detrazione richiede la fattura: la ricevuta fiscale o il documento commerciale non abilitano la detrazione. La misura del 75% non ha effetto sulla detrazione IVA, che segue regole proprie.
Esempi pratici
Esempio 1 — Il limite operativo è il 2%, non il 75%
Un architetto percepisce nel 2026 compensi per 60.000,00 € e sostiene 3.200,00 € di spese di ristorazione e alberghiere, tutte pagate con carta.
- Passo 1: 75% di 3.200,00 € = 2.400,00 €.
- Passo 2: plafond = 2% di 60.000,00 € = 1.200,00 €.
- Deduzione effettiva: 1.200,00 €. Le restanti 2.000,00 € non sono deducibili e non si riportano.
- Il vincolo che morde è il plafond del 2%: su compensi di 60.000,00 € la deduzione si satura già con 1.600,00 € di spese.
Esempio 2 — Contante e trasferta all'estero
Una consulente percepisce nel 2026 compensi per 95.000,00 €. Sostiene 900,00 € di alberghi e ristoranti in Italia pagati in contanti, 700,00 € pagati con bancomat sempre in Italia e 1.100,00 € di alberghi a Monaco di Baviera pagati con carta.
- 900,00 € in contanti: indeducibili per difetto di tracciabilità (art. 54-septies, comma 6-bis).
- 700,00 € tracciati in Italia: 75% = 525,00 €.
- 1.100,00 € all'estero: la condizione di tracciabilità non è posta dalla norma per le spese sostenute fuori dal territorio dello Stato; 75% = 825,00 €.
- Totale teorico: 1.350,00 €; plafond = 2% di 95.000,00 € = 1.900,00 € → deduzione effettiva 1.350,00 €.
Esempio 3 — Spese anticipate per il cliente e riaddebitate in fattura
Un ingegnere percepisce nel 2026 compensi per 48.000,00 €. Per un collaudo fuori sede anticipa 1.400,00 € di albergo e ristorazione, che riaddebita analiticamente in fattura al committente con il dettaglio dei giustificativi, tutto pagato con carta. Sostiene inoltre 500,00 € di pranzi di lavoro propri, tracciati.
- Spese riaddebitate: il rimborso di 1.400,00 € non concorre al reddito (art. 54, comma 2, lettera b)) e la spesa non è deducibile (art. 54-ter, comma 1). Il plafond del 2% non viene toccato.
- Pranzi propri: 75% di 500,00 € = 375,00 €; plafond = 2% di 48.000,00 € = 960,00 € → 375,00 € deducibili.
- Se il committente non rimborsasse quelle spese e l'importo con il relativo compenso restasse entro 2.500,00 €, decorso un anno dalla fatturazione diverrebbero deducibili (art. 54-ter, comma 5).
Errori comuni e come evitarli
- Applicare solo il 75% e ignorare il plafond del 2% — l'art. 54-septies, comma 1, pone i due limiti in sequenza: la deduzione è il minore tra il 75% della spesa e il 2% dei compensi percepiti.
- Calcolare il 2% sui compensi fatturati — la base è l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, per il principio di cassa dell'art. 54, comma 1.
- Pagare in contanti le spese sostenute in Italia — l'art. 54-septies, comma 6-bis, esclude integralmente la deduzione: non è una riduzione di percentuale ma una perdita totale.
- Far transitare nel plafond del 2% le spese riaddebitate al cliente — quelle spese non sono deducibili (art. 54-ter, comma 1) e il relativo rimborso non è imponibile (art. 54, comma 2, lettera b)): non erodono il limite.
- Trattare come vitto e alloggio del professionista le trasferte dei dipendenti — per i dipendenti dello studio l'art. 54-septies, comma 5, rinvia alle misure dell'art. 95, comma 3, TUIR.
- Detrarre l'IVA con la sola ricevuta fiscale — la detrazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/1972 richiede la fattura; va richiesta al momento del pagamento.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-septies, comma 1 — Deducibilità al 75% delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, con limite complessivo del 2% dei compensi percepiti.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-septies, comma 6-bis — Obbligo di pagamento tracciabile per vitto, alloggio, viaggio e autoservizi pubblici non di linea sostenuti nel territorio dello Stato.
- D.L. 17 giugno 2025 n. 84, art. 1, comma 1, lettera e), numero 2) — Inserimento del comma 6-bis nell'art. 54-septies TUIR. Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, in vigore dal 18 giugno 2025.
- D.L. 17 giugno 2025 n. 84, art. 1, comma 5 — Decorrenza: le spese proprie rilevano se sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto (secondo periodo); le spese rimborsate analiticamente dal periodo d'imposta in corso a quella data (primo periodo).
- D.L. 17 giugno 2025 n. 84, art. 1, comma 2 — Abrogazione dell'art. 1, comma 81, lettera b), della L. 30 dicembre 2024 n. 207.
- L. 30 luglio 2025 n. 108 — Conversione con modificazioni del D.L. 84/2025 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-septies, comma 5 — Trasferte dei dipendenti dell'esercente arte o professione e rinvio all'art. 95, comma 3.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54, comma 1 — Determinazione del reddito di lavoro autonomo e principio di cassa.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54, comma 2, lettera b) — Irrilevanza reddituale del rimborso delle spese addebitate analiticamente al committente.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54, comma 2-bis — Concorso al reddito dei rimborsi quando i pagamenti non sono tracciati.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54, comma 3 — Spese sostenute direttamente dal committente: non sono compensi in natura.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-ter, commi 1, 2, 3 e 5 — Indeducibilità delle spese riaddebitate e casi di deducibilità delle spese non rimborsate, compresa la soglia di 2.500,00 euro con scadenza annuale.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19 — Detrazione IVA per inerenza.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19-bis1, comma 1, lettera h) — Indetraibilità dell'IVA sulle spese di rappresentanza.
- D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 23 — Sistemi di pagamento ammessi ai fini della tracciabilità.
- L. 15 gennaio 1992 n. 21, art. 1 — Autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente).
- D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, art. 5 e art. 6, commi 1 e 2 — Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, decorrenza e regime transitorio fino al 31 dicembre 2024.
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Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-07-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/07/2026.