Formazione del professionista: 10.000 € deducibili l'anno
Plafond di 10.000 euro per master, corsi e congressi con viaggio e soggiorno al 100%, plafond distinto di 5.000 euro e polizze sui compensi
30/07/2026
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In sintesi
Le spese per l'iscrizione a master, a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e a convegni e congressi sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000 euro, comprese le spese di viaggio e soggiorno sostenute per parteciparvi (art. 54-septies, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). Un secondo plafond autonomo di 5.000 euro l'anno copre i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati. Gli oneri per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo sono invece integralmente deducibili senza tetto. La deduzione delle spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute in Italia richiede il pagamento tracciabile.
Quando si applica
- Esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 917/1986 (TUIR), in forma individuale o associata.
- Periodi d'imposta dal 2024: la disciplina è quella introdotta dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, entrato in vigore il 31 dicembre 2024 e applicabile ai redditi di lavoro autonomo prodotti dal periodo d'imposta in corso a quella data — quindi già dal 2024 per chi ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (art. 6, comma 1).
- Iscrizione a master universitari e post-universitari, corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale, compresi quelli necessari a maturare i crediti formativi obbligatori degli ordini professionali.
- Iscrizione a convegni e congressi, con le relative spese di viaggio e soggiorno.
- Servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirati a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati da organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
- Polizze e forme di solidarietà a copertura del mancato pagamento dei compensi.
- Non si applica ai contribuenti in regime forfettario (L. 27 dicembre 2014 n. 190), che non deducono analiticamente i costi.
Come si applica nella pratica
1. I tre binari dell'art. 54-septies, comma 3 e comma 4
| Voce | Misura | Tetto annuo | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Iscrizione a master, corsi di formazione e aggiornamento professionale | Integrale | 10.000,00 € | art. 54-septies, c. 3 |
| Iscrizione a convegni e congressi | Integrale | 10.000,00 € (stesso plafond) | art. 54-septies, c. 3 |
| Viaggio e soggiorno per la partecipazione a master, corsi, convegni e congressi | Integrale | 10.000,00 € (stesso plafond) | art. 54-septies, c. 3 |
| Servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità da organismi accreditati | Integrale | 5.000,00 € (plafond distinto) | art. 54-septies, c. 3 |
| Oneri per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni | Integrale | Nessun tetto | art. 54-septies, c. 4 |
I due plafond non si sommano né si travasano: 12.000,00 € di formazione non possono essere in parte imputati al plafond di 5.000,00 € della certificazione delle competenze, e viceversa.
2. Il punto operativo: viaggio e soggiorno al 100%, non al 75%
Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande del professionista sono ordinariamente deducibili al 75% con il tetto ulteriore del 2% dei compensi percepiti (art. 54-septies, comma 1). Il comma 3 pone però una regola distinta: le spese di viaggio e soggiorno sostenute per partecipare al master, al corso, al convegno o al congresso sono integralmente deducibili all'interno del plafond di 10.000,00 €.
Conseguenza pratica: l'albergo e i pasti del congresso vanno separati in contabilità dai pranzi di lavoro ordinari. I primi si deducono al 100% entro i 10.000,00 €, i secondi al 75% entro il 2% dei compensi. Tenere le due voci nello stesso conto porta o a sottodedurre le spese formative o a sfondare il plafond del 2%.
3. La tracciabilità resta obbligatoria
L'art. 54-septies, comma 6-bis, subordina la deducibilità delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della L. 15 gennaio 1992 n. 21 sostenute nel territorio dello Stato al pagamento con versamento bancario o postale o con gli altri sistemi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. La condizione opera anche quando la spesa è agganciata al plafond formativo: un taxi pagato in contanti per raggiungere la sede del convegno in Italia è indeducibile, benché il plafond di 10.000,00 € sia capiente.
La condizione vale per le spese sostenute dal 18 giugno 2025: il comma 6-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, in vigore dal 18 giugno 2025; convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025 n. 108) e l'art. 1, comma 5, secondo periodo, dello stesso decreto ne fissa la decorrenza alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore. Per le spese di viaggio e soggiorno sostenute fino al 17 giugno 2025 la deduzione entro il plafond formativo non è condizionata al mezzo di pagamento.
4. Documentazione da conservare
- Fattura o ricevuta dell'ente formatore o dell'organizzatore del convegno, con indicazione dell'evento e del periodo.
- Programma dell'evento, utile a dimostrare l'inerenza con l'attività professionale esercitata.
- Titoli di viaggio, fatture alberghiere e giustificativi di vitto riconducibili alle date dell'evento.
- Prova del pagamento tracciato per le spese sostenute in Italia.
- Per i servizi del plafond da 5.000,00 €, evidenza dell'accreditamento dell'organismo erogatore, requisito richiesto dalla norma.
5. IVA
L'IVA sulle quote di iscrizione e sulle spese di viaggio e soggiorno segue le regole ordinarie dell'art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633: è detraibile se la spesa è inerente all'attività e se è documentata da fattura. La deduzione integrale dal reddito entro il plafond non estende automaticamente la detrazione: l'IVA sui trasporti di persone resta indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lettera e), D.P.R. 633/1972, salvo che il trasporto formi oggetto dell'attività propria.
Esempi pratici
Esempio 1 — Master con trasferte, plafond capiente
Una commercialista percepisce nel 2026 compensi per 85.000,00 €. Si iscrive a un master a 6.500,00 € e sostiene 1.800,00 € di pernottamenti e pasti per frequentarlo, tutto tracciato. Nello stesso anno sostiene 1.500,00 € di pranzi di lavoro con i clienti.
- Formazione: 6.500,00 € + 1.800,00 € = 8.300,00 €, sotto il plafond di 10.000,00 € → 8.300,00 € integralmente deducibili.
- Pranzi di lavoro ordinari: 75% di 1.500,00 € = 1.125,00 €, da confrontare con il 2% di 85.000,00 € = 1.700,00 € → 1.125,00 € deducibili.
- Deduzione totale: 9.425,00 €.
- Contabilizzare i pernottamenti del master insieme ai pranzi ordinari costerebbe caro: (1.800,00 + 1.500,00) × 75% = 2.475,00 €, ridotti al plafond di 1.700,00 € → deduzione complessiva 8.200,00 € invece di 9.425,00 €, con 1.225,00 € di deduzione persa.
Esempio 2 — Congresso all'estero con sfondamento del plafond
Un ortopedico percepisce nel 2026 compensi per 190.000,00 €. Partecipa a due congressi internazionali: quote di iscrizione 7.200,00 €, voli 2.400,00 €, alberghi e pasti 3.100,00 €. Totale 12.700,00 €.
- Plafond formativo: 10.000,00 € deducibili; l'eccedenza di 2.700,00 € non è deducibile in questo binario e non si riporta.
- L'eccedenza non migra automaticamente nel limite del 75% con tetto del 2%: la norma qualifica le spese di viaggio e soggiorno dei congressi dentro il plafond del comma 3, e il comma 1 disciplina una fattispecie distinta. In caso di sfondamento sistematico conviene valutare la pianificazione temporale delle iscrizioni con il proprio consulente.
- Per le spese sostenute all'estero la norma non pone la condizione di tracciabilità del comma 6-bis; resta l'onere di provare inerenza e importo.
Esempio 3 — Certificazione delle competenze e polizza sui compensi
Una consulente informatica percepisce nel 2026 compensi per 55.000,00 €. Sostiene 3.400,00 € per un percorso di certificazione delle competenze presso un organismo accreditato, 2.000,00 € di corsi tecnici e 600,00 € di premio per una polizza contro il mancato pagamento dei compensi.
- Certificazione delle competenze: 3.400,00 € entro il plafond dedicato di 5.000,00 € → integralmente deducibili.
- Corsi tecnici: 2.000,00 € entro il plafond di 10.000,00 € → integralmente deducibili.
- Polizza: gli oneri per la garanzia contro il mancato pagamento sono integralmente deducibili senza tetto (art. 54-septies, comma 4) → 600,00 € deducibili.
- Deduzione totale: 6.000,00 €. Se l'organismo di certificazione non fosse accreditato, i 3.400,00 € perderebbero l'ancoraggio al plafond dedicato.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare il 75% all'albergo del convegno — le spese di viaggio e soggiorno per master, corsi, convegni e congressi sono integralmente deducibili entro i 10.000,00 € (art. 54-septies, comma 3): il 75% con tetto del 2% riguarda le somministrazioni e le prestazioni alberghiere ordinarie del comma 1.
- Sommare i due plafond — i 10.000,00 € della formazione e i 5.000,00 € della certificazione delle competenze sono limiti distinti e non fungibili.
- Dimenticare la tracciabilità sulle trasferte in Italia — il comma 6-bis vale anche dentro il plafond formativo: il pagamento in contanti azzera la deduzione.
- Dedurre servizi di orientamento da organismi non accreditati — il plafond di 5.000,00 € richiede espressamente organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
- Riportare l'eccedenza all'anno successivo — i plafond sono annuali; la parte non deducibile è definitivamente persa.
- Confondere deduzione dal reddito e detrazione IVA — la deduzione integrale non incide sull'IVA, e quella sui trasporti di persone resta indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lettera e), D.P.R. 633/1972.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-septies, comma 3 — Deducibilità integrale entro 10.000 euro annui delle spese di iscrizione a master, corsi di formazione e aggiornamento, convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno; plafond distinto di 5.000 euro per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-septies, comma 4 — Deducibilità integrale degli oneri per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-septies, comma 1 — Prestazioni alberghiere e somministrazioni: 75% con tetto del 2% dei compensi percepiti.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54-septies, comma 6-bis — Obbligo di pagamento tracciabile per vitto, alloggio, viaggio e autoservizi pubblici non di linea sostenuti nel territorio dello Stato.
- D.L. 17 giugno 2025 n. 84, art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), e comma 5, secondo periodo — Inserimento del comma 6-bis e decorrenza alle spese sostenute dal 18 giugno 2025 (decreto in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025 n. 108).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54, comma 1 — Determinazione analitica del reddito di lavoro autonomo e principio di cassa.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19 — Detrazione dell'IVA per inerenza.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19-bis1, comma 1, lettera e) — Indetraibilità dell'IVA sulle prestazioni di trasporto di persone.
- D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 23 — Sistemi di pagamento ammessi ai fini della tracciabilità.
- L. 15 gennaio 1992 n. 21, art. 1 — Autoservizi pubblici non di linea.
- D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, artt. 5 e 6, comma 1 — Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo e relativa decorrenza.
Risorse correlate
- Vitto e alloggio del professionista: 75% con tetto del 2%
- Spese di rappresentanza del professionista: 1% dei compensi
- Reddito di lavoro autonomo art. 54 TUIR: compensi e principio di cassa
- Redditi di lavoro autonomo art. 53 TUIR: nozione
- Detrazione IVA sugli acquisti art. 19 D.P.R. 633/1972: inerenza e pro-rata
- IRAP lavoro autonomo: base imponibile art. 8 D.Lgs. 446/1997
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-07-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/07/2026.