IRAP lavoro autonomo: base imponibile art. 8 D.Lgs. 446/1997
La determinazione del valore della produzione netta IRAP degli esercenti arti e professioni ex art. 8, dopo l'esclusione delle persone fisiche dal 2022
01/06/2026
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La determinazione del valore della produzione netta degli esercenti arti e professioni ai fini IRAP, dopo l'esclusione delle persone fisiche dal 2022.
In sintesi
L'art. 8 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 determina la base imponibile IRAP degli esercenti arti e professioni: il valore della produzione netta è dato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, ma esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Compensi e costi si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 le persone fisiche esercenti arti e professioni (oltre agli imprenditori individuali) non sono più soggette a IRAP, per effetto della Legge di Bilancio 2022. L'art. 8 resta quindi rilevante per le associazioni professionali, gli studi associati e le società tra professionisti, che continuano a determinare la base imponibile con questo criterio.
Quando si applica
L'art. 8 si applica ai soggetti dell'art. 3, comma 1, lettera c), cioè agli esercenti arti e professioni di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR. A seguito dell'esclusione delle persone fisiche dal 2022, l'ambito pratico si concentra sugli esercizi in forma associata: associazioni professionali, studi associati e società tra professionisti, che restano soggetti passivi IRAP.
La base imponibile così determinata sconta poi le deduzioni dell'art. 11 (tra cui quelle sul costo del lavoro) e l'aliquota dell'art. 16 (ordinaria 3,90%, salve le variazioni regionali). Il presupposto dell'imposta resta l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Come si applica nella pratica
Il valore della produzione netta si costruisce per differenza tra compensi e costi inerenti, con due esclusioni qualificanti.
| Componente | Trattamento (art. 8, c. 1) |
|---|---|
| Compensi percepiti | Concorrono per intero (criterio di cassa, come nel reddito di lavoro autonomo) |
| Costi inerenti all'attività | Deducibili, compreso l'ammortamento di beni materiali e immateriali |
| Interessi passivi | Esclusi: non riducono la base imponibile |
| Spese per il personale dipendente | Escluse dalla deduzione (poi mitigate dalle deduzioni dell'art. 11) |
La logica IRAP è quella di tassare il valore aggiunto prodotto: per questo il costo del lavoro e gli oneri finanziari non sono deducibili come componenti ordinari, ma il peso del costo del lavoro a tempo indeterminato è neutralizzato dalle deduzioni dell'art. 11.
Esempi pratici
Esempio 1 — Studio associato
Uno studio associato di commercialisti percepisce compensi per 300.000,00 € e sostiene costi inerenti per 120.000,00 € (di cui 10.000,00 € di ammortamenti). Esclusi interessi passivi e spese per dipendenti, la base imponibile lorda è 180.000,00 € (300.000 − 120.000), su cui operano poi le deduzioni dell'art. 11.
Esempio 2 — Esclusione delle spese per dipendenti
Lo stesso studio sostiene 40.000,00 € di stipendi per i propri dipendenti. Tali spese non sono deducibili ai fini del valore della produzione netta dell'art. 8, ma rilevano per le deduzioni del cuneo fiscale previste dall'art. 11.
Esempio 3 — Professionista persona fisica
Un avvocato che esercita come persona fisica, dal 2022 non è più soggetto IRAP: non determina alcuna base imponibile ai sensi dell'art. 8 e non presenta la dichiarazione IRAP, per effetto della Legge di Bilancio 2022.
Errori comuni e come evitarli
- Dedurre gli interessi passivi: ridurre la base imponibile con gli oneri finanziari. L'art. 8 li esclude espressamente.
- Dedurre liberamente le spese per dipendenti: portare in deduzione il costo del personale come componente ordinario, ignorando che opera invece tramite le deduzioni dell'art. 11.
- Applicare ancora l'IRAP alle persone fisiche: liquidare l'imposta per professionisti individuali, esclusi dal 2022.
- Confondere cassa e competenza: imputare compensi e costi per competenza; il lavoro autonomo segue il criterio di cassa, come nella dichiarazione dei redditi.
- Ignorare le deduzioni dell'art. 11: fermarsi alla base lorda senza applicare le deduzioni che riducono l'imposta effettiva.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 8, comma 1 — Determinazione del valore della produzione netta degli esercenti arti e professioni.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 11 — Deduzioni dalla base imponibile (cuneo fiscale).
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 16, comma 1 — Aliquota ordinaria IRAP.
Risorse correlate
- IRAP: soggetti passivi (art. 3 D.Lgs. 446/1997)
- IRAP: deduzioni dalla base imponibile (art. 11 D.Lgs. 446/1997)
- IRAP: aliquote e determinazione dell'imposta (art. 16 D.Lgs. 446/1997)
- Determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.
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