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IRAPUltimo aggiornamento: 01/06/2026

IRAP lavoro autonomo: base imponibile art. 8 D.Lgs. 446/1997

La determinazione del valore della produzione netta IRAP degli esercenti arti e professioni ex art. 8, dopo l'esclusione delle persone fisiche dal 2022

Ultimo aggiornamento

01/06/2026

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La determinazione del valore della produzione netta degli esercenti arti e professioni ai fini IRAP, dopo l'esclusione delle persone fisiche dal 2022.

In sintesi

L'art. 8 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 determina la base imponibile IRAP degli esercenti arti e professioni: il valore della produzione netta è dato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, ma esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Compensi e costi si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 le persone fisiche esercenti arti e professioni (oltre agli imprenditori individuali) non sono più soggette a IRAP, per effetto della Legge di Bilancio 2022. L'art. 8 resta quindi rilevante per le associazioni professionali, gli studi associati e le società tra professionisti, che continuano a determinare la base imponibile con questo criterio.

Quando si applica

L'art. 8 si applica ai soggetti dell'art. 3, comma 1, lettera c), cioè agli esercenti arti e professioni di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR. A seguito dell'esclusione delle persone fisiche dal 2022, l'ambito pratico si concentra sugli esercizi in forma associata: associazioni professionali, studi associati e società tra professionisti, che restano soggetti passivi IRAP.

La base imponibile così determinata sconta poi le deduzioni dell'art. 11 (tra cui quelle sul costo del lavoro) e l'aliquota dell'art. 16 (ordinaria 3,90%, salve le variazioni regionali). Il presupposto dell'imposta resta l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Come si applica nella pratica

Il valore della produzione netta si costruisce per differenza tra compensi e costi inerenti, con due esclusioni qualificanti.

ComponenteTrattamento (art. 8, c. 1)
Compensi percepitiConcorrono per intero (criterio di cassa, come nel reddito di lavoro autonomo)
Costi inerenti all'attivitàDeducibili, compreso l'ammortamento di beni materiali e immateriali
Interessi passiviEsclusi: non riducono la base imponibile
Spese per il personale dipendenteEscluse dalla deduzione (poi mitigate dalle deduzioni dell'art. 11)

La logica IRAP è quella di tassare il valore aggiunto prodotto: per questo il costo del lavoro e gli oneri finanziari non sono deducibili come componenti ordinari, ma il peso del costo del lavoro a tempo indeterminato è neutralizzato dalle deduzioni dell'art. 11.

Esempi pratici

Esempio 1 — Studio associato

Uno studio associato di commercialisti percepisce compensi per 300.000,00 € e sostiene costi inerenti per 120.000,00 € (di cui 10.000,00 € di ammortamenti). Esclusi interessi passivi e spese per dipendenti, la base imponibile lorda è 180.000,00 € (300.000 − 120.000), su cui operano poi le deduzioni dell'art. 11.

Esempio 2 — Esclusione delle spese per dipendenti

Lo stesso studio sostiene 40.000,00 € di stipendi per i propri dipendenti. Tali spese non sono deducibili ai fini del valore della produzione netta dell'art. 8, ma rilevano per le deduzioni del cuneo fiscale previste dall'art. 11.

Esempio 3 — Professionista persona fisica

Un avvocato che esercita come persona fisica, dal 2022 non è più soggetto IRAP: non determina alcuna base imponibile ai sensi dell'art. 8 e non presenta la dichiarazione IRAP, per effetto della Legge di Bilancio 2022.

Errori comuni e come evitarli

  • Dedurre gli interessi passivi: ridurre la base imponibile con gli oneri finanziari. L'art. 8 li esclude espressamente.
  • Dedurre liberamente le spese per dipendenti: portare in deduzione il costo del personale come componente ordinario, ignorando che opera invece tramite le deduzioni dell'art. 11.
  • Applicare ancora l'IRAP alle persone fisiche: liquidare l'imposta per professionisti individuali, esclusi dal 2022.
  • Confondere cassa e competenza: imputare compensi e costi per competenza; il lavoro autonomo segue il criterio di cassa, come nella dichiarazione dei redditi.
  • Ignorare le deduzioni dell'art. 11: fermarsi alla base lorda senza applicare le deduzioni che riducono l'imposta effettiva.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 8, comma 1 — Determinazione del valore della produzione netta degli esercenti arti e professioni.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 11 — Deduzioni dalla base imponibile (cuneo fiscale).
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 16, comma 1 — Aliquota ordinaria IRAP.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.

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