Soggetti passivi IRAP: chi la paga, e chi ne è uscito dal 2022
Le cinque lettere del comma 1, i soggetti esclusi dal comma 2 e le due uscite che hanno ridotto la platea: agricoltura dal 2016, persone fisiche dal 2022
08/09/2026
08/09/2026
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In sintesi
L'IRAP si applica a chi esercita abitualmente un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi; per le società e per gli enti, comprese le amministrazioni dello Stato, l'attività costituisce in ogni caso presupposto d'imposta (art. 2, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). L'elenco dei soggetti passivi sta nell'art. 3, comma 1, e negli anni si è svuotato da due lati: i produttori agricoli ne sono usciti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni dal periodo in corso al 1° gennaio 2022. Restano dentro le società, gli enti e le arti e professioni esercitate in forma associata. L'aliquota ordinaria è del 3,90 per cento, che le regioni possono variare fino a 0,92 punti percentuali.
Il presupposto viene prima dell'elenco
L'art. 3 elenca chi paga, ma la domanda preliminare la pone l'art. 2: esiste un'attività autonomamente organizzata, esercitata abitualmente? Per le società e per gli enti la risposta è scritta nella norma e non ammette verifica caso per caso: la loro attività è in ogni caso presupposto d'imposta. Per gli altri soggetti l'autonoma organizzazione va accertata.
Il comma 1-bis dell'art. 2 contiene l'unica regola quantitativa: non sussiste autonoma organizzazione per i medici convenzionati con strutture ospedaliere che percepiscono da quelle strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Lo stesso comma precisa che l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività sono in ogni caso irrilevanti, e che l'autonoma organizzazione resta configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Il quadro completo sta nella scheda sul presupposto dell'IRAP.
Le cinque lettere del comma 1, e i numeri del TUIR da rinumerare
Il comma 1 rinvia agli articoli del TUIR nella numerazione anteriore alla riforma del 2004. Il rinvio si legge nella numerazione attuale per effetto dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, che vale per leggi, regolamenti e decreti esterni al testo unico.
| Lettera | Chi è | Richiamo scritto nella norma | Dove si legge oggi |
|---|---|---|---|
| a) | Società di capitali, cooperative ed enti commerciali residenti | art. 87, comma 1, lettere a) e b), TUIR | art. 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR |
| b) | Snc, sas e società equiparate; persone fisiche esercenti attività commerciali | art. 5, comma 3, e art. 51 TUIR | art. 5, comma 3, e art. 55 TUIR |
| c) | Persone fisiche, società semplici e società equiparate esercenti arti e professioni | art. 5, comma 3, e art. 49, comma 1, TUIR | art. 5, comma 3, e art. 53, comma 1, TUIR |
| e) | Enti privati non commerciali residenti; società ed enti non residenti | art. 87, comma 1, lettere c) e d), TUIR | art. 73, comma 1, lettere c) e d), TUIR |
| e-bis) | Amministrazioni pubbliche, più Camera, Senato, Corte costituzionale, Presidenza della Repubblica e organi legislativi delle regioni a statuto speciale | art. 1, comma 2, D.Lgs. 29/1993 | art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 |
Le prime quattro righe si convertono con l'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 344/2003. L'ultima no, perché il rinvio non è al TUIR: a reggerla è l'art. 73, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per cui quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi o altre norme fanno riferimento a norme del D.Lgs. 29/1993 il riferimento si intende fatto alle corrispondenti disposizioni di quel testo unico.
La lettera d), che comprendeva i produttori agricoli titolari di reddito agrario, non c'è più. Chi ricade nella lettera a) o nella lettera e) trova nella scheda sui soggetti passivi IRES il modo in cui quelle stesse lettere del TUIR distinguono i soggetti, e nella scheda sull' IRAP degli enti non commerciali il metodo retributivo che si applica alla lettera e).
Chi non paga: il comma 2 e le due uscite del 2016 e del 2022
Il comma 2 elenca quattro categorie che non sono soggetti passivi: gli organismi di investimento collettivo del risparmio, con esclusione delle società di investimento a capitale variabile; i fondi pensione; i gruppi economici di interesse europeo, salvo quanto disposto dall'art. 13; e i soggetti che esercitano attività agricola ai sensi dell'art. 32 TUIR, insieme ai soggetti dell'art. 8 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 e alle cooperative e loro consorzi dell'art. 10 del DPR 29 settembre 1973 n. 601.
L'ultima categoria è arrivata insieme alla cancellazione della lettera d) del comma 1: la L. 28 dicembre 2015 n. 208 le ha disposte entrambe con l'art. 1, comma 70, e con il comma 72 ne ha fissato la decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
- Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015: Escono i produttori agricoli: abrogata la lettera d) del comma 1 e inserita la lettera c-bis) nel comma 2 — art. 1, c. 70 e 72, L. 28 dicembre 2015 n. 208
- Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022: Escono le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni delle lettere b) e c) — art. 1, c. 8, L. 30 dicembre 2021 n. 234, senza modificare il testo dell'art. 3
- Dallo stesso periodo: Escono anche l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria — circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022: sono forme di impresa individuale
- Dallo stesso periodo, ma solo per le persone fisiche: Restano soggette all'imposta le arti e professioni esercitate in forma associata — art. 5, c. 3, lett. c), TUIR, richiamato dalla circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022
La seconda uscita non ha toccato il testo dell'art. 3 e per questo è facile non vederla leggendo l'articolo. L'art. 1, comma 8, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni delle lettere b) e c) del comma 1. Nella circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'esclusione decorre dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 e riguarda anche l'impresa familiare, per la sua natura di impresa individuale, e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
La stessa circolare fissa il confine dall'altra parte: il riferimento alle persone fisiche implica che resti assoggettato all'IRAP l'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5 TUIR. Le società in nome collettivo e in accomandita semplice della lettera b) non sono persone fisiche e restano soggetti passivi.
| Voce | Persona fisica esercente arti e professioni | Associazione professionale (art. 5, c. 3, lett. c, TUIR) | Società in nome collettivo o in accomandita semplice |
|---|---|---|---|
| Soggetto passivo IRAP dal 2022 | No | Sì | Sì |
| Norma che decide | art. 1, c. 8, L. 30 dicembre 2021 n. 234, che esclude le lettere b) e c) | art. 3, c. 1, lett. c), D.Lgs. 446/1997: la società semplice equiparata non è persona fisica | art. 3, c. 1, lett. b), D.Lgs. 446/1997 |
| Come si determina la base imponibile | Non si determina: l'imposta non è dovuta | art. 8: compensi percepiti meno costi inerenti, esclusi interessi passivi e spese per il personale dipendente | art. 5-bis; in regime di contabilità ordinaria può optare per le regole dell'art. 5, con opzione irrevocabile per tre periodi d'imposta |
| Che cosa ha chiarito l'Agenzia delle entrate | Esclusa anche l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria | L'esercizio in forma associata resta assoggettato all'imposta | L'esclusione riguarda le sole persone fisiche della lettera b) |
Il caso: due professionisti, stessi numeri ed esito diverso
Due professionisti lavorano insieme in uno studio associato costituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera c), TUIR. Nel 2026 lo studio percepisce 320.000,00 € di compensi e sostiene 120.000,00 € di costi inerenti, compresi gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. La base imponibile si determina con l'art. 8 e vale 200.000,00 €.
| Voce | Importo 2026 |
|---|---|
| Compensi percepiti dallo studio associato | 320.000,00 € |
| Costi inerenti sostenuti, ammortamenti compresi ed esclusi interessi passivi e spese per il personale dipendente | -120.000,00 € |
| Valore della produzione netta (art. 8 D.Lgs. 446/1997) | 200.000,00 € |
Con l'aliquota ordinaria del 3,90 per cento l'IRAP dovuta è di 7.800,00 €, prima delle variazioni che la regione può disporre entro 0,92 punti percentuali e delle deduzioni dell'art. 11. Se gli stessi due professionisti avessero fatturato separatamente come persone fisiche, con 160.000,00 € di compensi e 60.000,00 € di costi ciascuno, nessuno dei due sarebbe soggetto passivo dell'imposta dal 2022: la differenza di 7.800,00 € nasce dalla forma associata, non dai numeri. Sulle aliquote effettive per regione e settore si veda la scheda sulle aliquote IRAP.
Un'avvertenza su quel 3,90 per cento, perché il link non lo conferma. Il testo consolidato dell'art. 16, comma 1, su Normattiva porta ancora «3,50 per cento», la misura introdotta dall'art. 2, comma 1, del DL 24 aprile 2014 n. 66. L'art. 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha abrogato i commi 1 e 4 di quell'articolo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, cioè con la stessa decorrenza che avevano, e la nota 47 dell'art. 16 lo registra. La riduzione non è quindi mai andata a regime: è rimasta in piedi solo la regola del comma 2 dello stesso art. 2, che per il calcolo dell'acconto 2014 imponeva di tenere conto delle aliquote ridotte del 3,75, del 4,00, del 4,50, del 5,70 e dell'1,80 per cento. L'aliquota ordinaria da applicare resta il 3,90 per cento.
Le domande di chi ci arriva
Chi rientra oggi fra i soggetti passivi IRAP?
Società di capitali, cooperative ed enti commerciali residenti; snc e sas; società semplici e associazioni professionali esercenti arti e professioni; enti privati non commerciali residenti e società ed enti non residenti; amministrazioni pubbliche. Le persone fisiche delle lettere b) e c) sono uscite dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022.
Sono un professionista con partita IVA individuale: devo pagare l'IRAP?
No, dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1, comma 8, L. 30 dicembre 2021 n. 234). L'esclusione riguarda le persone fisiche esercenti arti e professioni e quelle esercenti attività commerciali, e per la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 comprende anche l'impresa familiare.
Il mio studio associato è escluso come i singoli professionisti?
No. L'esclusione del 2022 riguarda le sole persone fisiche: l'esercizio di arti e professioni in forma associata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera c), TUIR resta soggetto all'IRAP, come precisa la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022. La base si determina con l'art. 8.
Un'azienda agricola deve versare l'IRAP?
No, se esercita attività agricola ai sensi dell'art. 32 TUIR: rientra fra i soggetti non passivi del comma 2, lettera c-bis), insieme alle cooperative e ai loro consorzi dell'art. 10 del DPR 601/1973. L'esclusione vale dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Sono un medico convenzionato con l'ospedale: sono esonerato?
Non sussiste autonoma organizzazione se dalla struttura ospedaliera percepisce più del 75 per cento del proprio reddito complessivo (art. 2, comma 1-bis). Restano irrilevanti l'ammontare del reddito e le spese connesse, mentre elementi che superano lo standard della convenzione con il Servizio sanitario nazionale riportano il presupposto.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 2, c. 1 e 1-bis — presupposto dell'imposta e autonoma organizzazione dei medici convenzionati
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 3, c. 1 — soggetti passivi: lettere a), b), c), e) ed e-bis)
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 3, c. 2 — soggetti non passivi: OICR, fondi pensione, GEIE, attività agricole e cooperative agricole
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 8 — base imponibile di chi esercita arti e professioni
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 16, c. 1 e 3 — aliquota ordinaria del 3,90 per cento e facoltà delle regioni di variarla fino a 0,92 punti percentuali
- L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, c. 22 — abrogazione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 del DL 66/2014, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; resta vigente il comma 2 sull'acconto 2014 con le aliquote ridotte
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 73, c. 1 — i rinvii al D.Lgs. 29/1993 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni di quel testo unico
- L. 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, c. 70 e 72 — uscita dei produttori agricoli dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015
- L. 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, c. 8 — l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche delle lettere b) e c) del comma 1
- D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, art. 2, c. 4 — i rinvii al TUIR nella numerazione anteriore al 2004 si leggono nella numerazione nuova
- Agenzia delle entrate, circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 — esclusione dall'IRAP delle persone fisiche, impresa familiare, azienda coniugale e permanenza delle forme associate
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
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