IRAP riscossione, saldo e acconto art. 30 D.Lgs. 446/1997
La riscossione IRAP ex art. 30 D.Lgs. 446/1997: saldo e acconto con modalità e termini delle imposte sui redditi, acconto mensile della PA, riscossione a ruolo
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 30 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 disciplina la riscossione dell'IRAP e il versamento in acconto. L'imposta dovuta a ciascuna Regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo, con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi (comma 2). Sono dovuti acconti dell'imposta secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi, da versare con le medesime modalità e termini (comma 3). La riscossione coattiva avviene mediante ruolo, sulla base delle regole proprie delle imposte sui redditi.
Quando si applica
Le regole dell'art. 30 si applicano fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'art. 24 (comma 1). In concreto, il versamento IRAP segue il regime delle imposte sui redditi.
- Saldo (comma 2): l'imposta risultante dalla dichiarazione si versa con le modalità e nei termini delle imposte sui redditi.
- Acconto (comma 3): nel periodo d'imposta per il quale va presentata la dichiarazione sono dovuti acconti dell'imposta relativa a quel periodo, secondo le disposizioni delle imposte sui redditi.
- Acconto mensile della PA (comma 5): in deroga al comma 2, i soggetti che determinano la base ex art. 10-bis (metodo retributivo) versano l'acconto mensilmente, applicando l'aliquota dell'art. 16, comma 2 agli emolumenti corrisposti nel mese precedente.
- Riscossione coattiva (comma 6): mediante ruolo, con le regole delle imposte sui redditi.
Come si applica nella pratica
Il rinvio alle imposte sui redditi rende l'IRAP allineata, per modalità e termini di versamento e per le regole di acconto, alla disciplina di IRES e IRPEF.
| Adempimento | Comma | Disciplina |
|---|---|---|
| Versamento a saldo | 2 | Modalità e termini delle imposte sui redditi |
| Acconto | 3 | Disposizioni delle imposte sui redditi |
| Acconto mensile PA (metodo retributivo) | 5 | Aliquota art. 16, c. 2 sugli emolumenti del mese precedente |
| Riscossione coattiva | 6 | Mediante ruolo, regole imposte sui redditi |
Poiché l'art. 30 rinvia integralmente alle regole delle imposte sui redditi, l'acconto IRAP segue gli stessi criteri di calcolo e gli stessi termini di IRPEF/IRES (metodo storico sull'imposta dell'anno precedente o metodo previsionale, con versamento in unica soluzione o in due rate a seconda dell'importo dovuto). Il versamento del saldo e della prima rata di acconto si effettua entro il termine previsto per le imposte sui redditi, tramite modello F24. Si segnala che il comma 4 contiene un riferimento storico, espresso in lire, alla soglia di non versamento/non rimborso: il valore va aggiornato alla disciplina vigente e non assunto come importo attuale.
Esempi pratici
Esempio 1 — Saldo e acconto a regime imposte sui redditi
Una S.r.l. determina un'IRAP di competenza dell'anno pari a 8.750,00 €. In sede di dichiarazione versa il saldo dovuto e, contestualmente, l'acconto per il periodo successivo calcolato con le stesse regole previste per le imposte sui redditi, con le medesime scadenze (comma 3).
Esempio 2 — Rateazione dell'acconto
La stessa società, applicando i criteri delle imposte sui redditi richiamati dall'art. 30, ripartisce l'acconto IRAP secondo le regole proprie di IRES (prima e seconda rata). Il versamento avviene con modello F24, con il codice tributo IRAP pertinente.
Esempio 3 — Acconto mensile di un ente pubblico
Un'Amministrazione pubblica che determina la base IRAP con il metodo retributivo (art. 10-bis) versa l'acconto mensilmente: applica l'aliquota dell'art. 16, comma 2 agli emolumenti corrisposti nel mese precedente e versa l'importo risultante con le modalità e i termini stabiliti (comma 5).
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: cercare per l'IRAP scadenze diverse da quelle delle imposte sui redditi. Saldo e acconto seguono modalità e termini di IRPEF/IRES (commi 2 e 3).
- Errore tipico: omettere l'acconto IRAP ritenendolo dovuto solo a saldo. L'acconto è espressamente previsto dal comma 3 con le regole delle imposte sui redditi.
- Errore tipico: applicare l'acconto annuale unico anche agli enti che determinano la base con il metodo retributivo. Per essi il comma 5 prevede l'acconto mensile.
- Errore tipico: utilizzare il riferimento in lire del comma 4 come soglia attuale di non versamento. Si tratta di un valore storico, da rapportare alla disciplina vigente.
- Errore tipico: gestire la riscossione coattiva con criteri propri. Essa avviene mediante ruolo, secondo le regole delle imposte sui redditi (comma 6).
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 30, comma 2 — Versamento a saldo con modalità e termini delle imposte sui redditi.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 30, comma 3 — Acconto dell'imposta secondo le disposizioni delle imposte sui redditi.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 30, comma 5 — Acconto mensile per i soggetti che determinano la base ex art. 10-bis, con aliquota dell'art. 16, comma 2.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 30, comma 6 — Riscossione coattiva mediante ruolo.
Risorse correlate
- IRAP dichiarazione dei soggetti passivi art. 19
- IRAP aliquote e determinazione dell'imposta art. 16
- Ravvedimento operoso e F24 art. 13 D.Lgs. 472/1997
- Dichiarazione dei redditi dei soggetti passivi art. 1 DPR 600/1973
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 30 maggio 2026.
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