Salta al contenuto
IRAPUltimo aggiornamento: 30/05/2026

IRAP aliquote e determinazione dell'imposta art. 16 D.Lgs. 446/97

Le aliquote IRAP ex art. 16 D.Lgs. 446/1997: aliquota ordinaria 3,90%, aliquote maggiorate per banche e assicurazioni e variazione regionale fino a 0,92 punti

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

Tempo di lettura

4 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 fissa l'aliquota IRAP da applicare al valore della produzione netta. L'aliquota ordinaria è il 3,90% (comma 1): tale misura è quella vigente per effetto dell'art. 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che dal periodo d'imposta 2008 ha ridotto al 3,90% l'aliquota base dell'art. 16. Restano ferme le aliquote maggiorate per concessionari, banche e assicurazioni (comma 1-bis) e l'aliquota dell'8,5% per le attività non commerciali delle Amministrazioni pubbliche (comma 2). Le Regioni hanno facoltà di variare l'aliquota fino a un massimo di 0,92 punti percentuali (comma 3), anche differenziandola per settore e categoria di soggetti.

Quando si applica

L'aliquota da applicare dipende dalla natura del soggetto e dell'attività:

  • Aliquota ordinaria (comma 1): si applica al valore della produzione netta della generalità dei soggetti, salvo i casi speciali dei commi successivi.
  • Aliquote maggiorate (comma 1-bis): per le imprese concessionarie diverse da quelle autostradali (lett. a), per i soggetti dell'art. 6 — banche e altri soggetti finanziari (lett. b) — e dell'art. 7 — imprese di assicurazione (lett. c).
  • Attività non commerciali della PA (comma 2): per i soggetti dell'art. 3, comma 1, lett. e-bis), sul valore prodotto nelle attività non commerciali determinato ex art. 10-bis.
  • Variazione regionale (comma 3): facoltà delle Regioni di aumentare o ridurre l'aliquota entro il limite stabilito.

Come si applica nella pratica

Le aliquote previste dall'art. 16 sono le seguenti.

Soggetto / attivitàCommaAliquota
Generalità dei soggetti (ordinaria)13,90%
Imprese concessionarie (non autostradali)1-bis lett. a)3,80%
Banche e soggetti finanziari (art. 6)1-bis lett. b)4,20%
Imprese di assicurazione (art. 7)1-bis lett. c)5,30%
PA — attività non commerciali (art. 10-bis)28,5%
Variazione regionale (su comma 1 e 1-bis)3fino a ±0,92 punti

Il debito d'imposta si calcola applicando l'aliquota pertinente alla base imponibile netta (valore della produzione al netto delle deduzioni dell'art. 11). La variazione regionale del comma 3 può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, sicché l'aliquota effettiva può divergere dall'aliquota base nazionale a seconda della Regione di riferimento. Il comma 3-bis disciplina gli adempimenti informativi delle Regioni verso il Ministero dell'economia, con inapplicabilità di sanzioni e interessi in caso di mancato inserimento dei dati nel portale del federalismo fiscale.

Esempi pratici

Esempio 1 — S.r.l. industriale con aliquota ordinaria

Una S.r.l. ha una base imponibile netta di 250.000,00 €. Applicando l'aliquota ordinaria del 3,90% (comma 1), l'IRAP dovuta è 250.000,00 × 3,90% = 9.750,00 €, salvo eventuale variazione regionale.

Esempio 2 — Banca con aliquota maggiorata

Una banca (soggetto dell'art. 6) con valore della produzione netta di 4.000.000,00 € applica l'aliquota del 4,20% (comma 1-bis, lett. b): IRAP pari a 4.000.000,00 × 4,20% = 168.000,00 €, prima della variazione regionale.

Esempio 3 — Effetto della maggiorazione regionale

La S.r.l. dell'Esempio 1 opera in una Regione che ha aumentato l'aliquota ordinaria di 0,92 punti, portandola al 4,82%. Sulla stessa base di 250.000,00 € l'imposta diventa 250.000,00 × 4,82% = 12.050,00 €, contro gli 9.750,00 € dell'aliquota base.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: applicare l'aliquota base senza verificare la maggiorazione regionale. Le Regioni possono variare l'aliquota fino a 0,92 punti percentuali; va consultata l'aliquota vigente nella Regione di riferimento.
  • Errore tipico: usare l'aliquota ordinaria per banche e assicurazioni. Tali soggetti scontano aliquote maggiorate specifiche (commi 1-bis e seguenti).
  • Errore tipico: confondere le imprese concessionarie generiche con quelle autostradali. La lett. a) del comma 1-bis esclude espressamente le concessionarie di autostrade e trafori.
  • Errore tipico: applicare l'aliquota PA (8,5%) all'intero valore della produzione dell'ente. Essa colpisce solo il valore delle attività non commerciali determinato ex art. 10-bis.
  • Errore tipico: ignorare la differenziazione regionale per settore. La variazione del comma 3 può essere modulata per categorie di soggetti e settori di attività.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 16, comma 1 — Aliquota ordinaria sul valore della produzione netta, pari al 3,90% dal 2008 (art. 1, comma 226, legge 24 dicembre 2007 n. 244).
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 16, comma 1-bis — Aliquote maggiorate: concessionari 3,80% (lett. a), banche/finanziarie 4,20% (lett. b), assicurazioni 5,30% (lett. c).
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 16, comma 2 — Aliquota dell'8,5% per le attività non commerciali delle Amministrazioni pubbliche.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 16, comma 3 — Facoltà delle Regioni di variare l'aliquota fino a 0,92 punti percentuali.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.