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IRAPUltimo aggiornamento: 30/05/2026

IRAP deduzioni dal valore della produzione art. 11 D.Lgs. 446/97

Le deduzioni IRAP ex art. 11 D.Lgs. 446/1997: deduzione integrale del personale a tempo indeterminato, deduzioni forfetarie fino a 8.000 euro e cuneo fiscale

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 disciplina le deduzioni dal valore della produzione IRAP. La misura più rilevante è la deduzione integrale del costo del personale dipendente a tempo indeterminato (comma 4-octies), che ha di fatto azzerato l'IRAP sul lavoro stabile. La norma prevede inoltre deduzioni forfetarie decrescenti in base alla base imponibile (comma 4-bis, fino a 8.000 euro), una deduzione per dipendenti diversi dal tempo indeterminato (comma 4-bis.1, 1.850 euro per lavoratore), i contributi infortunistici e altre deduzioni a favore di apprendisti, disabili e personale di ricerca e sviluppo.

Quando si applica

Le deduzioni dell'art. 11 si applicano dopo aver determinato il valore della produzione ex artt. 5, 5-bis o 10. Le principali condizioni:

  • Deduzione costo del lavoro a tempo indeterminato (4-octies): per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli artt. da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo del personale con contratto a tempo indeterminato; la deduzione spetta inoltre nel limite del 70% del costo per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni in due periodi d'imposta.
  • Deduzioni forfetarie (4-bis): spettano ai soggetti dell'art. 3, comma 1, lett. da a) ad e), in misura decrescente fino a concorrenza, a seconda della base imponibile.
  • Deduzioni per altro personale (4-bis.1): per i contribuenti con componenti positivi non superiori a 400.000 euro, 1.850 euro per ogni dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, fino a un massimo di cinque.

Come si applica nella pratica

Le deduzioni si combinano: la deduzione del costo del lavoro stabile è la più incisiva; le forfetarie e quelle per altro personale operano nei limiti previsti.

DeduzioneCommaMisura
Costo personale a tempo indeterminato4-octiesCosto complessivo (integrale)
Lavoratori stagionali4-octies70% del costo (a condizioni)
Deduzione forfetaria — base ≤ 180.759,91 €4-bis lett. a)8.000 €
Forfetaria — base tra 180.759,91 e 180.839,91 €4-bis lett. b)6.000 €
Forfetaria — base tra 180.839,91 e 180.919,91 €4-bis lett. c)4.000 €
Forfetaria — base tra 180.919,91 e 180.999,91 €4-bis lett. d)2.000 €
Maggiorazione soc. persone e professionisti4-bis lett. d-bis)+5.000 / +3.750 / +2.500 / +1.250 €
Dipendenti diversi dal tempo indeterminato4-bis.11.850 € per dipendente (max 5)

Per le società di persone (lett. b) e gli esercenti arti e professioni (lett. c) le deduzioni forfetarie sono aumentate, rispettivamente, di 5.000, 3.750, 2.500 e 1.250 euro (lett. d-bis). Sono inoltre ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni in relazione a soggetti diversi dai dipendenti a tempo indeterminato, le spese per apprendisti, disabili e personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché i costi per il personale di ricerca e sviluppo (comma 1, lett. a). Per ciascun dipendente il totale delle deduzioni dei commi 1 e 4-bis.1 non può eccedere la retribuzione e gli oneri a carico del datore (comma 4-septies). Restano indeducibili i compensi indicati al comma 1, lett. b), numeri da 2) a 5).

Esempi pratici

Esempio 1 — Deduzione integrale del personale stabile

Una S.r.l. con base imponibile lorda (art. 5, ante deduzioni) di 600.000,00 € sostiene un costo per il personale a tempo indeterminato di 350.000,00 €. Applicando la deduzione del comma 4-octies, l'intero costo del lavoro stabile è deducibile: la base imponibile netta scende a 600.000,00 − 350.000,00 = 250.000,00 €.

Esempio 2 — Deduzione forfetaria base per piccola S.r.l.

Una S.r.l. con base imponibile di 90.000,00 € (≤ 180.759,91 €) beneficia della deduzione forfetaria piena di 8.000,00 € (comma 4-bis, lett. a). La base imponibile netta diventa 90.000,00 − 8.000,00 = 82.000,00 €, fatte salve le ulteriori deduzioni sul personale.

Esempio 3 — Maggiorazione per società di persone

Una S.n.c. con base imponibile di 70.000,00 € fruisce della deduzione forfetaria di 8.000,00 € (lett. a) maggiorata di 5.000,00 € in quanto soggetto della lett. b) (comma 4-bis, lett. d-bis): deduzione complessiva 13.000,00 €. La base netta è 70.000,00 − 13.000,00 = 57.000,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: dedurre solo parzialmente il costo del personale a tempo indeterminato. Dal comma 4-octies il costo complessivo del lavoro stabile è deducibile per intero.
  • Errore tipico: applicare la deduzione forfetaria piena di 8.000 euro anche oltre la soglia di 180.759,91 euro. Oltre tale base la deduzione si riduce per scaglioni fino ad azzerarsi.
  • Errore tipico: omettere la maggiorazione per società di persone e professionisti. La lett. d-bis aumenta le forfetarie fino a 5.000 euro.
  • Errore tipico: cumulare le deduzioni oltre il costo effettivo del dipendente. Il comma 4-septies pone come tetto la retribuzione e gli oneri a carico del datore.
  • Errore tipico: dedurre compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavoro assimilato. Tali costi restano indeducibili ex comma 1, lett. b).

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 11, comma 4-octies — Deduzione del costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato; 70% per i lavoratori stagionali.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 11, comma 4-bis — Deduzioni forfetarie decrescenti (8.000/6.000/4.000/2.000 euro) e maggiorazione per società di persone e professionisti (lett. d-bis).
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 11, comma 4-bis.1 — Deduzione di 1.850 euro per dipendenti diversi dal tempo indeterminato (max cinque), per soggetti con componenti positivi non oltre 400.000 euro.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 11, comma 1 — Contributi infortunistici, spese per apprendisti, disabili, personale di ricerca e sviluppo; costi indeducibili (lett. b).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.