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IRAPUltimo aggiornamento: 30/05/2026

IRAP dichiarazione dei soggetti passivi art. 19 D.Lgs. 446/97

La dichiarazione IRAP ex art. 19 D.Lgs. 446/1997: modello autonomo da Redditi, obbligo anche senza debito, nullità per modello non conforme o mancata firma

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 19 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 stabilisce che ogni soggetto passivo IRAP deve dichiarare per ogni periodo d'imposta i componenti del valore della produzione, anche se non ne consegue un debito d'imposta. La dichiarazione IRAP è autonoma: va redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o dal suo rappresentante. La presentazione segue le modalità previste per le imposte sui redditi dal D.P.R. 600/1973.

Quando si applica

L'obbligo dichiarativo grava su tutti i soggetti passivi individuati dall'art. 3.

  • Obbligo generalizzato: la dichiarazione è dovuta per ogni periodo d'imposta, a prescindere dall'esistenza di un debito (anche in caso di base imponibile nulla o negativa).
  • Dichiarazione autonoma: l'IRAP non confluisce nel modello Redditi; si presenta un modello IRAP separato.
  • Amministrazioni pubbliche (comma 1-bis): per i soggetti dell'art. 3, comma 1, lett. e-bis), la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti.
  • Operazioni straordinarie (comma 6): in caso di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione si osservano le disposizioni degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 600/1973.

Come si applica nella pratica

La dichiarazione IRAP è un adempimento formale rigoroso, presidiato da cause di nullità.

ElementoDisciplina art. 19
OggettoComponenti del valore della produzione
ObbligoAnche senza debito d'imposta (comma 1)
FormaModello conforme al decreto ministeriale, a pena di nullità (comma 2)
SottoscrizioneSoggetto passivo / rappresentante, a pena di nullità (comma 3)
Sanatoria sottoscrizioneEntro 30 giorni dall'invito dell'ufficio (comma 3)
Modalità di presentazioneQuelle delle imposte sui redditi, ex D.P.R. 600/1973 (comma 5)

La nullità per mancata sottoscrizione è sanabile se il soggetto passivo o il suo rappresentante sottoscrive entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito dell'ufficio, eseguito mediante raccomandata con avviso di ricevimento (comma 3). Il decreto ministeriale di approvazione del modello può richiedere dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicare gli atti da allegare (comma 4). L'autonomia del modello IRAP rispetto a Redditi distingue questa imposta dalle imposte sui redditi sul piano dichiarativo, pur condividendone le modalità e i termini di presentazione e versamento.

Esempi pratici

Esempio 1 — Dichiarazione dovuta anche senza debito

Una S.r.l. chiude il periodo d'imposta con base imponibile IRAP negativa per effetto delle deduzioni sul personale. Pur non risultando alcuna imposta dovuta, la società è comunque tenuta a presentare la dichiarazione IRAP indicando i componenti del valore della produzione (comma 1).

Esempio 2 — Sanatoria della mancata sottoscrizione

Una dichiarazione IRAP viene trasmessa priva della sottoscrizione del rappresentante legale. L'ufficio invia un invito a regolarizzare con raccomandata A/R; la società sottoscrive entro 30 giorni dal ricevimento: la nullità è sanata e la dichiarazione resta valida (comma 3).

Esempio 3 — Fusione in corso d'anno

Due S.r.l. si fondono nel corso del periodo d'imposta. Ai fini della dichiarazione IRAP si applicano le disposizioni degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 600/1973 richiamate dal comma 6, che regolano gli adempimenti dichiarativi nelle operazioni straordinarie.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: omettere la dichiarazione IRAP quando non risulta imposta dovuta. L'obbligo sussiste comunque, anche in assenza di debito (comma 1).
  • Errore tipico: includere l'IRAP nel modello Redditi. La dichiarazione IRAP è autonoma e va presentata con il proprio modello.
  • Errore tipico: trascurare la sottoscrizione. La sua mancanza comporta nullità, sanabile solo entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio.
  • Errore tipico: usare un modello non conforme a quello approvato. La conformità al modello ministeriale è prevista a pena di nullità (comma 2).
  • Errore tipico: gestire fusioni e scissioni senza i criteri del comma 6. Le operazioni straordinarie seguono le disposizioni degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 19, comma 1 — Obbligo di dichiarare i componenti del valore della produzione per ogni periodo d'imposta, anche senza debito.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 19, comma 2 — Redazione su modello conforme al decreto ministeriale, a pena di nullità.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 19, comma 3 — Sottoscrizione a pena di nullità e sanatoria entro 30 giorni dall'invito.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 19, comma 6 — Operazioni straordinarie: rinvio agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 600/1973.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.