IRAP presupposto: attività autonomamente organizzata art. 2
Il presupposto IRAP ex art. 2 D.Lgs. 446/1997: esercizio abituale di attività autonomamente organizzata, presunzione per società ed enti, soglia 75% medici
06/08/2026
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In sintesi
L'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 stabilisce che il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Per le società e gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, l'attività costituisce in ogni caso presupposto d'imposta, a prescindere dall'organizzazione. Il requisito dell'autonoma organizzazione rileva quindi solo per chi non è società o ente.
Quando si applica
Il presupposto IRAP scatta in presenza congiunta di tre elementi: abitualità (non occasionalità) dell'attività, destinazione alla produzione/scambio di beni o alla prestazione di servizi e autonoma organizzazione.
- Per società ed enti (di capitali, di persone, enti commerciali e non commerciali, PA) il presupposto sussiste comunque: la forma collettiva implica per definizione l'organizzazione.
- Per chi opera in forma individuale, il requisito dell'autonoma organizzazione è dirimente: senza una struttura che ecceda il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività, il presupposto non si realizza.
- Il comma 1-bis disciplina espressamente i medici convenzionati con strutture ospedaliere: non sussiste autonoma organizzazione quando il medico percepisce per l'attività svolta presso tali strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.
Come si applica nella pratica
L'autonoma organizzazione si valuta in concreto, considerando l'apparato di mezzi e persone impiegato. Per il medico convenzionato l'art. 2, comma 1-bis fissa parametri precisi.
| Elemento del presupposto | Contenuto art. 2 |
|---|---|
| Abitualità | Esercizio non occasionale dell'attività |
| Oggetto | Produzione/scambio beni o prestazione servizi |
| Autonoma organizzazione | Struttura eccedente il minimo indispensabile |
| Società ed enti | Presupposto in ogni caso (organizzazione presunta) |
| Medici convenzionati | No autonoma org. se reddito da struttura > 75% |
Per il medico convenzionato sono inoltre irrilevanti sia l'ammontare del reddito realizzato sia le spese direttamente connesse all'attività. L'autonoma organizzazione resta configurabile in presenza di elementi che superano gli standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Esempi pratici
Esempio 1 — Società di capitali: presupposto sempre integrato
Una S.r.l. che produce arredi con tre dipendenti realizza un valore della produzione netta di 420.000,00 €. In quanto società di capitali, il presupposto IRAP è integrato a prescindere da qualunque valutazione sull'organizzazione: l'imposta è dovuta sul valore della produzione determinato secondo le regole previste.
Esempio 2 — Medico convenzionato sotto la soglia del 75%
Un medico convenzionato consegue un reddito complessivo di 90.000,00 €, di cui 72.000,00 € (80%) per l'attività svolta presso la struttura ospedaliera convenzionata. Superando la soglia del 75% e in assenza di elementi eccedenti i parametri della convenzione, non sussiste autonoma organizzazione: il presupposto IRAP non si realizza.
Esempio 3 — Lavoratore autonomo con struttura significativa
Uno studio professionale individuale impiega due collaboratori a tempo pieno e beni strumentali rilevanti. La struttura eccede il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività: l'autonoma organizzazione è configurabile. Si segnala che, dal periodo d'imposta 2022, i lavoratori autonomi persona fisica sono comunque esclusi dal novero dei soggetti passivi IRAP, sicché la verifica del presupposto conserva rilievo soprattutto per le verifiche relative agli anni precedenti.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: ritenere che ogni partita IVA sconti l'IRAP. Il presupposto richiede l'autonoma organizzazione: chi opera senza struttura eccedente il minimo non lo integra.
- Errore tipico: applicare la valutazione sull'organizzazione anche a società ed enti. Per essi il presupposto sussiste in ogni caso, senza alcun accertamento sull'apparato organizzativo.
- Errore tipico: per il medico convenzionato, calcolare la soglia del 75% sul solo reddito da convenzione anziché sul reddito complessivo. Il parametro va riferito al reddito complessivo del professionista.
- Errore tipico: dare rilievo all'ammontare del reddito del medico convenzionato. La norma lo qualifica espressamente come irrilevante ai fini dell'autonoma organizzazione.
- Errore tipico: confondere il presupposto (art. 2) con i soggetti passivi (art. 3). Il presupposto definisce quando l'imposta sorge; i soggetti passivi definiscono chi la deve.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 2, comma 1 — Presupposto dell'imposta (esercizio abituale di attività autonomamente organizzata).
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 2, comma 1-bis — Esclusione dell'autonoma organizzazione per i medici convenzionati (soglia 75% del reddito complessivo).
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 3 — Soggetti passivi dell'imposta.
Risorse correlate
- IRAP soggetti passivi art. 3 D.Lgs. 446/1997
- IRAP base imponibile società di persone e imprese individuali art. 5-bis
- Redditi di impresa art. 55 TUIR
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 agosto 2026.
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