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IRAPUltimo aggiornamento: 30/05/2026

IRAP agevolazioni territoriali e categorie art. 17 D.Lgs. 446/97

Cooperative sociali, Campione d'Italia, regimi forfetari e cooperative edilizie: come funzionano le agevolazioni IRAP per categorie di soggetti e per territorio

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 17 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 raccoglie le agevolazioni IRAP di carattere territoriale e per categorie di soggetti. Le misure tuttora operative riguardano in particolare le cooperative sociali, il cui costo del lavoro delle persone svantaggiate è deducibile per intero dalla base imponibile (comma 5), e il Comune di Campione d'Italia, dove il valore della produzione netta in franchi svizzeri è convertito in euro e ridotto forfetariamente del 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro (comma 3-bis). L'articolo disciplina inoltre i regimi forfetari (comma 2) e le cooperative edilizie a proprietà indivisa (comma 4), mentre i commi su esenzioni decennali ILOR e Mezzogiorno hanno ormai natura residuale o storica.

Quando si applica

L'articolo opera per specifiche categorie di soggetti passivi IRAP, in funzione dell'attività svolta o del territorio in cui operano. Le fattispecie principali sono:

  • cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, che impiegano persone svantaggiate (comma 5);
  • imprese che operano nel Comune di Campione d'Italia, con contabilità in franchi svizzeri (commi 3-bis e 3-ter);
  • soggetti in regime forfetario di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nell'art. 9, comma 1 (comma 2);
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa e, fino al frazionamento del mutuo, a proprietà divisa (comma 4).

Restano nell'articolo, ma con portata sostanzialmente esaurita, le esenzioni decennali ILOR a carattere territoriale già acquisite alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1) e le detrazioni per gli stabilimenti del Mezzogiorno relative ai periodi d'imposta 1998 e 1999 (comma 3).

Come si applica nella pratica

Ciascuna misura incide sulla base imponibile o sull'imposta con un meccanismo proprio. Le agevolazioni territoriali e per categorie si combinano con la determinazione ordinaria del valore della produzione netta (artt. 5 e 5-bis) e con la ripartizione territoriale dell'art. 4.

Soggetto / fattispecieAgevolazione (art. 17)
Cooperative sociali ex art. 1 c. 1 lett. b) L. 381/1991 (comma 5)Costo del lavoro delle persone svantaggiate (art. 4 L. 381/1991) deducibile per intero dalla base imponibile
Campione d'Italia (comma 3-bis)Valore della produzione netta in franchi svizzeri convertito in euro al cambio dell'art. 9 c. 2 TUIR, ridotto forfetariamente del 30%; abbattimento minimo di 26.000,00 €
Campione d'Italia con attività anche fuori (comma 3-ter)Quota agevolabile individuata applicando l'art. 4, comma 2
Regimi forfetari ai fini redditi, esclusi quelli ex art. 9 c. 1 (comma 2)Valore della produzione netta = reddito forfetario + retribuzioni personale dipendente + compensi co.co.co. e lavoro autonomo occasionale + interessi passivi
Cooperative edilizie a proprietà indivisa (comma 4)Base imponibile determinata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2

Per Campione d'Italia, le agevolazioni del comma 3-bis si applicano nei limiti del regime de minimis di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 (comma 6, già 3-quater). Per le cooperative sociali, la deduzione integrale del costo del lavoro delle persone svantaggiate riduce direttamente il valore della produzione netta su cui si applica l'aliquota IRAP.

Esempi pratici

Esempio 1 — Cooperativa sociale di tipo B

Una cooperativa sociale di inserimento lavorativo (art. 1 c. 1 lett. b L. 381/1991) ha un valore della produzione netta, calcolato in via ordinaria, di 250.000,00 €, di cui 90.000,00 € riferibili al costo del lavoro delle persone svantaggiate. In forza del comma 5 tale costo è deducibile per intero: la base imponibile IRAP si riduce a 160.000,00 €.

Esempio 2 — Impresa di Campione d'Italia

Un'impresa con sede a Campione d'Italia determina un valore della produzione netta che, convertito dai franchi svizzeri in euro, ammonta a 200.000,00 €. La riduzione forfetaria del 30% porta la base a 140.000,00 €. La riduzione applicata (60.000,00 €) è ampiamente superiore all'abbattimento minimo di 26.000,00 € previsto dal comma 3-bis, che quindi non opera come soglia minima.

Esempio 3 — Soggetto in regime forfetario di reddito

Un soggetto che ai fini delle imposte sui redditi adotta un regime forfetario di determinazione del reddito (non rientrante nell'art. 9 c. 1) ha un reddito forfetario di 40.000,00 €, ha sostenuto retribuzioni per 30.000,00 € e interessi passivi per 5.000,00 €. Ai sensi del comma 2 il valore della produzione netta IRAP si determina aumentando il reddito di tali componenti: 40.000 + 30.000 + 5.000 = 75.000,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Estendere la deduzione del costo del lavoro a tutti i dipendenti della cooperativa sociale: il comma 5 ammette la deduzione integrale solo per il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/1991, non per l'intero personale.
  • Applicare la riduzione di Campione d'Italia senza i limiti de minimis: le agevolazioni del comma 3-bis operano nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013; vanno verificati i massimali e il cumulo degli aiuti.
  • Dimenticare l'abbattimento minimo a Campione d'Italia: la riduzione del 30% non può comunque essere inferiore a 26.000,00 €; quando il 30% del valore è basso, prevale l'abbattimento minimo.
  • Usare ancora le esenzioni decennali ILOR o le detrazioni Mezzogiorno come misure correnti: i commi 1 e 3 hanno portata storica (periodi d'imposta 1998-1999 e residui di regimi pregressi) e non costituiscono agevolazioni attivabili oggi.
  • Trascurare la ripartizione territoriale per le imprese di Campione d'Italia operanti anche altrove: il comma 3-ter rinvia all'art. 4, comma 2, per individuare la quota di valore agevolabile.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 17, comma 2 — Determinazione del valore della produzione netta per i soggetti in regime forfetario di reddito.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 17, comma 3-bis — Campione d'Italia: conversione in euro, riduzione forfetaria del 30%, abbattimento minimo di 26.000 euro.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 17, comma 3-ter — Rinvio all'art. 4 c. 2 per le imprese di Campione d'Italia operanti anche fuori dal Comune.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 17, comma 4 — Cooperative edilizie a proprietà indivisa: base imponibile ex art. 10, commi 1 e 2.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 17, comma 5 — Cooperative sociali: deduzione integrale del costo del lavoro delle persone svantaggiate.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 17, comma 6 (già 3-quater) — Limiti de minimis ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.