Franchigia IVA UE per soggetti esteri: soglie art. 70-terdecies
Il regime di franchigia transfrontaliero art. 70-terdecies DPR 633/1972: soglie 100.000 e 85.000 euro, condizioni ed esclusioni per operare in Italia senza IVA.
02/08/2026
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In sintesi
Gli articoli 70-terdecies e seguenti del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 disciplinano il regime di franchigia IVA transfrontaliero, introdotto in attuazione della direttiva (UE) 2020/285: un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può operare senza applicare l'IVA anche in Italia, senza identificarsi né nominare un rappresentante fiscale, se rispetta due soglie di volume d'affari e non ricade in una delle cause di esclusione. La soglia generale UE è di 100.000 euro di volume d'affari annuo complessivo nell'Unione; la soglia specifica per operare in Italia è di 85.000 euro (o la minore soglia forfetaria eventualmente vigente ex art. 1, comma 54, L. 190/2014). È l'estensione transfrontaliera del regime di vantaggio già familiare alle micro-imprese italiane, applicata però a soggetti esteri che vogliono vendere in Italia senza registrarsi ai fini IVA. Questa scheda copre il caso inbound (soggetto UE che vende in franchigia in Italia); il caso speculare — impresa italiana che vuole vendere in franchigia in altri Stati membri — è disciplinato da una sezione distinta del medesimo Titolo V-ter e non è trattato qui.
Quando si applica
Il regime riguarda un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro che vuole operare in franchigia IVA nel territorio italiano (art. 70-quaterdecies). Le condizioni cumulative sono:
- Doppia soglia di volume d'affari: non oltre 100.000 euro di volume d'affari UE nell'anno precedente e non oltre 85.000 euro (o soglia forfetaria minore) realizzati specificamente in Italia.
- Comunicazione preventiva: il soggetto deve avere comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime in Italia, ottenendo un numero di identificazione EX rilasciato dallo Stato di stabilimento (mai dall'Italia, che qui è "Stato di esenzione").
- Assenza di cause ostative (art. 70-quaterdecies, comma 2, lett. a)-e)): non si applica a chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi (lett. a); a chi partecipa o controlla società operanti nello stesso settore (lett. b); a chi ha sostenuto nell'anno precedente spese per lavoratori dipendenti/collaboratori oltre 20.000 euro lordi (lett. c); a chi opera prevalentemente verso ex datori di lavoro, salvo chi inizia una nuova attività dopo il praticantato (lett. d); a chi ha percepito nell'anno precedente redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro, soglia irrilevante se il rapporto è cessato (lett. e).
- Esclusioni oggettive (art. 70-terdecies, comma 2): restano sempre fuori dal regime le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti in altro Stato membro.
Come si applica nella pratica
Il soggetto passivo estero ammesso al regime non applica l'IVA italiana sulle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, non esercita la rivalsa e non ha diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti. Per il calcolo del volume d'affari rilevante ai fini delle soglie non si considerano le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e la maggior parte delle operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972 (salvo quelle con carattere accessorio).
| Soglia | Ambito | Importo |
|---|---|---|
| Volume d'affari UE | Anno precedente, tutta l'Unione | 100.000 € |
| Volume d'affari Italia | Anno precedente, solo territorio italiano | 85.000 € (o minore soglia forfetaria ex L. 190/2014) |
| Spese personale | Anno precedente | Non oltre 20.000 € lordi |
| Redditi lavoro dipendente pregresso | Anno precedente | Non oltre 30.000 € |
Per gli Stati membri che non adottano l'euro, la conversione delle soglie avviene al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018 (soglie strutturali) o al primo giorno dell'anno civile per gli importi delle singole operazioni (art. 70-terdecies, comma 4).
Esempi pratici
Esempio 1 — Artigiana francese che vende occasionalmente in Italia
Un'artigiana persona fisica stabilita in Francia realizza nell'anno precedente un volume d'affari UE di 42.000 € e vende in Italia per 18.000 €, senza dipendenti né collaboratori. Comunica alla propria amministrazione fiscale francese l'intenzione di operare in franchigia in Italia e ottiene il numero EX. Nel 2026 può fatturare ai clienti italiani senza applicare l'IVA italiana, senza necessità di identificarsi in Italia.
Esempio 2 — Superamento della soglia italiana
Un consulente tedesco ammesso al regime realizza nei primi mesi dell'anno 90.000 € di volume d'affari specifico in Italia, superando la soglia degli 85.000 €. Da quel momento perde il diritto ad applicare la franchigia nel territorio italiano per le operazioni successive e deve identificarsi ai fini IVA in Italia (direttamente o tramite rappresentante fiscale) per le operazioni che eccedono la soglia.
Esempio 3 — Causa di esclusione per attività immobiliare
Un soggetto passivo spagnolo che effettua in via prevalente cessioni di terreni edificabili non può in nessun caso accedere al regime di franchigia in Italia per questa attività, indipendentemente dal volume d'affari realizzato: la cessione di terreni edificabili rientra tra le cause ostative espressamente previste dalla norma.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere le due soglie: 100.000 € è il tetto UE complessivo, 85.000 € (o meno) è il tetto specifico per l'Italia. Il mancato rispetto anche di una sola delle due fa decadere il regime nel territorio italiano.
- Presumere che il numero EX si ottenga dall'Italia: il numero di identificazione EX è rilasciato sempre dallo Stato di stabilimento del soggetto passivo, mai dallo Stato di esenzione (in questo caso l'Italia).
- Ignorare le cause di esclusione legate al personale: la soglia di 20.000 € lordi di spese per dipendenti e collaboratori non è nota quanto quelle di volume d'affari, ma è ugualmente ostativa.
- Applicare il regime alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi intra-UE: sono sempre escluse dalla franchigia transfrontaliera, indipendentemente dalle soglie di volume d'affari.
- Non monitorare il volume d'affari in corso d'anno: il superamento della soglia UE di 100.000 € nel corso dell'anno (non solo nell'anno precedente) fa decadere immediatamente il regime, con obbligo di identificazione IVA per le operazioni successive.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70-terdecies, comma 1 — definizioni (regime di franchigia, volume d'affari UE e nazionale, Stato di stabilimento/esenzione, numero EX).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70-terdecies, comma 2 — esclusione mezzi di trasporto nuovi intra-UE.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70-terdecies, comma 4 — conversione soglie per Stati membri non-euro.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70-quaterdecies, comma 1 — condizioni di accesso per persona fisica stabilita in altro Stato UE (soglie 100.000 €/85.000 €).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70-quaterdecies, comma 2, lett. a)-e) — cause di esclusione (immobili/mezzi di trasporto nuovi, partecipazioni societarie, spese personale, ex datori di lavoro, redditi da lavoro dipendente pregressi).
Risorse correlate
- Note di variazione IVA art. 26 DPR 633/1972: credito e debito
- Importazioni IVA art. 67 DPR 633/1972: operazioni imponibili
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2 agosto 2026.
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