Gruppo IVA: quando presentare l'opzione e da quando vale
Regola all-in all-out, finestra che si chiude il 30 settembre, vincolo triennale e il controllo che deve esistere dal 1° luglio dell'anno precedente
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Il gruppo IVA nasce da un'opzione, non da un accertamento d'ufficio: la esercitano tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia fra i quali ricorrano insieme i vincoli finanziario, economico e organizzativo dell'articolo 70-ter, e la presenta per via telematica il rappresentante di gruppo (art. 70-quater, commi 1 e 2, DPR 26 ottobre 1972 n. 633). Chi rientra nel perimetro non può scegliere di restarne fuori, e qualche giorno di ritardo nella presentazione non sposta la decorrenza di poco: la fa slittare di un anno intero. L'opzione vincola per un triennio e poi si rinnova da sola, fino alla revoca dell'articolo 70-novies.
Se uno solo non esercita l'opzione, ne risponde il gruppo intero
La regola nota come all-in all-out sta nel primo comma: l'opzione è esercitata «da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli». Non è una facoltà individuale, e la conseguenza del mancato esercizio da parte di uno o più di essi ricade sull'insieme, in due passaggi distinti.
Il primo è patrimoniale: è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito. Il secondo è esistenziale: il gruppo cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui il mancato esercizio viene accertato, salvo che i soggetti rimasti fuori esercitino a loro volta l'opzione. Chi costruisce il perimetro, quindi, non deve chiedersi quali società convenga includere, ma quali la legge obblighi a includere.
La dichiarazione con cui si opta non è un modulo di poche righe. Il comma 2 chiede la denominazione del gruppo, i dati del rappresentante e di tutti i partecipanti, l'attestazione della sussistenza dei vincoli, le attività che il gruppo svolgerà, la sottoscrizione di tutti i soggetti e l'elezione di domicilio presso il rappresentante per la notifica degli atti: quest'ultima è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'accertamento relativo all'ultimo anno di validità dell'opzione, quindi produce effetti ben oltre la vita del gruppo.
La data della dichiarazione decide l'anno di partenza
Il comma 3 conosce due sole finestre. La dichiarazione presentata dal 1° gennaio al 30 settembre fa decorrere l'opzione dall'anno successivo; quella presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre la fa decorrere dal secondo anno successivo. Non c'è una via di mezzo, e non c'è una sanzione da pagare per rimediare: si aspetta.
- 1° luglio 2026: Il controllo deve già sussistere — l'art. 70-ter, c. 1, richiede il rapporto di controllo almeno dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione ha effetto, non a quello in cui si presenta la dichiarazione (circ. n. 19/E del 31 ottobre 2018, § 3.1.1)
- Entro il 30 settembre 2026: Dichiarazione telematica del rappresentante di gruppo — prima finestra dell'art. 70-quater, c. 3: l'opzione ha effetto dall'anno successivo
- Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026: Stessa dichiarazione, ma un anno più tardi — seconda finestra: l'opzione ha effetto dal secondo anno successivo, quindi dal 1° gennaio 2028
- 1° gennaio 2027: Decorrenza dell'opzione presentata nella prima finestra — da questa data i partecipanti sono un unico soggetto passivo e le operazioni interne escono dal campo dell'imposta
- 31 dicembre 2029: Fine del triennio vincolante — art. 70-quater, c. 4: poi rinnovo automatico di anno in anno fino alla revoca dell'art. 70-novies
Quanto costa un anno di attesa dipende da quanto i partecipanti si fatturano fra loro e da quanta di quell'imposta il committente riesce a detrarre. Un gruppo i cui membri si scambiano prestazioni per 800.000 € l'anno, con una percentuale di detrazione del 30 per cento in capo alla società committente, sopporta ogni anno 176.000 € di imposta sui flussi interni e ne recupera 52.800 €: i 123.200 € che restano sono il prezzo dell'anno in più passato fuori dal gruppo, dove quelle operazioni continuano a essere rilevanti ai fini dell'imposta.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Prestazioni fatturate fra i futuri partecipanti in un anno (imponibile) | 800.000,00 € |
| IVA 22% su quei flussi, dovuta finché il gruppo non è costituito | 176.000,00 € |
| Quota detraibile dalla società committente con pro-rata al 30% | -52.800,00 € |
| Imposta non recuperata nell'anno di attesa | 123.200,00 € |
Le percentuali dell'esempio sono un'ipotesi, non un dato di legge: chi ha diritto alla detrazione piena non subisce alcun costo, perché quell'imposta la recuperava già. Il criterio con cui la percentuale si determina sta nella scheda sul pro-rata di detrazione. Una volta in vigore, l'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui ha effetto e, trascorso quello, si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo fino alla revoca (comma 4).
Il controllo si guarda al 1° luglio dell'anno prima
Il vincolo finanziario non si accontenta del controllo attuale: l'articolo 70-ter, comma 1, lo considera sussistente quando il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile esiste «almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente». Il vincolo economico si fonda su una fra tre forme di cooperazione, cioè attività principale dello stesso genere, attività complementari o interdipendenti, attività che avvantaggiano uno o più partecipanti; quello organizzativo su un coordinamento fra gli organi decisionali, in via di diritto o anche solo di fatto. Se c'è il vincolo finanziario, gli altri due si presumono (comma 4), e per dimostrarne l'insussistenza si presenta interpello probatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della L. 27 luglio 2000 n. 212.
L'anno «precedente» va contato sulla decorrenza, non sulla presentazione, e la differenza vale dodici mesi. Nella circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018, paragrafo 3.1.1, l'Agenzia delle entrate lo dice per esteso: chi opta entro il 30 settembre, determinando l'attivazione del regime dal 1° gennaio successivo, deve dimostrare il possesso del vincolo finanziario a decorrere dal 1° luglio immediatamente precedente. Per l'opzione esercitata fra il 1° ottobre e il 31 dicembre, che porta il regime al secondo anno successivo, la stessa circolare chiede invece la prova del vincolo dal momento dell'esercizio dell'opzione, e non dal 1° luglio dell'anno prima.
Su quel termine l'Agenzia ha poi preso una posizione che non lascia margini. Nella risoluzione n. 30/E del 7 maggio 2021 lo ha qualificato come strutturale e come termine «tipizzato», che non ammette prova contraria e non è disapplicabile nemmeno in presenza di circostanze concrete che escludano vincoli occasionali o temporanei, o l'assenza di benefici fiscali: senza un vincolo finanziario costituitosi nei termini, l'ingresso nel gruppo non si può anticipare.
Restano fuori dal gruppo, per previsione dell'articolo 70-bis, le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero, i soggetti con azienda sottoposta a sequestro giudiziario, quelli sottoposti a procedura concorsuale e quelli posti in liquidazione ordinaria.
Chi matura i vincoli dopo: novanta giorni per dichiararlo
Il perimetro non si congela il giorno dell'opzione. Se durante gli anni di validità si instaurano i vincoli economico e organizzativo verso soggetti prima esclusi, oppure il vincolo finanziario verso soggetti passivi per i quali non sussisteva, quei soggetti partecipano al gruppo dall'anno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati, e la dichiarazione va presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello dell'instaurazione (comma 5). Se il soggetto non viene incluso si torna alle conseguenze del comma 1: recupero del vantaggio fiscale e cessazione del gruppo.
Le operazioni straordinarie sono il caso in cui questo comma si applica più spesso. Nella risposta a interpello n. 128 del 2026 l'Agenzia ha esaminato l'ipotesi in cui la capogruppo di un gruppo IVA incorpori la società che è capogruppo e rappresentante di un altro gruppo IVA, e ha ritenuto che all'incorporante debba riconoscersi, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, un subentro ipso iure e senza soluzione di continuità. Che cosa accada poi alle operazioni fra i partecipanti, una volta che il perimetro è definito, è il tema della scheda sulle operazioni del gruppo IVA.
Le domande di chi ci arriva
Entro quando devo presentare la dichiarazione per il gruppo IVA se voglio che parta dall'anno prossimo?
Entro il 30 settembre. La dichiarazione presentata dal 1° gennaio al 30 settembre fa decorrere l'opzione dall'anno successivo; dal 1° ottobre al 31 dicembre la decorrenza slitta al secondo anno successivo (comma 3). Le due finestre sono nella sezione sulla data di presentazione.
Se ho aderito al gruppo IVA posso uscirne dopo due anni, o devo aspettare di più?
Non è possibile uscirne prima: l'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui ha effetto, e solo dopo si rinnova di anno in anno fino alla revoca prevista dall'articolo 70-novies (comma 4). Non esiste un recesso anticipato per volontà del singolo partecipante.
Cosa succede se uno dei soggetti che dovrebbe entrare nel gruppo IVA non esercita l'opzione?
Il vantaggio fiscale effettivamente conseguito è recuperato a carico del gruppo, e il gruppo cessa dall'anno successivo a quello in cui il mancato esercizio è accertato, salvo che il soggetto rimasto fuori opti a sua volta. Il meccanismo è descritto nella sezione sull'all-in all-out.
Da quanto tempo deve esistere il controllo perché il vincolo finanziario sia valido?
Almeno dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione ha effetto, non a quello in cui si presenta la dichiarazione (circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018). L'Agenzia, nella risoluzione n. 30/E del 7 maggio 2021, ha definito quel termine «tipizzato» e non derogabile, anche quando il controllo è palesemente stabile.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-quater, c. 1, 2, 3, 4, 5
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-bis, c. 1 e 2 (requisiti soggettivi e soggetti esclusi) e art. 70-ter (vincoli finanziario, economico e organizzativo)
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-novies (revoca dell'opzione) e art. 70-duodecies, c. 5 (dichiarazione con cui si opta)
- L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 11, c. 1, lett. e), per l'interpello probatorio sui vincoli, citata in prosa
- Agenzia delle entrate, circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 (§ 3.1.1), risoluzione n. 30/E del 7 maggio 2021 e risposta a interpello n. 128 del 2026
- D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, testo unico IVA: abroga gli articoli del DPR 633/1972 dal 1° gennaio 2027
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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