Liquidazione IVA di gruppo e versamento: art. 73 DPR 633/1972
Art. 73 DPR 633/1972: liquidazione IVA di gruppo, versamento complessivo al netto delle eccedenze, requisito di controllo e differenza con il Gruppo IVA
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 73 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 disciplina, accanto a modalità e termini speciali fissabili con decreto ministeriale, la liquidazione IVA di gruppo: l'ente o società controllante e gli enti o società controllati eseguono i versamenti periodici e quello dovuto in base alla dichiarazione annuale per l'ammontare complessivamente dovuto, al netto delle eccedenze detraibili. L'opzione è comunicata all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione IVA presentata nell'anno solare da cui decorre. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente. È una procedura di versamento infragruppo, da non confondere con il Gruppo IVA unico soggetto d'imposta dell'art. 70-bis e seguenti.
Quando si applica
La liquidazione IVA di gruppo dell'art. 73 è accessibile ai gruppi societari che soddisfano il requisito di controllo qualificato:
- Requisito di controllo — la controllata è la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione. Il possesso deve quindi essere "stabilizzato" già dalla metà dell'anno anteriore.
- Opzione — l'ente o società controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione con la dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende avvalersene.
- Autonomia soggettiva — ogni società del perimetro resta un soggetto passivo IVA autonomo: partite IVA distinte, fatturazione interna imponibile, adempimenti propri. La procedura incide solo sulla fase di liquidazione e versamento.
L'art. 73 contiene anche, al comma 1, la delega al Ministro dell'economia e delle finanze a determinare con propri decreti modalità e termini speciali di emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture per settori particolari (attività diverse, contratti estimatori, arti e professioni con adempimenti onerosi, contribuenti che usano macchine elettrocontabili, somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e impianti di lampade votive).
Come si applica nella pratica
Nella liquidazione di gruppo i versamenti — periodici e a saldo della dichiarazione annuale — sono eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dalla controllante e dalle controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le posizioni a debito e a credito delle società del perimetro si compensano così a livello di gruppo, con un unico flusso di versamento. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Alle eccedenze detraibili che non confluiscono nella compensazione di gruppo si applicano le disposizioni dell'art. 30 in tema di rimborso o riporto.
La differenza con il Gruppo IVA dell'art. 70-bis e seguenti è il cuore operativo della scelta:
| Profilo | Liquidazione IVA di gruppo (art. 73) | Gruppo IVA (art. 70-bis ss.) |
|---|---|---|
| Natura | Procedura di versamento/compensazione | Unico soggetto passivo d'imposta |
| Partite IVA | Distinte, una per società | Una sola partita IVA del gruppo |
| Operazioni interne | Imponibili, con fatturazione tra società | Fuori campo (non cessioni/prestazioni ex artt. 2 e 3) |
| Soggettività | Ogni società resta autonoma | Le partecipanti diventano un solo soggetto |
| Requisito temporale | Controllo > metà quote dal 1º luglio dell'anno precedente | Vincoli finanziario, economico e organizzativo |
| Effetto principale | Compensa debiti/crediti IVA infragruppo | Annulla l'IVA sulle operazioni interne |
La scelta dipende dall'obiettivo. La liquidazione di gruppo conviene quando si vuole compensare a livello di gruppo crediti e debiti IVA mantenendo l'autonomia gestionale e fatturando regolarmente le operazioni interne. Il Gruppo IVA conviene quando il peso delle operazioni interne è elevato e si vuole eliminarne del tutto l'imposta, accettando però l'unificazione in un solo soggetto con una sola partita IVA. La disciplina del Gruppo IVA è trattata negli artt. 70-bis (requisiti) e 70-quinquies (operazioni interne ed esterne).
Esempi pratici
Esempio 1 — Compensazione di posizioni infragruppo
Una controllante chiude il periodo a credito IVA per 30.000,00 €, mentre due controllate sono a debito rispettivamente per 18.000,00 € e 9.000,00 €. Con la liquidazione di gruppo i versamenti sono eseguiti per l'ammontare complessivo al netto delle eccedenze detraibili: il debito netto di gruppo si riduce a 0,00 €, con un residuo credito di 3.000,00 € gestito secondo le regole dell'art. 30.
Esempio 2 — Requisito temporale del controllo
Una società acquisisce il 60% delle quote di un'altra il 1º settembre. Il controllo non sussiste dal 1º luglio dell'anno solare precedente: la controllata non può essere inclusa nella liquidazione di gruppo per l'anno in corso. L'inclusione sarà possibile solo dall'anno in cui il requisito risulta soddisfatto già dal 1º luglio dell'anno anteriore.
Esempio 3 — Liquidazione di gruppo o Gruppo IVA
Un gruppo con intense operazioni interne valuta le due strade. Con la liquidazione di gruppo (art. 73) continua a fatturare internamente con IVA, compensando le posizioni; con il Gruppo IVA (art. 70-bis ss.) le operazioni interne diventano fuori campo e il gruppo opera con un'unica partita IVA. La scelta si fonda sul volume delle operazioni interne e sull'esigenza di mantenere o meno l'autonomia delle singole partite IVA.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere liquidazione di gruppo e Gruppo IVA: la prima è una procedura di versamento con partite IVA distinte e operazioni interne imponibili; il secondo è un unico soggetto con una sola partita IVA e operazioni interne fuori campo.
- Sbagliare il requisito temporale: il controllo (oltre la metà delle quote) deve sussistere almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione, non alla data dell'opzione.
- Omettere la comunicazione dell'opzione: l'esercizio va comunicato all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione IVA presentata nell'anno solare da cui decorre la procedura.
- Trascurare le eccedenze escluse: alle eccedenze detraibili che non confluiscono nella compensazione di gruppo si applicano le disposizioni dell'art. 30.
- Ritenere venute meno le responsabilità delle controllate: la norma conferma che restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 73, comma 1 — Modalità e termini speciali fissabili con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per settori particolari.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 73 — Liquidazione IVA di gruppo: versamento per l'ammontare complessivo al netto delle eccedenze detraibili, opzione con la dichiarazione IVA, controllo oltre la metà delle quote dal 1º luglio dell'anno solare precedente.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-bis — Requisiti per la costituzione del Gruppo IVA.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-quinquies — Operazioni effettuate dal Gruppo IVA e nei suoi confronti.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 30 — Rimborso dell'eccedenza annuale.
Risorse correlate
- Gruppo IVA: requisiti di costituzione (art. 70-bis)
- Operazioni del Gruppo IVA (art. 70-quinquies)
- Rimborso dell'eccedenza annuale IVA (art. 30)
- Liquidazioni e versamenti periodici IVA (art. 27)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
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