Operazioni interne al gruppo IVA: quando l'imposta non c'è
Che cosa esce dal campo dell'imposta fra i partecipanti, che cosa si considera fatto dal gruppo verso l'esterno e perché la sede estera resta un terzo
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Costituito il gruppo, i partecipanti smettono di essere soggetti passivi distinti e diventano uno solo. Le cessioni e le prestazioni fra loro non sono considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3, quindi restano fuori dal campo dell'imposta; tutto ciò che esce verso l'esterno si considera effettuato dal gruppo, e tutto ciò che entra si considera ricevuto dal gruppo (art. 70-quinquies, commi 1, 2 e 3, DPR 26 ottobre 1972 n. 633). Obblighi e diritti gravano e spettano al gruppo, non ai singoli. Il confine però si ferma alla frontiera: la sede o la stabile organizzazione estera dello stesso soggetto resta un terzo. Come si arriva a costituire il gruppo, e con quali tempi, è il tema della scheda sull'opzione e la sua decorrenza.
Fra i partecipanti l'operazione non esiste ai fini dell'imposta
Il primo comma non esenta e non rende non imponibile: nega la qualificazione stessa dell'operazione. Il servizio amministrativo che la capogruppo rende alla controllata, il bene che passa da una società all'altra, il riaddebito di un costo comune non sono operazioni rilevanti, quindi non c'è imposta da addebitare né fattura da emettere ai fini IVA. Resta ovviamente la documentazione civilistica e contabile del rapporto, che serve al bilancio e ai prezzi di trasferimento, non all'imposta.
Nella circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 l'Agenzia delle entrate ha precisato anche il trattamento di una posta che nasce proprio dalla costituzione del gruppo: le somme che i partecipanti si scambiano sulla base di pattuizioni interne, in contropartita dei vantaggi o degli svantaggi fiscali conseguenti all'adesione, non assumono rilevanza ai fini dell'imposta, perché sono pagamenti di denaro non ricollegabili a un'operazione sottostante e corrisposti a titolo di compensazione di uno svantaggio finanziario. Per autoconsumo e assegnazioni ai soci, invece, la stessa circolare rinvia alla disciplina generale del DPR 633/1972.
Verso l'esterno agisce un solo soggetto, con un solo plafond
I commi 2 e 3 spostano la titolarità dell'operazione dal singolo al gruppo in entrambe le direzioni, e il comma 4 ne trae la conseguenza: obblighi e diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA. Nella circolare n. 19/E del 2018 l'Agenzia ha chiarito che il principio vale anche per importazioni ed esportazioni e per acquisti e cessioni intracomunitarie posti in essere dai membri, che si reputano effettuati da e verso il gruppo.
Sul plafond dell'esportatore abituale la stessa circolare indica una regola operativa precisa: il diritto ad acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta è esercitato dal gruppo, che utilizza anche il plafond maturato dal singolo membro nell'anno precedente al suo ingresso. Il meccanismo generale del plafond è nella scheda sull'esportatore abituale. Simmetricamente, non tutto entra: l'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente al primo anno di partecipazione non si trasferisce al gruppo, e il singolo può chiederla a rimborso anche senza le condizioni dell'articolo 30, oppure compensarla (art. 70-sexies). Le vie del rimborso sono descritte nella scheda sull'articolo 38-bis.
Un caso a parte è quello del consorzio che resta fuori dal gruppo. Alle prestazioni rese a un gruppo IVA da consorzi, società consortili e cooperative con funzioni consortili non partecipanti, quando il committente è un consorziato che al gruppo partecipa, si applica il regime del secondo comma dell'articolo 10 (comma 3-bis). La condizione della percentuale di detrazione non superiore al 10 per cento nel triennio solare precedente si verifica in capo al consorziato per gli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione, e in capo al gruppo per gli anni di validità (comma 3-ter). Il perimetro delle operazioni esenti sta nella scheda sull'articolo 10.
| Voce | Fra due partecipanti allo stesso gruppo IVA | Con un soggetto che al gruppo non partecipa |
|---|---|---|
| Qualificazione dell'operazione | Non è cessione di beni né prestazione di servizi agli effetti degli artt. 2 e 3 (c. 1) | Si considera effettuata dal gruppo o nei confronti del gruppo (c. 2 e 3) |
| Imposta addebitata | Nessuna: l'operazione è fuori dal campo di applicazione dell'imposta | Quella propria dell'operazione, con la partita IVA del gruppo |
| Chi risponde di obblighi e diritti | Il gruppo, unico soggetto passivo (c. 4) | Il gruppo, anche quando l'operazione è materialmente posta in essere da un solo partecipante |
| Plafond dell'esportatore abituale | Non c'è nulla da trasferire fra partecipanti: il diritto è del gruppo | Il gruppo lo esercita e usa anche il plafond maturato dal singolo membro nell'anno prima dell'ingresso (circ. n. 19/E del 2018) |
Il conto di un anno: che cosa cambia davvero in cassa
Il beneficio del gruppo non è uniforme: si misura sull'imposta che, prima, restava indetraibile. Alfa fattura a Beta servizi amministrativi per 500.000 € l'anno. Beta svolge in prevalenza operazioni esenti e ha una percentuale di detrazione del 20 per cento: sui 110.000 € di imposta addebitata ne recupera 22.000 €, e gli 88.000 € restanti sono un costo che si ripete ogni anno. Dentro il gruppo quella fattura non esiste ai fini dell'imposta, quindi il costo non si genera.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Servizi amministrativi fatturati da Alfa a Beta in un anno (imponibile) | 500.000,00 € |
| IVA 22% addebitata finché le due società sono soggetti distinti | 110.000,00 € |
| Quota che Beta detrae con una percentuale di detrazione del 20% | -22.000,00 € |
| Imposta indetraibile che dentro il gruppo non si genera | 88.000,00 € |
Il rovescio della medaglia è che due società con detrazione piena non ricavano nulla da questo comma, perché l'imposta che si addebitavano era comunque neutra: per loro il gruppo è un'operazione di semplificazione dichiarativa e di gestione del credito, non di risparmio. Vale la pena rifare il conto sui propri numeri prima di decidere, perché l'opzione vincola per un triennio.
La sede o la stabile organizzazione estera conta come un terzo
Il gruppo IVA italiano comprende soltanto soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, e i commi da 4-bis a 4-quinquies traggono da questo limite quattro regole speculari. Le operazioni che una sede o una stabile organizzazione partecipante effettua verso una propria stabile organizzazione o sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo verso un soggetto che non ne fa parte (comma 4-bis), e nel verso opposto si considerano effettuate nei confronti del gruppo da un soggetto che non ne fa parte (comma 4-ter). Le stesse regole valgono a specchio quando il gruppo è costituito in un altro Stato membro e la controparte è la sede o la stabile organizzazione italiana dello stesso soggetto (commi 4-quater e 4-quinquies).
L'effetto pratico è che un flusso puramente interno a una persona giuridica, che senza gruppo IVA sarebbe irrilevante, diventa rilevante non appena una delle due articolazioni entra in un gruppo. In presenza di un corrispettivo la base imponibile di queste operazioni si determina ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3 (comma 4-sexies).
Le domande di chi ci arriva
Se faccio una prestazione di servizi verso un'altra società del mio stesso gruppo IVA, devo fatturarla?
No, non ai fini dell'imposta: il comma 1 stabilisce che quelle operazioni non sono considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3. Resta la documentazione civilistica e contabile del rapporto, come spiega la prima sezione della scheda.
Quando vendo a un soggetto che non appartiene al mio gruppo IVA, chi risulta aver effettuato l'operazione?
Il gruppo. Il comma 2 imputa al gruppo IVA le cessioni e le prestazioni che un partecipante effettua verso l'esterno, e il comma 4 mette a carico e a favore del gruppo i relativi obblighi e diritti: la fattura esce con la partita IVA del gruppo, non con quella della singola società.
Se la mia sede italiana fa parte di un gruppo IVA, come devo trattare le operazioni verso la nostra branch estera?
Come operazioni verso un terzo. Il comma 4-bis le considera effettuate dal gruppo nei confronti di un soggetto che non ne fa parte, e il comma 4-ter fa lo stesso nel verso opposto. La base imponibile, in presenza di corrispettivo, segue l'articolo 13, commi 1 e 3.
In un gruppo IVA gli obblighi ricadono sui singoli membri o sul gruppo?
Sul gruppo: il comma 4 gli attribuisce sia gli obblighi sia i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta. È la conseguenza dei commi 2 e 3, che imputano al gruppo tutto ciò che i partecipanti fanno verso l'esterno e tutto ciò che ricevono da fuori.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-quinquies, c. 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-sexies (eccedenza detraibile anteriore all'ingresso) e art. 70-bis, c. 1 (unico soggetto passivo)
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 10, secondo comma (regime richiamato dal c. 3-bis) e art. 13, c. 1 e 3 (base imponibile richiamata dal c. 4-sexies)
- Agenzia delle entrate, circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 sul gruppo IVA
- D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, testo unico IVA: abroga gli articoli del DPR 633/1972 dal 1° gennaio 2027
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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