Parti correlate in nota integrativa: art. 2427 n. 22-bis c.c.
Quando l'operazione con soci, amministratori o societa' del gruppo va in nota integrativa: condizioni di mercato, principio di rilevanza dell'art. 2423 e bilancio abbreviato
06/08/2026
9 min lettura
In sintesi
Il n. 22-bis del primo comma dell'art. 2427 del codice civile impone di indicare in nota integrativa le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria alla comprensione del bilancio, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. La condizione che fa scattare l'obbligo è una sola: lo scostamento dalle normali condizioni di mercato. Fino ai bilanci 2015 la norma richiedeva anche che l'operazione fosse rilevante, ma quelle parole sono state soppresse dal D.Lgs. 139/2015 con effetto sui bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016; la valutazione di rilevanza non è più un requisito autonomo del n. 22-bis e opera oggi attraverso il principio generale dell'art. 2423, quarto comma. Le informazioni sulle singole operazioni possono essere aggregate per natura, salvo quando la separata evidenza è necessaria per comprendere gli effetti sul bilancio.
Quando si applica
Perché l'informativa sia dovuta devono ricorrere due condizioni.
- Controparte qualificabile come parte correlata. Il codice civile non definisce la nozione all'art. 2427: la definizione operativa si ricava dai principi contabili di riferimento e considera tipicamente soci di controllo o influenza notevole, società controllate, collegate e sottoposte a comune controllo, amministratori e sindaci, dirigenti con responsabilità strategiche e loro stretti familiari.
- Scostamento dalle normali condizioni di mercato. È il discrimine della norma. Un finanziamento soci a tasso zero, una locazione a canone significativamente inferiore o superiore ai valori correnti, una prestazione infragruppo senza corrispettivo sono operazioni fuori mercato; una vendita a un'impresa collegata alle stesse condizioni praticate ai terzi non lo è.
Dove è finita la rilevanza. Non è sparita, ha cambiato sede e regole. L'art. 2423, quarto comma stabilisce che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, fermi restando gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili. Cambiano due cose rispetto al vecchio testo del n. 22-bis. La prima: il metro non è più la "rilevanza" della singola operazione in astratto, ma l'effetto della sua omissione sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio nel suo insieme. La seconda, spesso trascurata: lo stesso comma impone alle società di illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla disposizione. Chi si avvale della rilevanza per omettere un'informativa deve quindi dichiarare come l'ha misurata; l'omissione silenziosa, ammissibile nella lettura ante-2016, oggi non lo è.
Bilancio in forma abbreviata. L'art. 2435-bis mantiene il n. 22-bis fra le informazioni della nota integrativa, con una semplificazione espressa: le società possono limitare l'informativa alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e controllo e con le imprese in cui la società detiene una partecipazione.
Micro-imprese. L'art. 2435-ter esonera dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni dell'art. 2427, primo comma, numeri 9) e 16): il n. 22-bis non rientra fra le voci da riportare in calce. L'esonero riguarda però l'informativa tipizzata: resta l'obbligo generale dell'art. 2423, terzo comma, di fornire le informazioni complementari necessarie quando quelle richieste da specifiche disposizioni non bastano a dare una rappresentazione veritiera e corretta. Un'operazione con parte correlata di effetto distorsivo va quindi descritta anche in una micro-impresa.
Società quotate. Per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati si aggiunge l'art. 2391-bis: gli organi di amministrazione adottano, secondo i principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, e rendono note nella relazione sulla gestione le regole stesse — l'oggetto della pubblicità è la procedura adottata, non la singola operazione, che resta materia della nota integrativa.
Come si applica nella pratica
L'analisi si costruisce in quattro passaggi, nell'ordine.
| Passaggio | Che cosa si verifica | Esito |
|---|---|---|
| 1. Mappatura | Elenco dei soggetti correlati alla data di bilancio e nel corso dell'esercizio (soci, organi sociali, società del gruppo, stretti familiari) | Perimetro dei rapporti da esaminare |
| 2. Estrazione | Movimenti dell'esercizio verso quei soggetti: ricavi, costi, crediti, debiti, finanziamenti, garanzie | Elenco delle operazioni candidate |
| 3. Test di mercato | Confronto del corrispettivo con condizioni praticate a terzi indipendenti o con parametri esterni (tassi, canoni, listini) | Operazione a condizioni normali oppure no |
| 4. Informativa | Per le operazioni fuori mercato: importo, natura del rapporto, informazioni necessarie alla comprensione. Se qualcuna viene omessa per irrilevanza, il criterio applicato va dichiarato in nota integrativa (art. 2423, quarto comma) | Testo della nota integrativa |
Il testo in nota integrativa deve rendere tre elementi: chi (la natura del rapporto, non necessariamente il nome), quanto (l'importo dell'operazione o dei saldi) e perché rileva (in che cosa le condizioni si discostano da quelle di mercato e con quale effetto sul bilancio). L'aggregazione per natura è ammessa — per esempio "finanziamenti da soci infruttiferi" come categoria — salvo quando la separata evidenza è necessaria a comprendere gli effetti delle operazioni sul bilancio.
Nota integrativa e relazione sulla gestione svolgono funzioni complementari: la prima presidia le singole operazioni concluse fuori mercato, la seconda descrive i rapporti con le imprese del gruppo nel quadro dell'andamento della gestione. Va però ricordato che l'art. 2435-bis esonera dalla relazione sulla gestione le società che forniscono in nota integrativa le informazioni dei numeri 3) e 4) dell'art. 2428: la maggior parte delle PMI che redigono il bilancio abbreviato non la predispone, e l'intera informativa si concentra quindi nella nota integrativa.
Nei gruppi, anche familiari, si aggiunge l'art. 2497-bis: la società soggetta ad altrui direzione e coordinamento deve indicare il soggetto che la esercita negli atti e nella corrispondenza e iscriverlo nell'apposita sezione del registro delle imprese. È un obbligo distinto dal n. 22-bis, ma opera sullo stesso perimetro di rapporti e va verificato insieme.
Per il perimetro generale delle voci della nota integrativa si veda Nota integrativa: contenuto e funzione art. 2427 c.c.; per il regime dei bilanci semplificati Bilancio abbreviato e micro-imprese: art. 2435-bis c.c..
Il testo prima e dopo il 2016
Il n. 22-bis è stato aggiunto all'art. 2427 dal D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 (art. 1, comma 1) in una formulazione che condizionava l'informativa a due requisiti insieme: l'operazione doveva essere rilevante e non conclusa a normali condizioni di mercato. Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 — attuazione della direttiva 2013/34/UE sui bilanci d'esercizio e consolidati — è intervenuto all'art. 6, comma 9, lettera h) disponendo che «al numero 22-bis) del primo comma, dopo le parole: "qualora le stesse", le parole: "siano rilevanti e" sono soppresse». Lo stesso decreto, all'art. 12, comma 1, ne fissa la decorrenza: le disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2016. Nel testo coordinato pubblicato su Normattiva la soppressione è ancora visibile come marcatore di modifica nel punto in cui stavano quelle parole.
Questa è storia normativa, non regola in vigore: dai bilanci 2016 in poi la doppia condizione non esiste più. Il richiamo serve solo a riconoscere le fonti datate — manuali, modelli di nota integrativa, check-list interne — che riportano ancora la vecchia formulazione, e a non replicarla.
Esempi pratici
Esempio 1 — Finanziamento soci infruttifero di 150.000 €
Una Srl riceve dal socio di maggioranza un finanziamento infruttifero di 150.000 €, rimborsabile a richiesta. L'assenza di interessi è uno scostamento evidente dalle condizioni di mercato: l'operazione va indicata in nota integrativa con l'importo, la qualificazione del rapporto (socio di controllo) e la precisazione dell'infruttuosità. L'informativa serve perché la società espone un debito che a condizioni di mercato avrebbe generato oneri finanziari.
Esempio 2 — Locazione dell'immobile dell'amministratore a canone ridotto
La società conduce in locazione il capannone di proprietà dell'amministratore a 24.000 € annui, a fronte di canoni correnti di zona intorno a 40.000 €. Il risparmio di 16.000 € migliora il risultato d'esercizio per effetto di una condizione non di mercato: l'informativa indica la natura del rapporto (immobile di proprietà di un membro dell'organo amministrativo), l'importo del canone e lo scostamento rispetto ai valori correnti.
Esempio 3 — Vendita a società collegata alle condizioni di listino
Una Spa vende prodotti a una collegata per 320.000 €, applicando lo stesso listino e le stesse dilazioni riservate ai clienti terzi. La controparte è parte correlata, ma l'operazione è conclusa a normali condizioni di mercato: il n. 22-bis non richiede l'informativa. Resta opportuno documentare internamente il test di mercato (listini, contratti con terzi comparabili) a supporto della conclusione.
Esempio 4 — Prestazione infragruppo fuori mercato di importo modesto
Una controllata riceve dalla capogruppo un servizio amministrativo senza addebito, il cui valore di mercato è stimabile in 1.500 € su costi di produzione per 2,4 milioni. L'operazione è fuori mercato, quindi rientra nel perimetro del n. 22-bis. L'omissione è sostenibile solo per la via dell'art. 2423, quarto comma — effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta — e a quel punto la nota integrativa deve dare conto del criterio di irrilevanza adottato. Non è corretto ometterla invocando il n. 22-bis: quel numero non contiene più alcuna soglia di rilevanza.
Errori comuni e come evitarli
- Ragionare ancora in termini di rilevanza: il n. 22-bis non chiede più che l'operazione sia rilevante, e chi tratta la rilevanza come seconda condizione della norma applica il testo ante-2016, una formulazione soppressa dal D.Lgs. 139/2015, restringendo l'informativa oltre quanto la legge consente. Omettere per irrilevanza resta possibile per la via dell'art. 2423, quarto comma, ma lo stesso comma obbliga a illustrare in nota integrativa i criteri con cui se ne è fatta applicazione.
- Riportare tutte le operazioni infragruppo: il n. 22-bis richiede l'informativa per le operazioni non concluse a normali condizioni di mercato, non per l'intero flusso con parti correlate.
- Omettere l'informativa perché "tanto è una società di famiglia": la qualifica di parte correlata comprende soci, amministratori, sindaci e stretti familiari, ed è proprio in quel perimetro che le condizioni fuori mercato sono più frequenti.
- Fermarsi all'importo o aggregare troppo: la norma chiede anche la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria alla comprensione del bilancio, e un numero isolato non assolve l'obbligo; l'aggregazione per natura è ammessa, ma non quando impedisce di comprendere gli effetti dell'operazione sul bilancio.
- Applicare al bilancio abbreviato la semplificazione senza leggerne il perimetro: l'art. 2435-bis limita l'informativa a maggiori azionisti, membri degli organi di amministrazione e controllo e imprese partecipate — non la elimina.
- Confondere l'obbligo dell'art. 2391-bis con quello di bilancio: il primo riguarda le società quotate e impone di rendere note nella relazione sulla gestione le regole procedurali adottate secondo i principi Consob; il secondo è l'informativa sulle singole operazioni in nota integrativa, dovuta da tutte le società di capitali.
Riferimenti normativi
- Codice civile, art. 2427, primo comma, n. 22-bis — Operazioni con parti correlate in nota integrativa: importo, natura del rapporto e condizioni non di mercato; aggregazione per natura
- Codice civile, art. 2423, quarto comma — Principio generale di rilevanza: gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa possono non essere osservati quando gli effetti sono irrilevanti, con obbligo di illustrare in nota integrativa i criteri applicati
- Codice civile, art. 2423, terzo comma — Informazioni complementari quando quelle richieste da specifiche disposizioni non bastano alla rappresentazione veritiera e corretta
- D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, art. 1, comma 1 — Introduzione del n. 22-bis nell'art. 2427, primo comma, c.c.
- D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, art. 6, comma 9, lett. h) — Soppressione delle parole «siano rilevanti e» nel n. 22-bis; art. 12, comma 1 — applicazione ai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016
- Codice civile, art. 2435-bis — Bilancio in forma abbreviata: mantenimento del n. 22-bis e facoltà di limitare l'informativa a maggiori azionisti, organi sociali e imprese partecipate
- Codice civile, art. 2435-ter — Micro-imprese: esonero dalla nota integrativa con le informazioni dell'art. 2427, nn. 9) e 16) in calce allo stato patrimoniale
- Codice civile, art. 2391-bis — Società con azioni quotate: regole Consob su trasparenza e correttezza delle operazioni con parti correlate, rese note nella relazione sulla gestione
- Codice civile, art. 2497-bis — Pubblicità della soggezione ad altrui direzione e coordinamento
Risorse correlate
- Nota integrativa: contenuto e funzione art. 2427 c.c.
- Bilancio abbreviato e micro-imprese: art. 2435-bis c.c.
- Fair value dei derivati in nota integrativa art. 2427-bis c.c.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 agosto 2026.
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