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BilancioUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Nota integrativa: 34 voci nell'ordinario, 12 nell'abbreviato

Le informazioni che l'art. 2427 impone al bilancio ordinario, le dodici che restano nell'abbreviato e le due che esonerano la micro-impresa dal documento

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Il primo comma dell'art. 2427 elenca 34 informazioni, numerate da 1) a 22-septies), che la nota integrativa deve fornire «oltre a quanto stabilito da altre disposizioni»: l'elenco è un minimo, non un perimetro chiuso. Il comma 2 aggiunge una regola di forma spesso trascurata: le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico si presentano nell'ordine in cui quelle voci compaiono negli schemi. Chi redige il bilancio in forma abbreviata deve fornire 12 di quelle 34 voci, cinque delle quali in versione ridotta (art. 2435-bis, commi 5 e 6); la micro-impresa non redige affatto la nota integrativa se porta in calce allo stato patrimoniale le informazioni dei numeri 9) e 16) (art. 2435-ter, comma 2, numero 2).

Trentaquattro voci, e un ordine di esposizione che la legge impone

L'elenco non è omogeneo: alcune voci chiedono un prospetto (i movimenti delle immobilizzazioni al numero 2, la fiscalità differita al numero 14, il patrimonio netto al numero 7-bis), altre una sola cifra (il numero medio dei dipendenti al numero 15), altre ancora un'informazione qualitativa (la natura e l'obiettivo economico degli accordi fuori bilancio al numero 22-ter).

Le voci numerate arrivano fino a 22-septies), che chiede la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite: è la nota integrativa, non la relazione sulla gestione, a ospitare quella proposta. Il numero 16-bis chiede l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale, distinto fra revisione dei conti annuali, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi dalla revisione, e cade quando la società è inclusa in un consolidamento che già riporta quei dati.

La regola di sequenza del comma 2 vale solo per le informazioni agganciate a una voce degli schemi: si segue l'ordine dello stato patrimoniale e poi del conto economico, non l'ordine dei numeri dell'articolo. Il principio contabile OIC 12, al paragrafo 112, la riprende negli stessi termini, e al paragrafo 107 chiarisce la duplice funzione del documento: esplicativa rispetto ai dati degli schemi, integrativa rispetto a ciò che gli schemi non possono dire. Che l'elenco sia un minimo e non un perimetro chiuso lo conferma il paragrafo 108, dove all'informativa prescritta dalla legge si affiancano le informazioni complementari necessarie alla chiarezza e alla rappresentazione veritiera e corretta.

L'apertura resta il numero 1), i criteri applicati nella valutazione delle voci, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in euro all'origine: la mappa criterio per criterio è nella scheda sui criteri di valutazione civilistici.

L'elenco ha questa fisionomia dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, che l'ha riscritto per attuare la direttiva contabile europea. La decorrenza non si legge dalla data del decreto: l'art. 12, comma 1, dello stesso decreto dispone che le modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, quindi per una società con esercizio solare il primo bilancio interessato è quello chiuso al 31 dicembre 2016.

Nell'abbreviato le voci scendono da trentaquattro a dodici

L'art. 2435-bis, comma 5, non rinvia a un principio di proporzionalità: nomina i numeri, uno per uno. La nota integrativa abbreviata fornisce i numeri 1), 2), 6), 8), 9), 13), 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater) e 22-sexies) dell'art. 2427, più il numero 1) del primo comma dell'art. 2427-bis sul fair value degli strumenti finanziari derivati.

Cinque di questi numeri arrivano in versione alleggerita. Quattro alleggerimenti stanno nello stesso comma 5: il 6) limitatamente ai soli debiti e senza la ripartizione geografica, il 15) anche omettendo la ripartizione per categoria, il 22-ter) anche senza gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, il 22-sexies) anche senza il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. Il quinto sta al comma 6, che consente di limitare l'informativa del 22-bis) alle operazioni con i maggiori azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e controllo e con le imprese partecipate.

VoceBilancio ordinarioBilancio abbreviatoMicro-impresa
Voci dell'art. 2427, comma 1, dovuteTutte e 34, dal numero 1) al numero 22-septies)12: numeri 1), 2), 6), 8), 9), 13), 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater), 22-sexies)Nessuna nel documento: bastano i numeri 9) e 16) in calce allo stato patrimoniale
Voci dovute in versione ridottaNessunaCinque: 6) soli debiti e senza ripartizione geografica, 15) senza ripartizione per categoria, 22-ter) senza effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-sexies) senza il luogo di disponibilità del consolidato (c. 5), 22-bis) limitabile alle operazioni con maggiori azionisti, organi sociali e partecipate (c. 6)Non pertinente
Fair value degli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis)Intero primo commaSolo il numero 1) del primo commaNon applicabile: alle micro-imprese non si applica il numero 11-bis del primo comma dell'art. 2426
Nota integrativa come documentoObbligatoriaObbligatoria in forma ridotta (art. 2435-bis, c. 5)Non dovuta alle condizioni dell'art. 2435-ter, c. 2, n. 2
Nota integrativa nei tre regimi: ordinario, abbreviato, micro-impresaFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis c. 5 e 6 e 2435-ter c. 2 codice civileScarica i dati in CSV

Restano ferme, e non si contano fra i dodici, le indicazioni richiamate in apertura dello stesso comma 5: i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2423, i commi secondo, quinto e sesto dell'art. 2423-ter, il secondo comma dell'art. 2424 e i numeri 4) e 6) del primo comma dell'art. 2426. Le condizioni dimensionali per entrare e uscire dal regime abbreviato o da quello delle micro-imprese sono nella scheda sul bilancio abbreviato e micro-imprese.

Il prospetto del numero 7-bis dice quali riserve si possono distribuire

Fra le 34 voci ce n'è una che l'assemblea legge prima di deliberare: il numero 7-bis chiede di indicare analiticamente le voci di patrimonio netto, con appositi prospetti che ne specifichino origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni dei tre esercizi precedenti. È l'unico punto del bilancio in cui la distinzione fra riserva vincolata e riserva disponibile viene messa nero su bianco.

Il prospetto qui sotto riprende quello schema per una società con capitale sociale di 100.000,00 €.

Voce di patrimonio nettoOrigineImportoQuota distribuibile
Riserva legale (A IV)Utili20.000,00 €0,00 €
Riserva da soprapprezzo delle azioni (A II)Capitale50.000,00 €50.000,00 €
Riserve statutarie (A V)Utili15.000,00 €15.000,00 €
Utili portati a nuovo (A VIII)Utili30.000,00 €30.000,00 €
Riserve iscritte e quota distribuibile115.000,00 €95.000,00 €
Prospetto del numero 7-bis: origine delle riserve e quota distribuibileFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2427, c. 1, n. 7-bis, codice civile e OIC 28Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La riserva legale, ferma a 20.000,00 €, è al quinto del capitale e resta indisponibile per la distribuzione: il suo funzionamento è nella scheda sulla riserva legale. Proprio perché il tetto dell'art. 2430 è raggiunto, la riserva da soprapprezzo di 50.000,00 € è liberata dal divieto dell'art. 2431 e concorre alla quota distribuibile di 95.000,00 €. Se la riserva legale fosse ancora sotto il quinto, quei 50.000,00 € uscirebbero dal calcolo per intero.

La quota distribuibile delle riserve statutarie, invece, non discende dall'articolo: dipende dal vincolo che lo statuto ha impresso a quella riserva, e il prospetto è il luogo in cui quel vincolo va dichiarato. Il prospetto è anche la ragione per cui il numero 7-bis non compare fra i dodici dell'abbreviato: la società che redige il bilancio in forma abbreviata non è tenuta a produrlo, e chi legge quel bilancio deve ricostruire la distribuibilità delle riserve dallo statuto e dai verbali.

Le domande di chi ci arriva

Cosa devo scrivere esattamente nella nota integrativa riguardo ai criteri di valutazione del bilancio?

I criteri applicati nella valutazione delle voci, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in euro all'origine (art. 2427, comma 1, numero 1). È la prima voce dell'elenco e resta dovuta anche nel bilancio abbreviato. Va detto il criterio adottato, non ripetuta la formula di legge.

Come devo dettagliare le voci del patrimonio netto nella nota integrativa?

Con i prospetti del numero 7-bis: per ciascuna voce origine, possibilità di utilizzazione, quota distribuibile e utilizzazioni dei tre esercizi precedenti. Il numero 4) chiede in più le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, con formazione e utilizzazioni. L'esempio numerico è nella sezione dedicata al prospetto.

Cosa devo scrivere nella nota integrativa riguardo ai compensi pagati ad amministratori e sindaci?

Compensi, anticipazioni e crediti concessi, cumulativamente per ciascuna categoria, con tasso d'interesse, principali condizioni, importi rimborsati o cancellati e impegni assunti per loro conto tramite garanzie (art. 2427, comma 1, numero 16). Il numero 16-bis aggiunge, a parte, i corrispettivi del revisore legale.

Se redigo il bilancio abbreviato, quali voci posso omettere?

Tutte tranne le dodici elencate dall'art. 2435-bis, comma 5, e il numero 1) del primo comma dell'art. 2427-bis. Cadono quindi, fra le altre, l'elenco delle partecipazioni in controllate e collegate (numero 5), il prospetto del patrimonio netto (numero 7-bis) e quello della fiscalità differita (numero 14).

Come devo indicare i debiti con scadenza oltre i cinque anni nella nota integrativa?

Distintamente per ciascuna voce, indicando l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con la natura delle garanzie e la ripartizione per aree geografiche (numero 6). Nell'abbreviato l'obbligo si riduce ai soli debiti e senza ripartizione geografica.

Riferimenti normativi

  • Art. 2427, c. 1, codice civile — le 34 informazioni obbligatorie della nota integrativa, dal numero 1) al numero 22-septies).
  • Art. 2427, c. 2, codice civile — ordine di presentazione delle informazioni secondo la sequenza delle voci degli schemi.
  • Art. 2427-bis, c. 1, codice civile — informazioni sul fair value degli strumenti finanziari derivati.
  • Art. 2435-bis, c. 5, codice civile — le dodici voci dell'art. 2427 dovute nella nota integrativa abbreviata.
  • Art. 2435-ter, c. 2, n. 2, codice civile — esonero della micro-impresa dalla nota integrativa a fronte dei numeri 9) e 16) in calce allo stato patrimoniale.
  • OIC 12 «Composizione e schemi del bilancio d'esercizio», § 112 — ordine di presentazione delle informazioni in nota integrativa.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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