Bilancio abbreviato e micro-imprese: entrare e uscire dal regime
Il test dei limiti su due esercizi, gli esoneri che si ottengono davvero fra rendiconto, nota e relazione, e i soggetti che restano fuori dal regime
05/09/2026
8 min lettura
In sintesi
L'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile consente il bilancio in forma abbreviata alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due di questi tre limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale 5.500.000,00 €, ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.000.000,00 €, cinquanta dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'art. 2435-ter, comma 1, individua dentro quella platea le micro-imprese, con gli stessi meccanismi e limiti molto più bassi: 220.000,00 € di attivo, 440.000,00 € di ricavi, cinque dipendenti in media.
Il regime non è un'etichetta ma un insieme di esoneri: rendiconto finanziario, contenuto della nota integrativa, relazione sulla gestione, criteri di valutazione. Due dettagli fanno la differenza in pratica e sono nei commi meno letti: si entra nel regime più facilmente di quanto se ne esca (comma 9 dell'art. 2435-bis e comma 4 dell'art. 2435-ter), e non tutte le società che stanno sotto i limiti delle micro-imprese possono comportarsi da micro-impresa (comma 5 dell'art. 2435-ter).
Il test dei limiti, e perché l'uscita è più lenta dell'ingresso
I tre parametri si misurano sul bilancio, non su stime: il totale dell'attivo è quello dello stato patrimoniale, i ricavi sono quelli delle vendite e delle prestazioni — la voce A1 dello schema dell'art. 2425 —, i dipendenti sono quelli occupati in media durante l'esercizio. Il test si supera non superando due dei tre limiti: eccederne uno solo non fa perdere il regime.
| Classe dell'attivo dello stato patrimoniale | Importo al 31 dicembre 2025 |
|---|---|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0,00 € |
| B) Immobilizzazioni | 2.100.000,00 € |
| C) Attivo circolante | 3.250.000,00 € |
| D) Ratei e risconti | 60.000,00 € |
| Limite del n. 1) del primo comma dell'art. 2435-bis (raffronto, non sommato) | 5.500.000,00 € |
| Totale attivo dello stato patrimoniale, primo parametro del test | 5.410.000,00 € |
Alfa S.r.l. chiude il 2025 con un totale attivo di 5.410.000,00 €, sotto il limite di 5.500.000,00 €, e con 38 dipendenti occupati in media durante l'esercizio, sotto le cinquanta unità; i ricavi delle vendite e delle prestazioni, 11.800.000,00 €, superano invece gli 11.000.000,00 €. Un limite superato su tre: due non sono stati superati, quindi la forma abbreviata resta praticabile.
Ed è qui che l'asimmetria conta. Per entrare, a una società di nuova costituzione basta il primo esercizio entro i limiti (comma 1). Per uscire, invece, l'art. 2435-bis, comma 9, impone la forma ordinaria solo «quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma», e l'art. 2435-ter, comma 4, ripete la stessa struttura per le micro-imprese, che tornano alla forma abbreviata o a quella ordinaria «a seconda dei casi». Conseguenza pratica: un esercizio di crescita isolato, seguito da un rientro, non fa cambiare schema. Se Alfa nel 2026 superasse anche il limite dell'attivo, il 2026 sarebbe il primo esercizio di doppio superamento e il bilancio 2026 resterebbe abbreviato; l'obbligo scatterebbe sul bilancio 2027, e solo se il doppio superamento si ripetesse.
- Domanda: La società ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati?
- sì → Bilancio in forma ordinaria: schemi integrali degli artt. 2424 e 2425, rendiconto finanziario, nota integrativa completa e relazione sulla gestione
- no → Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi ha evitato di superare due limiti su tre dell'art. 2435-bis, comma 1: attivo 5.500.000,00 €, ricavi 11.000.000,00 €, cinquanta dipendenti?
- Domanda: Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi ha evitato di superare due limiti su tre dell'art. 2435-bis, comma 1: attivo 5.500.000,00 €, ricavi 11.000.000,00 €, cinquanta dipendenti?
- no, due limiti superati → Bilancio in forma ordinaria: schemi integrali degli artt. 2424 e 2425, rendiconto finanziario, nota integrativa completa e relazione sulla gestione
- sì → Con lo stesso meccanismo, ha evitato di superare due dei limiti più bassi dell'art. 2435-ter, comma 1 (attivo 220.000,00 €, ricavi 440.000,00 €, cinque dipendenti in media)?
- Domanda: Con lo stesso meccanismo, ha evitato di superare due dei limiti più bassi dell'art. 2435-ter, comma 1 (attivo 220.000,00 €, ricavi 440.000,00 €, cinque dipendenti in media)?
- no, due limiti superati → Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis), con gli esoneri dei commi 2, 5, 6, 7 e la deroga di valutazione del comma 8
- sì → È un ente di investimento o un'impresa di partecipazione finanziaria?
- Domanda: È un ente di investimento o un'impresa di partecipazione finanziaria?
- sì → Forma abbreviata, ma senza il comma 6 dell'art. 2435-bis e senza la facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella C II e la voce E del passivo nella D (art. 2435-ter, comma 5)
- no → Bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter): esonero da rendiconto, nota integrativa e relazione sulla gestione alle condizioni del comma 2
- Esito: Bilancio in forma ordinaria: schemi integrali degli artt. 2424 e 2425, rendiconto finanziario, nota integrativa completa e relazione sulla gestione
- Esito: Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis), con gli esoneri dei commi 2, 5, 6, 7 e la deroga di valutazione del comma 8
- Esito: Forma abbreviata, ma senza il comma 6 dell'art. 2435-bis e senza la facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella C II e la voce E del passivo nella D (art. 2435-ter, comma 5)
- Esito: Bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter): esonero da rendiconto, nota integrativa e relazione sulla gestione alle condizioni del comma 2
Che cosa si risparmia davvero, documento per documento
L'esonero più visibile è il rendiconto finanziario, che l'art. 2435-bis, comma 2, toglie a chi redige in forma abbreviata e l'art. 2435-ter, comma 2, n. 1, toglie alle micro-imprese. Gli altri sono meno noti e valgono di più.
| Voce | Forma abbreviata (art. 2435-bis) | Micro-imprese (art. 2435-ter) |
|---|---|---|
| Limiti da non superare, due su tre | Totale attivo 5.500.000,00 €; ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.000.000,00 €; cinquanta dipendenti occupati in media durante l'esercizio | Totale attivo 220.000,00 €; ricavi delle vendite e delle prestazioni 440.000,00 €; cinque dipendenti occupati in media durante l'esercizio |
| Rendiconto finanziario | Esonerate (comma 2, ultimo periodo) | Esonerate (comma 2, n. 1) |
| Nota integrativa | Obbligatoria, con il contenuto tassativo elencato dal comma 5 e le omissioni ulteriori ivi ammesse | Non dovuta se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni dell'art. 2427, comma 1, numeri 9) e 16) (comma 2, n. 2) |
| Relazione sulla gestione | Non dovuta se la nota integrativa contiene le informazioni dei numeri 3) e 4) dell'art. 2428 (comma 7) | Non dovuta se le stesse informazioni risultano in calce allo stato patrimoniale (comma 2, n. 3) |
| Deroga ai criteri dell'art. 2426 | Titoli al costo di acquisto, crediti al valore di presumibile realizzo, debiti al valore nominale (comma 8) | Stessa facoltà per il rinvio del comma 2; in più non si applica il n. 11-bis del primo comma dell'art. 2426 (comma 3) |
| Deroga obbligatoria dell'art. 2423, comma 5 | Applicabile come per ogni altra società | Non applicabile (comma 3) |
| Soggetti esclusi dal regime | Società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (comma 1) | Oltre a quelle, enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria (comma 5) |
La nota integrativa in forma abbreviata non è una nota integrativa «più corta a discrezione»: il comma 5 dell'art. 2435-bis elenca in modo tassativo che cosa deve contenere — i numeri 1), 2), 6) limitatamente ai soli debiti e senza ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15) anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter) anche omettendo gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies) anche omettendo il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato del primo comma dell'art. 2427, più il n. 1) del primo comma dell'art. 2427-bis — restando ferme le indicazioni richieste dagli artt. 2423, commi 3, 4 e 5, 2423-ter, commi 2, 5 e 6, 2424, comma 2, e 2426, comma 1, numeri 4) e 6). Il comma 6 aggiunge una facoltà: l'informativa sulle parti correlate del n. 22-bis può essere limitata alle operazioni con i maggiori azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e controllo e con le imprese partecipate. Il contenuto ordinario da cui questo elenco si ritaglia è nella scheda sulla nota integrativa.
La relazione sulla gestione, invece, non si perde: si sostituisce. L'esonero del comma 7 opera solo «qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428», cioè numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote della controllante possedute, e quelle acquistate o alienate nell'esercizio con corrispettivi e motivi. Per le micro-imprese le stesse informazioni vanno in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter, comma 2, n. 3), che è anche il luogo dove i numeri 9) e 16) dell'art. 2427 evitano la nota integrativa. Le semplificazioni degli schemi — voci con lettere maiuscole e numeri romani nello stato patrimoniale, raggruppamenti tipizzati nel conto economico — sono trattate nelle schede sullo stato patrimoniale e sul conto economico.
L'esonero apre però un incrocio che vale la pena sciogliere prima di trovarcisi dentro. L'assemblea ordinaria va convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a centottanta giorni, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, e «in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione» (art. 2364, comma 2; per la S.r.l. il rinvio è nell'art. 2478-bis, comma 1). Il codice àncora quindi la segnalazione a un documento che la società esonerata non redige, e le ragioni della dilazione non sono fra le informazioni che il comma 7 fa migrare in nota integrativa — lì migrano i soli numeri 3) e 4) dell'art. 2428. L'obbligo però non cade con il documento: l'art. 2364, comma 2, grava sugli amministratori e ha per oggetto la segnalazione, non il supporto che la contiene. La sede corretta, per una società che non redige la relazione sulla gestione, è la nota integrativa — il documento che nel bilancio abbreviato assorbe il contenuto informativo della relazione — e, per le micro-imprese che nemmeno la nota integrativa redigono, lo spazio in calce allo stato patrimoniale che l'art. 2435-ter, comma 2, numeri 2) e 3), destina alle informazioni sostitutive. In concreto: chi usa i centottanta giorni scrive quali particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società — o quale obbligo di bilancio consolidato — giustificano il maggior termine, e ne dà conto anche nell'avviso di convocazione e nel verbale. La dilazione, infatti, è legittima solo alle condizioni che l'art. 2364, comma 2, elenca, e la segnalazione è lo strumento con cui la società ne dà conto ai soci: usare il termine lungo senza motivarlo da nessuna parte lascia l'unico presupposto della proroga privo di riscontro documentale.
Le deroghe di valutazione, e chi non può usarle
L'art. 2435-bis, comma 8, concede una deroga esplicita all'art. 2426: chi redige in forma abbreviata può iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. È la rinuncia al costo ammortizzato, e vale anche per le micro-imprese, perché l'art. 2435-ter, comma 2, rinvia all'art. 2435-bis per schemi e criteri di valutazione.
Alle micro-imprese il comma 3 dell'art. 2435-ter toglie però due cose che le altre hanno. La prima è il n. 11-bis del primo comma dell'art. 2426, cioè la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati: da qui l'assenza, nel loro schema, delle sotto-voci dedicate ai derivati. La seconda è più pesante e passa spesso inosservata: non si applica l'art. 2423, comma 5, la deroga obbligatoria da attivare quando l'applicazione di una disposizione risulta incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. Una micro-impresa che si trovasse in quel caso eccezionale non ha la valvola di sfogo che il codice riconosce a tutte le altre società, e l'unica strada resta rinunciare al regime.
Infine il comma 5 dell'art. 2435-ter individua due categorie di soggetti fuori perimetro: agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano né le disposizioni sulle micro-imprese, né il comma 6 dell'art. 2435-bis, né la parte del comma 2 che consente di comprendere la voce D dell'attivo nella voce C II e la voce E del passivo nella voce D. Sono società che possono stare largamente sotto i 220.000,00 € di attivo e che, nonostante questo, non redigono il bilancio delle micro-imprese: la dimensione da sola non basta.
Riferimenti normativi
- Art. 2435-bis, comma 1, Codice Civile — condizioni per la forma abbreviata: assenza di titoli negoziati in mercati regolamentati e mancato superamento di due dei tre limiti (attivo 5.500.000,00 €, ricavi 11.000.000,00 €, cinquanta dipendenti in media) nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi.
- Art. 2435-bis, comma 2, Codice Civile — stato patrimoniale abbreviato con le sole voci in lettere maiuscole e numeri romani, accorpamenti ammessi ed esonero dal rendiconto finanziario.
- Art. 2435-bis, comma 3, Codice Civile — voci del conto economico che possono essere raggruppate nella forma abbreviata.
- Art. 2435-bis, commi 5 e 6, Codice Civile — contenuto tassativo della nota integrativa abbreviata e facoltà di limitare l'informativa sulle parti correlate.
- Art. 2435-bis, comma 7, Codice Civile — esonero dalla relazione sulla gestione condizionato alle informazioni dei numeri 3) e 4) dell'art. 2428 in nota integrativa.
- Art. 2435-bis, commi 8 e 9, Codice Civile — deroga ai criteri dell'art. 2426 per titoli, crediti e debiti; ritorno obbligatorio alla forma ordinaria dopo il secondo esercizio consecutivo di doppio superamento.
- Art. 2435-ter, commi 1, 2, 3, 4 e 5, Codice Civile — limiti delle micro-imprese, rinvio all'art. 2435-bis per schemi e criteri, tre esoneri documentali, disapplicazione dell'art. 2423, comma 5, e del n. 11-bis dell'art. 2426, uscita dal regime ed esclusione di enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria.
- Art. 2427, comma 1, Codice Civile — contenuto della nota integrativa, da cui il comma 5 dell'art. 2435-bis ritaglia l'elenco abbreviato.
- Art. 2428, comma 3, Codice Civile — contenuto obbligatorio della relazione sulla gestione, fra cui i numeri 3) e 4) sulle azioni proprie e sulle azioni o quote della controllante.
- OIC 12 «Composizione e schemi del bilancio d'esercizio», §§ 8, 10, 19, 20, 21, 22, 23 e 35 — esoneri e semplificazioni per abbreviato e micro, applicazione dell'art. 2423-ter con le peculiarità dell'art. 2435-bis, limitazione di suddivisioni, raggruppamenti e adattamenti al solo conto economico abbreviato, schema di stato patrimoniale abbreviato.
- OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili…», §§ 65, 66 e 67 — informativa sui fatti successivi alla chiusura per le società in forma abbreviata e per le micro-imprese.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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