Bilancio abbreviato e micro-imprese: art. 2435-bis c.c.
Limiti dimensionali e semplificazioni del bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese ex art. 2435-bis e 2435-ter, con gli esoneri da rendiconto e nota
01/06/2026
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I limiti dimensionali e le semplificazioni del bilancio in forma abbreviata e di quello delle micro-imprese, con gli esoneri da rendiconto, nota integrativa e relazione.
In sintesi
L'art. 2435-bis del Codice Civile consente alle società che non hanno emesso titoli quotati di redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei tre limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale 5.500.000 €, ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.000.000 €, dipendenti occupati in media 50 unità. Lo stato patrimoniale comprende solo le voci con lettere maiuscole e numeri romani, sono ammessi raggruppamenti di voci del conto economico e si è esonerati dal rendiconto finanziario.
L'art. 2435-ter individua le micro-imprese: società che non superano due dei limiti di 220.000 € di attivo, 440.000 € di ricavi e 5 dipendenti. Sono esonerate da rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione, a condizione di riportare in calce allo stato patrimoniale le informazioni essenziali su garanzie, impegni e compensi degli amministratori.
Quando si applica
La forma abbreviata si applica alle società di capitali non quotate che restano sotto due dei tre limiti dimensionali, verificati nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi. Si torna obbligatoriamente alla forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, sono superati due dei limiti.
Il regime delle micro-imprese si applica alle società dell'art. 2435-bis che restano entro i limiti, più ridotti, dell'art. 2435-ter. Non possono avvalersi di questi regimi né le società quotate, né — per le micro-imprese — gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria. I limiti vigenti (5.500.000 € e 11.000.000 €) sono quelli elevati dal D.Lgs. 125/2024 e si applicano ai bilanci degli esercizi più recenti.
Come si applica nella pratica
I due regimi si distinguono per soglie e per ampiezza delle semplificazioni.
| Parametro | Bilancio abbreviato (art. 2435-bis) | Micro-imprese (art. 2435-ter) |
|---|---|---|
| Totale attivo | fino a 5.500.000 € | fino a 220.000 € |
| Ricavi vendite e prestazioni | fino a 11.000.000 € | fino a 440.000 € |
| Dipendenti (media) | fino a 50 unità | fino a 5 unità |
| Rendiconto finanziario | esonero | esonero |
| Nota integrativa | ridotta | esonero (info in calce allo SP) |
| Relazione sulla gestione | esonero condizionato | esonero condizionato |
Per accedere o uscire dal regime occorre verificare il mancato (o avvenuto) superamento di due limiti su tre per due esercizi consecutivi. Nel bilancio abbreviato lo stato patrimoniale espone solo le voci con lettere maiuscole e numeri romani; le società possono inoltre valutare i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, in deroga al costo ammortizzato.
Esempi pratici
Esempio 1 — Accesso al bilancio abbreviato
Una S.r.l. al primo esercizio presenta attivo 3.000.000 €, ricavi 6.000.000 € e 28 dipendenti medi. Non supera nessuno dei tre limiti: può redigere il bilancio in forma abbreviata.
Esempio 2 — Qualifica di micro-impresa
Una S.r.l. di nuova costituzione ha attivo 180.000 €, ricavi 400.000 € e 4 dipendenti. Restando sotto due dei tre limiti dell'art. 2435-ter, è una micro-impresa: è esonerata da rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione, riportando le informazioni minime in calce allo stato patrimoniale.
Esempio 3 — Ritorno alla forma ordinaria
Una società in forma abbreviata supera per due esercizi consecutivi sia il limite dell'attivo (6.200.000 €) sia quello dei ricavi (12.500.000 €). Dal terzo esercizio deve redigere il bilancio in forma ordinaria, con stato patrimoniale e conto economico completi, nota integrativa estesa e rendiconto finanziario.
Errori comuni e come evitarli
- Verificare i limiti su un solo esercizio: applicare le semplificazioni dopo un anno isolato. Salvo il primo esercizio, occorre il mancato superamento per due esercizi consecutivi.
- Considerare un solo limite: basarsi su un parametro soltanto. Rileva il superamento di due limiti su tre.
- Usare soglie superate: applicare i vecchi limiti (4.400.000 € e 8.800.000 €) anziché quelli vigenti di 5.500.000 € e 11.000.000 €.
- Esonerare le micro-imprese senza informativa in calce: omettere nota integrativa e relazione senza riportare in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste.
- Dimenticare il ritorno all'ordinario: proseguire in forma abbreviata pur avendo superato due limiti per due esercizi consecutivi.
Riferimenti normativi
- Codice Civile, art. 2435-bis, comma 1 — Bilancio in forma abbreviata (limiti dimensionali e semplificazioni).
- Codice Civile, art. 2435-ter, comma 1 — Bilancio delle micro-imprese (limiti ed esoneri).
- Codice Civile, art. 2424, comma 1 — Schema dello stato patrimoniale richiamato per le voci con lettere maiuscole e numeri romani.
Risorse correlate
- Stato patrimoniale: struttura e contenuto (art. 2424 c.c.)
- Nota integrativa: contenuto e funzione (art. 2427 c.c.)
- OIC 12 — Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- Relazione sulla gestione degli amministratori (art. 2428 c.c.)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.
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