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BilancioUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Bilancio abbreviato e micro-imprese: entrare e uscire dal regime

Il test dei limiti su due esercizi, gli esoneri che si ottengono davvero fra rendiconto, nota e relazione, e i soggetti che restano fuori dal regime

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile consente il bilancio in forma abbreviata alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due di questi tre limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale 5.500.000,00 €, ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.000.000,00 €, cinquanta dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'art. 2435-ter, comma 1, individua dentro quella platea le micro-imprese, con gli stessi meccanismi e limiti molto più bassi: 220.000,00 € di attivo, 440.000,00 € di ricavi, cinque dipendenti in media.

Il regime non è un'etichetta ma un insieme di esoneri: rendiconto finanziario, contenuto della nota integrativa, relazione sulla gestione, criteri di valutazione. Due dettagli fanno la differenza in pratica e sono nei commi meno letti: si entra nel regime più facilmente di quanto se ne esca (comma 9 dell'art. 2435-bis e comma 4 dell'art. 2435-ter), e non tutte le società che stanno sotto i limiti delle micro-imprese possono comportarsi da micro-impresa (comma 5 dell'art. 2435-ter).

Il test dei limiti, e perché l'uscita è più lenta dell'ingresso

I tre parametri si misurano sul bilancio, non su stime: il totale dell'attivo è quello dello stato patrimoniale, i ricavi sono quelli delle vendite e delle prestazioni — la voce A1 dello schema dell'art. 2425 —, i dipendenti sono quelli occupati in media durante l'esercizio. Il test si supera non superando due dei tre limiti: eccederne uno solo non fa perdere il regime.

Classe dell'attivo dello stato patrimonialeImporto al 31 dicembre 2025
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti0,00 €
B) Immobilizzazioni2.100.000,00 €
C) Attivo circolante3.250.000,00 €
D) Ratei e risconti60.000,00 €
Limite del n. 1) del primo comma dell'art. 2435-bis (raffronto, non sommato)5.500.000,00 €
Totale attivo dello stato patrimoniale, primo parametro del test5.410.000,00 €
Alfa S.r.l., esercizio 2025: il totale attivo a confronto con il limite di leggeFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2424, comma 1, e art. 2435-bis, comma 1, n. 1, del Codice Civile (importi di esempio, non dati reali)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Alfa S.r.l. chiude il 2025 con un totale attivo di 5.410.000,00 €, sotto il limite di 5.500.000,00 €, e con 38 dipendenti occupati in media durante l'esercizio, sotto le cinquanta unità; i ricavi delle vendite e delle prestazioni, 11.800.000,00 €, superano invece gli 11.000.000,00 €. Un limite superato su tre: due non sono stati superati, quindi la forma abbreviata resta praticabile.

Ed è qui che l'asimmetria conta. Per entrare, a una società di nuova costituzione basta il primo esercizio entro i limiti (comma 1). Per uscire, invece, l'art. 2435-bis, comma 9, impone la forma ordinaria solo «quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma», e l'art. 2435-ter, comma 4, ripete la stessa struttura per le micro-imprese, che tornano alla forma abbreviata o a quella ordinaria «a seconda dei casi». Conseguenza pratica: un esercizio di crescita isolato, seguito da un rientro, non fa cambiare schema. Se Alfa nel 2026 superasse anche il limite dell'attivo, il 2026 sarebbe il primo esercizio di doppio superamento e il bilancio 2026 resterebbe abbreviato; l'obbligo scatterebbe sul bilancio 2027, e solo se il doppio superamento si ripetesse.

  • Domanda: La società ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati?
    • sì → Bilancio in forma ordinaria: schemi integrali degli artt. 2424 e 2425, rendiconto finanziario, nota integrativa completa e relazione sulla gestione
    • no → Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi ha evitato di superare due limiti su tre dell'art. 2435-bis, comma 1: attivo 5.500.000,00 €, ricavi 11.000.000,00 €, cinquanta dipendenti?
  • Domanda: Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi ha evitato di superare due limiti su tre dell'art. 2435-bis, comma 1: attivo 5.500.000,00 €, ricavi 11.000.000,00 €, cinquanta dipendenti?
    • no, due limiti superati → Bilancio in forma ordinaria: schemi integrali degli artt. 2424 e 2425, rendiconto finanziario, nota integrativa completa e relazione sulla gestione
    • sì → Con lo stesso meccanismo, ha evitato di superare due dei limiti più bassi dell'art. 2435-ter, comma 1 (attivo 220.000,00 €, ricavi 440.000,00 €, cinque dipendenti in media)?
  • Domanda: Con lo stesso meccanismo, ha evitato di superare due dei limiti più bassi dell'art. 2435-ter, comma 1 (attivo 220.000,00 €, ricavi 440.000,00 €, cinque dipendenti in media)?
    • no, due limiti superati → Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis), con gli esoneri dei commi 2, 5, 6, 7 e la deroga di valutazione del comma 8
    • sì → È un ente di investimento o un'impresa di partecipazione finanziaria?
  • Domanda: È un ente di investimento o un'impresa di partecipazione finanziaria?
    • sì → Forma abbreviata, ma senza il comma 6 dell'art. 2435-bis e senza la facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella C II e la voce E del passivo nella D (art. 2435-ter, comma 5)
    • no → Bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter): esonero da rendiconto, nota integrativa e relazione sulla gestione alle condizioni del comma 2
  • Esito: Bilancio in forma ordinaria: schemi integrali degli artt. 2424 e 2425, rendiconto finanziario, nota integrativa completa e relazione sulla gestione
  • Esito: Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis), con gli esoneri dei commi 2, 5, 6, 7 e la deroga di valutazione del comma 8
  • Esito: Forma abbreviata, ma senza il comma 6 dell'art. 2435-bis e senza la facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella C II e la voce E del passivo nella D (art. 2435-ter, comma 5)
  • Esito: Bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter): esonero da rendiconto, nota integrativa e relazione sulla gestione alle condizioni del comma 2
Quale schema di bilancio: ordinario, abbreviato o delle micro-impreseFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 2435-bis, commi 1 e 9, e 2435-ter, commi 1, 4 e 5, del Codice Civile

Che cosa si risparmia davvero, documento per documento

L'esonero più visibile è il rendiconto finanziario, che l'art. 2435-bis, comma 2, toglie a chi redige in forma abbreviata e l'art. 2435-ter, comma 2, n. 1, toglie alle micro-imprese. Gli altri sono meno noti e valgono di più.

VoceForma abbreviata (art. 2435-bis)Micro-imprese (art. 2435-ter)
Limiti da non superare, due su treTotale attivo 5.500.000,00 €; ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.000.000,00 €; cinquanta dipendenti occupati in media durante l'esercizioTotale attivo 220.000,00 €; ricavi delle vendite e delle prestazioni 440.000,00 €; cinque dipendenti occupati in media durante l'esercizio
Rendiconto finanziarioEsonerate (comma 2, ultimo periodo)Esonerate (comma 2, n. 1)
Nota integrativaObbligatoria, con il contenuto tassativo elencato dal comma 5 e le omissioni ulteriori ivi ammesseNon dovuta se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni dell'art. 2427, comma 1, numeri 9) e 16) (comma 2, n. 2)
Relazione sulla gestioneNon dovuta se la nota integrativa contiene le informazioni dei numeri 3) e 4) dell'art. 2428 (comma 7)Non dovuta se le stesse informazioni risultano in calce allo stato patrimoniale (comma 2, n. 3)
Deroga ai criteri dell'art. 2426Titoli al costo di acquisto, crediti al valore di presumibile realizzo, debiti al valore nominale (comma 8)Stessa facoltà per il rinvio del comma 2; in più non si applica il n. 11-bis del primo comma dell'art. 2426 (comma 3)
Deroga obbligatoria dell'art. 2423, comma 5Applicabile come per ogni altra societàNon applicabile (comma 3)
Soggetti esclusi dal regimeSocietà che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (comma 1)Oltre a quelle, enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria (comma 5)
Forma abbreviata e micro-imprese: gli esoneri e le esclusioni a confrontoFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 2423, 2426, 2427, 2428, 2435-bis e 2435-ter del Codice CivileScarica i dati in CSV

La nota integrativa in forma abbreviata non è una nota integrativa «più corta a discrezione»: il comma 5 dell'art. 2435-bis elenca in modo tassativo che cosa deve contenere — i numeri 1), 2), 6) limitatamente ai soli debiti e senza ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15) anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter) anche omettendo gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies) anche omettendo il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato del primo comma dell'art. 2427, più il n. 1) del primo comma dell'art. 2427-bis — restando ferme le indicazioni richieste dagli artt. 2423, commi 3, 4 e 5, 2423-ter, commi 2, 5 e 6, 2424, comma 2, e 2426, comma 1, numeri 4) e 6). Il comma 6 aggiunge una facoltà: l'informativa sulle parti correlate del n. 22-bis può essere limitata alle operazioni con i maggiori azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e controllo e con le imprese partecipate. Il contenuto ordinario da cui questo elenco si ritaglia è nella scheda sulla nota integrativa.

La relazione sulla gestione, invece, non si perde: si sostituisce. L'esonero del comma 7 opera solo «qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428», cioè numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote della controllante possedute, e quelle acquistate o alienate nell'esercizio con corrispettivi e motivi. Per le micro-imprese le stesse informazioni vanno in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter, comma 2, n. 3), che è anche il luogo dove i numeri 9) e 16) dell'art. 2427 evitano la nota integrativa. Le semplificazioni degli schemi — voci con lettere maiuscole e numeri romani nello stato patrimoniale, raggruppamenti tipizzati nel conto economico — sono trattate nelle schede sullo stato patrimoniale e sul conto economico.

L'esonero apre però un incrocio che vale la pena sciogliere prima di trovarcisi dentro. L'assemblea ordinaria va convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a centottanta giorni, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, e «in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione» (art. 2364, comma 2; per la S.r.l. il rinvio è nell'art. 2478-bis, comma 1). Il codice àncora quindi la segnalazione a un documento che la società esonerata non redige, e le ragioni della dilazione non sono fra le informazioni che il comma 7 fa migrare in nota integrativa — lì migrano i soli numeri 3) e 4) dell'art. 2428. L'obbligo però non cade con il documento: l'art. 2364, comma 2, grava sugli amministratori e ha per oggetto la segnalazione, non il supporto che la contiene. La sede corretta, per una società che non redige la relazione sulla gestione, è la nota integrativa — il documento che nel bilancio abbreviato assorbe il contenuto informativo della relazione — e, per le micro-imprese che nemmeno la nota integrativa redigono, lo spazio in calce allo stato patrimoniale che l'art. 2435-ter, comma 2, numeri 2) e 3), destina alle informazioni sostitutive. In concreto: chi usa i centottanta giorni scrive quali particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società — o quale obbligo di bilancio consolidato — giustificano il maggior termine, e ne dà conto anche nell'avviso di convocazione e nel verbale. La dilazione, infatti, è legittima solo alle condizioni che l'art. 2364, comma 2, elenca, e la segnalazione è lo strumento con cui la società ne dà conto ai soci: usare il termine lungo senza motivarlo da nessuna parte lascia l'unico presupposto della proroga privo di riscontro documentale.

Le deroghe di valutazione, e chi non può usarle

L'art. 2435-bis, comma 8, concede una deroga esplicita all'art. 2426: chi redige in forma abbreviata può iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. È la rinuncia al costo ammortizzato, e vale anche per le micro-imprese, perché l'art. 2435-ter, comma 2, rinvia all'art. 2435-bis per schemi e criteri di valutazione.

Alle micro-imprese il comma 3 dell'art. 2435-ter toglie però due cose che le altre hanno. La prima è il n. 11-bis del primo comma dell'art. 2426, cioè la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati: da qui l'assenza, nel loro schema, delle sotto-voci dedicate ai derivati. La seconda è più pesante e passa spesso inosservata: non si applica l'art. 2423, comma 5, la deroga obbligatoria da attivare quando l'applicazione di una disposizione risulta incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. Una micro-impresa che si trovasse in quel caso eccezionale non ha la valvola di sfogo che il codice riconosce a tutte le altre società, e l'unica strada resta rinunciare al regime.

Infine il comma 5 dell'art. 2435-ter individua due categorie di soggetti fuori perimetro: agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano né le disposizioni sulle micro-imprese, né il comma 6 dell'art. 2435-bis, né la parte del comma 2 che consente di comprendere la voce D dell'attivo nella voce C II e la voce E del passivo nella voce D. Sono società che possono stare largamente sotto i 220.000,00 € di attivo e che, nonostante questo, non redigono il bilancio delle micro-imprese: la dimensione da sola non basta.

Riferimenti normativi

  • Art. 2435-bis, comma 1, Codice Civile — condizioni per la forma abbreviata: assenza di titoli negoziati in mercati regolamentati e mancato superamento di due dei tre limiti (attivo 5.500.000,00 €, ricavi 11.000.000,00 €, cinquanta dipendenti in media) nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi.
  • Art. 2435-bis, comma 2, Codice Civile — stato patrimoniale abbreviato con le sole voci in lettere maiuscole e numeri romani, accorpamenti ammessi ed esonero dal rendiconto finanziario.
  • Art. 2435-bis, comma 3, Codice Civile — voci del conto economico che possono essere raggruppate nella forma abbreviata.
  • Art. 2435-bis, commi 5 e 6, Codice Civile — contenuto tassativo della nota integrativa abbreviata e facoltà di limitare l'informativa sulle parti correlate.
  • Art. 2435-bis, comma 7, Codice Civile — esonero dalla relazione sulla gestione condizionato alle informazioni dei numeri 3) e 4) dell'art. 2428 in nota integrativa.
  • Art. 2435-bis, commi 8 e 9, Codice Civile — deroga ai criteri dell'art. 2426 per titoli, crediti e debiti; ritorno obbligatorio alla forma ordinaria dopo il secondo esercizio consecutivo di doppio superamento.
  • Art. 2435-ter, commi 1, 2, 3, 4 e 5, Codice Civile — limiti delle micro-imprese, rinvio all'art. 2435-bis per schemi e criteri, tre esoneri documentali, disapplicazione dell'art. 2423, comma 5, e del n. 11-bis dell'art. 2426, uscita dal regime ed esclusione di enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria.
  • Art. 2427, comma 1, Codice Civile — contenuto della nota integrativa, da cui il comma 5 dell'art. 2435-bis ritaglia l'elenco abbreviato.
  • Art. 2428, comma 3, Codice Civile — contenuto obbligatorio della relazione sulla gestione, fra cui i numeri 3) e 4) sulle azioni proprie e sulle azioni o quote della controllante.
  • OIC 12 «Composizione e schemi del bilancio d'esercizio», §§ 8, 10, 19, 20, 21, 22, 23 e 35 — esoneri e semplificazioni per abbreviato e micro, applicazione dell'art. 2423-ter con le peculiarità dell'art. 2435-bis, limitazione di suddivisioni, raggruppamenti e adattamenti al solo conto economico abbreviato, schema di stato patrimoniale abbreviato.
  • OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili…», §§ 65, 66 e 67 — informativa sui fatti successivi alla chiusura per le società in forma abbreviata e per le micro-imprese.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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