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BilancioUltimo aggiornamento: 01/06/2026

Relazione sulla gestione degli amministratori: art. 2428 c.c.

La relazione degli amministratori ex art. 2428 c.c.: analisi della gestione, rischi e incertezze, evoluzione prevedibile e uso di strumenti finanziari

Ultimo aggiornamento

01/06/2026

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Il documento con cui gli amministratori analizzano l'andamento della gestione, i rischi e l'evoluzione prevedibile, a corredo del bilancio d'esercizio.

In sintesi

L'art. 2428 del Codice Civile prescrive che il bilancio sia corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel complesso e nei vari settori, con particolare riguardo a costi, ricavi e investimenti, oltre a una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi deve essere coerente con l'entità e la complessità dell'attività e includere, ove necessario, gli indicatori di risultato finanziari e — se rilevanti — quelli non finanziari, comprese le informazioni su ambiente e personale. Dalla relazione devono in ogni caso risultare le attività di ricerca e sviluppo, i rapporti con le imprese del gruppo, le azioni proprie possedute e movimentate, l'evoluzione prevedibile della gestione e l'uso di strumenti finanziari con i relativi rischi.

Quando si applica

La relazione sulla gestione accompagna il bilancio d'esercizio delle società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni su azioni proprie possedute e movimentate richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428. Anche le micro-imprese sono esonerate, a condizione di riportare quelle informazioni in calce allo stato patrimoniale.

La relazione non fa parte del bilancio in senso stretto (che si compone di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), ma è un documento obbligatorio di accompagnamento, redatto dall'organo amministrativo e sottoposto al collegio sindacale e all'assemblea.

Come si applica nella pratica

La relazione si struttura intorno all'analisi della gestione e alle informazioni obbligatorie elencate dall'art. 2428.

Contenuto (art. 2428, c. 1)Oggetto
Analisi della gestioneSituazione della società, andamento e risultato, costi, ricavi, investimenti, rischi e incertezze
Indicatori di risultatoIndicatori finanziari e, se rilevanti, non finanziari (ambiente, personale)
n. 1Attività di ricerca e sviluppo
n. 2Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
n. 3Azioni proprie e di società controllanti possedute
n. 4Azioni proprie e di controllanti acquistate o alienate nell'esercizio
n. 6Evoluzione prevedibile della gestione
n. 6-bisUso di strumenti finanziari, obiettivi di gestione del rischio ed esposizione ai rischi finanziari

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società. L'informativa sull'uso di strumenti finanziari (n. 6-bis) va resa solo se rilevante per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato.

Esempi pratici

Esempio 1 — Indicatori di risultato

Una S.r.l. con ricavi in crescita del 12% espone nella relazione gli indicatori finanziari chiave (margine operativo, posizione finanziaria netta) e commenta l'andamento per settore di attività, coerentemente con la complessità dell'impresa.

Esempio 2 — Esonero in forma abbreviata

Una società che redige il bilancio in forma abbreviata non possiede azioni proprie né di controllanti. Indicando in nota integrativa le informazioni dei numeri 3) e 4) dell'art. 2428, è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione.

Esempio 3 — Rischi finanziari

Una società che utilizza un contratto derivato per coprire il rischio di tasso su un mutuo di 500.000,00 € illustra nella relazione, ai sensi del n. 6-bis, gli obiettivi di copertura e l'esposizione al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Errori comuni e come evitarli

  • Limitarsi a ripetere i numeri del bilancio: la relazione richiede un'analisi dell'andamento e dei rischi, non una semplice riesposizione dei dati contabili.
  • Omettere i rischi e le incertezze: tralasciare la descrizione dei principali rischi cui la società è esposta, elemento espressamente richiesto.
  • Dimenticare l'evoluzione prevedibile: non indicare le prospettive future della gestione (n. 6).
  • Trascurare l'informativa sugli strumenti finanziari: non rendere, quando rilevante, l'informativa del n. 6-bis su politiche di gestione del rischio ed esposizioni.
  • Confondere relazione e nota integrativa: collocare nella relazione informazioni proprie della nota integrativa (come i fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio).

Riferimenti normativi

  • Codice Civile, art. 2428, comma 1 — Relazione sulla gestione (analisi, rischi, informazioni obbligatorie).
  • Codice Civile, art. 2435-bis, comma 1 — Esonero dalla relazione per le società in forma abbreviata.
  • Codice Civile, art. 2435-ter, comma 1 — Esonero dalla relazione per le micro-imprese.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 01/06/2026.