OIC 12 composizione e schemi del bilancio d'esercizio
OIC 12 e artt. 2423, 2424 e 2425 c.c.: schemi rigidi di stato patrimoniale e conto economico per natura, base per la derivazione del reddito ex art. 83 TUIR
30/05/2026
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In sintesi
L'OIC 12 disciplina la composizione e gli schemi del bilancio d'esercizio: il bilancio è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica (art. 2423 c.c.). Lo stato patrimoniale segue lo schema rigido dell'art. 2424 c.c., il conto economico la struttura scalare per natura dell'art. 2425 c.c. Questo è il fondamento di tutto il sistema: l'utile civilistico così determinato è la base da cui, per derivazione (art. 83 TUIR), si calcola il reddito imponibile IRES. La corretta classificazione delle voci secondo l'OIC 12 condiziona quindi sia il bilancio sia la dichiarazione.
Quando si applica
Il principio si applica a tutte le società di capitali e agli enti tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio secondo le norme civilistiche. Gli schemi sono modulati in base alla forma di bilancio:
- forma ordinaria: schemi completi degli artt. 2424 e 2425, nota integrativa estesa (art. 2427 c.c.) e rendiconto finanziario;
- forma abbreviata: schemi semplificati per le società entro determinati limiti dimensionali, con raggruppamento di voci;
- micro-imprese: ulteriori semplificazioni, con esonero da rendiconto finanziario e, a condizioni, da nota integrativa.
Lo stato patrimoniale espone l'attivo (A crediti verso soci, B immobilizzazioni, C attivo circolante, D ratei e risconti) e il passivo (A patrimonio netto, B fondi per rischi e oneri, C TFR, D debiti, E ratei e risconti). Il conto economico distingue valore della produzione (A), costi della produzione (B), proventi e oneri finanziari (C), rettifiche di valore di attività finanziarie (D), fino al risultato ante imposte e all'utile/perdita d'esercizio.
Come si applica nella pratica
La struttura degli schemi è vincolante: le voci con lettere maiuscole, numeri romani e arabi non possono essere modificate nell'ordine, salvo i casi di adattamento, suddivisione e raggruppamento dell'art. 2423-ter c.c. La classificazione "per natura" del conto economico è il tratto distintivo dello schema italiano e ha effetti diretti sul calcolo fiscale.
| Aggregato conto economico | Contenuto | Rilievo fiscale (art. 83 TUIR) |
|---|---|---|
| A) Valore della produzione | Ricavi, variazioni rimanenze, incrementi immobilizzazioni | Base per derivazione del reddito |
| B) Costi della produzione | Materie, servizi, personale, ammortamenti, accantonamenti | Soggetti a variazioni in aumento/diminuzione |
| C) Proventi e oneri finanziari | Interessi attivi/passivi, utili e perdite su cambi | Test ROL interessi (art. 96) |
| D) Rettifiche di valore attività finanziarie | Rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni | Coordinate con PEX (art. 87) |
La differenza A − B esprime il risultato della gestione caratteristica. Le voci di stato patrimoniale seguono il criterio di esigibilità con separata indicazione degli importi entro/oltre l'esercizio. La corretta imputazione discende dalla rappresentazione veritiera e corretta dell'art. 2423 c.c.: per il quadro d'insieme si veda Bilancio d'esercizio civilistico (art. 2423 c.c.); per il passaggio bilancio-dichiarazione OIC 25 — Imposte sul reddito.
Esempi pratici
Esempio 1 — Classificazione di un ricavo non caratteristico
Una PMI manifatturiera incassa 5.000,00 € da affitto di un capannone non strumentale. Il provento non è "ricavo delle vendite" (A.1) ma "altri ricavi e proventi" (A.5): collocarlo correttamente evita di gonfiare la gestione caratteristica e tiene allineata la base di derivazione fiscale.
Esempio 2 — Costo del personale per natura
La retribuzione lorda di un dipendente è 30.000,00 €, gli oneri sociali 9.000,00 € e la quota TFR 2.222,22 €. Nel conto economico per natura si imputano distintamente: B.9.a salari e stipendi 30.000,00 €, B.9.b oneri sociali 9.000,00 €, B.9.c TFR 2.222,22 €, con riflessi sulla deducibilità (art. 95 e 105 TUIR).
Esempio 3 — Esigibilità di un credito oltre l'esercizio
Un credito verso clienti di 50.000,00 € è incassabile per 40.000,00 € entro 12 mesi e per 10.000,00 € oltre. Lo stato patrimoniale espone la voce C.II.1 con separata indicazione della quota esigibile oltre l'esercizio successivo (10.000,00 €), come richiesto dallo schema dell'art. 2424 c.c.
Errori comuni e come evitarli
- Classificare il conto economico per destinazione: lo schema civilistico è per natura (art. 2425 c.c.); imputare i costi a "costo del venduto" non è ammesso.
- Inserire proventi accessori tra i ricavi caratteristici: affitti, plusvalenze e contributi vanno in A.5, non in A.1, con riflessi anche sulla base imponibile.
- Omettere la separata indicazione entro/oltre l'esercizio: lo schema dello stato patrimoniale la richiede per crediti e debiti (art. 2424 c.c.).
- Modificare arbitrariamente l'ordine delle voci: la struttura è rigida; adattamenti e raggruppamenti sono ammessi solo nei limiti dell'art. 2423-ter c.c.
- Compensare partite attive e passive: il divieto di compensazione impone l'esposizione lorda delle voci, salvo eccezioni espresse.
- Confondere forma ordinaria e abbreviata: la forma abbreviata è ammessa solo entro i limiti dimensionali; superarli obbliga allo schema completo.
Riferimenti normativi
- Principio contabile nazionale OIC 12 — Composizione e schemi del bilancio d'esercizio (Fondazione OIC).
- Codice civile, art. 2423 — redazione del bilancio e rappresentazione veritiera e corretta.
- Codice civile, art. 2424 — schema dello stato patrimoniale.
- Codice civile, art. 2425 — schema del conto economico a struttura scalare classificato per natura.
- Codice civile, art. 2423-ter — struttura, adattamento, suddivisione e raggruppamento delle voci.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 83 — derivazione del reddito imponibile dal risultato di conto economico.
Risorse correlate
- Bilancio d'esercizio civilistico (art. 2423 c.c.)
- Determinazione del reddito d'impresa per derivazione (art. 83 TUIR)
- OIC 25 — Imposte sul reddito
- OIC 13 — Rimanenze
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.