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BilancioUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

OIC 13 rimanenze: FIFO, LIFO e costo medio sullo stesso magazzino

Tre configurazioni di costo applicate allo stesso magazzino danno tre rimanenze diverse, poi il confronto con il valore di realizzo desumibile dal mercato

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Le rimanenze si valutano al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, comma 1, numero 9, del codice civile, richiamato dall'OIC 13 al § 40). Il costo si determina di regola con il costo specifico, ma per i beni fungibili è ammesso sostituirlo con la media ponderata, il FIFO o il LIFO (numero 10): sullo stesso magazzino i tre metodi producono rimanenze finali diverse, e con esse un risultato d'esercizio diverso. Il confronto con il valore di realizzo si fa poi su ciascuna categoria omogenea, e la svalutazione che ne deriva diventa il nuovo costo del bene, cancellando gli strati costruiti fino a quel momento.

Lo stesso magazzino, tre configurazioni di costo, tre rimanenze diverse

Un magazzino di beni fungibili movimentato con una giacenza iniziale e due acquisti a prezzi crescenti mette in chiaro la differenza. Al termine dell'esercizio le quantità disponibili sono 450 pezzi per un costo complessivo di 5.650 €; ne sono stati venduti 300 e ne restano 150.

MovimentoPezziCosto unitarioValore
Rimanenze iniziali10010,00 €1.000,00 €
Primo acquisto dell'esercizio20012,00 €2.400,00 €
Secondo acquisto dell'esercizio15015,00 €2.250,00 €
Costo complessivo dei beni disponibili (450 pezzi)5.650,00 €
Movimenti di un magazzino fungibile: 450 pezzi disponibili nell'esercizioFonte: Elaborazione SamBooks su OIC 13, §§ 43 e 45, e art. 2426, comma 1, numero 10, codice civileScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Con il FIFO restano in giacenza le quantità acquistate più di recente, quindi i 150 pezzi del secondo acquisto a 15,00 € l'uno, per 2.250 € (OIC 13, § 45). Con il LIFO restano quelle acquistate in epoca più remota, cioè i 100 pezzi della giacenza iniziale a 10,00 € più 50 pezzi del primo acquisto a 12,00 €, per 1.600 €. Con il costo medio ponderato i 150 pezzi valgono un terzo del costo complessivo dei beni disponibili, cioè 1.883,33 €. Fra il valore più alto e quello più basso corrono 650 €, che si scaricano per intero sul costo del venduto e quindi sul risultato dell'esercizio.

VoceFIFOCosto medio ponderatoLIFO
Che cosa resta in magazzinoLe quantità acquistate più di recenteUna quota di tutte le quantità, ponderata sui costiLe quantità acquistate in epoca più remota
Composizione delle 150 unità in giacenza150 pezzi a 15,00 €150 pezzi al costo medio di 12,5556 € (5.650 € su 450 pezzi)100 pezzi a 10,00 € più 50 pezzi a 12,00 €
Rimanenze finali iscritte in bilancio2.250,00 €1.883,33 €1.600,00 €
Effetto sul risultato con prezzi di acquisto crescentiRimanenze più alte, costo del venduto più basso, utile più altoPosizione intermedia fra gli altri due metodiRimanenze più basse, costo del venduto più alto, utile più basso
Le 150 unità rimaste in magazzino valutate con i tre metodi ammessiFonte: Elaborazione SamBooks su OIC 13, § 45, e art. 2426, comma 1, numero 10, codice civileScarica i dati in CSV

La scelta non è libera ogni anno: l'uniformità di metodo è condizione per determinare correttamente il risultato, e le rimanenze finali si valutano con gli stessi metodi delle rimanenze iniziali (OIC 13, § 57). Resta possibile adottare metodi diversi per elementi diversi presenti in magazzino, quando la natura delle rimanenze e la diversificazione dell'attività lo rendono appropriato (§ 50). Il codice civile chiede inoltre di indicare in nota integrativa, per categoria di beni, la differenza rispetto ai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, quando è apprezzabile (art. 2426, comma 1, numero 10). Il riconoscimento fiscale dei metodi e il valore minimo delle rimanenze sono trattati nella scheda sull'art. 92 TUIR.

Che cosa entra nel costo delle rimanenze, e che cosa resta fuori

Nel costo di acquisto rientrano anche i costi accessori, come trasporto, dogana e altri tributi direttamente imputabili al materiale (OIC 13, § 20); resi, sconti commerciali, abbuoni e premi si portano in diminuzione (§ 21). Il costo di produzione comprende i costi diretti e i costi generali di produzione necessari a portare le rimanenze nelle condizioni e nel luogo attuali, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (§ 23). I costi generali fissi si attribuiscono a ciascuna unità in base alla normale capacità produttiva, e in caso di bassa produzione o di inattività degli impianti la quota per unità non aumenta: la parte non assorbita resta un costo dell'esercizio (§§ 28 e 29).

Restano fuori dalla valutazione i costi generali e amministrativi, quelli di vendita e i costi di distribuzione (OIC 13, § 33), i costi di natura eccezionale o anomala (§ 32) e, in linea di principio, i costi di ricerca e sviluppo (§ 35). Gli oneri finanziari sono generalmente esclusi, e la loro capitalizzazione è ammessa soltanto per i beni che richiedono un periodo di produzione, come la maturazione o l'invecchiamento (§ 39). Il codice civile chiude la questione dei costi di distribuzione con una formula esplicita: non possono essere computati nel costo di produzione.

Sotto il valore di realizzo la rettifica è obbligatoria e cancella gli strati

Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è la stima del prezzo di vendita nel corso della normale gestione, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita come provvigioni, trasporto e imballaggio; nella stima si tiene conto anche del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino (OIC 13, § 51). Se esistono ordini di vendita confermati a prezzo prefissato, per le quantità corrispondenti si usa quel prezzo (§ 52). Le materie prime e sussidiarie non si svalutano se ci si attende che i prodotti finiti in cui saranno incorporate si realizzino per un valore pari o superiore al costo (§ 53).

Sui 150 pezzi valutati con il FIFO a 15,00 € l'uno, un prezzo di vendita atteso di 14,00 € al netto di 1,50 € di costi diretti di vendita porta il valore di realizzo a 12,50 € per pezzo. Il valore di realizzo è minore del valore contabile, quindi la svalutazione è dovuta (OIC 13, § 54): le rimanenze scendono da 2.250 € a 1.875 €, con una rettifica di 375 € a conto economico. Il confronto si fa per categoria omogenea, perché il codice civile impone di valutare separatamente gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (art. 2423-bis, comma 1, numero 5, richiamato dall'OIC 13 al § 41).

La svalutazione ha un effetto che si trascina: il valore ridotto diventa il nuovo costo della voce ai fini delle valutazioni successive, e ciò comporta la perdita dei precedenti strati per le rimanenze valutate con il LIFO o con il FIFO (OIC 13, § 55). Se in seguito i presupposti vengono meno per un aumento del valore di realizzo, la rettifica si annulla nei limiti del costo originariamente sostenuto (§ 56). Le scritture contabili di rilevazione sono descritte nella scheda sulle rimanenze di magazzino.

Le domande di chi ci arriva

Le spese generali e amministrative si possono caricare sul magazzino?

No. L'OIC 13 esclude dalla valutazione delle rimanenze i costi generali e amministrativi, quelli di vendita e i costi di distribuzione, e per questi ultimi l'esclusione è scritta anche nel codice civile. Entrano invece i costi accessori d'acquisto e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto.

Quali metodi di calcolo del costo si possono usare per i beni fungibili?

Il metodo generale è il costo specifico. Per i beni fungibili il codice civile ammette in alternativa la media ponderata, il FIFO e il LIFO, e l'OIC 13 consente anche tecniche come i costi standard, il prezzo al dettaglio e il valore costante, purché i risultati approssimino il costo effettivo.

I costi diretti di vendita si deducono dal valore di realizzo?

Sì. Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è il prezzo di vendita stimato al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita, fra cui provvigioni, trasporto e imballaggio. Nella stima si considerano anche l'obsolescenza e i tempi di rigiro del magazzino.

Dopo una svalutazione si perdono gli strati LIFO o FIFO?

Sì. Il valore ridotto al valore di realizzo diventa il nuovo costo della voce per le valutazioni successive, e questo comporta la perdita dei precedenti strati. Se in un esercizio successivo i presupposti della svalutazione vengono meno, la rettifica si annulla nei limiti del costo originariamente sostenuto.

Riferimenti normativi

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2426, comma 1, numero 9: le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se minore; i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2426, comma 1, numero 10: il costo dei beni fungibili può essere calcolato con la media ponderata, con il primo entrato primo uscito o con l'ultimo entrato primo uscito; la differenza apprezzabile rispetto ai costi correnti si indica in nota integrativa per categoria di beni.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2423-bis, comma 1, numero 5: gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
  • OIC 13 — Rimanenze, § 33: i costi di distribuzione, generali e amministrativi sono esclusi dalla valutazione delle rimanenze.
  • OIC 13 — Rimanenze, § 40: valutazione al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato.
  • OIC 13 — Rimanenze, § 41: valutazione autonoma per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce.
  • OIC 13 — Rimanenze, § 45: definizione di FIFO, costo medio ponderato e LIFO per i beni fungibili.
  • OIC 13 — Rimanenze, § 51: determinazione del valore di realizzazione al netto dei costi di completamento e dei costi diretti di vendita.
  • OIC 13 — Rimanenze, § 54: la svalutazione è dovuta quando il valore di realizzazione è minore del valore contabile.
  • OIC 13 — Rimanenze, § 55: il valore ridotto diventa il nuovo costo e comporta la perdita dei precedenti strati LIFO o FIFO.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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