Bilancio consolidato OIC 17: chi lo redige e come si costruisce
Esonero dimensionale, area di consolidamento, differenza da annullamento, elisioni interne e metodo del patrimonio netto, con un caso su soglie reali
16/09/2026
16/09/2026
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In sintesi
Il bilancio consolidato rappresenta le imprese di un gruppo «come parti di un'unica grande impresa» (OIC 17, paragrafo 31): si sommano le attività, le passività, le voci di conto economico e i flussi finanziari della controllante e delle controllate, e si eliminano i rapporti reciproci, così che restino visibili solo i saldi e le operazioni verso terzi. È composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa consolidati, con alcune voci che nel bilancio d'esercizio non esistono.
La disciplina primaria è il D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127: l'art. 25 individua le imprese obbligate, l'art. 26 chi va consolidato, l'art. 27 i casi di esonero, l'art. 28 le esclusioni facoltative dall'area. OIC 17 applica quelle norme e detta le tecniche, dall'annullamento delle partecipazioni alla traduzione dei bilanci in valuta. La nozione di controllo che regge tutto l'impianto è quella dell'art. 2359 del codice civile, letta nella scheda sulle società controllate e collegate.
Una precisazione serve subito, perché i due istituti condividono il nome e non altro. Il consolidato di cui si parla qui è civilistico e produce un bilancio di gruppo a fini informativi. Il consolidato fiscale è un'opzione per la tassazione di gruppo, disciplinata dall'art. 117 del TUIR e, dal 1° gennaio 2027, dall'art. 126 del testo unico dei redditi allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117: ha presupposti propri, si esercita congiuntamente e non comporta alcun bilancio consolidato.
L'esonero dimensionale si misura su base consolidata
L'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 «prevede i seguenti quattro casi di esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato» (OIC 17, paragrafo 25): gruppo sotto i limiti dimensionali, esistenza di un consolidato di livello superiore che comprende la controllante e le sue controllate, controllate tutte irrilevanti, controllate tutte escludibili dall'area ai sensi dell'art. 28.
- Domanda: La controllante o una delle controllate è un ente di interesse pubblico o un ente sottoposto a regime intermedio?
- sì, l'esonero dimensionale è escluso → Esiste una controllante che redige già un bilancio consolidato in cui il sottogruppo è incluso, alle condizioni dell'art. 27?
- no → Il gruppo ha superato due dei tre limiti dimensionali dell'art. 27 per due esercizi consecutivi?
- Domanda: Il gruppo ha superato due dei tre limiti dimensionali dell'art. 27 per due esercizi consecutivi?
- no, resta sotto due limiti → Esonero dimensionale: le ragioni vanno indicate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio della controllante
- sì, li ha superati → Esiste una controllante che redige già un bilancio consolidato in cui il sottogruppo è incluso, alle condizioni dell'art. 27?
- Domanda: Esiste una controllante che redige già un bilancio consolidato in cui il sottogruppo è incluso, alle condizioni dell'art. 27?
- sì → Esonero da consolidato di livello superiore: la nota integrativa indica la controllante che lo redige e se ne deposita copia
- no → Tutte le controllate sono irrilevanti oppure escludibili dall'area di consolidamento ai sensi dell'art. 28?
- Domanda: Tutte le controllate sono irrilevanti oppure escludibili dall'area di consolidamento ai sensi dell'art. 28?
- sì → Esonero per irrilevanza o escludibilità di tutte le controllate
- no → Il bilancio consolidato va redatto
- Esito: Esonero dimensionale: le ragioni vanno indicate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio della controllante
- Esito: Esonero da consolidato di livello superiore: la nota integrativa indica la controllante che lo redige e se ne deposita copia
- Esito: Esonero per irrilevanza o escludibilità di tutte le controllate
- Esito: Il bilancio consolidato va redatto
Il primo caso è quello che riguarda più imprese, e il suo conteggio ha una regola che si perde facilmente. I limiti sono tre — 25.000.000,00 € di totale degli attivi degli stati patrimoniali, 50.000.000,00 € di totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio — e l'esonero spetta quando per due esercizi consecutivi non ne sono superati due. Gli importi attuali sono in vigore dopo la sostituzione operata dall'art. 16 del D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha attuato la direttiva delegata (UE) 2023/2775.
Attivi e ricavi si determinano su base consolidata, quindi dopo le eliminazioni dei rapporti interni. La verifica può però essere fatta su base aggregata, senza svolgere le operazioni di consolidamento: in quel caso, dice il paragrafo 26, «il totale degli attivi ed il totale dei ricavi indicati alle lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento». La maggiorazione compensa proprio i valori interni che non sono stati elisi.
| Impresa del gruppo | Totale attivo dello stato patrimoniale |
|---|---|
| Controllante | 18.400.000,00 € |
| Controllata A, quota posseduta 80 per cento | 9.600.000,00 € |
| Controllata B, quota posseduta 100 per cento | 2.300.000,00 € |
| Soglia dell'art. 27 maggiorata del 20 per cento per la verifica su base aggregata | 30.000.000,00 € |
| Totale degli attivi su base aggregata | 30.300.000,00 € |
Una controllante con due controllate somma 18.400.000,00 €, 9.600.000,00 € e 2.300.000,00 € di attivo patrimoniale, per 30.300.000,00 € aggregati: oltre la soglia maggiorata di 30.000.000,00 €, quindi il primo limite risulta superato. Con 41.000.000,00 € di ricavi aggregati, sotto la soglia maggiorata di 60.000.000,00 €, e 180 dipendenti medi, gli altri due limiti restano dentro: due limiti su tre non superati, esonero spettante se la condizione si ripete per due esercizi consecutivi.
Restano fuori dall'esonero dimensionale i gruppi in cui la controllante o una delle controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, oppure un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'art. 19-ter dello stesso decreto. In ogni caso di esonero, le ragioni vanno indicate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio della controllante (OIC 17, paragrafo 30).
Chi resta fuori dall'area di consolidamento
Sono oggetto di consolidamento le imprese controllate come definite dall'art. 26 del D.Lgs. 127/1991. L'art. 28 consente poi di escluderne alcune, e le esclusioni sono facoltative: la scelta va motivata, non subita.
La prima è l'irrilevanza della controllata rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta del gruppo, con un correttivo che il paragrafo 39 di OIC 17 rende esplicito: si consolida comunque quando più controllate singolarmente irrilevanti, considerate insieme, irrilevanti non sono più. La seconda riguarda le gravi e durature restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante. La terza è l'impossibilità di ottenere le informazioni tempestivamente o senza spese sproporzionate, che la norma ammette solo «in casi eccezionali». La quarta riguarda le partecipazioni possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione, acquisite con il fine di venderle entro dodici mesi dall'acquisto del controllo: in quel caso la partecipazione si classifica nell'attivo circolante, fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Definita l'area, i bilanci da aggregare devono parlare la stessa lingua contabile. L'uniformità dei criteri di valutazione si ottiene prima di tutto nei bilanci d'esercizio delle singole imprese e, quando non è possibile, con rettifiche in sede di consolidamento allineate ai criteri della controllante, se questa rappresenta la parte preponderante del gruppo (OIC 17, paragrafi 40-43). La data di riferimento coincide di regola con quella del bilancio della controllante; se un'impresa inclusa chiude in una data diversa, entra nel consolidato con un bilancio annuale intermedio riferito alla data del consolidato (paragrafi 45-47).
La differenza da annullamento e dove finisce
Il cuore tecnico del consolidamento integrale è la sostituzione: il valore della partecipazione iscritto nel bilancio della controllante sparisce e al suo posto entrano le attività e le passività della controllata. Da quella sostituzione emerge la differenza da annullamento, cioè lo scarto fra il valore della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata alla data di consolidamento (OIC 17, paragrafi 50-51).
Se la differenza è positiva, si imputa alle attività e passività identificabili nei limiti del loro valore corrente e comunque non oltre il valore recuperabile; il residuo va ad avviamento, alle condizioni previste da OIC 24; ciò che ancora avanza finisce a conto economico nella voce B14 «oneri diversi di gestione». Se è negativa, si imputa a decurtazione delle attività iscritte sopra il loro valore recuperabile e delle passività iscritte sotto il valore di estinzione; l'eccedenza va a una «riserva di consolidamento» del patrimonio netto quando riflette un buon affare, e a un «Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri» quando riflette la previsione di risultati economici sfavorevoli.
Sono proprio queste poste a spiegare perché lo schema consolidato non coincide con quello del bilancio d'esercizio. Agli schemi di OIC 12 si aggiungono il fondo di consolidamento nella voce B dei fondi per rischi e oneri, la riserva di consolidamento e il patrimonio netto di terzi fra le voci del patrimonio netto, la riserva da differenze di traduzione per le controllate in valuta, e in conto economico la separazione fra risultato di pertinenza del gruppo e risultato di pertinenza di terzi (paragrafo 34).
Le operazioni interne al gruppo spariscono dal consolidato
Il bilancio consolidato include solo le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Crediti e debiti reciproci, costi e ricavi reciproci si eliminano per l'intero ammontare, anche quando esistono interessenze di terzi, alle quali si imputano comunque gli effetti di loro pertinenza (paragrafo 62). Due condizioni delimitano l'operazione: si eliminano solo i rapporti successivi alla data di consolidamento della partecipazione, e possono restare i saldi irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del gruppo.
Diverso il caso degli utili e delle perdite interni. Quando una controllante vende prodotti finiti a una controllata e i prodotti sono ancora nelle rimanenze finali di quest'ultima, l'utile non si è realizzato verso l'esterno: si elimina riducendo il valore delle rimanenze dell'importo dell'utile lordo di vendita, con contropartita la variazione delle rimanenze a conto economico. L'eliminazione lavora sull'utile o sulla perdita lorda e non comprende le spese generali, amministrative e di vendita, che l'impresa sostiene comunque nel periodo. Se gli utili elisi erano già stati tassati, l'onere fiscale si differisce in consolidato secondo OIC 25, materia trattata nella scheda su imposte correnti, differite e anticipate.
Il metodo del patrimonio netto non sostituisce il consolidamento
Il metodo del patrimonio netto ha una base normativa autonoma nell'art. 2426, numero 4, del codice civile, che consente di valutare le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate «per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato». È una valutazione, non un consolidamento: il costo originario si rettifica negli esercizi successivi per riflettere la quota di utili, di perdite e delle altre variazioni del patrimonio netto della partecipata, a prescindere dal fatto che gli utili siano distribuiti.
Il paragrafo 154 di OIC 17 chiarisce il rapporto fra i due strumenti: producono sostanzialmente gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato di pertinenza del gruppo, ma solo il consolidamento integrale li rileva analiticamente in tutte le voci, con evidenza del risultato e del patrimonio netto di terzi. Per questo il metodo del patrimonio netto «non è pertanto sostitutivo del consolidamento integrale, né alternativo a quest'ultimo»: nel consolidato lo si applica alle partecipazioni in imprese collegate, non alle controllate incluse nell'area.
La differenza iniziale fra costo d'acquisto e frazione di patrimonio netto si tratta con la stessa logica della differenza da annullamento. Quando è positiva e trova riscontro in maggiori valori dell'attivo o in un avviamento, resta inclusa nel valore della partecipazione e va ammortizzata per la parte attribuibile a beni ammortizzabili; quando non lo trova, la partecipazione si svaluta e la differenza va a conto economico nella voce D19a. Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo, rispetto al valore iscritto nell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile.
Le domande di chi ci arriva
Sotto quali soglie un gruppo è esonerato dal bilancio consolidato?
Quando per due esercizi consecutivi non supera due di questi tre limiti: 25.000.000,00 € di totale degli attivi, 50.000.000,00 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni, 250 dipendenti medi. Il conteggio su base aggregata è ammesso, con attivi e ricavi maggiorati del 20 per cento, come mostra il caso numerico della prima sezione.
L'esonero dimensionale vale anche se una società del gruppo è un ente di interesse pubblico?
No. Il paragrafo 26 di OIC 17 riporta che l'esonero dimensionale non si applica quando la controllante o una delle controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, o un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'art. 19-ter dello stesso decreto.
Una controllata acquistata per rivenderla entro l'anno va consolidata?
No, se l'acquisto è avvenuto con l'esclusivo fine della vendita entro dodici mesi dalla data di acquisizione del controllo: è una delle esclusioni facoltative dell'art. 28 del D.Lgs. 127/1991. La partecipazione si classifica allora nell'attivo circolante, fra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
La capogruppo detiene il 100 per cento delle quote: la controllata deve fare il suo consolidato?
Non è tenuta, se la controllante è titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote, redige e sottopone a controllo un bilancio consolidato secondo il D.Lgs. 127/1991 o il diritto di un altro Stato membro, e la controllata non ha emesso valori mobiliari quotati. La nota integrativa deve indicare denominazione e sede della controllante che redige il consolidato.
Dove finisce la differenza positiva da annullamento che non si riesce ad allocare?
Alla voce «avviamento» delle immobilizzazioni immateriali, se ricorrono le condizioni di iscrizione previste da OIC 24. Il residuo che non è allocabile neppure sull'avviamento si imputa a conto economico nella voce B14 «oneri diversi di gestione», come precisa il paragrafo 56 di OIC 17.
Riferimenti normativi
- OIC 17 «Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto», paragrafi 25-30 (esoneri), 31 e 34 (criteri generali e adattamenti agli schemi), 38-39 (area di consolidamento), 49-56 e 58 (differenza da annullamento), 62-69 (elisioni infragruppo), 150-154 (metodo del patrimonio netto)
- D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, artt. 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 e 36 — imprese obbligate, area di consolidamento, esoneri, esclusioni facoltative, data di riferimento, schemi, annullamento delle partecipazioni e partecipazioni in collegate
- D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, art. 16 — elevazione dei limiti dimensionali dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, in attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775
- D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, artt. 16 e 19-ter — enti di interesse pubblico ed enti sottoposti a regime intermedio
- Codice civile, art. 2359, comma 1 — nozione di controllo su cui poggia l'obbligo di consolidamento
- Codice civile, art. 2426, comma 1, numero 4 — metodo del patrimonio netto e riserva non distribuibile
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 117, comma 1 — consolidato fiscale nazionale, istituto distinto dal consolidato civilistico; dal 1° gennaio 2027 art. 126 del testo unico dei redditi allegato al D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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