OIC 18 ratei e risconti: rateo o risconto, competenza e fisco
OIC 18 ratei e risconti: distinzione rateo/risconto, competenza ex art. 2424-bis Codice civile e art. 109 TUIR, calcolo pro rata e disallineamenti fiscali
30/05/2026
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In sintesi
Il principio contabile OIC 18 disciplina ratei e risconti, le scritture di assestamento che ripartiscono per competenza economica costi e ricavi comuni a due o più esercizi: il fondamento civilistico è l'art. 2424-bis, comma 6, del Codice civile, integrato dal principio di competenza dell'art. 2423-bis. Il rateo misura una quota di costo o ricavo già maturata ma non ancora liquidata; il risconto una quota già liquidata ma di competenza futura. Sul piano fiscale, l'art. 109 del TUIR richiede competenza, certezza ed obiettiva determinabilità: nella maggioranza dei casi il binario civilistico e quello fiscale coincidono, ma su interessi, canoni e premi anticipati possono emergere disallineamenti.
Quando si applica
I ratei e risconti si rilevano in sede di chiusura, per tutte le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, ogniqualvolta la manifestazione finanziaria (incasso o pagamento) di un costo o di un ricavo non coincide con la sua competenza economica e l'importo varia in ragione del tempo. Quattro le voci tipiche:
- Rateo attivo: provento di competenza dell'esercizio, esigibile in esercizi successivi (es. interessi attivi maturati e non ancora incassati).
- Rateo passivo: costo di competenza dell'esercizio, esigibile in esercizi successivi (es. interessi passivi su finanziamento con cedola posticipata).
- Risconto attivo: costo già pagato ma di competenza futura (es. premio assicurativo annuale pagato a metà esercizio).
- Risconto passivo: provento già incassato ma di competenza futura (es. canone di locazione attivo riscosso in anticipo).
Restano fuori dall'ambito di OIC 18 le poste che non variano in ragione del tempo (fatture da emettere o da ricevere, anticipi), che trovano collocazione tra crediti o debiti.
Come si applica nella pratica
La quota di competenza si determina con un riparto pro rata temporis: quota = importo complessivo × (giorni di competenza ÷ giorni totali del periodo). L'art. 2424-bis, comma 6, colloca i ratei e risconti attivi nell'attivo dello stato patrimoniale e quelli passivi nel passivo, ammettendovi soltanto quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi e variabili in ragione del tempo.
| Posta | Manifestazione finanziaria | Competenza | Voce SP |
|---|---|---|---|
| Rateo attivo | Futura | In parte nell'esercizio | Attivo — D |
| Rateo passivo | Futura | In parte nell'esercizio | Passivo — E |
| Risconto attivo | Già avvenuta | In parte futura | Attivo — D |
| Risconto passivo | Già avvenuta | In parte futura | Passivo — E |
Sul versante fiscale, l'art. 109, comma 1, del TUIR stabilisce che i componenti concorrono al reddito nell'esercizio di competenza, purché ne sia certa l'esistenza e obiettivamente determinabile l'ammontare; il comma 2, lettera b), àncora i corrispettivi periodici da contratti di locazione, mutuo e assicurazione alla data di maturazione. Per i costi e ricavi che maturano in ragione del tempo, il riparto civilistico via risconto coincide quindi con la deducibilità o imponibilità fiscale, e non genera variazioni in dichiarazione. Le aree di possibile disallineamento riguardano poste in cui il TUIR pone regole proprie (interessi passivi soggetti al test dell'art. 96, oneri pluriennali disciplinati dall'art. 108): in questi casi la quota riscontata civilisticamente può non coincidere con quella deducibile, generando una variazione in aumento o in diminuzione e, ove temporanea, fiscalità differita o anticipata secondo l'OIC 25.
Esempi pratici
Esempio 1 — Risconto attivo su premio assicurativo
Una PMI paga il 1° ottobre 2025 un premio assicurativo annuale di 2.400,00 € per la copertura 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2026. Al 31 dicembre 2025 sono di competenza 3 mesi (92 giorni circa), pari a 600,00 €; i restanti 1.800,00 € competono al 2026. Si rileva un risconto attivo di 1.800,00 €, che riduce il costo dell'esercizio. Fiscalmente la quota deducibile 2025 è la medesima (600,00 €): nessuna variazione.
Esempio 2 — Rateo passivo su interessi di finanziamento
Un mutuo da 100.000,00 € prevede interessi al 4% annuo liquidati il 30 giugno e il 31 dicembre. Per la cedola in pagamento il 30 giugno 2026 maturano, dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, 2.000,00 € di interessi (100.000 × 4% × 6/12). Al 31 dicembre 2025 si iscrive un rateo passivo di 2.000,00 €. La deducibilità segue la maturazione ex art. 109, comma 2, lettera b), salvo l'eventuale limite dell'art. 96 del TUIR.
Esempio 3 — Risconto passivo su canone attivo anticipato
Una società incassa il 1° novembre 2025 un canone di locazione attivo di 12.000,00 € relativo al semestre novembre 2025 – aprile 2026. Al 31 dicembre 2025 sono di competenza 2 mesi (4.000,00 €); i restanti 8.000,00 € si rinviano al 2026 tramite risconto passivo, riducendo il provento dell'esercizio. Imponibilità fiscale allineata alla competenza civilistica.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere rateo e risconto: il rateo integra una posta non ancora liquidata (competenza già maturata), il risconto rinvia una posta già liquidata (competenza futura); invertirli falsa il risultato.
- Iscrivere tra i risconti poste che non variano in ragione del tempo: anticipi e fatture da ricevere vanno tra debiti/crediti, non tra ratei e risconti.
- Trascurare il disallineamento fiscale su interessi e oneri pluriennali: la quota riscontata civilisticamente può divergere dalla deducibile ex artt. 96 e 108 del TUIR, con conseguente variazione.
- Calcolare il pro rata su base mensile anziché per giorni effettivi: per coperture infrannuali il conteggio per giorni evita errori di competenza.
- Omettere il risconto del maxicanone di leasing: la quota anticipata va ripartita sulla durata contrattuale, non imputata integralmente all'esercizio di pagamento.
Riferimenti normativi
- OIC 18 — Ratei e risconti (principio contabile nazionale, ed. dicembre 2016).
- Codice civile, art. 2424-bis, comma 6 — Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale (collocazione di ratei e risconti).
- Codice civile, art. 2425-bis — Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri (criterio di competenza dell'iscrizione).
- Codice civile, art. 2423-bis, comma 1, n. 3 — Principi di redazione del bilancio (competenza economica).
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, commi 1 e 2 — Norme generali sui componenti del reddito d'impresa (competenza, certezza e determinabilità).
Risorse correlate
- OIC 25 — Imposte sul reddito e fiscalità differita
- Competenza fiscale: norme generali art. 109 TUIR
- OIC 24 — Immobilizzazioni immateriali
- Bilancio d'esercizio civilistico: art. 2423 Codice civile
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.