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BilancioUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Rateo o risconto: le tre condizioni dell'OIC 18 e il calcolo

Le tre condizioni che fanno nascere un rateo o un risconto, il riparto per giorni di un canone a cavallo d'anno e i casi in cui il fisco non segue

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

Un rateo o un risconto non nasce ogni volta che un costo o un ricavo attraversa la chiusura dell'esercizio: nasce quando ricorrono tre condizioni insieme — il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo, il corrispettivo è dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi, e l'entità della quota varia con il trascorrere del tempo (OIC 18, § 13). Se anche una sola manca, la posta va altrove: fra i crediti, fra i debiti, fra gli anticipi.

La distinzione fra le due famiglie è nel verso della manifestazione finanziaria. Il rateo misura una quota di competenza dell'esercizio che sarà incassata o pagata dopo (§§ 3 e 4); il risconto rinvia una quota già incassata o pagata di competenza futura (§§ 5 e 6). Ratei e risconti attivi stanno nella voce D dell'attivo, quelli passivi nella voce E del passivo (art. 2424 del codice civile; OIC 18, § 8), e il requisito di iscrizione è fissato dall'art. 2424-bis, comma 6, del codice civile.

Sul piano fiscale la coincidenza non è automatica. Il riparto per competenza è pacifico per i contratti a corrispettivi periodici — locazione, mutuo, assicurazione — che l'art. 109, comma 2, lettera b), del TUIR àncora esplicitamente alla data di maturazione. Per una prestazione di servizi che non ha corrispettivi periodici la stessa lettera b) fissa invece un momento diverso, l'ultimazione della prestazione: lì il risconto civilistico non ha un gemello fiscale.

Le tre condizioni, e le poste che non le rispettano

L'art. 2424-bis, comma 6, del codice civile chiude il perimetro in una riga: «Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo». L'OIC 18 traduce la norma nelle tre condizioni del § 13, e al § 14 elenca ciò che non le soddisfa: le fatture ancora da emettere e da ricevere, gli interessi attivi maturati ma non ancora accreditati sui conti correnti, gli anticipi ricevuti o pagati nell'anno a fronte di canoni che maturano solo nell'esercizio successivo.

Il secondo caso merita attenzione perché è l'errore più diffuso: gli interessi di conto corrente non generano un rateo attivo, perché la loro competenza matura per intero dentro l'esercizio e la posta è un credito verso la banca, non una quota comune a due esercizi. Il rateo attivo su interessi esiste, ma su un rapporto di durata con liquidazione posticipata — un finanziamento o un titolo con cedola che scade dopo la chiusura — non sul saldo bancario.

  • Domanda: La quota è comune a due o più esercizi e varia in ragione del tempo (OIC 18, § 13)?
    • no, manca una condizione → Non è un rateo né un risconto: fattura da emettere o da ricevere, interessi di conto corrente, anticipo, credito o debito (§ 14)
    • sì, le tre condizioni ci sono → La manifestazione finanziaria è già avvenuta entro la chiusura dell'esercizio?
  • Esito: Non è un rateo né un risconto: fattura da emettere o da ricevere, interessi di conto corrente, anticipo, credito o debito (§ 14)
  • Domanda: La manifestazione finanziaria è già avvenuta entro la chiusura dell'esercizio?
    • sì, già incassata o pagata → La posta già regolata è un costo o un provento?
    • no, avverrà dopo → La posta ancora da regolare è un costo o un provento?
  • Domanda: La posta già regolata è un costo o un provento?
    • costo → Risconto attivo: costo già pagato di competenza futura, voce D dell'attivo (§ 5)
    • provento → Risconto passivo: provento già incassato di competenza futura, voce E del passivo (§ 6)
  • Domanda: La posta ancora da regolare è un costo o un provento?
    • costo → Rateo passivo: costo già maturato ed esigibile dopo la chiusura, voce E del passivo (§ 4)
    • provento → Rateo attivo: provento già maturato ed esigibile dopo la chiusura, voce D dell'attivo (§ 3)
  • Esito: Risconto attivo: costo già pagato di competenza futura, voce D dell'attivo (§ 5)
  • Esito: Risconto passivo: provento già incassato di competenza futura, voce E del passivo (§ 6)
  • Esito: Rateo passivo: costo già maturato ed esigibile dopo la chiusura, voce E del passivo (§ 4)
  • Esito: Rateo attivo: provento già maturato ed esigibile dopo la chiusura, voce D dell'attivo (§ 3)
Rateo, risconto o nessuno dei due: il percorso di decisione dell'OIC 18Fonte: Elaborazione SamBooks su OIC 18, §§ 3-6, 13 e 14, e art. 2424-bis, comma 6, del codice civile

Il percorso vale anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o come micro-imprese: la sostanza non cambia, cambia solo l'esposizione, perché l'art. 2435-bis, comma 2, del codice civile consente di ricomprendere la voce D dell'attivo nella voce CII «Crediti» e la voce E del passivo nella voce D «Debiti», e l'art. 2435-ter estende la stessa facoltà alle micro-imprese — con l'eccezione degli enti di investimento e delle imprese di partecipazione finanziaria, che non possono avvalersene (OIC 18, § 11).

Tempo fisico o tempo economico: come si spezza un canone a cavallo d'anno

Quando la prestazione ha un contenuto economico costante nel tempo, la quota si determina in proporzione al tempo: è il criterio del tempo fisico (OIC 18, § 16), quello che si applica tipicamente ai canoni di locazione e ai premi assicurativi, cioè ai contratti di durata con addebiti per periodi ricorrenti e uguali, uno dei quali a cavallo di due esercizi (§ 17).

Il conto si fa per giorni effettivi, non per mesi: su un trimestre che comprende dicembre, gennaio e febbraio i mesi non hanno lo stesso peso, e arrotondare a un terzo sposta la competenza di decine di euro per ogni migliaio di canone.

Periodo di competenzaGiorniQuota del canone
Dicembre 2026 — esercizio in chiusura, costo di competenza a conto economico313.100,00 €
Gennaio 2027 — esercizio successivo313.100,00 €
Febbraio 2027 — esercizio successivo282.800,00 €
Risconto attivo al 31 dicembre 2026 (voce D dell'attivo): gennaio più febbraio595.900,00 €
Canone trimestrale pagato anticipatamente il 1° dicembre 20269.000,00 €
Canone trimestrale a cavallo d'anno: quanto resta al 2026 e quanto si riscontaFonte: Elaborazione SamBooks su OIC 18, §§ 13 e 16, e art. 2424-bis, comma 6, del codice civileScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il calcolo si legge così. Una società paga anticipatamente il 1° dicembre 2026 il canone trimestrale di locazione di 9.000,00 € per il periodo 1° dicembre 2026 – 28 febbraio 2027, novanta giorni: la quota giornaliera è 100,00 €. All'esercizio in chiusura competono i trentuno giorni di dicembre, 3.100,00 €, che restano a conto economico; i cinquantanove giorni di gennaio e febbraio 2027 — 5.900,00 € — si rinviano con un risconto attivo iscritto nella voce D dell'attivo. Se lo stesso canone fosse stato spartito «per mesi», la quota di dicembre sarebbe risultata di 3.000,00 €: cento euro di costo attribuiti all'esercizio sbagliato.

Il criterio cambia quando la prestazione non ha contenuto economico costante: allora la ripartizione segue le condizioni di svolgimento della gestione, cioè il tempo economico (§ 18). L'esempio dell'OIC è una locazione annuale a cavallo di due esercizi relativa a un immobile usato solo per una parte dell'anno, come in un'attività alberghiera stagionale: lì la quota non si ricava dal calendario ma dalla correlazione fra prestazione e controprestazione (§ 19). La scelta non è indifferente per chi legge il bilancio, ed è per questo che la nota integrativa deve dare evidenza dell'uso del metodo del tempo economico e motivarlo (§ 25).

Il risconto attivo che non vale più quanto è iscritto

Alla fine di ciascun esercizio le condizioni che avevano giustificato l'iscrizione vanno riverificate, e il saldo aggiornato tenendo conto non solo del tempo trascorso ma anche della recuperabilità dell'importo (OIC 18, § 20). È la parte della disciplina che passa più spesso inosservata, perché un risconto sembra un dato aritmetico e non una stima.

Non lo è. Per i risconti attivi occorre valutare il beneficio economico futuro correlato al costo differito: se quel beneficio è inferiore, in tutto o in parte, alla quota riscontata, la società rileva una perdita di valore nella voce B10d) del conto economico, «svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide», in contropartita della riduzione del risconto (§ 23). Il caso tipico è un canone pagato in anticipo per un servizio che non sarà più ricevuto, o un contratto risolto dopo la chiusura.

Anche i ratei attivi sono esposti al valore nominale «salvo eventuali rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione», e la svalutazione va in B10d) se la posta è di natura non finanziaria — per esempio un rateo su un contratto di affitto — oppure fra i proventi e oneri finanziari della classe C o fra le rettifiche di valore della classe D se la natura è finanziaria (§ 21). I ratei passivi restano al nominale (§ 22) e i risconti passivi, essendo proventi differiti, normalmente non pongono problemi di valutazione (§ 24).

Dove il fisco non segue il riparto civilistico

Per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici — la lettera b) dell'art. 109, comma 2, del TUIR nomina locazione, mutuo e assicurazione — il costo si considera sostenuto e il ricavo conseguito «alla data di maturazione dei corrispettivi». Su questi il rateo e il risconto civilistici producono lo stesso risultato della regola fiscale, e in dichiarazione non c'è nulla da fare.

La stessa lettera b) fissa però un criterio diverso per le altre prestazioni di servizi: si considerano conseguite e sostenute «alla data in cui le prestazioni sono ultimate». Un servizio senza corrispettivi periodici che inizia a novembre e finisce a febbraio non si spezza fiscalmente in due esercizi: concorre per intero nell'esercizio di ultimazione, mentre in bilancio la correlazione fra costi e ricavi può richiedere un risconto. Resta poi la clausola generale del comma 1: certezza dell'esistenza e obiettiva determinabilità dell'ammontare: se mancano nell'esercizio di competenza, il componente concorre in quello in cui si verificano.

Un secondo scarto riguarda gli interessi passivi. La quota maturata si iscrive come rateo passivo, ma la deducibilità passa dal test dell'art. 96 del TUIR, che ammette in deduzione gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo e di quelli riportati da periodi precedenti: la parte eccedente non è indeducibile per un vizio di competenza, ma per un limite quantitativo che il rateo non può correggere. Sul funzionamento generale della regola di imputazione temporale si veda la scheda sulla competenza dei componenti del reddito d'impresa; sui disallineamenti che diventano imposte anticipate o differite, quella sull'OIC 25.

Un caso in cui è la norma civilistica stessa a imporre il differimento è quello dell'art. 2425-bis, comma 4, del codice civile: le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore — il sale and lease back — sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione. Il provento non transita per intero nell'esercizio della cessione: la quota rinviata è un risconto passivo, e il differimento nasce dal codice, non da una scelta di bilancio.

Riferimenti normativi

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2424-bis, comma 6 — requisiti di iscrizione di ratei e risconti: quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi la cui entità varia in ragione del tempo.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2423-bis, comma 1, numero 3 — principio di competenza: si tiene conto dei proventi e degli oneri dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2425-bis, comma 4 — plusvalenze da compravendita con locazione finanziaria al venditore ripartite in funzione della durata del contratto.
  • OIC 18 — Ratei e risconti, §§ 3-6: definizioni di ratei attivi e passivi, risconti attivi e passivi.
  • OIC 18 — Ratei e risconti, § 8: collocazione nella voce D dell'attivo e nella voce E del passivo dello stato patrimoniale.
  • OIC 18 — Ratei e risconti, § 11: bilancio abbreviato e micro-imprese, facoltà di ricomprendere le voci fra crediti e debiti ed esclusione per enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria.
  • OIC 18 — Ratei e risconti, §§ 13 e 14: le tre condizioni di rilevazione e le poste che non le soddisfano.
  • OIC 18 — Ratei e risconti, §§ 16, 17 e 19: criterio del tempo fisico, contratti di durata e criterio del tempo economico.
  • OIC 18 — Ratei e risconti, §§ 20, 21 e 23: riverifica a fine esercizio, valore presumibile di realizzazione dei ratei attivi e perdita di valore dei risconti attivi in voce B10d).
  • OIC 18 — Ratei e risconti, § 25: informativa in nota integrativa, composizione delle voci e motivazione del metodo del tempo economico.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 1 — competenza, certezza dell'esistenza e obiettiva determinabilità dell'ammontare.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 2, lettera b) — prestazioni di servizi: ultimazione della prestazione, ovvero data di maturazione per i contratti a corrispettivi periodici.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 96, comma 1 — limite di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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