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BilancioUltimo aggiornamento: 30/05/2026

OIC 21 partecipazioni: costo, patrimonio netto e PEX

OIC 21 e art. 2426 c.c. su costo e patrimonio netto delle partecipazioni, con il coordinamento fiscale di PEX (art. 87) e dividendi esclusi (art. 89 TUIR)

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'OIC 21 disciplina la rilevazione e valutazione delle partecipazioni: quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto (art. 2426 n. 1 c.c.), eventualmente svalutato per perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 3 c.c.); per le controllate e collegate è ammesso, in alternativa, il metodo del patrimonio netto (art. 2426 n. 4 c.c.). Sul piano fiscale, le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate possono beneficiare della participation exemption (PEX), esenti al 95% (art. 87 TUIR), e i dividendi sono esclusi per il 95% (art. 89 TUIR): da qui un articolato coordinamento tra valutazione civilistica e regime fiscale, governato anche dall'art. 94 TUIR.

Quando si applica

Il principio si applica alle partecipazioni in società ed enti, distinguendo per destinazione e tipo:

  • immobilizzazioni finanziarie (voce B.III dello stato patrimoniale): partecipazioni destinate a investimento durevole;
  • attivo circolante (voce C.III): partecipazioni destinate alla negoziazione o non durevoli;
  • partecipazioni di controllo e collegamento: per le quali è ammesso il metodo del patrimonio netto (art. 2426 n. 4 c.c.).

Le partecipazioni in misura non inferiore a quelle dell'art. 2359, comma 3, c.c. si presumono immobilizzazioni (art. 2424-bis c.c.). La classificazione non è neutra: la destinazione a immobilizzazione finanziaria è uno dei requisiti per la PEX (art. 87 c. 1, lett. b, TUIR), e la sua coerenza con l'effettiva destinazione a investimento durevole può essere sindacata in chiave antiabuso, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità più recente in tema di iscrizione delle partecipazioni.

Come si applica nella pratica

La valutazione al costo è la regola; il metodo del patrimonio netto adegua il valore della partecipazione alla frazione di patrimonio netto della partecipata. La svalutazione per perdita durevole segue la logica dell'OIC 9.

AspettoBinario civilistico (OIC 21)Binario fiscale
Valutazione baseCosto (art. 2426 n. 1) o patrimonio netto (n. 4)Costo fiscale, valutazione titoli art. 94 TUIR
Svalutazione durevoleIscritta a conto economicoIndeducibile sulla parte eccedente il PN (art. 101 c. 3 TUIR)
Plusvalenza da cessioneProvento a conto economicoEsente 95% se ricorrono i requisiti PEX (art. 87 TUIR)
Dividendi incassatiProvento (voce C.15)Esclusi 95% dall'imponibile (art. 89 TUIR)

I requisiti PEX dell'art. 87 c. 1 TUIR sono quattro: holding period (possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente), classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso, residenza non in Stati a regime privilegiato e commercialità della partecipata. Il coordinamento è delicato: una svalutazione civilistica della partecipazione (deducibile o meno) e la successiva cessione in regime PEX vanno valutate insieme, perché la simmetria esenzione/indeducibilità riduce i margini di pianificazione. Per il dettaglio si vedano Participation exemption — plusvalenze esenti (art. 87 TUIR) e Dividendi tra società (art. 89 TUIR).

Esempi pratici

Esempio 1 — Dividendo da controllata

Una holding incassa dividendi per 50.000,00 € dalla controllata: provento a conto economico (C.15). Fiscalmente concorrono al reddito solo per il 5% (art. 89 TUIR), quindi 2.500,00 € imponibili; i 47.500,00 € sono una variazione in diminuzione permanente (nessuna fiscalità differita).

Esempio 2 — Cessione di partecipazione in regime PEX

La società cede una partecipazione qualificata, immobilizzata da oltre 12 mesi e con tutti i requisiti dell'art. 87 TUIR, realizzando una plusvalenza di 200.000,00 €. L'esenzione al 95% rende imponibili solo 10.000,00 €: variazione in diminuzione di 190.000,00 €. La corretta classificazione iniziale tra le immobilizzazioni finanziarie è dirimente.

Esempio 3 — Svalutazione durevole e metodo del patrimonio netto

Una partecipazione in collegata, iscritta a 120.000,00 €, riflette una perdita durevole della partecipata: il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto scende a 95.000,00 €. Si svaluta per 25.000,00 € (Svalutazione partecipazioni a Partecipazioni 25.000,00 €). La quota eccedente il patrimonio netto della partecipata è fiscalmente indeducibile (art. 101 c. 3 TUIR).

Errori comuni e come evitarli

  • Classificare come circolante una partecipazione di investimento durevole (o viceversa): la destinazione condiziona la PEX (art. 87 TUIR) e può essere sindacata in chiave antiabuso.
  • Assumere la PEX senza verificare i quattro requisiti: holding period, prima classificazione, residenza e commercialità devono coesistere (art. 87 c. 1 TUIR).
  • Dedurre integralmente la svalutazione di partecipazioni in controllate/collegate: la parte eccedente la frazione di patrimonio netto è indeducibile (art. 101 c. 3 TUIR).
  • Tassare per intero i dividendi: gli utili da partecipazione sono esclusi per il 95% (art. 89 TUIR); imputarli interamente all'imponibile è un errore.
  • Confondere costo e metodo del patrimonio netto: il secondo è opzionale e riservato a controllate/collegate (art. 2426 n. 4 c.c.), con plusvalenze da iscrivere in riserva non distribuibile.
  • Ignorare la perdita durevole: la partecipazione che vale durevolmente meno va svalutata (art. 2426 n. 3 c.c.), secondo la logica dell'OIC 9.

Riferimenti normativi

  • Principio contabile nazionale OIC 21 — Partecipazioni (Fondazione OIC).
  • Codice civile, art. 2426 n. 1, n. 3 e n. 4 — valutazione al costo, svalutazione per perdita durevole e metodo del patrimonio netto per controllate e collegate.
  • Codice civile, art. 2424-bis — presunzione di immobilizzazione delle partecipazioni ex art. 2359, comma 3.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 87 — participation exemption: esenzione del 95% delle plusvalenze e relativi requisiti.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 89 — esclusione del 95% dei dividendi tra società.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 94 — valutazione fiscale dei titoli e delle partecipazioni.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.