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IRESUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Valutazione dei titoli in rimanenza: il valore minimo fiscale

Categorie omogenee, svalutazione al valore minimo, versamenti dei soci e rinunce ai crediti: come cambia il costo dei titoli iscritti nell'attivo circolante

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

I titoli iscritti fra le rimanenze si valutano con le stesse regole del magazzino: l'articolo 94 del TUIR rinvia ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 92 per azioni, quote, strumenti finanziari similari alle azioni e obbligazioni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e). Sopra quel rinvio si innestano quattro deviazioni proprie: il raggruppamento in categorie omogenee ignora il valore e guarda alle caratteristiche del titolo, la svalutazione al valore minimo resta riservata alle sole obbligazioni, gli aumenti gratuiti di capitale ridistribuiscono il costo sulle nuove azioni, e i versamenti dei soci lo aumentano ma non sempre per l'intero importo.

Dal 2026 il valore minimo non si calcola più, si legge in bilancio

La svalutazione consentita dal comma 5 dell'articolo 92 non si applica a tutti i titoli in rimanenza: il comma 4 la riserva a quelli della lettera e) dell'articolo 85, comma 1, cioè alle obbligazioni e agli altri titoli in serie o di massa. Azioni e quote restano fuori, e una loro svalutazione iscritta in bilancio non trova riconoscimento su questa base.

Il modo di determinare il valore minimo è cambiato di recente. Il comma 4 dispone oggi che «assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili»: non c'è più un calcolo fiscale autonomo, il valore minimo è quello di bilancio correttamente determinato. La sostituzione dei commi 4 e 4-bis è opera dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo. La formulazione precedente, introdotta dall'articolo 1, comma 130, lettera a), della legge 30 dicembre 2025 n. 199, ha retto fino all'11 agosto 2026 e determinava il valore minimo con la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre per i titoli negoziati in mercati regolamentati e con il decremento desunto dall'andamento del mercato telematico delle obbligazioni per gli altri.

La decorrenza la fissa lo stesso decreto. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 148/2026 dispone che le modifiche delle lettere a), c) ed f) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con un regime particolare per i beni dell'articolo 85, comma 1, lettera e), immobilizzati dai soggetti che non applicano i principi contabili internazionali. Per una società con esercizio solare il nuovo criterio vale quindi già dalla valutazione al 31 dicembre 2026, mentre gli esercizi precedenti restano regolati dalla formulazione anteriore.

Il comma 4-bis segue la stessa direzione per chi redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali: in deroga all'articolo 110, comma 1, lettera d), la valutazione dei beni dell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di quei principi, assume rilievo anche ai fini fiscali. Le obbligazioni della lettera e) non rientrano in questa deroga.

Categorie omogenee senza il valore, e che cosa vuol dire uguali caratteristiche

Il raggruppamento in categorie omogenee funziona diversamente rispetto al magazzino di merci. Il comma 3 stabilisce che non si tiene conto del valore e che si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche: due lotti della stessa azione comprati a prezzi diversi appartengono quindi alla medesima categoria, e il costo unitario si determina sull'insieme. Due obbligazioni dello stesso emittente con cedola o scadenza diverse, invece, sono categorie distinte, perché le caratteristiche differiscono.

Il comma 2 esclude dal conteggio delle rimanenze le cessioni di titoli derivanti da contratti di riporto o di pronti contro termine che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine: l'operazione è di finanziamento, non di realizzo, e le rimanenze restano invariate. Il comma 7 estende tutte queste regole alle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, quindi anche alle quote di una società a responsabilità limitata.

Versamenti dei soci e rinunce ai crediti alzano il costo, ma non per l'intero

Il comma 6 aumenta il costo fiscale dei titoli e delle quote della lettera c) di due voci: i versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci, e la rinuncia dei soci ai crediti verso la società. La seconda porta una condizione che è facile perdere di vista: la rinuncia si aggiunge al costo nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, non del suo valore nominale. L'incremento si ripartisce in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria, e la stessa regola vale per gli apporti dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.

Movimento e regola applicabileImporto
Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione a inizio esercizio250.000,00 €
Versamento in conto capitale eseguito dai soci nell'esercizio (c. 6)60.000,00 €
Rinuncia dei soci a un credito di 90.000,00 euro: si aggiunge nei limiti del valore fiscale del credito (c. 6)55.000,00 €
Eccedenza fra valore nominale e valore fiscale del credito rinunciato: non incrementa il costo35.000,00 €
Costo fiscalmente riconosciuto a fine esercizio365.000,00 €
Versamento in conto capitale e rinuncia a un credito: il nuovo costo della quotaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 94, c. 6, DPR 917/1986Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Su una partecipazione con costo fiscale di 250.000,00 € un versamento in conto capitale di 60.000,00 € e la rinuncia a un credito di 90.000,00 € il cui valore fiscale è 55.000,00 € portano il costo a 365.000,00 €. I 35.000,00 € di differenza fra nominale e valore fiscale del credito non entrano nel costo e non generano alcun riconoscimento: chi li conteggiasse gonfierebbe il costo e ridurrebbe la plusvalenza di una futura cessione, disciplinata nella scheda sulle plusvalenze patrimoniali. Nessuna delle due voci transita dal conto economico della partecipante: l'incremento si riflette sul valore fiscale delle rimanenze di fine esercizio e, alla cessione, riduce il ricavo netto imponibile. Se in bilancio il costo fosse stato aumentato dell'intero valore nominale del credito rinunciato, i 35.000,00 € di eccedenza andrebbero ripresi come variazione in aumento nel quadro RF del modello Redditi.

L'aumento gratuito di capitale del comma 5 non porta invece nuovo costo. Le azioni ricevute per effetto del passaggio di riserve a capitale si aggiungono al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della categoria, e il valore unitario si ricalcola dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni: il valore totale resta lo stesso, cambia solo la sua distribuzione sui titoli.

VoceAzioni e quote (art. 85, c. 1, lett. c)Strumenti finanziari similari alle azioni (lett. d)Obbligazioni e titoli in serie o di massa (lett. e)
Svalutazione al valore minimo (art. 92, c. 5)non ammessa: il c. 4 la riserva ai titoli della lett. e)non ammessa, per la stessa ragioneammessa; nel testo vigente il valore minimo è la valutazione di bilancio secondo i corretti principi contabili
Versamenti dei soci e rinunce ai crediti (c. 6)aumentano il costo, in proporzione alle voci della categoriaaumentano il costo per gli apporti dei detentori degli strumentiesclusi: il c. 6 richiama soltanto la lett. c)
Soggetti che applicano i principi contabili internazionali (c. 4-bis)la valutazione di bilancio rileva anche fiscalmente, in deroga all'art. 110, c. 1, lett. d)stessa regola della lett. c)fuori dal c. 4-bis nella formulazione vigente
Azioni, strumenti similari e obbligazioni: tre regimi dentro lo stesso articoloFonte: Elaborazione SamBooks su art. 94, c. 4, 4-bis e 6, e art. 85, c. 1, DPR 917/1986Scarica i dati in CSV

Due magazzini fiscali sullo stesso portafoglio, e il criterio che li separa

Quando una modifica delle regole contabili non si applica retroattivamente, lo stesso portafoglio finisce per contenere titoli soggetti a regimi fiscali diversi. È la situazione esaminata dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 10/E del 29 gennaio 2018, su una società che aveva applicato il criterio del costo ammortizzato anche ai titoli di debito acquistati prima del 2016.

L'Agenzia ha confermato che quei titoli restano soggetti alla disciplina fiscale previgente, per evitare una doppia tassazione di componenti già rilevate, e ha ammesso la tenuta extracontabile di due magazzini fiscali distinti a fronte di un unico magazzino contabile. Sulla domanda più delicata, quale dei due magazzini si riduca quando i titoli vengono venduti, ha indicato un criterio proporzionale: su una giacenza di 255.000 titoli fungibili, di cui 115.000 acquistati prima del 2016, una vendita di 35.000 titoli si imputa per il 45,10 per cento al comparto anteriore, cioè 15.784 titoli, e per il resto a quello nuovo. Non un criterio a scelta dell'impresa, quindi, e nemmeno un FIFO.

La stessa logica torna utile ogni volta che una riforma della valutazione entra in vigore a portafoglio già formato, come nel passaggio descritto nella prima sezione. Sui titoli di debito il riferimento contabile è l'OIC 20, che definisce il costo ammortizzato e il tasso di interesse effettivo; sulle partecipazioni con requisiti di esenzione si veda la scheda sulla participation exemption, e sui proventi che ne derivano quella sui dividendi tra società.

Un'ultima coordinata per chi imposta i prospetti di riconciliazione: l'articolo 103 del testo unico approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117 riprende questa materia e si applica dal 1° gennaio 2027, in sostituzione degli articoli da 1 a 191 del DPR 917/1986, che restano in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Le domande di chi ci arriva

Ho due lotti dello stesso titolo comprati a prezzi diversi: sono due categorie o una?

Una sola. Il comma 3 dice espressamente che ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore: contano l'emittente e le caratteristiche del titolo. Due obbligazioni dello stesso emittente con cedola o scadenza diverse formano invece categorie distinte.

Se un socio versa somme a fondo perduto nella srl, quelle somme aumentano il valore fiscale delle quote?

Sì. Il comma 6 aggiunge al costo delle quote i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, ripartendoli in proporzione alla quantità delle singole voci della categoria. Il comma 7 estende la regola alle quote non rappresentate da titoli, quindi anche a quelle di una società a responsabilità limitata.

La società aumenta il capitale con le riserve: come valuto le azioni che ricevo gratis?

Non hanno un costo proprio. Il comma 5 fa sommare le azioni ricevute a quelle già possedute e ricalcolare il valore unitario dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni: il valore fiscale totale della partecipazione non cambia, si distribuisce su più titoli.

Ho obbligazioni non quotate: posso svalutarle fiscalmente a fine esercizio?

Le obbligazioni rientrano nella lettera e) dell'articolo 85, comma 1, quindi la svalutazione dell'articolo 92, comma 5, è ammessa. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 il valore minimo è quello risultante dalla valutazione di bilancio operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili, senza un calcolo fiscale separato.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), articolo 94, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6 e 7: comma 1 rinvio all'art. 92; comma 2 riporto e pronti contro termine; comma 3 categorie omogenee; comma 4 valore minimo dei titoli della lett. e); comma 4-bis soggetti IAS/IFRS; comma 5 aumento gratuito di capitale; comma 6 versamenti dei soci e rinunce ai crediti nei limiti del valore fiscale; comma 7 quote non rappresentate da titoli
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), articolo 92, comma 5: svalutazione delle rimanenze al valore minimo
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e): i titoli che concorrono a formare i ricavi
  • Agenzia delle entrate, risoluzione n. 10/E del 29 gennaio 2018: costo ammortizzato, disciplina transitoria e criterio proporzionale di imputazione delle vendite fra due comparti fiscali
  • OIC 20, Titoli di debito: costo ammortizzato e tasso di interesse effettivo
  • Legge 30 dicembre 2025 n. 199, articolo 1, comma 130, lett. a), e D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, articolo 5, commi 1, lett. a), e 3: le due sostituzioni successive del comma 4 e la decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025
  • D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, articoli 103, 376 e 377: testo unico delle imposte sui redditi, applicabile dal 1° gennaio 2027

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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