Salta al contenuto
IRESUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Beni sotto 516,46 €: la facoltà del comma 5, non un obbligo

Perché la deduzione integrale è una facoltà, che cosa entra davvero nei 516,46 € e perché per arti e professioni il testo scrive 516,40 €

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

Tempo di lettura

7 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Il comma 5 dell'art. 102 del TUIR è una riga sola: «Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute». Le due parole che contano sono «è consentita»: la deduzione immediata è una facoltà che l'impresa esercita bene per bene, non un obbligo e non un divieto di ammortizzare. Lo ha confermato l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 (§ 2.2), precisando che l'ammissibilità di questi beni al credito d'imposta prescinde «dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento».

La soglia si misura sul costo unitario, e il costo non è il prezzo di listino: comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali (art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR), e in bilancio include anche l'IVA se la società opera in regime di indetraibilità, al netto degli sconti incondizionati in fattura (OIC 16, § 36). È lì che la soglia si supera più spesso: non sul prezzo, sul trasporto e sul montaggio addebitati insieme al bene.

Attenzione a chi si applica. I 516,46 € valgono per il reddito d'impresa. Per gli esercenti arti e professioni la disposizione parallela è l'art. 54-quinquies, comma 1, del TUIR, e il suo testo indica una cifra diversa di sei centesimi: 516,40 €.

Il comma 5 concede una facoltà, non impone la deduzione immediata

L'ammortamento ordinario dei beni materiali strumentali parte dall'esercizio di entrata in funzione del bene (art. 102, comma 1) e si commisura ai coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per categorie di beni omogenei, ridotti alla metà per il primo esercizio (comma 2). Il comma 5 non abroga questa disciplina per i beni minori: le si affianca, e lascia all'impresa la scelta.

La scelta produce effetti che vanno oltre l'esercizio. Dedurre subito significa portare il costo interamente a riduzione del reddito dell'anno, senza aprire un piano di ammortamento e senza dover gestire negli esercizi successivi quote residue, eliminazioni e minusvalenze. Ammortizzare significa distribuire lo stesso costo, e mantenere il bene fra i cespiti. La convenienza dipende dal reddito imponibile atteso, non dal principio: in un esercizio in perdita anticipare un costo deducibile non produce risparmio d'imposta immediato.

Sul piano civilistico la scelta fiscale non decide nulla. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso, e la regola della metà dell'aliquota per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile solo se la quota che ne risulta non si discosta significativamente da quella calcolata a partire da quel momento (OIC 16, § 61): una convenzione fiscale, non un criterio di bilancio. Chi imputa direttamente a conto economico l'intero costo di un bene di modesto importo lo fa in bilancio in base alla rilevanza dell'art. 2423, comma 4, del codice civile, illustrando in nota integrativa i criteri con cui ha dato attuazione alla disposizione — non in base al comma 5 del TUIR.

Che cosa entra nei 516,46 €, e quando la soglia si misura sull'insieme

Il costo di cui parla il comma 5 è il costo fiscalmente riconosciuto: l'art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR vi comprende gli oneri accessori di diretta imputazione ed esclude gli interessi passivi e le spese generali. L'OIC 16 elenca a titolo esemplificativo i costi accessori d'acquisto — per impianti e macchinari, per esempio, i costi di progettazione (§§ 37 e 38) — e chiarisce che il costo effettivamente sostenuto include l'IVA se la società opera in regime di IVA indetraibile, mentre gli sconti incondizionati in fattura lo riducono (§§ 35 e 36).

C'è poi un secondo confine, che non riguarda l'importo ma l'oggetto. Quando l'immobilizzazione è una unità economico-tecnica, cioè «un assieme di beni tra loro coordinati in una logica tecnico-produttiva» come una linea di produzione o uno stabilimento, il costo di acquisto si riferisce all'intera unità nel suo complesso, e i valori dei singoli cespiti si determinano solo per distinguere quelli ammortizzabili e per individuare le diverse vite utili (OIC 16, § 45). Un componente da 300,00 € che funziona solo dentro la linea non è un bene da 300,00 €: è una parte del costo della linea.

  • Domanda: Il bene è strumentale per l'esercizio dell'impresa ed è entrato in funzione nell'esercizio?
    • no, non ancora in funzione → Nessuna quota deducibile: le quote di ammortamento decorrono dall'esercizio di entrata in funzione (art. 102, c. 1)
    • sì → Il bene fa parte di un'unità economico-tecnica, cioè di un assieme coordinato in logica tecnico-produttiva?
  • Esito: Nessuna quota deducibile: le quote di ammortamento decorrono dall'esercizio di entrata in funzione (art. 102, c. 1)
  • Domanda: Il bene fa parte di un'unità economico-tecnica, cioè di un assieme coordinato in logica tecnico-produttiva?
    • sì, è parte dell'unità → Il costo si riferisce all'intera unità: la soglia si misura sul complesso, non sul singolo pezzo (OIC 16, § 45)
    • no, è autonomo → Il costo unitario, compresi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA indetraibile, supera 516,46 €?
  • Esito: Il costo si riferisce all'intera unità: la soglia si misura sul complesso, non sul singolo pezzo (OIC 16, § 45)
  • Domanda: Il costo unitario, compresi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA indetraibile, supera 516,46 €?
    • sì, supera la soglia → Ammortamento con i coefficienti del decreto ministeriale, ridotti alla metà per il primo esercizio (art. 102, c. 2)
    • no, resta entro la soglia → L'impresa sceglie di avvalersi della facoltà del comma 5 per questo bene?
  • Esito: Ammortamento con i coefficienti del decreto ministeriale, ridotti alla metà per il primo esercizio (art. 102, c. 2)
  • Domanda: L'impresa sceglie di avvalersi della facoltà del comma 5 per questo bene?
    • sì → Deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute (art. 102, c. 5)
    • no → Ammortamento ordinario: la deduzione integrale è consentita, non imposta, e la scelta si fa bene per bene
  • Esito: Deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute (art. 102, c. 5)
  • Esito: Ammortamento ordinario: la deduzione integrale è consentita, non imposta, e la scelta si fa bene per bene
Deduzione integrale o ammortamento: il percorso del comma 5Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 102, commi 1, 2 e 5, e art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR, e OIC 16, § 45

Il caso: cinque acquisti d'ufficio, quali passano dal comma 5

Un'impresa acquista nello stesso esercizio cinque fra arredi e attrezzature d'ufficio, tutti autonomamente funzionali e nessuno parte di un'unità economico-tecnica. L'IVA è integralmente detraibile, quindi non concorre al costo; concorrono invece il montaggio e il trasporto addebitati in fattura.

Bene acquistatoPrezzo in fatturaOneri accessori di diretta imputazioneCosto unitario fiscalmente rilevanteTrattamento
Sedia operativa180,00 €0,00 €180,00 €Entro la soglia: deduzione integrale consentita (c. 5)
Monitor da 27 pollici245,00 €0,00 €245,00 €Entro la soglia: deduzione integrale consentita (c. 5)
Notebook510,00 €0,00 €510,00 €Entro la soglia per 6,46 €: deduzione integrale consentita (c. 5)
Armadio metallico, con montaggio addebitato in fattura470,00 €60,00 €530,00 €Oltre la soglia: ammortamento (c. 2)
Stampante multifunzione, con trasporto addebitato in fattura505,00 €25,00 €530,00 €Oltre la soglia: ammortamento (c. 2)
Costo deducibile per intero nell'esercizio ai sensi del comma 5935,00 €
Cinque acquisti d'ufficio: dove gli accessori fanno superare i 516,46 €Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 102, commi 2 e 5, e art. 110, comma 1, lettera b), del TUIRScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Due beni superano la soglia solo per effetto degli accessori: l'armadio metallico costa 470,00 € ma con 60,00 € di montaggio arriva a 530,00 €, e la stampante costa 505,00 € ma con 25,00 € di trasporto arriva a 530,00 €. Entrambi escono dal comma 5 ed entrano nel piano di ammortamento del comma 2. I tre beni che restano sotto la soglia — una sedia operativa da 180,00 €, un monitor da 245,00 € e un notebook da 510,00 € — possono essere dedotti per intero nell'esercizio, per un totale di 935,00 €, oppure ammortizzati: la scelta è dell'impresa, e può essere diversa per ciascuno di essi.

Il notebook da 510,00 € è il caso da guardare due volte. Sei euro e quarantasei centesimi lo separano dalla soglia: basta una spesa di installazione o un accessorio addebitato in fattura come onere accessorio di diretta imputazione perché il bene cambi regime. La verifica va fatta sul documento, non sul listino.

Impresa 516,46 €, lavoro autonomo 516,40 €: la differenza che il testo porta

La circolare n. 9/E del 2021 ricordava che «la medesima possibilità di dedurre in misura integrale la spesa sostenuta per i beni materiali strumentali di costo non superiore a 516,46 euro è attribuita agli esercenti arti e professioni dall'articolo 54, comma 2, del Tuir». Quel comma non c'è più con quel contenuto: la disciplina del reddito di lavoro autonomo è stata riscritta dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, e la regola vive oggi nell'art. 54-quinquies, comma 1, del TUIR.

Il testo vigente della nuova disposizione, però, non ripete 516,46: dice che «è tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40». La stessa cifra compare al comma 3 dello stesso articolo per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale, deducibili nella misura del 50 per cento. E la stessa cifra è riprodotta nell'art. 60 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, che nella stessa opera di riordino colloca la regola d'impresa all'art. 111, comma 10, mantenendo lì 516,46.

Sei centesimi non cambiano una dichiarazione, ma cambiano il modo di scrivere una procedura di controllo: chi imposta un limite automatico sul gestionale non può usare lo stesso valore per il reddito d'impresa e per il reddito di lavoro autonomo senza allinearsi al testo che si applica al proprio contribuente. La disciplina generale dell'ammortamento dei beni materiali d'impresa resta quella dell'art. 102 del TUIR; il criterio civilistico di iscrizione e ammortamento è nell'OIC 16.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 102, comma 5 — deduzione integrale consentita per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro nell'esercizio di sostenimento.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 102, commi 1 e 2 — decorrenza dell'ammortamento dall'entrata in funzione e coefficienti ministeriali ridotti alla metà per il primo esercizio.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 110, comma 1, lettera b) — negli oneri accessori di diretta imputazione compresi nel costo, esclusi interessi passivi e spese generali.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 54-quinquies, commi 1 e 3 — arti e professioni: deduzione integrale per costo unitario non superiore a euro 516,40, e 50 per cento per i beni mobili a uso promiscuo.
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 5, comma 1 — riscrittura della disciplina del reddito di lavoro autonomo che introduce l'art. 54-quinquies del TUIR.
  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, artt. 60 e 111, comma 10 — testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi: le stesse due soglie, 516,40 euro per il lavoro autonomo e 516,46 euro per il reddito d'impresa.
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, § 2.2 — beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro ammissibili al credito d'imposta indipendentemente dalla scelta di dedurne o meno l'intero costo nell'esercizio.
  • OIC 16 — Immobilizzazioni Materiali, §§ 35, 36, 37 e 38: valore originario, IVA indetraibile e sconti incondizionati, costi accessori d'acquisto.
  • OIC 16 — Immobilizzazioni Materiali, § 45: immobilizzazioni che costituiscono una unità economico-tecnica.
  • OIC 16 — Immobilizzazioni Materiali, § 61: l'ammortamento decorre da quando il bene è disponibile e pronto per l'uso.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2423, comma 4 — irrilevanza degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa dagli effetti irrilevanti.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su IRES

Vedi tutte le 77 schede su IRES