Beni fino a 516,46 €: deduzione integrale (art. 102 TUIR)
Quando i beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro si deducono per intero nell'esercizio invece di essere ammortizzati
10/06/2026
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In sintesi
L'art. 102, comma 5, del TUIR consente di dedurre integralmente nell'esercizio di sostenimento il costo dei beni strumentali il cui valore unitario non è superiore a 516,46 euro, anziché ripartirlo lungo il piano di ammortamento. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo: l'impresa può scegliere di ammortizzare anche questi beni se preferisce. La soglia si valuta sul costo del singolo bene, comprensivo degli oneri accessori e dell'eventuale IVA indetraibile. La deduzione integrale anticipa il beneficio fiscale e semplifica la gestione dei cespiti minori, tipici di uffici e piccole attività: stampanti, smartphone, sedie, piccoli elettrodomestici e attrezzature di modesto valore.
Quando si applica
La possibilità di deduzione integrale riguarda i titolari di reddito d'impresa che acquistano beni strumentali di costo unitario contenuto. Le condizioni sono due:
- il bene deve essere strumentale e autonomamente funzionale, cioè utilizzabile di per sé e non parte inscindibile di un bene più complesso;
- il costo unitario non deve superare 516,46 euro, considerando gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA eventualmente indetraibile.
Per i beni che costituiscono parti di un'unica universalità o di un complesso funzionale (ad esempio i singoli componenti di un impianto) la soglia va riferita al bene complessivo, non al singolo pezzo. La scelta tra deduzione integrale e ammortamento è libera e va effettuata bene per bene; resta ferma la corretta annotazione nel registro dei beni ammortizzabili o nei documenti contabili equivalenti.
Come si applica nella pratica
Superata o meno la soglia, cambia il criterio temporale di deduzione del costo.
| Costo unitario del bene | Deduzione del costo |
|---|---|
| Fino a 516,46 € | Integrale nell'esercizio (facoltà) oppure ammortamento |
| Oltre 516,46 € | Ammortamento secondo i coefficienti ministeriali |
La soglia di 516,46 euro va verificata sul costo effettivo del singolo bene: se un acquisto comprende più beni autonomi, ciascuno si valuta separatamente. L'IVA indetraibile (ad esempio per un'auto a detrazione limitata) si somma al costo e può far superare la soglia. La deduzione integrale è una semplificazione fiscale che non incide sull'eventuale rilevazione civilistica del bene: sotto il profilo del bilancio si applicano i criteri di rilevanza dell'OIC 16. La scelta di dedurre per intero conviene quando si vuole anticipare il risparmio d'imposta, ma resta una facoltà revocabile bene per bene.
Esempi pratici
Esempio 1 — Stampante da 300 €
Uno studio acquista una stampante multifunzione a 300,00 € + IVA detraibile. Essendo il costo unitario inferiore a 516,46 euro, il costo è interamente deducibile nell'esercizio, senza necessità di avviare un piano di ammortamento.
Esempio 2 — Smartphone da 480 € con IVA parzialmente indetraibile
Un'impresa acquista uno smartphone a 480,00 € con IVA detraibile al 50%. L'IVA indetraibile (52,80 €) si somma al costo, portandolo a 532,80 €: superata la soglia di 516,46 euro, il bene va ammortizzato e non dedotto per intero.
Esempio 3 — Tre sedie da 200 € ciascuna
L'acquisto di tre sedie operative a 200,00 € l'una si valuta bene per bene: ciascuna sedia, di costo unitario inferiore a 516,46 euro, può essere dedotta integralmente nell'esercizio, anche se la spesa complessiva è di 600,00 €.
Errori comuni e come evitarli
- Valutare la soglia sul totale dell'acquisto: il limite di 516,46 euro si riferisce al costo del singolo bene, non all'importo complessivo della fattura.
- Dimenticare l'IVA indetraibile nel costo: l'IVA non detraibile va sommata al costo del bene e può farlo superare la soglia.
- Frazionare artificiosamente un bene unico: un bene che funziona solo come parte di un complesso va valutato nel suo insieme, non scomposto per restare sotto la soglia.
- Ritenere la deduzione integrale obbligatoria: è una facoltà; l'impresa può comunque scegliere di ammortizzare il bene.
- Omettere l'annotazione contabile: anche i beni dedotti per intero vanno correttamente documentati ai fini del controllo.
Riferimenti normativi
- Art. 102, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deduzione integrale dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.
- Art. 102, comma 1, del TUIR — ammortamento ordinario dei beni materiali strumentali.
- Art. 109 del TUIR — competenza e inerenza dei componenti negativi.
Risorse correlate
- Ammortamento dei beni materiali (art. 102 TUIR)
- Spese di manutenzione e riparazione (art. 102 TUIR)
- Competenza e inerenza dei costi (art. 109 TUIR)
- Registro dei beni ammortizzabili (art. 16 DPR 600/1973)
Disclaimer
Questo contenuto è puramente informativo e non sostituisce un parere professionale personalizzato. La materia tributaria è soggetta a frequenti modifiche normative e interpretative; verificare sempre la versione vigente delle norme citate e l'eventuale prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate prima di assumere decisioni fiscali. Per casi concreti consultare un dottore commercialista o un esperto contabile abilitato.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 10/06/2026.