Salta al contenuto
BilancioUltimo aggiornamento: 30/05/2026

OIC 9 svalutazioni per perdite durevoli di valore

OIC 9 e art. 2426 n. 3 c.c. sul valore recuperabile, con il doppio binario rispetto all'indeducibilità fiscale ex art. 101 TUIR e le imposte anticipate

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

Tempo di lettura

4 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'OIC 9 disciplina la svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali per perdite durevoli di valore: l'immobilizzazione che alla chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore al costo ammortizzato deve essere iscritta a tale minore valore (art. 2426 n. 3 c.c.). La perdita si misura confrontando il valore contabile netto con il valore recuperabile, maggiore tra valore d'uso (flussi attualizzati) e valore equo netto dei costi di vendita. Sul piano fiscale la svalutazione non realizzata è di regola indeducibile: rileva come componente negativo solo la minusvalenza realizzata ex art. 101 TUIR. Da ciò un doppio binario che genera fiscalità anticipata (OIC 25). Il minor valore non si mantiene se vengono meno i motivi, salvo per l'avviamento.

Quando si applica

La svalutazione per perdita durevole va effettuata quando, alla data di bilancio, esistono indicatori (interni o esterni) che il valore contabile di un cespite possa non essere recuperabile:

  • significativo calo del valore di mercato del bene;
  • obsolescenza tecnica o danni fisici;
  • contrazione strutturale della redditività dell'attività cui il bene è destinato;
  • aumento dei tassi di interesse che riduce il valore d'uso;
  • ristrutturazioni, dismissioni programmate o cambi di destinazione.

L'OIC 9 prevede un approccio semplificato per le imprese che non superano per due esercizi consecutivi determinati limiti dimensionali (capacità di ammortamento) e un approccio ordinario fondato sull'attualizzazione dei flussi. La svalutazione è una rettifica straordinaria, distinta dall'ammortamento sistematico: non va confusa con la riduzione fisiologica del valore prodotta dal piano di ammortamento dell'OIC 16.

Come si applica nella pratica

Il valore recuperabile è il maggiore tra valore d'uso e valore equo netto; se inferiore al valore netto contabile, la differenza è la perdita durevole da iscrivere nella voce B.10.c "altre svalutazioni delle immobilizzazioni" (art. 2425 c.c.).

AspettoBinario civilistico (OIC 9)Binario fiscale (art. 101 TUIR)
Svalutazione non realizzataIscritta a conto economico (B.10.c)Indeducibile: variazione in aumento
Minusvalenza realizzata (cessione/eliminazione)Rileva al realizzoDeducibile ex art. 101 c. 1 TUIR
Eliminazione di cespite non ammortizzatoCosto residuo a conto economicoCosto residuo deducibile (art. 102 c. 4 TUIR)
Ripristino di valoreObbligatorio (salvo avviamento)Sopravvenienza tassabile correlata

L'indeducibilità della svalutazione meramente valutativa genera una differenza temporanea deducibile: nell'esercizio in cui il minore valore si tradurrà in una minusvalenza realizzata o in minori ammortamenti, il binario fiscale si riallinea. Su questa base si rilevano le imposte anticipate (OIC 25 — Imposte sul reddito). Per i beni-merce e i crediti la logica del "minore valore" segue principi distinti (OIC 13 e OIC 15); la perdita su crediti definitiva resta governata dall'art. 101 c. 5 TUIR: Minusvalenze e perdite su crediti (art. 101 TUIR).

Esempi pratici

Esempio 1 — Macchinario obsoleto, svalutazione indeducibile

Un impianto ha valore netto contabile di 120.000,00 €. Il valore d'uso stimato è 85.000,00 €, il realizzo di mercato 70.000,00 €: valore recuperabile 85.000,00 €. La perdita durevole è 35.000,00 €. Scrittura: Svalutazione immobilizzazioni (B.10.c) a Fondo svalutazione macchinari 35.000,00 €. Fiscalmente i 35.000,00 € sono indeducibili: variazione in aumento e imposte anticipate al 24% per 8.400,00 €.

Esempio 2 — Dalla svalutazione alla minusvalenza realizzata

L'anno successivo il macchinario svalutato è ceduto a 80.000,00 €, con valore netto contabile residuo (post svalutazione) di 78.000,00 €: emerge una plusvalenza contabile di 2.000,00 €. Sul piano fiscale, però, il valore fiscalmente riconosciuto era più alto (la svalutazione non era stata dedotta): si genera una minusvalenza fiscale deducibile ex art. 101 c. 1 TUIR, che riassorbe le imposte anticipate iscritte.

Esempio 3 — Svalutazione dell'avviamento

Un avviamento iscritto a 200.000,00 €, ammortizzato a 150.000,00 €, mostra una UGC con valore recuperabile 110.000,00 €: si svaluta per 40.000,00 €. Una volta iscritta, la svalutazione dell'avviamento non può essere ripristinata negli esercizi successivi (art. 2426 n. 3 c.c.).

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere perdita durevole e oscillazione temporanea: solo le riduzioni stabili giustificano la svalutazione; un calo congiunturale di breve periodo non va rilevato.
  • Dedurre fiscalmente la svalutazione valutativa: la svalutazione non realizzata è indeducibile; concorre al reddito solo come minusvalenza realizzata ex art. 101 TUIR.
  • Ripristinare la svalutazione dell'avviamento: il divieto è espresso (art. 2426 n. 3 c.c.); il ripristino vale solo per le altre immobilizzazioni.
  • Svalutare oltre il valore recuperabile: la rettifica si arresta al maggiore tra valore d'uso e valore equo netto, non al solo valore di realizzo.
  • Omettere l'informativa in nota integrativa: misura e motivazioni delle riduzioni di valore vanno illustrate (art. 2427 n. 3-bis c.c.).
  • Ignorare le imposte anticipate: l'indeducibilità della svalutazione genera una differenza temporanea da rilevare secondo l'OIC 25, se sussiste la ragionevole certezza del recupero.

Riferimenti normativi

  • Principio contabile nazionale OIC 9 — Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (Fondazione OIC).
  • Codice civile, art. 2426 n. 3 — iscrizione al minor valore durevole e ripristino, con esclusione dell'avviamento.
  • Codice civile, art. 2425 — collocazione della svalutazione nella voce B.10.c del conto economico.
  • Codice civile, art. 2427 n. 3-bis — informativa su misura e motivazioni delle riduzioni di valore.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 101, commi 1 e 5 — deducibilità delle minusvalenze realizzate e delle perdite su crediti; indeducibilità delle svalutazioni meramente valutative.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.