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BilancioUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Svalutazione OIC 9: quando il test si fa, e con quale metodo

Senza un indicatore il test non si fa; sotto i limiti del § 30 si confronta la capacità di ammortamento, e la svalutazione resta indeducibile

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'art. 2426, comma 1, numero 3, del codice civile impone di iscrivere al minor valore l'immobilizzazione che alla chiusura dell'esercizio «risulti durevolmente di valore inferiore» al costo ammortizzato. L'OIC 9 dice come si accerta quel «durevolmente», e la prima regola è di segno negativo: in assenza di indicatori di potenziale perdita non si procede alla determinazione del valore recuperabile (OIC 9, § 16). Il test di impairment non è un adempimento annuale da spuntare: è la conseguenza di un indicatore, e la ricognizione degli indicatori è invece dovuta a ogni data di bilancio.

Quando l'indicatore c'è, si stima il valore recuperabile, cioè il maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d'uso (§§ 5 e 19); se è inferiore al valore netto contabile, la differenza è una perdita durevole da imputare alla voce B10c) «altre svalutazioni delle immobilizzazioni» del conto economico (§§ 11 e 14). Non è una posta «straordinaria»: la sezione straordinaria del conto economico non esiste più dal D.Lgs. 139/2015, e l'OIC 9 vigente ne ha preso atto.

Le società di minori dimensioni hanno una strada alternativa esplicita, l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento (§§ 30-35), che sposta il confronto dai flussi di cassa della singola immobilizzazione ai flussi reddituali della struttura produttiva nel suo complesso. Sul piano fiscale, infine, la svalutazione non produce effetti: l'art. 101, comma 1, del TUIR ammette in deduzione le minusvalenze solo se realizzate.

Senza indicatori il test non si fa

A ogni data di riferimento del bilancio la società valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore; solo in quel caso stima il valore recuperabile, e svaluta soltanto se questo è inferiore al valore netto contabile (§ 16). L'OIC 9 elenca al § 17 gli indicatori da considerare come minimo: la diminuzione significativa del valore di mercato oltre quanto ci si attendeva dal passare del tempo o dall'uso normale; le variazioni significative con effetto negativo nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo; l'aumento dei tassi di interesse di mercato che condiziona il tasso di attualizzazione; il valore contabile delle attività nette superiore al fair value stimato della società; l'obsolescenza o il deterioramento fisico evidente; i cambiamenti significativi nel modo in cui l'attività è utilizzata — fra cui l'attività che diventa inutilizzata, i piani di dismissione o ristrutturazione, la ridefinizione della vita utile e l'informativa interna da cui risulti un andamento peggiore del previsto.

Un indicatore ha un secondo effetto, che si perde spesso di vista: rende opportuno rivedere vita utile residua, criterio di ammortamento e valore residuo, e rettificarli, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata (§ 18). Un impianto che ha smesso di essere competitivo può non richiedere alcuna svalutazione e richiedere comunque un piano di ammortamento più corto.

Fair value o valore d'uso: quale si stima, e quando basta uno solo

Il valore recuperabile è il maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d'uso (§§ 5 e 19). Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita in una regolare operazione fra operatori di mercato alla data di valutazione; la migliore evidenza è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita o il prezzo di un mercato attivo, e in mancanza si usano le migliori informazioni disponibili, considerando transazioni recenti su attività similari nello stesso settore (§ 21). Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale (§§ 6 e 22).

Non serve sempre calcolarli entrambi: se uno dei due risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e l'altro non si stima; e se c'è motivo di ritenere che il fair value approssimi il valore d'uso, il valore d'uso non si calcola (§ 20). È l'indicazione che più riduce il costo del test, ed è scritta nel principio.

Sul contenuto della stima l'OIC 9 pone tre esclusioni tassative: i flussi non comprendono le entrate e le uscite da attività di finanziamento, i pagamenti o rimborsi fiscali e gli investimenti futuri per i quali la società non si sia già obbligata (§ 24); e non comprendono i flussi attesi da una ristrutturazione futura non ancora deliberata né dal miglioramento del rendimento dell'attività (§ 25). Il tasso di sconto è al lordo delle imposte e riflette il valore temporale del denaro e i rischi specifici dell'attività per i quali i flussi non siano già stati rettificati, per non contare due volte lo stesso rischio (§ 26).

Se l'immobilizzazione non genera flussi di cassa autonomi rispetto alle altre, il valore recuperabile si determina a livello di unità generatrice di flussi di cassa (§ 15), e la perdita rilevata sulla UGC si imputa prima all'avviamento allocato su quella unità e poi, in proporzione al valore contabile, alle altre attività (§ 27). L'ammortamento dell'avviamento non sostituisce in alcun modo la verifica della sua recuperabilità (§ 28).

Il test sulla capacità di ammortamento riservato alle società sotto i limiti del § 30

L'approccio semplificato non è una scorciatoia discrezionale: è un'opzione riservata alle società che per due esercizi consecutivi non superano due dei tre limiti del § 30 — cinquanta dipendenti in media nell'esercizio, 4.400.000,00 € di totale attivo, 8.800.000,00 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni — ed è aperta anche alle micro-imprese dell'art. 2435-ter del codice civile. Non è applicabile al bilancio consolidato.

VoceModello base (§§ 16-29)Approccio semplificato (§§ 30-35)
Chi può adottarloTutte le società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civileSolo chi per due esercizi consecutivi non supera due dei tre limiti: 50 dipendenti in media, 4.400.000,00 € di totale attivo, 8.800.000,00 € di ricavi; anche le micro-imprese ex art. 2435-ter
Che cosa si confronta con il valore netto contabileValore recuperabile della singola immobilizzazione o dell'UGC: il maggiore fra fair value al netto dei costi di vendita e valore d'usoCapacità di ammortamento dei futuri esercizi, o il fair value se maggiore, riferita alla struttura produttiva nel suo complesso
Natura dei flussi stimatiFlussi finanziari futuri attualizzati con un tasso al lordo delle imposte che riflette valore temporale del denaro e rischi specificiFlussi reddituali: risultato economico dell'esercizio depurato algebricamente degli ammortamenti
Orizzonte temporalePiani o previsioni più recenti approvati dall'organo amministrativo, in linea tendenziale non oltre cinque anniIn generale non oltre cinque anni
Limiti di impiegoNessunoNon applicabile alla redazione del bilancio consolidato
Che cosa va scritto in nota integrativaDurata dell'orizzonte, tasso di crescita e tasso di attualizzazione, ed eventuali tecniche di determinazione del fair valueMenzione dell'adozione del metodo, durata dell'orizzonte di stima e decisioni assunte sull'ultimo capoverso del § 30
Modello base o approccio semplificato: chi sceglie e che cosa confrontaFonte: Elaborazione SamBooks su OIC 9, §§ 16-29 e 30-35Scarica i dati in CSV

La grandezza su cui si fa il confronto è la capacità di ammortamento, che il § 9 definisce come il margine che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti, determinato «sottraendo algebricamente al risultato economico dell'esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni». Poiché gli ammortamenti sono componenti negativi, sottrarli algebricamente equivale a sommarli al risultato: la capacità di ammortamento è il risultato dell'esercizio prima degli ammortamenti. Nel computo si considera la struttura produttiva esistente, si escludono gli ammortamenti dei futuri investimenti che ne incrementerebbero il potenziale e si includono quelli degli investimenti che servono solo a mantenerla (§ 33); l'orizzonte non supera generalmente i cinque anni (§ 34).

Il caso: una società con immobilizzazioni materiali nette per 900.000,00 € al 31 dicembre 2026, sotto i limiti del § 30, prevede ammortamenti costanti per 180.000,00 € l'anno sui cinque esercizi 2027-2031.

Esercizio del pianoRisultato economico atteso, dopo ammortamentiAmmortamenti della struttura esistenteCapacità di ammortamento
2027-40.000,00 €180.000,00 €140.000,00 €
2028-10.000,00 €180.000,00 €170.000,00 €
202920.000,00 €180.000,00 €200.000,00 €
203035.000,00 €180.000,00 €215.000,00 €
203145.000,00 €180.000,00 €225.000,00 €
Totale del quinquennio 2027-203150.000,00 €900.000,00 €950.000,00 €
Test dell'approccio semplificato: cinque esercizi di capacità di ammortamentoFonte: Elaborazione SamBooks su OIC 9, §§ 9, 33, 34 e 35Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La capacità di ammortamento complessiva del quinquennio è 950.000,00 € contro ammortamenti per 900.000,00 €: il test è superato con un margine di 50.000,00 €, e nessuna svalutazione è dovuta. I due esercizi che chiudono in perdita non cambiano l'esito, perché il § 35 dice espressamente che la chiusura in perdita di alcuni esercizi non implica un obbligo di svalutare quando altri esercizi dimostrano la capacità di produrre utili che compensino quelle perdite. Se invece la capacità complessiva si fermasse a 780.000,00 €, la differenza di 120.000,00 € sarebbe la perdita da imputare, prioritariamente all'avviamento se iscritto e poi alle altre immobilizzazioni in proporzione al valore netto contabile, salvo che circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta a singoli cespiti.

Una società con rami d'azienda che producono flussi di ricavi autonomi applica preferibilmente il modello ai singoli rami, determinando per ciascuno la capacità di ammortamento e criteri di ripartizione dei costi indiretti (§ 32). L'adozione del metodo semplificato va dichiarata in nota integrativa insieme alla durata dell'orizzonte di stima (§ 39).

La svalutazione non è deducibile, e resta un disallineamento da tracciare

L'art. 101, comma 1, del TUIR ammette in deduzione le minusvalenze dei beni relativi all'impresa solo se realizzate ai sensi dell'art. 86, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 — cessione a titolo oneroso o risarcimento. Una svalutazione non è un realizzo: resta un componente valutativo, e la sua imputazione a conto economico non basta a renderla deducibile. Il comma 5 dello stesso articolo riguarda un caso diverso, la perdita dei beni commisurata al costo non ammortizzato, deducibile se risulta da elementi certi e precisi: è la distruzione o il venir meno del bene, non la sua rivalutazione al ribasso. Distinto ancora è il caso dell'eliminazione dal complesso produttivo di un bene non completamente ammortizzato, per il quale l'art. 102, comma 4, del TUIR ammette in deduzione il costo residuo.

Nell'esercizio della svalutazione si opera quindi una variazione in aumento pari alla perdita imputata a B10c). Se la svalutazione fosse di 120.000,00 €, con l'aliquota IRES del 24 per cento dell'art. 77, comma 1, del TUIR la differenza temporanea deducibile varrebbe 28.800,00 € di imposte anticipate — iscrivibili però solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una proiezione dei risultati fiscali che mostri redditi imponibili non inferiori alle differenze che si annulleranno, o da sufficienti differenze temporanee imponibili in annullamento negli stessi esercizi (OIC 25, § 41). Il valore contabile dell'attività per imposte anticipate va rivisto a ogni data di bilancio e ridotto se la ragionevole certezza viene meno (OIC 25, § 91).

Il disallineamento non si chiude da solo. Il valore fiscalmente riconosciuto del bene resta quello ante svalutazione, mentre il valore civilistico è più basso, e l'art. 109, comma 4, del TUIR subordina la deduzione dei componenti negativi all'imputazione a conto economico dell'esercizio di competenza, salvo quelli imputati in un esercizio precedente la cui deduzione sia stata rinviata in conformità alle norme che lo dispongono o lo consentono. Va perciò tenuta memoria della differenza fino al suo riassorbimento, che avviene quando il minor valore si traduce in un componente fiscalmente rilevante — tipicamente al realizzo del bene.

Sul versante civilistico, la svalutazione è ripristinata quando vengono meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto senza la rettifica, con i ripristini rilevati alla voce A5 «altri ricavi e proventi»; il ripristino non è ammesso per l'avviamento, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 3, del codice civile, né per gli oneri pluriennali del numero 5 dello stesso articolo (§§ 11 e 29). In nota integrativa vanno indicate misura e motivazioni delle riduzioni di valore, con esplicito riferimento al concorso delle immobilizzazioni alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al valore di mercato, segnalando le differenze rispetto agli esercizi precedenti (art. 2427, comma 1, numero 3-bis, del codice civile; OIC 9, § 36). Sul piano di ammortamento che precede il test si veda la scheda sull'OIC 16.

Riferimenti normativi

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2426, comma 1, numero 3 — iscrizione al minor valore durevole, divieto di mantenerlo se vengono meno i motivi, esclusione dell'avviamento dal ripristino.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2427, comma 1, numeri 2 e 3-bis — movimenti delle immobilizzazioni; misura e motivazioni delle riduzioni di valore.
  • OIC 9 — Svalutazioni per perdite durevoli di valore, §§ 5, 6 e 7: definizioni di valore recuperabile, valore d'uso e fair value.
  • OIC 9 — Svalutazioni per perdite durevoli di valore, § 9: definizione di capacità di ammortamento.
  • OIC 9 — Svalutazioni per perdite durevoli di valore, § 11: perdite durevoli in voce B10c), ripristini in voce A5.
  • OIC 9 — Svalutazioni per perdite durevoli di valore, §§ 14, 15 e 16: rilevazione della perdita, valore recuperabile dell'UGC e assenza di indicatori.
  • OIC 9 — Svalutazioni per perdite durevoli di valore, §§ 17 e 18: elenco minimo degli indicatori e revisione di vita utile, criterio di ammortamento e valore residuo.
  • OIC 9 — Svalutazioni per perdite durevoli di valore, §§ 19, 20, 21, 22, 24, 25 e 26: determinazione del valore recuperabile, casi in cui basta una sola stima, fair value, valore d'uso, esclusioni dai flussi e tasso di sconto.
  • OIC 9 — Svalutazioni per perdite durevoli di valore, §§ 27, 28 e 29: imputazione della perdita sull'UGC, allocazione dell'avviamento e ripristino del costo.
  • OIC 9 — Svalutazioni per perdite durevoli di valore, §§ 30, 32, 33, 34, 35 e 39: limiti dimensionali dell'approccio semplificato, oggetto del confronto, computo degli ammortamenti, orizzonte temporale, esito del test e informativa.
  • OIC 9 — Svalutazioni per perdite durevoli di valore, § 36: informativa di nota integrativa richiesta dall'art. 2427 del codice civile.
  • OIC 25 — Imposte sul reddito, §§ 41 e 91: ragionevole certezza del recupero delle imposte anticipate e revisione del loro valore contabile.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 101, commi 1 e 5 — minusvalenze deducibili solo se realizzate; perdite di beni commisurate al costo non ammortizzato.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 102, comma 4 — deduzione del costo residuo dei beni eliminati dal complesso produttivo.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 4 — deduzione dei componenti negativi subordinata all'imputazione a conto economico.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 77, comma 1 — aliquota IRES del 24 per cento.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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