Salta al contenuto
BilancioUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

OIC 16 immobilizzazioni materiali: il valore da ammortizzare

Il valore residuo che ferma le quote, il terreno da scorporare, i componenti con vita utile propria e i costi sostenuti dopo l'acquisto

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

Tempo di lettura

7 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Il piano di ammortamento di un cespite poggia su tre elementi che l'OIC 16 chiede di conoscere prima di calcolare la prima quota: il valore da ammortizzare, la residua possibilità di utilizzazione e il metodo (OIC 16, § 62). Il valore da ammortizzare non coincide con il costo iscritto in bilancio: è il costo al netto del valore residuo stimato, e quando quel valore residuo, rivisto periodicamente, raggiunge o supera il valore netto contabile l'ammortamento si interrompe. Il criterio generale lo fissa il codice civile: costo di acquisto o di produzione, ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (art. 2426, comma 1, numeri 1 e 2). Il principio contabile dice come si applica, e cioè quando un cespite va spezzato in più piani e quando un costo sostenuto dopo l'acquisto resta a conto economico invece di salire sul bene.

Il valore da ammortizzare non è il costo, e il valore residuo può fermare le quote

Il valore residuo è la stima del prezzo realizzabile cedendo un'immobilizzazione simile, per caratteristiche tecniche e per processo di utilizzazione, al termine della vita utile. L'OIC 16 lo colloca dentro il piano di ammortamento e chiede di rivederlo periodicamente, per verificare che la stima iniziale regga ancora; nella maggior parte dei casi il valore di realizzo è così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che non se ne tiene conto, ma quando è significativo va sottratto. La conseguenza più netta è la regola di arresto: se dopo l'aggiornamento della stima il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile, l'ammortamento va interrotto (OIC 16, § 62).

Un macchinario acquistato a 48.000 €, comprensivi dei costi accessori, con vita utile stimata in cinque anni e valore residuo stimato in 3.000 €, non si ammortizza per 48.000 € ma per 45.000 €: la quota annua a quote costanti è di 9.000 € e non di 9.600 €. Il metodo a quote costanti è quello preferibile secondo l'OIC 16 (§ 65); le quote decrescenti si usano quando il bene è maggiormente sfruttato nella prima parte della vita utile, mentre le quote crescenti non sono ammesse perché contrastano con il principio di prudenza.

EsercizioQuota di ammortamentoFondo ammortamento a fine esercizioValore netto contabile
Primo esercizio9.000,00 €9.000,00 €39.000,00 €
Secondo esercizio9.000,00 €18.000,00 €30.000,00 €
Terzo esercizio9.000,00 €27.000,00 €21.000,00 €
Quarto esercizio9.000,00 €36.000,00 €12.000,00 €
Quinto esercizio9.000,00 €45.000,00 €3.000,00 €
Valore da ammortizzare (costo 48.000 € meno valore residuo 3.000 €)45.000,00 €
Macchinario da 48.000 € con valore residuo 3.000 €: il piano su cinque eserciziFonte: Elaborazione SamBooks su OIC 16, §§ 62 e 65, e art. 2426, comma 1, numero 2, codice civileScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La residua possibilità di utilizzazione non è la durata fisica del bene ma la sua durata economica: il periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società, stimato su deterioramento, grado di utilizzo, obsolescenza tecnologica, politiche di manutenzione e vincoli legali all'uso (OIC 16, § 63). Se la stima cambia, il valore contabile al netto di ammortamenti e svalutazioni si ripartisce sulla nuova vita utile residua (§ 70): è un cambiamento di stima contabile, non la correzione di un errore, e come tale non tocca i bilanci già approvati. La scheda sull'ammortamento per vita utile e valore residuo percorre il calcolo delle quote esercizio per esercizio.

Quando un cespite si spezza in più piani: terreno, fabbricato, componenti

Un'immobilizzazione iscritta come una riga sola può contenere elementi con vite utili diverse, e in quel caso il piano di ammortamento si divide. Il caso più frequente riguarda i fabbricati: se il valore iscritto incorpora anche quello del terreno su cui insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per determinare l'ammortamento corretto. I terreni non si ammortizzano, salvo quelli la cui utilità è destinata a esaurirsi, come cave e siti utilizzati per le discariche (OIC 16, § 60). Lo stesso vale per i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come le opere d'arte (§ 58).

La seconda ipotesi riguarda i componenti. Quando un'immobilizzazione comprende componenti, pertinenze o accessori con vita utile di durata diversa dal cespite principale, il loro ammortamento si calcola separatamente, salvo che ciò non sia praticabile o significativo: l'esempio del principio è l'ascensore dentro lo stabile o il nastro trasportatore dentro il macchinario, dove il calcolo distinto è più corretto e semplifica la contabilizzazione al momento della sostituzione (OIC 16, § 69).

Lo scorporo per componenti ha un riflesso fiscale già affrontato dall'Agenzia delle entrate. Nella risposta a interpello n. 724 del 18 ottobre 2021, su una centrale eolica iscritta a bilancio come voce unica, l'Agenzia ha confermato che la separazione fra componente immobiliare e componente impiantistica va riflessa anche nel piano di ammortamento fiscale, con riassorbimento del disallineamento separatamente per ciascuna delle due componenti. Il raccordo con i coefficienti fiscali è trattato nella scheda sull'ammortamento dei beni materiali.

Dopo l'acquisto, quale costo sale sul cespite e quale resta a conto economico

I costi di manutenzione ordinaria si rilevano a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti; quelli di manutenzione straordinaria rientrano fra i costi capitalizzabili, ma soltanto nei limiti del valore recuperabile del bene (OIC 16, § 49). La distinzione non è formale: quando le variazioni apportate a un cespite già esistente sono rilevanti, il principio chiede di valutare con attenzione quale parte dei costi sia capitalizzabile e quale sia invece manutenzione ordinaria, e di conservare documentazione adeguata a supporto della scelta. Dopo la capitalizzazione l'ammortamento si applica in modo unitario sul nuovo valore contabile, tenuto conto della vita utile residua (§ 50).

  • Domanda: L'intervento accresce capacità produttiva, vita utile o sicurezza del cespite?
    • no, ripristina soltanto la funzionalità → Manutenzione ordinaria: il costo resta a conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto (OIC 16, § 49)
    • sì, è manutenzione straordinaria → Dopo la capitalizzazione il valore contabile resta entro il valore recuperabile del bene?
    • l'intervento sostituisce un'unità intera → La sostituzione riguarda l'intera unità o solo una parte, per mantenerne l'integrità originaria?
  • Domanda: Dopo la capitalizzazione il valore contabile resta entro il valore recuperabile del bene?
    • sì → Costo capitalizzato sul cespite; l'ammortamento prosegue in modo unitario sul nuovo valore contabile per la vita utile residua (§ 50)
    • no → Si capitalizza solo fino al valore recuperabile: l'eccedenza resta un costo dell'esercizio (§ 49)
  • Domanda: La sostituzione riguarda l'intera unità o solo una parte, per mantenerne l'integrità originaria?
    • l'intera unità → Si capitalizza il costo della nuova unità e si storna il valore netto contabile di quella sostituita, con la minusvalenza alla voce B14 (§ 51)
    • solo una parte → Manutenzione ordinaria: il costo resta a conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto (OIC 16, § 49)
  • Esito: Manutenzione ordinaria: il costo resta a conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto (OIC 16, § 49)
  • Esito: Costo capitalizzato sul cespite; l'ammortamento prosegue in modo unitario sul nuovo valore contabile per la vita utile residua (§ 50)
  • Esito: Si capitalizza solo fino al valore recuperabile: l'eccedenza resta un costo dell'esercizio (§ 49)
  • Esito: Si capitalizza il costo della nuova unità e si storna il valore netto contabile di quella sostituita, con la minusvalenza alla voce B14 (§ 51)
Costo sostenuto su un cespite già in bilancio: quando si capitalizzaFonte: Elaborazione SamBooks su OIC 16, §§ 49, 50 e 51

Il rinnovo va tenuto distinto. La sostituzione di un'intera immobilizzazione comporta la capitalizzazione del costo della nuova unità e lo storno del valore netto contabile di quella sostituita, con l'eventuale minusvalenza alla voce B14 «oneri diversi di gestione»; se invece il rinnovo riguarda solo una parte del bene, per mantenerne l'integrità originaria, i costi sono di manutenzione ordinaria (OIC 16, § 51).

Su un impianto con valore netto contabile di 45.000 €, una revisione periodica da 2.400 € che ne ripristina la funzionalità resta a conto economico; un intervento da 12.000 € che ne aumenta la capacità produttiva si capitalizza, portando il valore contabile a 57.000 €, e da quel momento la quota di ammortamento si ricalcola su quest'ultimo importo per la vita utile residua. Il trattamento fiscale delle stesse spese segue regole proprie, illustrate nella scheda sul plafond delle manutenzioni.

Le domande di chi ci arriva

Il valore residuo stimato va rivisto ogni anno?

L'OIC 16 chiede una revisione periodica della stima iniziale, non necessariamente annuale, per verificare che sia ancora valida. La conseguenza operativa è la stessa: se il valore residuo aggiornato risulta pari o superiore al valore netto contabile, l'ammortamento si interrompe e non riprende finché la stima non cambia di nuovo.

Se nel prezzo di un fabbricato è compreso anche il terreno, come si ammortizza?

Il valore del fabbricato va scorporato da quello del terreno, anche in base a stime, e soltanto la parte riferibile al fabbricato entra nel piano di ammortamento. I terreni non si ammortizzano, con l'eccezione di quelli la cui utilità è destinata a esaurirsi nel tempo, come cave e discariche.

Un componente con vita utile diversa dal cespite principale si ammortizza a parte?

Sì, quando la differenza di durata è significativa e il calcolo separato è praticabile: un ascensore dentro uno stabile o un nastro trasportatore dentro un macchinario hanno un proprio piano. Il vantaggio si vede alla sostituzione, perché il valore del componente è già isolato e non va estratto a posteriori dal cespite.

Una riparazione importante di un macchinario si può capitalizzare?

Solo se accresce la capacità produttiva, la vita utile o la sicurezza del bene, e comunque entro il valore recuperabile. Una riparazione che si limita a ripristinare la funzionalità originaria resta manutenzione ordinaria, quindi costo dell'esercizio in cui è sostenuta, per quanto elevato ne sia l'importo.

Si può cambiare la durata dell'ammortamento se cambiano le stime?

Sì. Il piano va rivisto periodicamente e, quando la residua possibilità di utilizzazione risulta diversa da quella stimata all'origine, il valore contabile del bene si ripartisce sulla nuova vita utile residua. È un cambiamento di stima contabile, che produce effetti dall'esercizio in corso in avanti e va motivato nella nota integrativa.

Riferimenti normativi

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2426, comma 1, numero 1: le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, nel quale si computano anche i costi accessori.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2426, comma 1, numero 2: il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo va sistematicamente ammortizzato in relazione con la residua possibilità di utilizzazione; le modifiche dei criteri e dei coefficienti si motivano in nota integrativa.
  • OIC 16 — Immobilizzazioni materiali, § 49: manutenzione ordinaria a conto economico, manutenzione straordinaria capitalizzabile nei limiti del valore recuperabile.
  • OIC 16 — Immobilizzazioni materiali, § 51: rinnovo e sostituzione, storno del valore netto contabile dell'unità sostituita e minusvalenza alla voce B14.
  • OIC 16 — Immobilizzazioni materiali, § 60: scorporo del valore del terreno dal valore del fabbricato; terreni non ammortizzabili salvo cave e discariche.
  • OIC 16 — Immobilizzazioni materiali, § 62: elementi del piano di ammortamento, revisione periodica del valore residuo e interruzione dell'ammortamento.
  • OIC 16 — Immobilizzazioni materiali, § 69: ammortamento separato dei componenti con vita utile diversa dal cespite principale.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 724 del 18 ottobre 2021: scorporo delle componenti immobiliare e impiantistica di una centrale eolica e riassorbimento separato del disallineamento fra ammortamento civilistico e fiscale.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su Bilancio

Vedi tutte le 58 schede su Bilancio