Rimanenze di magazzino: valutazione e scritture contabili
Come si valutano le rimanenze finali: costo specifico, FIFO, LIFO e media ponderata, minore fra costo e mercato e valore minimo fiscale dell'art. 92 TUIR
05/08/2026
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In sintesi
Le rimanenze di magazzino sono i beni acquistati o prodotti e non ancora venduti alla data di chiusura dell'esercizio: si iscrivono al costo di acquisto o di produzione, oppure al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se minore (art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile), e la loro variazione rispetto alle esistenze iniziali concorre a formare il reddito d'impresa (art. 92, comma 1, del TUIR).
La logica è duplice. Sul piano patrimoniale le rimanenze sono un'attività dell'attivo circolante, iscritta alla voce C.I dello schema dell'art. 2424 del codice civile (materie prime, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti). Sul piano economico non sono un ricavo: la loro rilevazione rettifica i costi già sostenuti per beni che non hanno ancora generato ricavi, in applicazione del principio per cui si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento (art. 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile).
Quando si applica
La valutazione delle rimanenze è un adempimento di chiusura obbligatorio per ogni impresa in contabilità ordinaria. L'inventario deve essere redatto all'inizio dell'esercizio e successivamente ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa (art. 2217, comma 1, del codice civile); l'inventario si chiude con il bilancio, e nelle valutazioni l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili (art. 2217, comma 2).
Sul piano fiscale rilevano le rimanenze dei beni indicati all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR: i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, e le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili — esclusi quelli strumentali — acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Il momento rilevante è la chiusura dell'esercizio, coerentemente con il principio generale per cui i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza (art. 109, comma 1, del TUIR).
Come si applica nella pratica
1. Conta fisica. Il punto di partenza è l'inventario fisico: quantità effettivamente presenti, distinte per categoria. Vanno incluse le merci di proprietà presso terzi ed escluse quelle di terzi in giacenza.
2. Determinazione del costo. Le rimanenze si iscrivono al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il n. 1 dell'art. 2426: nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori, mentre il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere altri costi per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di fabbricazione. Il n. 9 precisa che i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.
3. Scelta del metodo per i beni fungibili. Quando i beni non sono individuabili singolarmente, il costo può essere calcolato con il metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» (FIFO) o «ultimo entrato, primo uscito» (LIFO), ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 10, del codice civile. Se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata per categoria di beni nella nota integrativa. Per i beni individuabili resta il costo specifico.
4. Test del minore fra costo e valore di realizzo. Determinato il costo, va confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato: se questo è minore, prevale. Il minor valore non può essere mantenuto nei bilanci successivi se ne sono venuti meno i motivi (art. 2426, comma 1, n. 9). La svalutazione, quindi, non è definitiva: va riesaminata ogni anno.
5. Le scritture. Le rimanenze finali si rilevano il 31 dicembre con una scrittura che accende il conto patrimoniale e riduce i costi dell'esercizio; all'apertura dell'esercizio successivo lo stesso valore viene stornato e diventa esistenza iniziale, cioè costo. La regola fiscale è esplicita: le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo (art. 92, comma 7, del TUIR).
6. Effetto sul conto economico. Lo schema dell'art. 2425 del codice civile colloca le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti alla voce A.2 del valore della produzione, e le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci alla voce B.11 dei costi della produzione. In entrambi i casi la variazione rettifica il costo d'acquisto della voce B.6.
7. Il doppio binario civilistico-fiscale. Il TUIR non impone un metodo, ma fissa un valore minimo: le rimanenze finali, se non valutate a costi specifici, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo il valore determinato secondo il LIFO a scatti annuali dei commi 2 e 3 (art. 92, comma 1). Tuttavia, per le imprese che in bilancio valutano con la media ponderata, con il FIFO o con varianti del LIFO, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato (art. 92, comma 4): il binario civilistico "tira" quello fiscale. La divergenza si apre soprattutto sulle svalutazioni, perché fiscalmente il valore minimo si determina moltiplicando l'intera quantità dei beni per il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio (art. 92, comma 5), parametro che può essere più alto del valore di realizzo stimato in bilancio. Il dettaglio delle regole tributarie è nella scheda sul valore minimo fiscale delle rimanenze ex art. 92 TUIR, mentre l'impostazione contabile è quella dell'OIC 13.
Esempi pratici
Esempio 1 — La ferramenta che confronta quattro metodi sullo stesso magazzino
Una ditta di ferramenta ha in giacenza iniziale 1.000 pezzi di un articolo a 2,00 € (2.000 €). Nell'esercizio acquista 2.000 pezzi a 2,20 € (4.400 €), 2.000 pezzi a 2,50 € (5.000 €) e 1.000 pezzi a 2,80 € (2.800 €). Disponibilità complessiva: 6.000 pezzi per 14.200 €. Vende 4.500 pezzi; restano 1.500 pezzi. Il costo medio degli acquisti dell'esercizio è 12.200 € / 5.000 pezzi = 2,44 €.
| Metodo | Composizione della rimanenza | Valore |
|---|---|---|
| Costo specifico | 1.500 pezzi identificati nel lotto a 2,50 € | 3.750,00 € |
| Costo medio ponderato | 1.500 pezzi a 2,3667 € (14.200 € / 6.000) | 3.550,00 € |
| FIFO | 1.000 pezzi a 2,80 € + 500 pezzi a 2,50 € | 4.050,00 € |
| LIFO a scatti annuali | 1.000 pezzi a 2,00 € (strato iniziale) + 500 pezzi a 2,44 € | 3.220,00 € |
Lo stesso magazzino fisico produce valori compresi fra 3.220,00 € e 4.050,00 €: 830,00 € di differenza di reddito imponibile. La scelta del metodo non è neutra, e per questo l'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, impone che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all'altro.
Esempio 2 — La srl tessile che svaluta la collezione invenduta
Una srl tessile ha in giacenza 800 capi della collezione precedente, con costo di produzione di 60,00 € ciascuno (48.000 €). Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, stimato sul canale outlet, è 35,00 € a capo (28.000 €). In bilancio le rimanenze vanno iscritte a 28.000 €, con una svalutazione di 20.000 €.
Sul piano fiscale il valore minimo si determina moltiplicando l'intera quantità per il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio (art. 92, comma 5, del TUIR). Se in dicembre quel valore è 42,00 € a capo, il minimo fiscale è 33.600 €: la svalutazione riconosciuta si ferma a 14.400 € e i restanti 5.600 € sono una variazione in aumento in dichiarazione. Lo stesso comma precisa che il minor valore così attribuito vale anche per gli esercizi successivi, sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
Esempio 3 — Le scritture di chiusura e riapertura in una PMI alimentare
Una PMI del settore alimentare chiude l'esercizio N con esistenze iniziali di merci per 45.000 €, acquisti per 310.000 € e rimanenze finali valutate 52.000 €.
31/12/N — rilevazione delle rimanenze finali
| Conto | Voce di bilancio | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Merci c/rimanenze | SP — C.I.4 attivo circolante | 52.000,00 € | — |
| Variazione rimanenze di merci | CE — B.11 | — | 52.000,00 € |
All'apertura dell'esercizio N+1 — storno: le rimanenze finali diventano esistenze iniziali
| Conto | Voce di bilancio | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Variazione rimanenze di merci | CE — B.11 | 52.000,00 € | — |
| Merci c/rimanenze | SP — C.I.4 attivo circolante | — | 52.000,00 € |
Effetto sul conto economico dell'esercizio N
| Voce | Importo |
|---|---|
| B.6 — Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 310.000,00 € |
| B.11 — Variazioni delle rimanenze (45.000 € − 52.000 €) | −7.000,00 € |
| Costo del venduto di competenza | 303.000,00 € |
L'incremento di magazzino di 7.000 € non è un ricavo: è la quota di acquisti rinviata all'esercizio successivo.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: trattare la rimanenza finale come un ricavo, iscrivendola fra i proventi. La variazione delle rimanenze è una rettifica di costo che vive alle voci A.2 e B.11 dello schema dell'art. 2425 del codice civile; si evita usando conti di variazione dedicati e verificando che il valore della produzione non sia gonfiato dal magazzino.
- Errore: cambiare metodo di valutazione da un anno all'altro per "aggiustare" il risultato. Il n. 6 dell'art. 2423-bis, comma 1, vieta la modifica dei criteri da un esercizio all'altro salvo casi eccezionali, che il comma 2 dello stesso articolo impone di motivare in nota integrativa indicandone l'influenza sul risultato economico.
- Errore: fermarsi al costo senza eseguire il test di mercato. Il n. 9 dell'art. 2426 impone il minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; si evita costruendo ogni anno, per le categorie a rischio di obsolescenza, un prospetto di confronto documentato.
- Errore: mantenere una svalutazione anche quando le condizioni sono migliorate. Lo stesso n. 9 stabilisce che il minor valore non può essere mantenuto nei bilanci successivi se ne sono venuti meno i motivi: la valutazione va rifatta ogni anno, non ereditata.
- Errore: dare per scontato che la svalutazione civilistica sia integralmente deducibile. Il parametro fiscale è il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio (art. 92, comma 5, del TUIR): l'eccedenza va gestita come variazione in aumento e monitorata negli esercizi successivi.
- Errore: includere i costi di distribuzione nel costo di produzione. Il n. 9 dell'art. 2426 lo esclude espressamente; si evita separando i costi di fabbricazione da quelli commerciali.
Riferimenti normativi
- Codice civile, art. 2426, comma 1, nn. 1, 9 e 10 — costo di acquisto e di produzione, minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, metodi della media ponderata, FIFO e LIFO.
- Codice civile, art. 2423-bis, commi 1 e 2 — prudenza e competenza (comma 1, nn. 1 e 3), immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro (comma 1, n. 6) e deroghe consentite in casi eccezionali, da motivare in nota integrativa (comma 2).
- Codice civile, art. 2424, comma 1 — stato patrimoniale, voce C.I «Rimanenze».
- Codice civile, art. 2425, comma 1 — conto economico, voci A.2 e B.11.
- Codice civile, art. 2217, commi 1 e 2 — inventario annuale e criteri di valutazione.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 92, commi 1, 4, 5 e 7 — valore minimo, rilevanza del metodo adottato in bilancio, valore normale medio dell'ultimo mese, continuità fra rimanenze finali ed esistenze iniziali.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 85, comma 1, e 109, comma 1 — beni le cui rimanenze rilevano e competenza dei componenti di reddito.
Sul piano dei principi contabili nazionali la materia è trattata dall'OIC 13, dedicato alle rimanenze di magazzino.
Risorse correlate
- Rimanenze di magazzino art. 92 TUIR: valutazione fiscale
- OIC 13 rimanenze: minore tra costo e valore di realizzo
- Fondo svalutazione crediti: stima civilistica e limiti fiscali
- Libro giornale e libro degli inventari: art. 2216-2217 c.c.
- Bilancio d'esercizio CEE art. 2423 c.c.: struttura e principi
- Nota integrativa: contenuto e funzione art. 2427 c.c.
- Piano dei conti: struttura, mastri e conti per una PMI
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.
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