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ContabilitàUltimo aggiornamento: 16/09/2026Verificato su Normattiva il 16/09/2026

Bilancio di verifica: dalla quadratura alla riapertura dei conti

Lo strumento che precede il bilancio d'esercizio: che cosa dimostra la quadratura dare e avere, quali rettifiche seguono, come si chiudono e si riaprono i conti

Ultimo aggiornamento

16/09/2026

Verificato su Normattiva

16/09/2026

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In sintesi

Il bilancio di verifica è un prospetto interno che riepiloga, a una certa data, i movimenti e i saldi di tutti i conti accesi nella contabilità generale. Non è un documento previsto dal codice civile e non si deposita da nessuna parte: serve a controllare che la partita doppia regga prima di passare alle rettifiche di fine esercizio e alla redazione del bilancio.

La sua utilità sta in un'uguaglianza. Se ogni operazione è stata registrata con addebiti e accrediti di pari importo, il totale dei movimenti in dare eguaglia il totale dei movimenti in avere, e lo stesso vale per i saldi. Quando i due totali non coincidono c'è un errore materiale da cercare prima di procedere; quando coincidono, la registrazione è formalmente integra, il che è meno di quanto sembri.

Da lì in poi il percorso è fissato: inventario e scritture di assestamento portano i valori alla competenza dell'esercizio, l'epilogo chiude i conti economici, la chiusura generale chiude quelli patrimoniali, e all'apertura dell'esercizio successivo la scrittura di riapertura li rimette in vita con gli stessi saldi. Gli obblighi di tenuta dei libri e i termini di conservazione sono un capitolo a parte, trattato nella scheda sulle scritture contabili civilistiche.

Che cosa dimostra una quadratura riuscita

L'uguaglianza fra dare e avere prova che ogni registrazione è stata completata, non che sia stata fatta sul conto giusto. Un acquisto di materie prime imputato a «Salari e stipendi» quadra perfettamente e sposta il conto economico di tutto il suo importo; una fattura di vendita mai registrata non rompe alcuna uguaglianza, perché mancano sia l'addebito sia l'accredito. La quadratura intercetta gli errori di importo e quelli di digitazione unilaterale, non quelli di imputazione né le omissioni.

ContoSaldo dareSaldo avere
Banca c/c24.800,00 €0,00 €
Crediti verso clienti196.400,00 €0,00 €
Impianti e macchinari62.000,00 €0,00 €
Merci c/acquisti212.000,00 €0,00 €
Salari e stipendi84.500,00 €0,00 €
Debiti verso fornitori0,00 €118.900,00 €
IVA a debito0,00 €9.300,00 €
Capitale sociale0,00 €112.000,00 €
Merci c/vendite0,00 €339.500,00 €
Totale dei saldi579.700,00 €579.700,00 €
Bilancio di verifica dei saldi al 31/12, prima delle scritture di assestamentoFonte: Elaborazione SamBooks su un insieme ridotto di conti, secondo le regole della partita doppia e l'art. 2216 del codice civileScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

L'esempio lavora su un insieme ridotto di conti, scelti per rendere leggibile la struttura. I saldi in dare valgono 579.700,00 € e altrettanto valgono quelli in avere: la contabilità quadra, e i conti economici e patrimoniali possono essere separati per il passo successivo. Nessuna delle scritture di assestamento è stata ancora registrata, quindi il risultato che si leggerebbe adesso non è ancora il risultato dell'esercizio.

Sui tempi la norma fiscale è più precisa di quella civilistica: l'art. 22 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 stabilisce che «le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni». Il libro giornale, per l'art. 2216 del codice civile, «deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa», e l'art. 2219 impone che tutte le scritture siano tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza abrasioni.

Le rettifiche che stanno fra la verifica e il bilancio

Fra il bilancio di verifica e il bilancio d'esercizio ci sono le scritture di assestamento, e il loro scopo è uno solo: portare i valori alla competenza economica. Il principio sta nell'art. 2423-bis, comma 1, numero 3, del codice civile, che impone di tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. OIC 11 aggiunge il corollario operativo al paragrafo 32: «il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio».

Le famiglie di rettifica sono queste, e ciascuna ha una disciplina propria che non si esaurisce in questa scheda.

  • Ratei e risconti, attivi e passivi, per i costi e i proventi comuni a più esercizi che variano in ragione del tempo — calcolo e scritture nella scheda su ratei e risconti e nel principio OIC 18
  • Fatture da emettere e da ricevere, per le operazioni di competenza già eseguite e non ancora documentate
  • Rimanenze finali di magazzino, che rettificano i costi d'acquisto dell'esercizio
  • Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
  • Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri e al trattamento di fine rapporto
  • Imposte correnti, differite e anticipate, trattate nel principio OIC 25

L'inventario è il presidio civilistico di questo passaggio: l'art. 2217 del codice civile ne impone la redazione all'inizio dell'esercizio e poi ogni anno, con l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa.

1Durante l'esercizioRegistrazione cronologica delleoperazioni nel libro giornalegiorno per giorno secondo l'art. 2216 delcodice civile, e comunque entro sessantagiorni per l'art. 22 del DPR 600/19732Prima delle rettificheBilancio di verifica: confronto fratotale dei saldi dare e totale deisaldi avereprospetto interno, non previsto dal codicecivile; intercetta errori di importo eregistrazioni incomplete3Alla data di chiusuraInventario e scritture di assestamentoart. 2217, comma 1 del codice civile perl'inventario; competenza economica ai sensidell'art. 2423-bis, comma 1, n. 34Dopo l'assestamentoEpilogo dei conti economici al contodi risultato economicoil saldo del conto di risultato è l'utile ola perdita dell'esercizio5A esercizio chiusoChiusura dei conti patrimoniali alconto di bilancio di chiusurail risultato dell'esercizio entra fra leposte del patrimonio netto; l'inventario sichiude con il bilancio (art. 2217, comma 2)6All'apertura dell'esercizio successivoRiapertura dei soli conti patrimonialie storno delle rettifiche provvisoriescrittura speculare a quella di chiusura;ratei e risconti si stornano subito dopo lariapertura
  1. Durante l'esercizio: Registrazione cronologica delle operazioni nel libro giornale — giorno per giorno secondo l'art. 2216 del codice civile, e comunque entro sessanta giorni per l'art. 22 del DPR 600/1973
  2. Prima delle rettifiche: Bilancio di verifica: confronto fra totale dei saldi dare e totale dei saldi avere — prospetto interno, non previsto dal codice civile; intercetta errori di importo e registrazioni incomplete
  3. Alla data di chiusura: Inventario e scritture di assestamento — art. 2217, comma 1 del codice civile per l'inventario; competenza economica ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 3
  4. Dopo l'assestamento: Epilogo dei conti economici al conto di risultato economico — il saldo del conto di risultato è l'utile o la perdita dell'esercizio
  5. A esercizio chiuso: Chiusura dei conti patrimoniali al conto di bilancio di chiusura — il risultato dell'esercizio entra fra le poste del patrimonio netto; l'inventario si chiude con il bilancio (art. 2217, comma 2)
  6. All'apertura dell'esercizio successivo: Riapertura dei soli conti patrimoniali e storno delle rettifiche provvisorie — scrittura speculare a quella di chiusura; ratei e risconti si stornano subito dopo la riapertura
Dalla registrazione corrente alla riapertura: la sequenza dei passaggiFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 2216, 2217 e 2423-bis del codice civile e art. 22 DPR 600/1973

Chiusura e riapertura: due scritture speculari

Registrate le rettifiche, i conti economici si chiudono per primi. L'epilogo li gira tutti a un conto di risultato economico: i costi in dare, i ricavi in avere, e il saldo che ne esce è il risultato dell'esercizio. Nell'esempio, ai 339.500,00 € di ricavi di vendita si aggiungono 31.000,00 € di rimanenze finali e si contrappongono 212.000,00 € di acquisti, 84.500,00 € di salari e 12.400,00 € di ammortamento degli impianti: l'utile è di 61.600,00 €.

I conti patrimoniali si chiudono per secondi, contro un conto di bilancio di chiusura, e il risultato d'esercizio entra fra le poste del patrimonio netto. Anche qui l'uguaglianza deve tornare: 24.800,00 € di banca, 196.400,00 € di crediti verso clienti, 49.600,00 € di impianti al netto dell'ammortamento e 31.000,00 € di rimanenze fanno 301.800,00 € di attività, contro 118.900,00 € di debiti verso fornitori, 9.300,00 € di IVA a debito, 112.000,00 € di capitale sociale e 61.600,00 € di utile.

L'art. 2217, comma 2, chiude il cerchio dal lato civilistico: «l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite». La sottoscrizione dell'imprenditore va apposta entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

La riapertura è la stessa scrittura letta al contrario. All'apertura dell'esercizio successivo i conti patrimoniali riprendono vita con i saldi di chiusura, addebitati e accreditati in senso inverso contro un conto di bilancio di apertura; i conti economici no, perché il loro saldo è già confluito nel risultato. Le scritture di assestamento che avevano natura provvisoria, come i ratei e i risconti, si stornano subito dopo la riapertura, così che il loro effetto ricada sull'esercizio a cui appartiene.

Chiuso l'esercizio restano gli obblighi di conservazione. L'art. 22, comma 2, del DPR 600/1973 impone di conservare le scritture contabili obbligatorie fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine dell'art. 2220 del codice civile. Dal 1° gennaio 2027 la disposizione vive nel testo unico degli adempimenti e dell'accertamento allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141, il cui art. 29 riproduce l'art. 22 e ne prende formalmente il posto nei rinvii degli altri testi unici.

Le domande di chi ci arriva

Se il bilancio di verifica quadra, la contabilità è corretta?

No: la quadratura prova soltanto che ogni scrittura ha addebiti e accrediti di pari importo. Un costo imputato al conto sbagliato, o una fattura mai registrata, lasciano i totali perfettamente uguali. I controlli di merito, come la riconciliazione dei saldi bancari e dei conti fornitori, restano necessari.

Entro quanti giorni vanno eseguite le registrazioni contabili?

Entro sessanta giorni per le scritture cronologiche e per le scritture ausiliarie di magazzino, ai sensi dell'art. 22 del DPR 29 settembre 1973 n. 600. Il codice civile, all'art. 2216, richiede in ogni caso che il libro giornale indichi giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

Quali scritture si registrano fra il bilancio di verifica e il bilancio d'esercizio?

Le scritture di assestamento: ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, rimanenze finali, ammortamenti, accantonamenti ai fondi e al trattamento di fine rapporto, imposte dell'esercizio. Servono a portare i valori alla competenza economica richiesta dall'art. 2423-bis, comma 1, numero 3, del codice civile.

I conti economici si riaprono all'inizio dell'esercizio successivo?

No. La riapertura riguarda i soli conti patrimoniali, che riprendono i saldi di chiusura con la scrittura speculare a quella di chiusura. I conti economici sono già stati azzerati dall'epilogo e il loro saldo complessivo è confluito nel risultato dell'esercizio, iscritto nel patrimonio netto.

Entro quando va sottoscritto l'inventario?

Entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette, come prevede l'art. 2217, comma 3, del codice civile. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, secondo il comma 2 dello stesso articolo.

Riferimenti normativi

  • Codice civile, art. 2214, comma 1 — libro giornale e libro degli inventari fra le scritture obbligatorie
  • Codice civile, art. 2216, comma 1 — registrazione giorno per giorno delle operazioni nel libro giornale
  • Codice civile, art. 2217, commi 1, 2 e 3 — inventario annuale, chiusura con il bilancio, sottoscrizione
  • Codice civile, art. 2219, comma 1 — norme di un'ordinata contabilità
  • Codice civile, art. 2423-bis, comma 1, n. 3 — competenza economica di proventi e oneri
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 22, comma 1 — termine di sessanta giorni per le registrazioni cronologiche e per le scritture ausiliarie di magazzino
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 22, comma 2 — conservazione delle scritture contabili obbligatorie fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo d'imposta; dal 1° gennaio 2027 art. 29 del testo unico degli adempimenti e dell'accertamento allegato al D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141
  • OIC 11 «Bilancio d'esercizio: finalità e postulati», paragrafi 29 e 32 — postulato della competenza e correlazione fra costi e ricavi

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.

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