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ContabilitàUltimo aggiornamento: 16/09/2026Verificato su Normattiva il 16/09/2026

Fatture da emettere e da ricevere: le scritture di fine anno

Merce consegnata a dicembre e fattura di gennaio: come si porta il costo o il ricavo nell'anno di competenza, e perché l'IVA resta ferma al documento

Ultimo aggiornamento

16/09/2026

Verificato su Normattiva

16/09/2026

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In sintesi

Le fatture da emettere e le fatture da ricevere sono le due voci con cui si porta nell'esercizio un ricavo o un costo già maturato, quando il documento che lo accompagna non è ancora stato emesso o non è ancora arrivato. Sono la traduzione contabile di un principio: si tiene conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento (art. 2423-bis, comma 1, numero 3, del codice civile).

Il principio generale di competenza e le sue implicazioni sulla prudenza sono descritti nella scheda sui principi di redazione del bilancio. Qui interessa il caso applicativo, che è il più frequente di tutta la chiusura: l'operazione è stata eseguita entro il 31 dicembre, il documento arriva dopo, e i due piani vanno separati.

Da non confondere con i ratei. Nella voce ratei e risconti si possono iscrivere soltanto quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi la cui entità varia in ragione del tempo (art. 2424-bis, comma 6): sono canoni, interessi, premi, cioè prestazioni che maturano giorno per giorno. Una fattura da emettere o da ricevere riguarda invece un'operazione intera e già conclusa, che non si spezza fra due esercizi. Il calcolo dei ratei sta nella scheda su ratei e risconti.

Che cosa sposta un costo o un ricavo nell'anno di competenza

Il momento che conta è quello dell'operazione, e la norma fiscale lo individua con precisione. I corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende; i corrispettivi delle prestazioni di servizi alla data in cui le prestazioni sono ultimate, o alla data di maturazione per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici (art. 109, comma 2, del TUIR).

I principi contabili arrivano allo stesso risultato per un'altra strada, quella del rischio. I ricavi per la vendita di beni si rilevano quando è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita e l'ammontare può essere determinato in modo attendibile (OIC 34, § 23); specularmente, i debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verifica il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, che per i beni mobili coincide con la spedizione o la consegna (OIC 19, § 38).

VoceFattura da emettereFattura da ricevere
Che cosa è già avvenuto entro la chiusuraLa cessione è stata eseguita o la prestazione ultimata, il documento non è ancora stato emessoIl bene è stato consegnato o il servizio ultimato, la fattura del fornitore non è ancora arrivata
Che cosa si rileva al 31 dicembreIl ricavo di competenza, in contropartita a un creditoIl costo di competenza, in contropartita a un debito
Dove finisce nello stato patrimonialeAttivo circolante, fra i crediti verso clienti (voce C.II.1)Passivo, fra i debiti verso fornitori (voce D.7)
Che cosa resta fuori dalla scritturaL'IVA, che diventa esigibile con l'effettuazione e si addebita con il documentoL'IVA, detraibile a partire dall'anno in cui la fattura è ricevuta e annotata
Che cosa succede nell'esercizio successivoIl credito si chiude con l'emissione della fattura, senza toccare il conto economicoIl debito si chiude con la registrazione della fattura, senza toccare il conto economico
Fatture da emettere e fatture da ricevere: due voci speculariFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2424 del codice civile e art. 109 TUIRScarica i dati in CSV

Restano due condizioni da verificare prima di iscrivere la voce. La prima è quantitativa: i componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui quelle condizioni si verificano (art. 109, comma 1, del TUIR). Una consegna avvenuta a dicembre con prezzo ancora in trattativa resta quindi fuori. La seconda è formale e riguarda i soli costi: le spese non sono deducibili se e nella misura in cui non risultano imputate al conto economico dell'esercizio di competenza (art. 109, comma 4), quindi la scrittura di fine anno non è un abbellimento del bilancio ma la condizione per dedurre il costo.

Merce consegnata il 28 dicembre, fattura del 10 gennaio

Un'impresa riceve merce il 28 dicembre 2025, accompagnata dal documento di trasporto. Il fornitore emette la fattura differita il 10 gennaio 2026: imponibile 3.000,00 €, IVA al 22% pari a 660,00 €, totale 3.660,00 €.

ComponenteEsercizio a cui appartieneImporto
Imponibile della merce consegnata il 28 dicembre 2025Costo di competenza 20253.000,00 €
IVA al 22% addebitata in fatturaDetraibile nel 2026, anno di ricezione660,00 €
Totale della fattura ricevuta il 10 gennaio 20263.660,00 €
Merce consegnata il 28 dicembre 2025 e fatturata il 10 gennaio 2026Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 109 TUIR e artt. 16 e 21 DPR 633/1972Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Al 31 dicembre 2025 la contabilità registra il solo costo, al netto dell'imposta: 3.000,00 € in dare al conto «Merci c/acquisti» e 3.000,00 € in avere al conto «Debiti per fatture da ricevere», che confluisce fra i debiti verso fornitori della voce D.7 dello stato patrimoniale (art. 2424, comma 1). L'IVA resta fuori, perché il diritto alla detrazione non è ancora nato.

A gennaio 2026 la scrittura si rovescia. Il debito per fatture da ricevere si chiude per 3.000,00 € e al suo posto si registra la fattura vera: 3.000,00 € di imponibile già a costo nel 2025, 660,00 € di IVA a credito e 3.660,00 € di debito verso il fornitore. Il conto economico del 2026 non viene toccato, e questa è la verifica più rapida che la scrittura sia stata fatta bene.

Il meccanismo è speculare per le fatture da emettere. La merce spedita a un cliente il 29 dicembre e fatturata a gennaio genera al 31 dicembre un ricavo e un credito iscritto fra i crediti verso clienti della voce C.II.1, anch'esso al netto dell'IVA, che verrà addebitata solo con il documento.

Perché l'IVA resta nell'anno della fattura

L'imposta segue un calendario suo, agganciato al documento e non alla competenza economica. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione per gli immobili e della consegna o spedizione per i beni mobili (art. 6, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633); la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione, e nel caso della fatturazione differita documentata da documento di trasporto entro il giorno 15 del mese successivo (art. 21, comma 4). Sul lato dell'acquirente, le fatture di acquisto si annotano anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitata la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno (art. 25, comma 1).

La regola che manda in confusione più spesso è quella della liquidazione periodica. Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitata la detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente» (art. 1, comma 1, del DPR 23 marzo 1998 n. 100). La fattura di dicembre che arriva a gennaio è esattamente l'eccezione: la sua imposta non torna nella liquidazione di dicembre, e confluisce in quella del mese in cui il documento è stato ricevuto e annotato.

L'Agenzia delle entrate ha ricostruito il meccanismo nella circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, spiegando che il termine per esercitare la detrazione decorre dal momento in cui si verificano insieme il presupposto sostanziale, cioè l'avvenuta esigibilità dell'imposta, e quello formale, cioè il possesso di una valida fattura. La stessa circolare porta l'esempio del disallineamento: «una fattura di acquisto ricevuta nell'anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019», cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione.

C'è un adempimento materiale che discende da quel passaggio, ed è l'unico. Se la registrazione avviene nei primi quattro mesi dell'anno successivo, la stessa circolare chiede che sia effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti riservata alle fatture ricevute nell'anno precedente, così che l'imposta non entri nelle liquidazioni periodiche del nuovo anno e concorra invece al saldo della dichiarazione annuale di quello vecchio; resta salva la possibilità di adottare soluzioni gestionali diverse dal sezionale, purché garantiscano gli stessi requisiti di tenuta e di controllo.

Il risultato pratico è una asimmetria da mettere in conto in ogni chiusura: il costo appartiene all'anno della consegna, l'IVA all'anno della fattura. Trattarle come un blocco unico porta a sbagliare l'una o l'altra.

Le domande di chi ci arriva

La merce è arrivata a dicembre e la fattura a gennaio: in quale anno va il costo?

Nell'anno della consegna. Le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione (art. 109, comma 2, lettera a), del TUIR), quindi al 31 dicembre si rileva il costo in contropartita al conto «Debiti per fatture da ricevere», al netto dell'IVA.

Posso detrarre l'IVA di una fattura di dicembre ricevuta a gennaio?

Non nella liquidazione di dicembre. La regola che consente la detrazione per i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo non si applica alle operazioni effettuate nell'anno precedente (art. 1, comma 1, del DPR 100/1998): l'imposta entra nella liquidazione del mese in cui la fattura è stata ricevuta e annotata.

Che differenza c'è fra una fattura da ricevere e un rateo passivo?

Il rateo riguarda quote di costi comuni a due o più esercizi che variano in ragione del tempo, come gli interessi o un canone a cavallo d'anno (art. 2424-bis, comma 6). La fattura da ricevere riguarda invece un'operazione intera, già eseguita entro la chiusura, per la quale manca solo il documento.

Il lavoro è stato ultimato a dicembre e il cliente paga a gennaio: quando si rileva il ricavo?

Alla data in cui la prestazione è ultimata, quindi nell'esercizio in cui il lavoro è finito (art. 109, comma 2, lettera b), del TUIR). Al 31 dicembre si iscrive il ricavo in contropartita a un credito per fatture da emettere, al netto dell'IVA, che seguirà l'emissione del documento.

Riferimenti normativi

  • Codice civile, art. 2423-bis, comma 1, numero 3 — proventi e oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento
  • Codice civile, art. 2424, comma 1 — crediti verso clienti alla voce C.II.1 e debiti verso fornitori alla voce D.7
  • Codice civile, art. 2424-bis, comma 6 — nei ratei e risconti solo quote di costi e proventi comuni a più esercizi che variano in ragione del tempo
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 109, comma 1 — competenza, certezza dell'esistenza e obiettiva determinabilità dell'ammontare
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 109, comma 2 — consegna o spedizione per i beni mobili, ultimazione per le prestazioni di servizi
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 109, comma 4 — deducibilità subordinata all'imputazione al conto economico dell'esercizio di competenza
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 6, comma 1 — momento di effettuazione delle cessioni di beni
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 16, comma 1 — aliquota ordinaria del ventidue per cento
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, comma 4 — fattura entro dodici giorni; fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 25, comma 1 — annotazione delle fatture di acquisto con riferimento all'anno di ricezione
  • DPR 23 marzo 1998 n. 100, art. 1, comma 1 — detrazione entro il giorno 16 per i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo, con eccezione delle operazioni dell'anno precedente
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 — doppio presupposto della detrazione e annotazione delle fatture ricevute nell'anno successivo alla consegna
  • OIC 34 «Ricavi», § 23 — rilevazione dei ricavi per vendita di beni: trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici e ammontare determinabile in modo attendibile
  • OIC 19 «Debiti», § 38 — debiti da acquisti di beni rilevati con il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, che per i beni mobili coincide con la spedizione o la consegna

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.

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