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ContabilitàUltimo aggiornamento: 05/08/2026

Fatture da emettere e da ricevere: competenza e scritture

Costi e ricavi maturati entro il 31 dicembre ma non ancora fatturati: art. 2423-bis c.c. e art. 109 TUIR, rilevazione, storno e IVA nel periodo giusto

Ultimo aggiornamento

05/08/2026

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In sintesi

Le fatture da emettere e le fatture da ricevere sono le scritture di assestamento che imputano all'esercizio ricavi e costi già maturati al 31 dicembre ma non ancora documentati: nella redazione del bilancio si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento (art. 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile).

Il punto delicato è che la competenza economica e l'esigibilità dell'IVA seguono regole diverse. Il ricavo o il costo appartengono all'esercizio in cui il bene è stato consegnato o il servizio ultimato; l'IVA, invece, diventa esigibile quando l'operazione si considera effettuata ai fini dell'imposta e viene liquidata nel periodo in cui la fattura è emessa o registrata. Da qui la doppia rilevazione: al 31 dicembre si registra il solo imponibile in contropartita a un conto transitorio, e all'arrivo o all'emissione del documento quel conto si storna facendo emergere l'IVA.

ProfiloRegolaFonte
Competenza civilisticaproventi e oneri dell'esercizio, a prescindere da incasso o pagamentoart. 2423-bis, c. 1, n. 3, c.c.
Competenza fiscaleesercizio di competenza, salvo che non siano certi nell'esistenza o determinabili nell'ammontareart. 109, c. 1, TUIR
Cessione di beni mobiliconsegna o spedizioneart. 109, c. 2, lett. a), TUIR — art. 6 DPR 633/1972
Prestazione di serviziultimazione ai fini reddituali, pagamento del corrispettivo ai fini IVAart. 109, c. 2, lett. b), TUIR — art. 6 DPR 633/1972
Termine di emissione12 giorni dall'effettuazione; entro il 15 del mese successivo per la fattura differitaart. 21, c. 4, DPR 633/1972
Classificazione in bilanciofatture da emettere fra i crediti verso clienti (C.II.1), fatture da ricevere fra i debiti verso fornitori (D.7)art. 2424 c.c.

Quando si applica

La rilevazione serve ogni volta che l'operazione è economicamente conclusa entro la data di chiusura ma il documento manca.

  • Merce consegnata o spedita entro il 31 dicembre con documento di trasporto, fattura emessa a gennaio. È il caso tipico della fattura differita: per le cessioni la cui consegna risulta da documento di trasporto può essere emessa una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Il ricavo è dell'esercizio della consegna, l'IVA confluisce nella liquidazione del mese successivo.
  • Servizio ultimato entro il 31 dicembre e non ancora pagato. Ai fini del reddito la spesa si considera sostenuta alla data in cui la prestazione è ultimata; ai fini IVA le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Il costo è dell'esercizio, l'IVA arriverà con la fattura.
  • Acquisti di dicembre con fattura del fornitore ricevuta a gennaio. Stessa logica, sul lato passivo: il costo va in bilancio, l'imposta si detrae quando la fattura è ricevuta e registrata.
  • Corrispettivi ancora da fatturare a fine anno per operazioni già effettuate, anche quando l'importo va stimato perché il conteggio definitivo dipende da elementi noti solo in seguito.

Non si applica invece quando la fattura è già stata emessa o ricevuta: in quel caso esiste un normale credito verso clienti o debito verso fornitori. E non si applica quando manca la competenza: se il corrispettivo riguarda un periodo a cavallo d'anno la rettifica corretta è un rateo o un risconto, non una fattura da emettere. Sul piano fiscale resta il filtro dell'art. 109, comma 1, del TUIR: i componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui tali condizioni si verificano.

Come si applica nella pratica

1. Individuare le operazioni scoperte. Si incrociano i documenti di trasporto emessi e ricevuti a dicembre, gli stati di avanzamento dei servizi ultimati e gli ordini evasi, verificando quali non hanno ancora una fattura. Il momento rilevante non è quello dell'incasso o del pagamento.

2. Quantificare il solo imponibile. Nella scrittura di assestamento non entra l'IVA, che non è ancora esigibile. L'aliquota ordinaria è del 22% della base imponibile e servirà solo alla registrazione del documento definitivo.

3. Rilevare le fatture da emettere. Il conto accoglie il credito verso il cliente per la fornitura già eseguita e si classifica fra i crediti verso clienti dell'attivo circolante.

ContoDareAvere
Fatture da emettere (SP C.II.1)10.000,00 €
Ricavi delle vendite (CE A.1)10.000,00 €

4. Rilevare le fatture da ricevere. Specularmente, il costo è di competenza e il debito verso il fornitore esiste già.

ContoDareAvere
Costi per servizi (CE B.7)4.000,00 €
Fatture da ricevere (SP D.7)4.000,00 €

5. Stornare all'arrivo del documento. Nell'esercizio successivo, quando la fattura è emessa o ricevuta, il conto transitorio si chiude e compare l'IVA. Emissione della fattura di vendita da 10.000,00 € più IVA al 22%:

ContoDareAvere
Crediti verso clienti (SP C.II.1)12.200,00 €
Fatture da emettere (SP C.II.1)10.000,00 €
IVA a debito2.200,00 €

Ricezione della fattura di acquisto da 4.000,00 € più IVA al 22%:

ContoDareAvere
Fatture da ricevere (SP D.7)4.000,00 €
IVA a credito880,00 €
Debiti verso fornitori (SP D.7)4.880,00 €

Nessuna di queste due scritture tocca il conto economico: il ricavo e il costo sono già stati imputati all'esercizio corretto. Se l'importo definitivo differisce da quello stimato, la differenza si rileva nell'esercizio in cui è nota, come rettifica di ricavo o di costo.

6. Registrare ai fini IVA nel periodo giusto. Le fatture emesse si annotano nel registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Le fatture di acquisto si annotano anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno. Ne discende la regola operativa: una fattura di acquisto ricevuta a gennaio non può entrare nella liquidazione IVA di dicembre, anche se il costo è di competenza dell'esercizio precedente.

7. Verificare la coerenza fiscale. Il costo rilevato con la scrittura di assestamento è deducibile se è imputato al conto economico dell'esercizio di competenza, secondo la regola generale sulla competenza fiscale dell'art. 109 del TUIR. È quindi la scrittura di fine anno, e non l'arrivo della fattura, a rendere il costo deducibile nell'esercizio corretto.

Esempi pratici

Esempio 1 — S.r.l. commerciale che consegna merce per 10.000 € il 22 dicembre con DDT

La merce parte il 22 dicembre accompagnata da documento di trasporto e la fattura differita viene emessa il 10 gennaio per 10.000 € più IVA al 22%. Il ricavo appartiene all'esercizio della consegna: al 31 dicembre si rileva 10.000,00 € in dare a fatture da emettere e in avere ai ricavi delle vendite. L'IVA di 2.200,00 € non compare in bilancio e confluisce nella liquidazione del periodo in cui la fattura è emessa. Il 10 gennaio la scrittura di storno apre il credito verso il cliente per 12.200,00 €, chiude le fatture da emettere per 10.000,00 € e rileva l'IVA a debito per 2.200,00 €.

Esempio 2 — Impresa artigiana che riceve a febbraio la fattura di una manutenzione ultimata il 28 dicembre

Il fornitore completa l'intervento di manutenzione il 28 dicembre per 4.000 € più IVA, ma emette la fattura solo a febbraio, perché per le prestazioni di servizi l'operazione si considera effettuata ai fini IVA all'atto del pagamento. Il costo è comunque di competenza dell'esercizio in cui la prestazione è stata ultimata: al 31 dicembre si rilevano 4.000,00 € di costo per servizi in contropartita a fatture da ricevere. L'IVA di 880,00 € si detrae nella liquidazione del periodo in cui la fattura è ricevuta e registrata, non a dicembre.

Esempio 3 — Fattura da emettere stimata in 8.000 € ed emessa a 8.200 €

A fine anno il conteggio definitivo di una fornitura non è ancora disponibile e l'importo viene stimato in 8.000 €, misura ritenuta obiettivamente determinabile sulla base dell'ordine e del documento di trasporto. A marzo la fattura viene emessa per 8.200 € più IVA. Lo storno chiude le fatture da emettere per gli 8.000,00 € originari; i 200,00 € di differenza sono un ricavo dell'esercizio in cui l'importo diventa certo, perché solo allora si verificano le condizioni di certezza e determinabilità richieste dall'art. 109, comma 1, del TUIR. Se la differenza fosse di segno opposto e di importo rilevante, occorre invece verificare che la stima iniziale non fosse arbitraria.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: dimenticare lo storno all'arrivo della fattura. Il ricavo o il costo viene contato due volte, nell'esercizio della competenza e in quello del documento. Si evita riaprendo i conti transitori all'inizio dell'esercizio e chiudendoli con la registrazione della fattura, mai con una nuova scrittura di conto economico.
  • Errore: includere l'IVA nell'importo della fattura da emettere o da ricevere. L'imposta non è ancora esigibile e non è un componente di reddito: nella scrittura di assestamento entra solo l'imponibile.
  • Errore: far confluire l'IVA nella liquidazione dell'esercizio di competenza economica. Le fatture emesse si annotano con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, le fatture di acquisto con riferimento all'anno di ricezione: una fattura arrivata a gennaio non entra nella liquidazione di dicembre.
  • Errore: confondere le fatture da emettere con i ratei attivi. Il rateo misura la quota di un corrispettivo periodico maturata a cavallo dei due esercizi; la fattura da emettere riguarda un'operazione già interamente eseguita e solo non documentata.
  • Errore: rinviare il costo all'esercizio in cui arriva la fattura. La deduzione richiede l'imputazione al conto economico dell'esercizio di competenza: se la scrittura di assestamento manca, il costo rischia di non essere deducibile né nell'uno né nell'altro periodo.
  • Errore: stimare un importo non determinabile in modo obiettivo. Se a fine esercizio l'ammontare non è certo né determinabile, il componente concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui tali condizioni si verificano: forzare la stima espone a una rettifica.

Riferimenti normativi

  • Art. 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile — principio di competenza: si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
  • Art. 2424 del codice civile — schema dello stato patrimoniale: crediti verso clienti nell'attivo circolante (C.II.1), debiti verso fornitori nel passivo (D.7).
  • Art. 2425 del codice civile — schema del conto economico: ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1), costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (B.6) e costi per servizi (B.7).
  • Art. 109 del TUIR — competenza fiscale: certezza ed obiettiva determinabilità (c. 1), consegna o spedizione per i beni mobili e ultimazione per i servizi (c. 2), imputazione a conto economico come condizione di deducibilità (c. 4).
  • Art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — momento di effettuazione delle operazioni ed esigibilità dell'imposta: consegna o spedizione per i beni mobili, pagamento del corrispettivo per i servizi, data della fattura se anteriore.
  • Art. 21, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — emissione della fattura entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione; fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo per le cessioni risultanti da documento di trasporto.
  • Art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — aliquota ordinaria del ventidue per cento.
  • Art. 23 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — registrazione delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento al mese di effettuazione.
  • Art. 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — registrazione degli acquisti anteriormente alla liquidazione in cui è esercitata la detrazione ed entro il termine della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.

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