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BilancioUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Principi di redazione del bilancio: prudenza e continuità

L'asimmetria fra utili non realizzati e perdite presunte, l'orizzonte di dodici mesi della continuità aziendale e il prezzo di cambiare un criterio

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

L'art. 2423-bis, comma 1, del codice civile elenca i principi che governano la redazione del bilancio d'esercizio: valutazione secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (n. 1), rilevazione e presentazione secondo la sostanza dell'operazione o del contratto (n. 1-bis), indicazione dei soli utili realizzati alla data di chiusura (n. 2), competenza di proventi e oneri indipendentemente da incasso e pagamento (n. 3), considerazione dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura (n. 4), valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nella stessa voce (n. 5), invarianza dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro (n. 6). Il comma 2 ammette deroghe al solo n. 6, in casi eccezionali, con motivazione e quantificazione in nota integrativa.

Letti come un elenco sembrano sette regole indipendenti. Non lo sono: due di essi — il n. 2 e il n. 4 — si contraddicono per costruzione, e l'OIC 11 spiega perché. «Le richiamate norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio» (OIC 11, § 19). È da qui che discende la maggior parte delle scelte di fine esercizio, e ai postulati dell'art. 2423-bis l'OIC 11 (§ 13) affianca quelli che si ricavano dagli artt. 2423 e 2423-ter, perché hanno lo stesso contenuto normativo generale.

L'asimmetria fra un utile sperato e una perdita temuta

Al 31 dicembre due poste possono muoversi nella stessa direzione — il mercato — e finire in bilancio in modo opposto. Il maggior valore di mercato di titoli non immobilizzati non si iscrive, perché il n. 2 consente di indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e l'art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile impone per rimanenze, titoli e attività finanziarie non immobilizzate il minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Il minor valore delle rimanenze, invece, si iscrive subito, e così la svalutazione di un credito il cui deterioramento era già in atto alla chiusura, per effetto del n. 4.

Valutazione di fine esercizioEffetto sul risultato
Risultato dell'esercizio prima delle valutazioni di fine anno96.000,00 €
Rimanenze di merci: costo 180.000,00 €, valore di realizzo desumibile dal mercato 162.000,00 € — si iscrive il minore (art. 2426, comma 1, n. 9)-18.000,00 €
Titoli non immobilizzati: costo 40.000,00 €, valore di mercato 47.500,00 € — il maggior valore non si iscrive, l'utile non è realizzato (art. 2423-bis, comma 1, n. 2)0,00 €
Credito verso un cliente il cui dissesto era già in atto al 31 dicembre e si è manifestato a gennaio: svalutazione (art. 2423-bis, comma 1, n. 4)-12.000,00 €
Risultato dell'esercizio dopo le valutazioni66.000,00 €
Utile latente e perdita presunta al 31 dicembre: che cosa entra nel risultatoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2423-bis, comma 1, numeri 2 e 4, e art. 2426, comma 1, numero 9, del Codice Civile (importi di esempio, non dati reali)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Nell'esempio il risultato scende da 96.000,00 € a 66.000,00 €: i 18.000,00 € di rettifica sulle rimanenze e i 12.000,00 € di svalutazione del credito entrano nel conto economico, mentre i 7.500,00 € di plusvalore latente sui titoli non entrano affatto. Non è una distorsione: è la regola, e sapendola si smette di cercare la simmetria dove la legge non la vuole. L'OIC 11 (§ 20) indica altre applicazioni pratiche della stessa cautela: le imposte anticipate si rilevano solo se ragionevolmente certe mentre per le differite quella condizione non è richiesta, e le attività e gli utili potenziali non si rilevano nemmeno quando sono probabili.

Il n. 4 non autorizza però a rimandare tutto ciò che accade dopo il 31 dicembre. Conta il tipo di fatto: l'OIC 29 (§ 59) distingue i fatti successivi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento — e vanno recepiti nei valori, come «il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento» — da quelli che riguardano condizioni sorte dopo, che non si rilevano nei prospetti quantitativi e, se rilevanti, si illustrano in nota integrativa (§ 61).

I dodici mesi che decidono se il bilancio è ancora di funzionamento

La prospettiva della continuazione dell'attività non è un'assunzione da confermare a parole. L'OIC 11 (§ 22) chiede alla direzione aziendale una valutazione prospettica «per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio», e ne fa discendere tre situazioni progressivamente più gravi, con obblighi diversi.

  • Domanda: La valutazione prospettica su almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio fa emergere significative incertezze sulla capacità di continuare l'attività?
    • no, nessuna incertezza significativa → Bilancio nella prospettiva della continuazione, senza informativa aggiuntiva su questo punto
    • sì → Gli amministratori concludono che nell'arco temporale di riferimento non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività?
  • Domanda: Gli amministratori concludono che nell'arco temporale di riferimento non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività?
    • no, esistono alternative → Prospettiva della continuazione confermata; la nota integrativa espone fattori di rischio, assunzioni, incertezze identificate, piani futuri e ricadute (OIC 11, § 22)
    • sì → È stata accertata una causa di scioglimento ai sensi dell'articolo 2485 del Codice Civile?
  • Domanda: È stata accertata una causa di scioglimento ai sensi dell'articolo 2485 del Codice Civile?
    • no, non ancora accertata → Valutazione ancora nella prospettiva della continuazione, ma tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo; circostanze ed effetti descritti in nota integrativa (OIC 11, § 23)
    • sì, accertata → Bilancio redatto senza la prospettiva della continuazione, con i criteri di funzionamento del § 23 e un orizzonte ancora più ristretto (OIC 11, § 24)
  • Esito: Bilancio nella prospettiva della continuazione, senza informativa aggiuntiva su questo punto
  • Esito: Prospettiva della continuazione confermata; la nota integrativa espone fattori di rischio, assunzioni, incertezze identificate, piani futuri e ricadute (OIC 11, § 22)
  • Esito: Valutazione ancora nella prospettiva della continuazione, ma tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo; circostanze ed effetti descritti in nota integrativa (OIC 11, § 23)
  • Esito: Bilancio redatto senza la prospettiva della continuazione, con i criteri di funzionamento del § 23 e un orizzonte ancora più ristretto (OIC 11, § 24)
Continuità aziendale: dalla valutazione prospettica al bilancio senza going concernFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2423-bis, comma 1, numero 1, del Codice Civile e OIC 11, §§ 21-24

Il passaggio più delicato è il terzo. Finché gli amministratori non hanno accertato una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485 del codice civile, il bilancio resta di funzionamento anche se non ci sono ragionevoli alternative alla cessazione: cambia l'orizzonte temporale con cui si applicano i principi, non l'impianto valutativo (OIC 11, § 23). Dopo l'accertamento, invece, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione, con un orizzonte ancora più ristretto — e questo vale anche quando l'accertamento cade fra la chiusura dell'esercizio e la redazione del bilancio (OIC 11, § 24). Chi si limita a scrivere in nota integrativa che «la società opera in continuità» senza documentare la valutazione dei dodici mesi non ha applicato il n. 1: ha solo dichiarato di averlo fatto.

Cambiare un criterio di valutazione: che cosa dice davvero il comma 2

Il n. 6 vieta di modificare i criteri di valutazione da un esercizio all'altro e il comma 2 consente deroghe «in casi eccezionali». Il punto che il testo non risolve lo dice l'OIC 29 (§ 13) senza giri di parole: «le vigenti norme civilistiche non definiscono quali possano essere i casi eccezionali», né stabiliscono come la rettifica debba essere riflessa in bilancio. La risposta operativa arriva dal principio contabile, ed è più permissiva sull'ammissibilità e più severa sul trattamento di quanto la lettera dell'articolo lasci intendere.

Sull'ammissibilità: un cambiamento è ammesso se richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili, oppure se adottato volontariamente dal redattore «per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società» (OIC 29, § 15). Non serve un evento straordinario: serve una motivazione di rappresentazione, e va scritta. Sul trattamento: gli effetti si determinano retroattivamente e si contabilizzano «sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso», di regola negli utili portati a nuovo — non nel conto economico dell'anno del cambiamento (OIC 29, § 17). Ai soli fini comparativi va inoltre rideterminato il bilancio dell'esercizio precedente come se il nuovo criterio fosse sempre stato applicato (§ 18), e solo se questo non è fattibile o risulta eccessivamente oneroso si rinuncia ai comparativi rettificati (§ 19).

Attenzione a non chiamare «cambiamento di principio» ciò che non lo è: l'OIC 29 (§ 14) esclude dalla categoria l'adozione di un principio per fatti che differiscono nei contenuti da quelli precedenti e la prima applicazione di un principio esistente a operazioni mai verificatesi prima. In quei casi non c'è deroga da motivare, perché non c'è discontinuità. Il dettaglio dei singoli criteri di misurazione sta nell'art. 2426 c.c.; le regole di ordine e comparabilità delle voci, che l'OIC 11 considera anch'esse postulati, nella scheda sull'art. 2423-ter c.c.

Riferimenti normativi

  • Art. 2423-bis, comma 1, Codice Civile — principi di redazione: prudenza e continuazione dell'attività (n. 1), sostanza dell'operazione o del contratto (n. 1-bis), utili realizzati (n. 2), competenza (n. 3), rischi e perdite conosciuti dopo la chiusura (n. 4), valutazione separata degli elementi eterogenei (n. 5), invarianza dei criteri (n. 6).
  • Art. 2423-bis, comma 2, Codice Civile — deroga in casi eccezionali al solo principio di invarianza dei criteri, con motivazione e indicazione dell'influenza in nota integrativa.
  • Art. 2423, commi 4 e 5, Codice Civile — irrilevanza degli effetti come limite agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa; deroga obbligatoria alle singole disposizioni incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta, con riserva non distribuibile per gli utili che ne derivano.
  • Art. 2426, comma 1, Codice Civile — criteri di valutazione, fra cui il n. 9 sul minore fra costo e valore di realizzazione per rimanenze, titoli e attività finanziarie non immobilizzate.
  • OIC 11 «Finalità e postulati del bilancio d'esercizio», §§ 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 33, 36 — perimetro dei postulati, elenco dei sette postulati, effetto asimmetrico fra prudenza e competenza, valutazione prospettica su almeno dodici mesi e sue tre situazioni, costanza dei criteri, nozione di rilevanza.
  • OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio», §§ 13, 14, 15, 17, 18, 19, 59, 61 — indeterminatezza dei casi eccezionali, fattispecie escluse, condizioni di ammissibilità, applicazione retroattiva sul saldo d'apertura del patrimonio netto, tipologie di fatti successivi alla chiusura.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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