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BilancioUltimo aggiornamento: 01/06/2026

Principi di redazione del bilancio: art. 2423-bis Codice Civile

Prudenza, competenza economica, continuità aziendale e costanza dei criteri: i principi dell'art. 2423-bis che governano la redazione del bilancio civilistico

Ultimo aggiornamento

01/06/2026

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I principi generali che governano la redazione del bilancio d'esercizio: prudenza, competenza, continuità aziendale e costanza dei criteri.

In sintesi

L'art. 2423-bis del Codice Civile stabilisce i principi di redazione che ogni società di capitali deve osservare nel formare il bilancio d'esercizio: prudenza nelle valutazioni, prospettiva della continuazione dell'attività (continuità aziendale), prevalenza della sostanza economica dell'operazione sulla forma, rilevazione dei soli utili realizzati, competenza economica di proventi e oneri, considerazione dei rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la chiusura, valutazione separata degli elementi eterogenei e costanza dei criteri da un esercizio all'altro.

Sono i postulati che, insieme alla clausola generale di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta dell'art. 2423, orientano tutte le scelte di iscrizione e valutazione. Eventuali deroghe alla costanza dei criteri sono ammesse solo in casi eccezionali e vanno motivate in nota integrativa.

Quando si applica

I principi dell'art. 2423-bis si applicano alla redazione del bilancio d'esercizio di tutte le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A.) e degli altri soggetti tenuti al bilancio secondo lo schema civilistico, comprese le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o quello delle micro-imprese (per le quali alcune semplificazioni di dettaglio sono previste, ma i postulati restano).

Operano in ogni fase di formazione del bilancio: nella rilevazione dei fatti di gestione, nella loro classificazione tra le voci di stato patrimoniale e conto economico e, soprattutto, nella valutazione delle voci secondo i criteri dell'art. 2426. La loro corretta osservanza è presupposto per la validità della rappresentazione contabile e per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.

Come si applica nella pratica

Ogni principio si traduce in regole operative concrete sulla rilevazione e valutazione delle voci.

Principio (art. 2423-bis, c. 1)Regola operativa
1) Prudenza e continuitàValutare con prudenza, senza sopravvalutare attività e ricavi; redigere il bilancio assumendo la continuazione dell'attività (going concern)
1-bis) Sostanza economicaRilevare e presentare le voci secondo la sostanza dell'operazione o del contratto, non solo secondo la forma giuridica
2) Utili realizzatiIndicare solo gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
3) Competenza economicaImputare proventi e oneri all'esercizio di competenza, a prescindere dalla data di incasso o pagamento
4) Rischi e perditeConsiderare rischi e perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura ma prima della formazione del bilancio
5) Valutazione separataValutare distintamente gli elementi eterogenei raggruppati nella stessa voce
6) Costanza dei criteriMantenere invariati i criteri di valutazione da un esercizio all'altro

La deroga al principio di costanza (n. 6) è consentita solo in casi eccezionali: la nota integrativa deve motivarla e indicarne l'influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.

Esempi pratici

Esempio 1 — Competenza economica di un canone a cavallo d'anno

Una S.r.l. paga il 1° dicembre 2025 un canone di assicurazione annuale di 1.200,00 € per il periodo 1/12/2025–30/11/2026. Per il principio di competenza (n. 3), nel 2025 sono di competenza solo 100,00 € (un dodicesimo); i restanti 1.100,00 € vanno rinviati al 2026 con un risconto attivo, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia avvenuto tutto nel 2025.

Esempio 2 — Prudenza e rischi conosciuti dopo la chiusura

Al 31/12/2025 una società ha un credito di 50.000,00 € verso un cliente. A febbraio 2026, prima dell'approvazione del bilancio, il cliente viene dichiarato insolvente. Per i principi di prudenza (n. 1) e di considerazione delle perdite di competenza anche se conosciute dopo la chiusura (n. 4), la perdita va rilevata già nel bilancio 2025 mediante svalutazione del credito.

Esempio 3 — Deroga alla costanza dei criteri

Una società valutava le rimanenze con il metodo FIFO. Nel 2025, a seguito di una riorganizzazione del magazzino, adotta il costo medio ponderato. Il cambiamento è ammesso solo come deroga eccezionale al principio di costanza (n. 6): la nota integrativa deve motivare il cambiamento e quantificarne l'effetto sul risultato e sul patrimonio netto.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere competenza e cassa: imputare costi e ricavi all'esercizio in cui sono pagati o incassati anziché a quello di competenza economica. Usare ratei e risconti per allineare i valori alla competenza.
  • Ignorare la sostanza economica: classificare un'operazione solo in base alla forma giuridica del contratto. Dal 2016 il n. 1-bis impone di privilegiare la sostanza economica.
  • Rilevare utili non realizzati: iscrivere plusvalenze o ricavi solo sperati. Possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura.
  • Cambiare criteri senza motivazione: modificare i criteri di valutazione da un anno all'altro senza darne conto in nota integrativa, violando il principio di costanza e la comparabilità.
  • Trascurare gli eventi successivi: non considerare i rischi e le perdite manifestatisi tra la chiusura e la formazione del bilancio, pur essendo di competenza dell'esercizio chiuso.

Riferimenti normativi

  • Codice Civile, art. 2423-bis, comma 1 — Principi di redazione del bilancio (prudenza, continuità, sostanza, competenza, costanza dei criteri).
  • Codice Civile, art. 2423-ter, comma 1 — Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico; divieto di compensi di partite.
  • Codice Civile, art. 2426 — Criteri di valutazione delle voci di bilancio.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 01/06/2026.