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BilancioUltimo aggiornamento: 08/09/2026Verificato su Normattiva il 08/09/2026

OIC 11: i sette postulati del bilancio e come si applicano

Da dove vengono i postulati, che cosa cambia quando la continuità si accorcia, quando la rilevanza consente di derogare e che cosa il fisco recepisce

Ultimo aggiornamento

08/09/2026

Verificato su Normattiva

08/09/2026

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In sintesi

L'OIC 11 raccoglie i postulati del bilancio d'esercizio e ne dà la declinazione pratica. Sono sette: prudenza, prospettiva della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità (§ 15). Non stanno tutti nell'art. 2423-bis del codice civile: il principio li ricava anche dall'art. 2423 e dall'art. 2423-ter, «in quanto recanti norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio» (§ 13). Il salto che l'OIC 11 fa rispetto alla norma è di metodo: dice che cosa significa applicare un postulato quando il quadro cambia, e affida ai singoli principi la casistica. Chi redige il bilancio lo incontra soprattutto in tre momenti: la prudenza che prevale sulla competenza, la continuità aziendale che si accorcia prima di venire meno, e la rilevanza che consente di non applicare una regola.

Sette postulati, e tre articoli del codice civile invece di uno

Cercare i postulati soltanto nell'art. 2423-bis è il modo più rapido per perderne due. La rilevanza sta nel comma 4 dell'art. 2423 e la comparabilità nel comma 5 dell'art. 2423-ter, mentre gli altri cinque discendono dai numeri del comma 1 dell'art. 2423-bis. L'OIC 11 li tratta insieme perché il loro contenuto è generale, e poi rinvia ai principi di settore la declinazione pratica: prudenza e imposte anticipate all'OIC 25, costanza dei criteri e correzione degli errori all'OIC 29, valutazione separata degli elementi eterogenei all'OIC 13.

VoceDove lo dice il codice civileChe cosa aggiunge l'OIC 11
Prudenzaart. 2423-bis, c. 1, nn. 1, 2, 4 e 5§§ 16-20: ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza, valutazione separata degli elementi eterogenei, prevalenza sulla competenza
Prospettiva della continuità aziendaleart. 2423-bis, c. 1, n. 1§§ 21-24: valutazione prospettica su almeno dodici mesi, informativa sulle incertezze, orizzonte temporale residuo prima dello scioglimento
Rappresentazione sostanzialeart. 2423-bis, c. 1, n. 1-bis§§ 25-28: i termini contrattuali decidono anche l'unità elementare da contabilizzare, quindi aggregazione o scomposizione dei contratti
Competenzaart. 2423-bis, c. 1, n. 3§§ 29-32: il momento della rilevazione lo fissano i singoli principi, e i costi vanno correlati ai ricavi dell'esercizio
Costanza nei criteri di valutazioneart. 2423-bis, c. 1, n. 6, e c. 2§§ 33-35: rinvio all'OIC 29 per gli effetti contabili del cambiamento di criterio
Rilevanzaart. 2423, c. 4§§ 36-42: soglia legata alle decisioni dei destinatari primari, fattori quantitativi e qualitativi, informativa obbligatoria sui criteri adottati
Comparabilitàart. 2423-ter, c. 5§§ 43-45: forma di presentazione costante, criteri mantenuti, mutamenti strutturali ed eventi eccezionali descritti in nota
I sette postulati fra codice civile e OIC 11, uno per unoFonte: Elaborazione SamBooks su OIC 11, §§ 13-45, e artt. 2423, 2423-bis e 2423-ter del codice civileScarica i dati in CSV

Due precisazioni che si leggono male nella norma e bene nel principio. La prima riguarda il rapporto fra prudenza e competenza: le regole del codice civile «delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza» (§ 19), e le eccezioni sono solo quelle che la legge indica, come il fair value dei derivati. La seconda riguarda la rappresentazione sostanziale: l'analisi dei termini contrattuali non serve solo a qualificare l'operazione, decide anche l'unità elementare da contabilizzare, quindi se più contratti vanno trattati come uno solo o un contratto vada scomposto (§ 28).

Quando la cessazione è l'unico esito ma lo scioglimento non è ancora accertato

Fra il bilancio di funzionamento e quello di liquidazione l'OIC 11 colloca una fase intermedia che il codice civile non nomina. La direzione ha concluso che nell'arco temporale di riferimento non ci sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma gli amministratori non hanno ancora accertato ai sensi dell'art. 2485 una causa di scioglimento dell'art. 2484. In quel caso la valutazione delle voci resta fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, «tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo» (§ 23).

Il paragrafo elenca cinque effetti tipici, e il primo è la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni. Ecco che cosa comporta su un cespite. Redigendo il bilancio al 31 dicembre 2026 la direzione conclude che non ci sono ragionevoli alternative alla cessazione entro diciotto mesi da quella data, cioè entro il 30 giugno 2028; un macchinario ha un valore netto contabile di 120.000 € all'inizio dell'esercizio e una vita utile residua stimata in otto anni.

VoceCriterio applicatoImporto
Valore netto contabile del macchinario all'inizio dell'eserciziodato di partenza, non concorre alla somma120.000,00 €
Quota di ammortamento su una vita utile residua di otto annipiano originario15.000,00 €
Maggiore quota per la vita utile rivista su trenta mesiOIC 11, §§ 22 e 23, lett. a)33.000,00 €
Ammortamento imputato all'esercizio 202648.000,00 €
Vita utile rivista sull'orizzonte residuo: l'ammortamento di un macchinarioFonte: Elaborazione SamBooks su OIC 11, § 23, lettera a), e art. 2423-bis del codice civileScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La quota ordinaria sarebbe stata 15.000 €. La valutazione prospettica si misura dalla data di riferimento del bilancio (§ 22), quindi il macchinario resterà in uso ancora trenta mesi contando anche i dodici dell'esercizio appena chiuso: la vita utile rivista porta l'ammortamento 2026 a 48.000 €, con 33.000 € di maggiore costo che non nasce da una svalutazione ma dal mutato orizzonte di impiego. Gli altri quattro effetti indicati dal § 23 vanno verificati insieme: valore recuperabile delle immobilizzazioni con il fair value quando il valore d'uso non è determinabile, contratti divenuti onerosi, relazioni di copertura da rivedere, e recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive. La nota integrativa deve descrivere le circostanze e gli effetti sulla situazione patrimoniale ed economica.

Quando invece la causa di scioglimento viene accertata, anche fra la chiusura dell'esercizio e la redazione del bilancio, il bilancio è redatto senza la prospettiva della continuazione, applicando comunque i criteri di funzionamento del § 23 su un orizzonte ancora più ristretto (§ 24).

Rilevanza: la regola che permette di non applicare una regola

Un'informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione «potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio» (§ 36). La misura non è solo quantitativa: i fattori qualitativi riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione la cui importanza basta da sola a spostare quelle decisioni (§ 39).

Il seguito è operativo. L'art. 2423, comma 4, esonera dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando osservarli produce effetti irrilevanti, fermi restando gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili; e le società devono illustrare in nota integrativa i criteri con cui hanno dato attuazione a quella facoltà (§ 40). Il presupposto dell'informativa, chiarisce il § 41, è «la decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile»: la deroga inconsapevole non è irrilevanza, è un errore. Due esempi che il § 42 richiama espressamente: chi applica il costo ammortizzato può non usarlo per crediti e debiti con scadenza inferiore a dodici mesi, e può non attualizzare un credito o un debito quando il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali non è significativamente diverso da quello di mercato.

Dal bilancio al reddito: quali postulati il fisco recepisce, e per chi

I postulati non restano nel bilancio. Per i soggetti diversi dalle micro-imprese dell'art. 2435-ter che non hanno optato per la forma ordinaria o abbreviata, l'art. 83, comma 1, del TUIR fa valere ai fini del reddito d'impresa, «anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili». È la derivazione rafforzata: la rappresentazione sostanziale del § 25 e la competenza del § 29, applicate secondo l'OIC, valgono anche per il fisco. Le micro-imprese che restano sul proprio schema ne sono fuori e continuano a seguire le regole fiscali ordinarie.

La conseguenza si vede sulla correzione degli errori. Con la risposta a interpello n. 73 del 21 marzo 2024 l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto ai soggetti in derivazione rafforzata sottoposti a revisione legale la rilevanza fiscale della posta correttiva nell'esercizio in cui la correzione è iscritta, anche ai fini IRAP per le voci rilevanti. Quella regola oggi non sta più nel comma 1: i due periodi che la contenevano sono stati soppressi dal D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192 e il testo vive al comma 1-ter dell'art. 83, che per gli errori non rilevanti fissa il termine nell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo e comunque nell'inizio di un accesso, di un'ispezione o di una verifica di cui si abbia formale conoscenza. Il testo unico delle imposte sui redditi la riprende senza modifiche all'art. 92, comma 3, per i periodi che decorrono dal 1° gennaio 2027.

Le domande di chi ci arriva

Che cosa si intende per prudenza nella valutazione delle voci di bilancio?

La ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza (§ 16), non un abbattimento sistematico dei valori. Comporta la valutazione separata degli elementi eterogenei che compongono una voce (§ 17) e, nei casi previsti dalla legge, la prevalenza sulla competenza: gli utili non realizzati non si contabilizzano, le perdite di competenza sì anche se conosciute dopo la chiusura (§§ 18 e 19).

L'OIC 11 quanti postulati elenca e quali sono?

Sette, elencati al § 15: prudenza, prospettiva della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza e comparabilità. Cinque discendono dall'art. 2423-bis del codice civile, la rilevanza dall'art. 2423, comma 4, e la comparabilità dall'art. 2423-ter, comma 5.

Se ho dubbi sulla continuità aziendale, cosa scrivo in nota integrativa?

I fattori di rischio, le assunzioni fatte, le incertezze identificate e i piani per farvi fronte, più le ragioni che qualificano come significative quelle incertezze e le ricadute sulla continuità (§ 22). La valutazione prospettica copre un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Il going concern va mantenuto anche se prevedo la cessazione dell'attività?

Sì, finché non è accertata una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485 del codice civile. La valutazione resta di funzionamento, ma tiene conto del limitato orizzonte temporale residuo (§ 23): vite utili riviste, valore recuperabile stimato al fair value dove il valore d'uso non è determinabile, contratti onerosi, imposte anticipate riesaminate.

Posso omettere un dato in bilancio se è poco significativo?

Sì, se l'osservanza dell'obbligo ha effetti irrilevanti per la rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, comma 4). Restano gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili, e la nota integrativa deve illustrare i criteri con cui si è applicata quella facoltà: la deroga dev'essere consapevole e dichiarata (§§ 40 e 41).

Riferimenti normativi

  • OIC 11, §§ 13-15: perimetro dei postulati ed elenco dei sette principi generali.
  • OIC 11, §§ 16-20: prudenza, valutazione separata degli elementi eterogenei, prevalenza sulla competenza.
  • OIC 11, §§ 21-24: continuità aziendale, valutazione prospettica su almeno dodici mesi, orizzonte temporale residuo e accertamento della causa di scioglimento.
  • OIC 11, §§ 36-42: rilevanza, fattori quantitativi e qualitativi, informativa sui criteri di irrilevanza.
  • OIC 11, §§ 43-45: comparabilità nel tempo e condizioni che la rendono possibile.
  • Codice civile, art. 2423, commi 2 e 4: clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta e deroga per irrilevanza.
  • Codice civile, art. 2423-bis: principi di redazione del bilancio.
  • Codice civile, art. 2423-ter, comma 5: obbligo di indicare l'importo comparativo dell'esercizio precedente.
  • Codice civile, artt. 2484 e 2485: cause di scioglimento e obbligo di accertamento a carico degli amministratori.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 83, comma 1: derivazione rafforzata e perimetro dei soggetti ammessi.
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 83, comma 1-ter: termine di rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili non rilevanti.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 73 del 21 marzo 2024: rilevanza fiscale delle poste correttive di errori contabili.
  • D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, art. 92: determinazione del reddito complessivo applicabile dal 1° gennaio 2027.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.

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