Salta al contenuto
BilancioUltimo aggiornamento: 30/05/2026

OIC 11 postulati del bilancio: clausola generale e derivazione

Postulati del bilancio secondo OIC 11, clausola generale e deroga ex art. 2423 c.c. e raccordo con il principio di derivazione fiscale (art. 83 TUIR)

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

Tempo di lettura

5 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Il principio contabile OIC 11 enuncia le finalità e i postulati del bilancio d'esercizio, raccordandoli alla clausola generale dell'art. 2423 del Codice civile — chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta — e ai principi di redazione dell'art. 2423-bis c.c. Tra i postulati cardine figurano la continuità aziendale (going concern), la prudenza, la competenza, la prevalenza della sostanza sull'operazione, la valutazione separata degli elementi e la costanza dei criteri. L'art. 2423 c.c. prevede inoltre il principio di rilevanza e la deroga obbligatoria nei casi eccezionali in cui l'applicazione di una norma sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. Sul piano fiscale, il bilancio così redatto è il punto di partenza per la determinazione del reddito: l'art. 83 del TUIR sancisce il principio di derivazione.

Quando si applica

L'OIC 11 si applica alla redazione di qualsiasi bilancio d'esercizio secondo il Codice civile e fornisce le coordinate interpretative per tutti gli altri principi contabili nazionali. I postulati operano in via trasversale e diventano decisivi quando occorre:

  • Valutare la continuità aziendale: verificare la capacità della società di operare come entità in funzionamento nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
  • Applicare il principio di rilevanza: omettere obblighi di rilevazione, valutazione o informativa con effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, comma 4, c.c.).
  • Attivare la deroga obbligatoria: disapplicare una norma di valutazione quando, in casi eccezionali, è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, comma 5, c.c.).
  • Garantire la costanza dei criteri: mantenere invariati i criteri di valutazione da un esercizio all'altro, salvo deroghe motivate.

Come si applica nella pratica

I postulati dell'OIC 11 traducono operativamente i principi di redazione dell'art. 2423-bis c.c.: prudenza e prospettiva della continuazione dell'attività (n. 1), sostanza dell'operazione (n. 1-bis), rilevazione dei soli utili realizzati (n. 2), competenza economica (nn. 3 e 4), valutazione separata degli elementi eterogenei (n. 5) e costanza dei criteri (n. 6). La clausola generale dell'art. 2423 c.c. li sovraordina, con il principio di rilevanza e la deroga obbligatoria a presidio della rappresentazione veritiera e corretta.

Postulato OIC 11Riferimento civilisticoEffetto sul bilancio
Continuità aziendaleArt. 2423-bis n. 1Valutazioni in ottica di funzionamento
PrudenzaArt. 2423-bis nn. 1, 2, 4Solo utili realizzati; rischi e perdite anche se conosciuti dopo
Sostanza sull'operazioneArt. 2423-bis n. 1-bisRilevazione secondo la sostanza del contratto
CompetenzaArt. 2423-bis nn. 3-4Proventi e oneri per competenza, non per cassa
Valutazione separataArt. 2423-bis n. 5Elementi eterogenei valutati distintamente
Costanza dei criteriArt. 2423-bis n. 6Criteri invariati salvo deroga motivata
RilevanzaArt. 2423 comma 4Effetti irrilevanti non obbligano alla rilevazione
Deroga obbligatoriaArt. 2423 comma 5Disapplicazione della norma incompatibile, utili in riserva indistribuibile

Il nesso con il diritto tributario è il principio di derivazione: l'art. 83, comma 1, del TUIR (scheda dedicata) determina il reddito complessivo apportando all'utile o alla perdita del conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle norme fiscali. I postulati civilistici dell'OIC 11 governano dunque la base di partenza del calcolo: un utile costruito su corrette valutazioni di competenza e prudenza è il dato che il fisco poi rettifica. Per i soggetti diversi dalle micro-imprese che adottano i principi contabili nazionali, l'art. 83 estende la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio (derivazione rafforzata), rafforzando il legame tra postulati contabili e reddito imponibile. Restano i casi in cui la norma fiscale impone variazioni: il doppio binario nasce proprio dove la valutazione civilistica e la regola tributaria divergono, con effetti da gestire mediante la fiscalità anticipata e differita secondo l'OIC 25.

Esempi pratici

Esempio 1 — Verifica della continuità aziendale

Una PMI chiude l'esercizio con perdite ripetute e patrimonio netto eroso. Gli amministratori valutano la continuità aziendale: se sussistono accordi di ristrutturazione del debito e un piano di rilancio credibile, il bilancio è redatto in ottica di funzionamento; in assenza di prospettive di continuità, i criteri di valutazione vanno adeguati e l'incertezza illustrata in nota integrativa, in coerenza con l'art. 2423-bis n. 1 c.c.

Esempio 2 — Applicazione del principio di rilevanza

Una società sostiene minute spese di cancelleria pluriennale per 1.200,00 €. In teoria ripartibili su più esercizi, l'importo è irrilevante rispetto al bilancio. Per il principio di rilevanza dell'art. 2423, comma 4, c.c., l'impresa imputa l'intero costo all'esercizio, dandone conto nei criteri di redazione: una rilevazione più analitica non muterebbe la rappresentazione veritiera e corretta.

Esempio 3 — Deroga obbligatoria ex art. 2423, comma 5

In un caso eccezionale, l'applicazione letterale di una norma di valutazione produrrebbe una rappresentazione distorta della situazione patrimoniale. La società disapplica la disposizione, motivando la deroga in nota integrativa e indicandone l'influenza; l'eventuale utile derivante dalla deroga, per la parte non corrispondente al valore recuperato, è iscritto in una riserva non distribuibile, come prescrive l'art. 2423, comma 5, c.c.

Errori comuni e come evitarli

  • Trascurare la verifica della continuità aziendale: il going concern (art. 2423-bis n. 1 c.c.) va valutato a ogni chiusura; ignorarne i segnali di crisi compromette la correttezza dell'intero bilancio.
  • Abusare del principio di rilevanza: l'art. 2423, comma 4, c.c. consente di omettere obblighi solo per effetti irrilevanti; estenderlo a importi significativi viola la rappresentazione veritiera e corretta.
  • Confondere la deroga obbligatoria con una scelta discrezionale: l'art. 2423, comma 5, c.c. ammette la deroga solo in casi eccezionali, con motivazione e riserva indistribuibile sugli utili emergenti.
  • Modificare i criteri di valutazione senza motivazione: la costanza dei criteri (art. 2423-bis n. 6 c.c.) è la regola; ogni cambiamento va motivato in nota integrativa.
  • Dimenticare il raccordo con la fiscalità: il bilancio è la base della derivazione (art. 83 TUIR); errori sui postulati si propagano sulla determinazione del reddito imponibile e sulla fiscalità differita.

Riferimenti normativi

  • Principio contabile nazionale OIC 11 — Finalità e postulati del bilancio d'esercizio.
  • Codice civile, art. 2423, comma 1 — Clausola generale: chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta; principio di rilevanza (comma 4) e deroga obbligatoria (comma 5).
  • Codice civile, art. 2423-bis, comma 1 — Principi di redazione del bilancio: prudenza, continuità, sostanza, competenza, valutazione separata, costanza dei criteri.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 83, comma 1 — Determinazione del reddito complessivo: principio di derivazione dal conto economico e derivazione rafforzata.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.