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IRESUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Reddito d'impresa art. 83 TUIR: derivazione dal bilancio

Come l'art. 83 del TUIR determina il reddito d'impresa partendo dall'utile civilistico con variazioni in aumento e in diminuzione e derivazione rafforzata

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Il punto di partenza del reddito imponibile non è un dato fiscale autonomo, ma l'utile o la perdita che emergono dal conto economico civilistico.

In sintesi

L'art. 83 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina il principio di derivazione del reddito d'impresa: il reddito complessivo si determina partendo dall'utile o dalla perdita del conto economico, apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle disposizioni fiscali della sezione. Il risultato civilistico è quindi la base; le norme tributarie intervengono solo per correggerlo dove divergono dalle regole di bilancio. Per i soggetti IAS/IFRS e per i soggetti OIC diversi dalle micro-imprese si applica la cosiddetta derivazione rafforzata, che fa prevalere i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio.

Quando si applica

  • A tutti i soggetti che producono reddito d'impresa e determinano il reddito complessivo come previsto dall'art. 83, comma 1, del TUIR: l'imponibile parte dall'utile o dalla perdita risultante dal conto economico dell'esercizio chiuso nel periodo d'imposta.
  • Alle variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della sezione del TUIR (art. 83, comma 1): ogni regola fiscale che si discosta dal bilancio genera una variazione.
  • Ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (regolamento CE n. 1606/2002) e ai soggetti OIC diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile che non hanno optato per il bilancio in forma ordinaria o abbreviata: per essi valgono, anche in deroga ai successivi articoli, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio (art. 83, comma 1).
  • Ai soggetti OIC sopra indicati per i quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione dell'art. 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dell'art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 (art. 83, comma 1-bis).
  • Ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio a revisione legale dei conti, per la correzione di errori contabili con rilevanza fiscale entro i termini previsti (art. 83, comma 1-ter).

Come si applica nella pratica

Il calcolo del reddito imponibile segue uno schema costante: si parte dal risultato di bilancio e si applicano le rettifiche fiscali.

PassaggioOperazioneRiferimento
1Utile o perdita del conto economico (esercizio chiuso nel periodo d'imposta)art. 83, comma 1, TUIR
2+ Variazioni in aumento (costi non deducibili o deducibili in misura ridotta, ricavi tassati non transitati a conto economico)norme della sezione TUIR
3- Variazioni in diminuzione (ricavi non tassati, costi fiscalmente deducibili oltre il bilancio)norme della sezione TUIR
4= Reddito d'impresa imponibileart. 83, comma 1, TUIR

Le variazioni nascono dal disallineamento tra regola civilistica e regola fiscale. Esempi tipici: la deducibilità degli ammortamenti entro i coefficienti, la deducibilità parziale di alcune spese, l'imponibilità rateizzabile delle plusvalenze (Plusvalenze beni d'impresa art. 86 TUIR) o il limite agli interessi passivi (Interessi passivi art. 96 TUIR: 30% del ROL).

Un nodo centrale è l'imputazione temporale: la regola generale di competenza è dettata dall'art. 109 del TUIR, che stabilisce in quale esercizio i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito. Per i soggetti in derivazione rafforzata, però, l'art. 83, comma 1, fa prevalere i criteri di imputazione temporale di bilancio anche in deroga ai successivi articoli, riducendo le variazioni puramente temporali.

La derivazione rafforzata opera su tre piani: qualificazione (natura giuridico-economica dell'operazione), imputazione temporale (esercizio di competenza) e classificazione in bilancio. Restano invece governate dalle norme fiscali le regole di quantificazione e i limiti di deducibilità. Per le micro-imprese ex art. 2435-ter del codice civile che non hanno optato per il bilancio ordinario o abbreviato la derivazione rafforzata non si applica: vale la derivazione semplice con tutte le variazioni dei successivi articoli.

Il comma 1-ter dell'art. 83 introduce un canale per la correzione di errori contabili: per i soggetti con bilancio obbligatoriamente sottoposto a revisione legale, la correzione di errori contabili diversi da quelli iscritti come rilevanti assume rilievo, in deroga ai commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello dell'errata rilevazione e, comunque, prima dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza.

Esempi pratici

Esempio 1 — Variazione in aumento per spese parzialmente deducibili

Una S.r.l. in contabilità ordinaria chiude il conto economico con un utile di 80.000,00 €. Tra i costi figurano 10.000,00 € di spese non integralmente deducibili ai fini fiscali, di cui 4.000,00 € indeducibili. In sede di dichiarazione la società opera una variazione in aumento di 4.000,00 €: il reddito imponibile sale a 84.000,00 €, pur restando invariato l'utile civilistico distribuibile.

Esempio 2 — Variazione in diminuzione per plusvalenza rateizzata

Una S.r.l. ha realizzato una plusvalenza di 50.000,00 € su un bene strumentale e l'ha imputata interamente a conto economico, con utile di esercizio pari a 120.000,00 €. Optando per la rateizzazione su cinque esercizi, nell'anno di realizzo concorre al reddito 1/5 della plusvalenza (10.000,00 €). La società opera una variazione in diminuzione di 40.000,00 €: il reddito imponibile scende a 80.000,00 €, mentre i 40.000,00 € rinviati saranno tassati nei quattro esercizi successivi con variazioni in aumento.

Esempio 3 — Derivazione rafforzata su un soggetto OIC

Una società di capitali che redige il bilancio in forma ordinaria secondo i principi OIC, non micro-impresa, contabilizza un'operazione applicando il criterio di prevalenza della sostanza sulla forma. Per effetto della derivazione rafforzata (art. 83, comma 1), la qualificazione, l'imputazione temporale e la classificazione di bilancio prevalgono anche in deroga ai successivi articoli del TUIR: il trattamento fiscale segue quello contabile, senza variazioni di natura puramente temporale, fermi restando i limiti di quantificazione e deducibilità previsti dalle norme tributarie.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere l'utile civilistico con il reddito imponibile. Sono grandezze distinte: il reddito d'impresa dell'art. 83 si ottiene dall'utile di bilancio dopo le variazioni in aumento e in diminuzione. Predisporre sempre il prospetto di raccordo tra risultato civilistico e imponibile.
  • Dimenticare le variazioni in aumento sui costi indeducibili. Lasciare a conto economico costi non deducibili senza riprenderli a tassazione genera un imponibile sottostimato. Verificare ogni voce di costo rispetto alle norme di deducibilità della sezione TUIR.
  • Applicare la derivazione rafforzata alle micro-imprese che non hanno optato per il bilancio ordinario o abbreviato. L'art. 83, comma 1, le esclude espressamente: per esse vale la derivazione semplice con tutte le variazioni. Verificare lo status ex art. 2435-ter del codice civile e l'eventuale opzione esercitata.
  • Ignorare la prevalenza dei criteri di bilancio sull'imputazione temporale per i soggetti rafforzati. Applicare comunque le regole di competenza dei successivi articoli a chi è in derivazione rafforzata crea variazioni temporali non dovute. Per questi soggetti i criteri di imputazione di bilancio prevalgono in deroga.
  • Gestire la correzione di errori contabili fuori dal perimetro del comma 1-ter. Il rilievo fiscale della correzione è subordinato al bilancio obbligatoriamente revisionato e ai termini indicati dal comma 1-ter. Verificare i presupposti prima di attribuire effetto fiscale alla correzione.

Riferimenti normativi

  • Art. 83, commi 1, 1-bis e 1-ter, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Determinazione del reddito complessivo
  • Art. 109 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
  • Art. 81 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Reddito complessivo
  • Art. 84 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Riporto delle perdite
  • Art. 2435-ter del codice civile — Micro-imprese
  • Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38; legge 24 dicembre 2007 n. 244

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

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