Riporto delle perdite fiscali art. 84 TUIR: limite dell'80%
Riporto delle perdite IRES ex art. 84 TUIR: limite dell'80% del reddito, illimitatezza temporale, perdite dei primi tre anni e clausola antielusiva
12/06/2026
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In sintesi
L'art. 84 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina il riporto delle perdite fiscali dei soggetti IRES. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi, senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun esercizio (comma 1). In deroga, le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione sono riportabili per l'intero importo (nel limite del reddito imponibile), a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva (comma 2). Una clausola antielusiva (comma 3) blocca il riporto quando si verificano congiuntamente il cambio del controllo (trasferimento della maggioranza dei voti) e la modifica dell'attività principale, salvo il superamento del test di vitalità (comma 3-bis). Le stesse regole valgono per il riporto degli interessi passivi indeducibili e dell'eccedenza ACE (comma 3-quater).
Quando si applica
L'art. 84 si applica ai soggetti IRES (le perdite delle società di persone e delle imprese IRPEF seguono regole proprie, artt. 8 e 56). Rileva per:
- il riporto in avanti delle perdite di esercizio nei periodi successivi;
- le perdite dei primi tre anni di attività (regime di favore, comma 2);
- le operazioni di cambio di controllo con modifica dell'attività (limitazione antielusiva, comma 3);
- il riporto delle eccedenze di interessi passivi (art. 96, comma 5) e dell'eccedenza ACE (comma 3-quater).
Come si applica nella pratica
| Tipo di perdita IRES | Limite di utilizzo annuo | Orizzonte temporale |
|---|---|---|
| Perdite ordinarie (c. 1) | 80% del reddito imponibile | illimitato |
| Perdite dei primi 3 periodi su nuova attività (c. 2) | 100% del reddito imponibile | illimitato |
| Cambio di controllo + cambio attività (c. 3) | riporto precluso, salvo test di vitalità (c. 3-bis) → limite del patrimonio netto (c. 3-ter) | — |
Limite dell'80% e illimitatezza temporale (comma 1)
La perdita riduce il reddito dei periodi successivi fino all'80% del reddito imponibile di ciascuno (per l'intero importo che vi trova capienza). Non esiste più il limite quinquennale: il riporto è illimitato nel tempo. Il restante 20% del reddito resta sempre imponibile (in ciascun esercizio l'impresa in utile versa imposta su almeno il 20% del reddito).
Perdite dei primi tre periodi (comma 2)
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione sono utilizzabili senza il limite dell'80% (fino a concorrenza del reddito imponibile), purché riferite a una nuova attività produttiva (non a riorganizzazioni di attività preesistenti).
Clausola antielusiva sul commercio delle "bare fiscali" (commi 3, 3-bis, 3-ter)
Il riporto è precluso se, congiuntamente: (a) le partecipazioni rappresentanti la maggioranza dei voti sono trasferite o acquisite da terzi; e (b) viene modificata l'attività principale esercitata nei periodi in cui le perdite sono maturate (cambio di settore/comparto o acquisizione d'azienda), nel periodo del trasferimento o nei due anteriori/successivi. La preclusione non opera se è superato il test di vitalità (ricavi e costo del personale superiori al 40% della media del biennio precedente, comma 3-bis); in tal caso il riporto è comunque limitato al valore economico del patrimonio netto (comma 3-ter).
Esempi pratici
Esempio 1 — Utilizzo della perdita con il limite dell'80%
Una S.r.l. ha perdite pregresse per 100.000,00 € e nel 2026 realizza un reddito imponibile di 90.000,00 €.
- Perdite utilizzabili nell'anno: 80% di 90.000,00 = 72.000,00 €.
- Reddito imponibile residuo (tassato): 90.000,00 − 72.000,00 = 18.000,00 €.
- Perdite residue riportabili: 100.000,00 − 72.000,00 = 28.000,00 €, senza limiti di tempo.
Esempio 2 — Perdite dei primi tre anni (nuova attività)
Una start-up costituita nel 2024 realizza perdite per 60.000,00 € nei primi tre periodi. Nel 2027 consegue un reddito di 50.000,00 €.
- Trattandosi di perdite dei primi tre periodi su nuova attività, sono utilizzabili per l'intero importo che trova capienza: 50.000,00 € (comma 2), azzerando il reddito.
- Perdite residue: 10.000,00 €, riportabili.
Esempio 3 — Cambio di controllo e attività (riporto bloccato)
Una società con perdite pregresse di 500.000,00 € viene acquisita (maggioranza dei voti a un nuovo socio) e contestualmente cambia settore merceologico.
- Ricorrono entrambe le condizioni del comma 3 → il riporto delle perdite è precluso, salvo il superamento del test di vitalità (comma 3-bis), nel qual caso il riporto è limitato al valore del patrimonio netto (comma 3-ter).
Errori comuni e come evitarli
- Compensare il 100% del reddito con le perdite pregresse: il limite è l'80% del reddito imponibile (comma 1); almeno il 20% resta tassato ogni anno.
- Applicare il limite dell'80% alle perdite dei primi tre anni: per le perdite dei primi tre periodi su nuova attività il limite non opera (comma 2).
- Ignorare la clausola antielusiva nelle acquisizioni: cambio di controllo + modifica dell'attività bloccano il riporto, salvo test di vitalità (commi 3 e 3-bis).
- Dimenticare il limite del patrimonio netto quando opera l'esimente: superato il test di vitalità, il riporto resta limitato al valore economico del patrimonio netto (comma 3-ter).
- Trascurare interessi passivi ed ACE: le stesse limitazioni si applicano al riporto degli interessi indeducibili (art. 96, comma 5) e dell'eccedenza ACE (comma 3-quater).
- Confondere il regime IRES con quello IRPEF: le perdite delle imprese individuali e delle società di persone seguono gli artt. 8 e 56, non l'art. 84.
Riferimenti normativi
- Art. 84, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — riporto delle perdite fiscali dei soggetti IRES: limite dell'80%, perdite dei primi tre anni, clausola antielusiva, interessi ed ACE
- Art. 84, comma 1, TUIR — riporto illimitato nel tempo nel limite dell'80% del reddito imponibile
- Art. 84, comma 2, TUIR — riporto integrale delle perdite dei primi tre periodi su nuova attività produttiva
- Art. 84, commi 3, 3-bis e 3-ter, TUIR — limitazione per cambio di controllo e attività, test di vitalità, limite del patrimonio netto
- Art. 84, comma 3-quater, TUIR — estensione al riporto degli interessi passivi (art. 96, comma 5) e dell'eccedenza ACE
- Art. 96, comma 5, TUIR — eccedenze di interessi passivi indeducibili soggette alle medesime regole
Risorse correlate
- Interessi passivi e ROL art. 96 TUIR: le eccedenze di interessi indeducibili seguono le regole di riporto dell'art. 84 (comma 3-quater).
- Fusione di società art. 172 TUIR: il riporto delle perdite nelle fusioni richiama il test di vitalità e il limite del patrimonio netto.
- Sopravvenienze attive art. 88 TUIR: le perdite riportabili rilevano nel calcolo della sopravvenienza esclusa nelle crisi (art. 88, comma 4-ter).
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
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