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IRESUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Riporto delle perdite fiscali: il limite dell'80 per cento

Capienza annuale, perdite dei primi tre periodi, cambio di controllo e test di vitalità: quanta perdita pregressa arriva davvero a ridurre il reddito

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Una perdita fiscale non scade, ma non azzera mai del tutto il reddito di un esercizio: il comma 1 dell'articolo 84 del TUIR consente di computarla in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, e per l'intero importo che trova capienza in quell'ottanta per cento. Il vincolo è quindi di capienza annuale, non di durata. Due gruppi di norme lo modificano: il comma 2 toglie il tetto alle perdite dei primi tre periodi d'imposta, e i commi da 3 a 3-ter lo sostituiscono con un divieto, o con un limite patrimoniale, quando la società cambia mano e cambia attività.

Il tempo non è più un limite, la capienza annuale sì

Il riporto è illimitato nel tempo per tutte le perdite, comprese quelle del comma 2: chi descrive le perdite dei primi tre periodi come «riportabili senza limiti temporali» a differenza delle altre confonde due piani. La differenza fra i due regimi sta nella quota di reddito che possono assorbire ogni anno, non negli anni disponibili.

Il comma 1 porta poi due correttivi che riducono la perdita riportabile prima ancora del calcolo dell'ottanta per cento. Il primo riguarda chi fruisce di un regime di esenzione dell'utile: la perdita è riportabile solo per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. Il secondo diminuisce la perdita dei proventi esenti diversi da quelli dell'articolo 87, per la parte che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5.

Sul primo correttivo l'Agenzia delle entrate ha preso posizione con la risposta a interpello n. 813 del 15 dicembre 2021, e il verso della risposta conta. Una cooperativa a mutualità prevalente aveva incorporato una società a responsabilità limitata che non fruiva di alcun regime di esenzione, e chiedeva se le perdite acquisite restassero riportabili guardando alla situazione dell'incorporata. L'Agenzia ha risposto di no: rileva la posizione del soggetto che riporta le perdite dopo la fusione, quindi le perdite dell'incorporata vanno sterilizzate fino a concorrenza dell'utile che non ha concorso alla formazione del reddito dell'incorporante negli esercizi precedenti. Diversamente, ha osservato, un'operazione neutrale come la fusione sottrarrebbe materia imponibile.

Le perdite dei primi tre periodi si computano per intero, e la condizione è una sola

Il comma 2 riguarda le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione. Queste si computano in diminuzione del reddito complessivo dei periodi successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi, e per l'intero importo che vi trova capienza: cade cioè il tetto dell'ottanta per cento, e una perdita capiente può azzerare il reddito dell'esercizio.

La condizione è una sola, ed è sostanziale: le perdite devono riferirsi a una nuova attività produttiva. Non basta che la società sia stata costituita da poco. Una società nuova che prosegue un'attività già esercitata da altri, per esempio dopo un conferimento o l'acquisto di un'azienda, non soddisfa il requisito e resta nel regime ordinario del comma 1.

Ottantamila euro di perdita assorbiti in tre esercizi

Una società di capitali con esercizio solare chiude il 2025 con una perdita fiscale di 80.000,00 €, che non rientra fra quelle dei primi tre periodi. I redditi imponibili dei tre esercizi successivi, prima dell'utilizzo, sono 50.000,00 €, 30.000,00 € e 25.000,00 €.

Esercizio, reddito imponibile e limite applicabilePerdita utilizzata
2026, reddito imponibile 50.000,00 euro: utilizzo fino all'80 per cento40.000,00 €
2027, reddito imponibile 30.000,00 euro: utilizzo fino all'80 per cento24.000,00 €
2028, reddito imponibile 25.000,00 euro: il residuo è inferiore all'80 per cento, che varrebbe 20.000,00 euro16.000,00 €
Perdita del 2025 assorbita nel triennio80.000,00 €
Perdita di 80.000,00 euro assorbita in tre esercizi con il limite dell'ottanta per centoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 84, c. 1, DPR 917/1986Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La perdita si esaurisce nel terzo esercizio, e nei primi due lascia comunque imponibile una quota di reddito: 10.000,00 € nel 2026 e 6.000,00 € nel 2027. Nel 2028 il residuo da assorbire, 16.000,00 €, è inferiore all'ottanta per cento del reddito, che varrebbe 20.000,00 €: il limite non obbliga a lasciare il venti per cento sempre imponibile, si applica soltanto quando la perdita disponibile è capiente. Il reddito tassabile del 2028 è quindi 9.000,00 €.

Il comma 3 chiede due condizioni insieme, e il comma 3-bis disapplica il divieto

Il divieto di riporto del comma 3 non scatta per il solo cambio di proprietà. Servono due circostanze congiunte: il trasferimento o l'acquisizione da parte di terzi, anche a titolo temporaneo, delle partecipazioni che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, e la modifica dell'attività principale in fatto esercitata nei periodi in cui le perdite sono state realizzate. La modifica rileva se interviene nel periodo d'imposta del trasferimento oppure nei due successivi o anteriori, e si considera realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico, oppure di acquisizione di un'azienda o di un suo ramo.

Sul primo requisito è intervenuta una norma di interpretazione autentica, l'articolo 7 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148: il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto si considera avvenuto anche quando a essere trasferite sono le partecipazioni della società che controlla, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il soggetto che riporta le perdite. Trattandosi di interpretazione autentica, la lettura vale anche per le operazioni anteriori: il cambio di controllo indiretto conta.

  • Domanda: Le partecipazioni che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto sono state trasferite o acquisite da terzi, anche indirettamente?
    • no → Il c. 3 non opera: le perdite restano riportabili con il solo limite dell'80 per cento del c. 1
    • sì → L'attività principale in fatto esercitata è stata modificata nel periodo del trasferimento, nei due anteriori o nei due successivi?
  • Domanda: L'attività principale in fatto esercitata è stata modificata nel periodo del trasferimento, nei due anteriori o nei due successivi?
    • no → Il c. 3 non opera: le perdite restano riportabili con il solo limite dell'80 per cento del c. 1
    • sì → Ricavi caratteristici e spese per lavoro subordinato superano il 40 per cento della media dei due esercizi anteriori?
  • Domanda: Ricavi caratteristici e spese per lavoro subordinato superano il 40 per cento della media dei due esercizi anteriori?
    • no → Test di vitalità non superato: le perdite anteriori non sono riportabili (c. 3)
    • sì → Riporto entro il patrimonio netto: valore economico da perizia meno il doppio dei conferimenti degli ultimi 24 mesi, oppure netto contabile senza quei conferimenti (c. 3-ter)
  • Esito: Il c. 3 non opera: le perdite restano riportabili con il solo limite dell'80 per cento del c. 1
  • Esito: Test di vitalità non superato: le perdite anteriori non sono riportabili (c. 3)
  • Esito: Riporto entro il patrimonio netto: valore economico da perizia meno il doppio dei conferimenti degli ultimi 24 mesi, oppure netto contabile senza quei conferimenti (c. 3-ter)
Perdite pregresse dopo un cambio di controllo: si riportano o noFonte: Elaborazione SamBooks su art. 84, c. 3, 3-bis e 3-ter, DPR 917/1986

La deroga opera quando dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, relativo all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite, risultano ricavi e proventi dell'attività caratteristica e spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, nella nozione dell'articolo 2425 del codice civile, superiori al quaranta per cento della media degli ultimi due esercizi anteriori. È il cosiddetto test di vitalità, e va superato su entrambe le grandezze.

Superarlo apre la porta ma non la spalanca. Il comma 3-ter limita in quel caso il riporto al valore economico del patrimonio netto risultante da una relazione giurata di stima, redatta da un soggetto scelto fra quelli dell'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile, ridotto del doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite. In assenza della relazione il riporto è consentito nei limiti del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso a quella data, senza tener conto degli stessi conferimenti. Su un patrimonio netto contabile di 500.000,00 € e conferimenti recenti per 120.000,00 €, il limite senza perizia vale 380.000,00 €; con una perizia che attesti un valore economico di 700.000,00 € il limite sale a 460.000,00 €, perché la riduzione è pari al doppio dei conferimenti. In entrambi i calcoli restano fuori dai versamenti i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il comma 3-quater estende le stesse limitazioni al riporto delle eccedenze di interessi passivi previsto dall'articolo 96, comma 5, e dell'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216: chi verifica solo le perdite dimentica due poste che seguono la stessa sorte. Il dettaglio del primo riporto sta nella scheda sugli interessi passivi; i limiti specifici delle operazioni straordinarie, che restano autonomi rispetto a questo articolo, in quella sulla fusione di società.

Le regole dei commi 3, 3-bis e 3-ter sono quelle riscritte dall'articolo 15 del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, e per espressa previsione del comma 2 di quell'articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2024 per chi ha esercizio solare, dato che il decreto è in vigore dal 31 dicembre 2024. Il decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84 ha allineato allo stesso momento le proprie modifiche al comma 3-ter. Dal 1° gennaio 2027, infine, la disciplina si legge nell'articolo 93 del testo unico approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, che abroga gli articoli da 1 a 191 del DPR 917/1986.

Le domande di chi ci arriva

Ho 100.000,00 € di perdita pregressa e un reddito di 120.000,00 €: quanta ne uso?

96.000,00 €, cioè l'ottanta per cento del reddito imponibile: il resto della perdita, 4.000,00 €, resta disponibile per gli esercizi successivi senza scadenza. Il reddito tassabile dell'anno è 24.000,00 €.

La mia srl è nuova e ha perso nel primo esercizio: il riporto funziona diversamente?

Sì, se la perdita si riferisce a una nuova attività produttiva. In quel caso il comma 2 consente di computarla entro il limite del reddito imponibile di ciascun esercizio successivo, senza il tetto dell'ottanta per cento. Se invece la società prosegue un'attività già esercitata da altri, vale il regime ordinario.

Compro la maggioranza di una srl in perdita ma non cambio la sua attività: le perdite restano?

Sì. Il comma 3 richiede due condizioni congiunte, il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto e la modifica dell'attività principale in fatto esercitata: se la seconda manca, il riporto prosegue con il solo limite dell'ottanta per cento. La modifica rileva anche se avviene nei due esercizi anteriori o successivi al trasferimento.

Senza relazione giurata di stima posso ancora riportare le perdite?

Sì, ma il tetto è diverso. Il comma 3-ter consente il riporto nei limiti del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite, senza tener conto dei conferimenti e versamenti degli ultimi ventiquattro mesi. Con la perizia il riferimento diventa il valore economico, ridotto però del doppio di quegli stessi conferimenti.

I contributi pubblici che ho ricevuto contano fra i versamenti che riducono il limite?

No. Il comma 3-ter esclude espressamente dai versamenti rilevanti i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici, in entrambe le varianti del calcolo. Restano invece nel conteggio i conferimenti e i versamenti dei soci eseguiti nei ventiquattro mesi anteriori.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), articolo 84, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater: comma 1 riporto illimitato nel tempo nel limite dell'ottanta per cento e correttivi per regimi di esenzione e proventi esenti; comma 2 perdite dei primi tre periodi su nuova attività produttiva; comma 3 cambio di controllo unito a modifica dell'attività; comma 3-bis test di vitalità al quaranta per cento; comma 3-ter limite del patrimonio netto e riduzione per i conferimenti recenti; comma 3-quater estensione a interessi passivi ed eccedenza ACE
  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), articolo 96, comma 5: riporto delle eccedenze di interessi passivi indeducibili
  • Codice civile, articoli 2359, 2409-bis e 2425: controllo societario, soggetti abilitati alla relazione giurata e voci di conto economico rilevanti per il test di vitalità
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 813 del 15 dicembre 2021: sterilizzazione delle perdite acquisite per fusione in capo al soggetto che fruisce di un regime di esenzione dell'utile
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, articolo 15: riscrittura dei commi 3, 3-bis e 3-ter, con applicazione alle operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto
  • D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, articolo 7: interpretazione autentica del comma 3 sul trasferimento indiretto della maggioranza dei diritti di voto
  • D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, articoli 93, 376 e 377: testo unico delle imposte sui redditi, applicabile dal 1° gennaio 2027

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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