Fondo svalutazione crediti: stima civilistica e limiti fiscali
Come si stima e si contabilizza il fondo svalutazione crediti al valore di presumibile realizzo, fra il limite dello 0,50% e il tetto del 5% dell'art. 106 TUIR
05/08/2026
8 min lettura
In sintesi
Il fondo svalutazione crediti è il fondo rettificativo che riporta i crediti dal valore nominale al valore che ci si attende di incassare: civilisticamente è una stima obbligatoria, perché i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo (art. 2426, comma 1, n. 8, del codice civile); fiscalmente la deduzione è ammessa in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, e non è più ammessa quando svalutazioni e accantonamenti hanno raggiunto il 5% dello stesso valore (art. 106, comma 1, del TUIR).
Da questa doppia regola nasce il problema operativo tipico: il fondo che serve al bilancio e il fondo che il fisco riconosce quasi mai coincidono, e la differenza va tracciata in modo stabile anno dopo anno.
Quando si applica
La stima si effettua a ogni chiusura d'esercizio, su tutti i crediti iscritti nell'attivo circolante alla voce C.II dello schema dell'art. 2424 del codice civile, a partire da quelli verso clienti (voce C.II.1). Il fondamento è il principio di prudenza: nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (art. 2423-bis, comma 1, nn. 1 e 4, del codice civile). Un'insolvenza manifestatasi a gennaio, ma già maturata al 31 dicembre, va quindi riflessa nel bilancio dell'esercizio chiuso.
Il perimetro fiscale è più stretto di quello civilistico. L'art. 106, comma 1, del TUIR riguarda le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio per l'importo non coperto da garanzia assicurativa e che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 85, cioè i crediti di natura commerciale. Restano fuori dal calcolo, per esempio, i crediti di natura finanziaria e la quota assicurata. La rilevazione segue il criterio di competenza dell'art. 109, comma 1, del TUIR.
Come si applica nella pratica
1. La stima civilistica. Il valore di presumibile realizzo si costruisce, non si sceglie a forfait. La prassi consolidata combina due elementi: l'anzianità dello scaduto (aging), che misura statisticamente il rischio, e l'analisi puntuale delle posizioni significative, cioè solvibilità del debitore, contenzioso in corso, garanzie e assicurazioni. Il risultato è un prospetto per fasce, conservato a supporto della stima.
2. L'accantonamento. La differenza fra il fondo necessario e il fondo già esistente è l'accantonamento dell'esercizio, imputato alla voce B.10.d del conto economico — «svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide» (art. 2425, comma 1, del codice civile).
| Conto | Voce di bilancio | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Svalutazione crediti | CE — B.10.d | X | — |
| Fondo svalutazione crediti | SP — rettifica di C.II.1 | — | X |
3. Il limite fiscale. La deduzione è ammessa nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti; nel computo del limite si tiene conto anche degli accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione cessa quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio (art. 106, comma 1, del TUIR). Superata quella soglia, il comma 2 aggiunge che l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
4. Svalutazione o perdita? Sono due istituti diversi. La svalutazione è una stima di un rischio: rettifica il credito, che resta iscritto. La perdita su crediti è la presa d'atto di un evento realizzato e cancella il credito. Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (art. 101, comma 5, del TUIR), che sussistono in ogni caso quando:
| Fattispecie | Condizione prevista dall'art. 101, comma 5, TUIR |
|---|---|
| Procedure concorsuali | Debitore assoggettato a procedura concorsuale, accordo di ristrutturazione omologato ex art. 182-bis r.d. 267/1942, piano attestato ex art. 67, terzo comma, lett. d), o procedura estera equivalente |
| Crediti di modesta entità | Importo non superiore a 2.500 € (5.000 € per le imprese di più rilevante dimensione) e decorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento |
| Prescrizione | Diritto alla riscossione del credito prescritto |
| Cancellazione dal bilancio | Cancellazione operata in applicazione dei principi contabili |
Per i crediti di modesta entità e per quelli verso debitori in procedura la deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successivo a quello in cui sono maturati gli elementi certi e precisi, purché non oltre il periodo in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto cancellare il credito (art. 101, comma 5-bis).
5. L'utilizzo del fondo e lo stralcio. Quando la perdita si realizza, si attinge prima al fondo; l'eventuale eccedenza va a conto economico, dove la prassi contabile la colloca fra gli oneri diversi di gestione, voce B.14 dello schema dell'art. 2425 del codice civile. Sul piano fiscale il coordinamento è dato dall'art. 106, comma 2: le perdite sono deducibili a norma dell'art. 101 limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. È la regola che impedisce di dedurre due volte lo stesso rischio.
6. Il disallineamento e come si gestisce. Fondo civilistico e fondo fiscale vanno tenuti su due colonne di un unico prospetto extracontabile, aggiornato ogni anno: fondo civilistico, quota dedotta, quota tassata. La quota tassata — il cosiddetto fondo tassato — non è persa: si riversa quando la perdita diventa deducibile ai sensi dell'art. 101, generando una variazione in diminuzione. Fino ad allora è una differenza temporanea deducibile. Il trattamento contabile di riferimento è quello dell'OIC 15 sui crediti; i limiti tributari sono approfonditi nella scheda sulla svalutazione crediti ex art. 106 TUIR.
Esempi pratici
Esempio 1 — La srl di impiantistica che stima il fondo per fasce di scaduto
Una srl di impiantistica ha crediti verso clienti per 620.000 € al 31 dicembre. Il prospetto di aging porta a questa stima.
| Fascia | Valore nominale | % stimata | Fondo necessario |
|---|---|---|---|
| Non scaduti | 380.000,00 € | 0,3% | 1.140,00 € |
| Scaduti fino a 90 giorni | 120.000,00 € | 2% | 2.400,00 € |
| Scaduti da 91 a 180 giorni | 70.000,00 € | 10% | 7.000,00 € |
| Scaduti oltre 180 giorni | 35.000,00 € | 35% | 12.250,00 € |
| Posizioni in contenzioso | 15.000,00 € | 80% | 12.000,00 € |
| Totale | 620.000,00 € | 34.790,00 € |
Le percentuali sono quelle che l'impresa ricava dalla propria esperienza di incasso, non parametri di legge: nessuna di esse ha a che vedere con lo 0,50% dell'art. 106 del TUIR, che è un limite di deducibilità e non un criterio di stima. Il fondo già esistente è 28.000 €: l'accantonamento dell'esercizio è 6.790 €.
| Conto | Voce di bilancio | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Svalutazione crediti | CE — B.10.d | 6.790,00 € | — |
| Fondo svalutazione crediti | SP — rettifica di C.II.1 | — | 6.790,00 € |
Nello stato patrimoniale i crediti verso clienti compaiono per 585.210 €, cioè 620.000 € meno il fondo di 34.790 €.
Esempio 2 — La PMI che sbatte contro il tetto del 5%
Una PMI commerciale ha crediti commerciali per 800.000 € di valore nominale, nessuno coperto da garanzia assicurativa. Il fondo civilistico ante accantonamento è 52.000 €, di cui 37.500 € dedotti negli esercizi precedenti. L'accantonamento dell'esercizio, stimato con l'aging, è 15.000 €.
| Grandezza | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Limite annuo di deduzione | 0,50% di 800.000 € | 4.000,00 € |
| Tetto complessivo | 5% di 800.000 € | 40.000,00 € |
| Fondo già dedotto | — | 37.500,00 € |
| Capienza residua | 40.000 € − 37.500 € | 2.500,00 € |
| Svalutazione deducibile | minore fra 4.000 € e 2.500 € | 2.500,00 € |
| Variazione in aumento | 15.000 € − 2.500 € | 12.500,00 € |
A fine esercizio il fondo civilistico è 67.000 €, quello fiscale 40.000 €: il fondo tassato è di 27.000 €. Dall'esercizio successivo non sarà più deducibile alcuna svalutazione finché il rapporto fra fondo dedotto e crediti in bilancio resterà al 5%.
Esempio 3 — Il cliente fallito: utilizzo del fondo e stralcio della perdita
La stessa impresa vanta 24.000 € verso un cliente dichiarato fallito il 12 marzo. Il fondo disponibile è 18.000 €, di cui 12.000 € dedotti in passato. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 101, comma 5, del TUIR): gli elementi certi e precisi sussistono.
| Conto | Voce di bilancio | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Fondo svalutazione crediti | SP — rettifica di C.II.1 | 18.000,00 € | — |
| Perdite su crediti | CE — B.14 | 6.000,00 € | — |
| Crediti verso clienti | SP — C.II.1 | — | 24.000,00 € |
Fiscalmente la perdita di 24.000 € è deducibile per la parte che eccede le svalutazioni già dedotte, cioè 24.000 € − 12.000 € = 12.000 €. A fronte di un costo a conto economico di 6.000 €, la deduzione ammessa è di 12.000 €: la differenza di 6.000 € è la variazione in diminuzione che riversa la quota di fondo tassato.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: applicare in bilancio lo 0,50% dell'art. 106 del TUIR come se fosse il criterio civilistico. Quella percentuale è solo un limite di deducibilità: il bilancio richiede il valore di presumibile realizzo (art. 2426, comma 1, n. 8, del codice civile), che può essere molto più alto o più basso. Si evita costruendo la stima con l'aging e documentandola.
- Errore: confondere svalutazione e perdita su crediti. La prima è una stima e lascia il credito iscritto; la seconda presuppone elementi certi e precisi ai sensi dell'art. 101, comma 5, e cancella il credito. Si evita usando conti distinti (B.10.d e B.14) e verificando la fattispecie prima di stralciare.
- Errore: dedurre la perdita per l'intero importo quando il credito era già coperto da svalutazioni dedotte. L'art. 106, comma 2, ammette la deduzione solo per la parte eccedente svalutazioni e accantonamenti già dedotti: serve un registro storico del fondo dedotto, credito per credito o almeno in forma aggregata.
- Errore: non tenere traccia del fondo tassato. Senza il prospetto di raccordo la variazione in diminuzione degli anni successivi non viene recuperata e l'impresa paga due volte. Si evita con una tabella permanente fondo civilistico / dedotto / tassato, aggiornata a ogni chiusura.
- Errore: ignorare i sei mesi dalla scadenza sui crediti di modesta entità. Per importi fino a 2.500 € — 5.000 € per le imprese di più rilevante dimensione — gli elementi certi e precisi sussistono per legge decorso quel periodo: si evita estraendo ogni anno dallo scadenzario le posizioni sotto soglia scadute da oltre sei mesi.
- Errore: calcolare i limiti sull'intero monte crediti. La base è costituita dai crediti commerciali non coperti da garanzia assicurativa: crediti finanziari, tributari e la quota assicurata vanno esclusi dal computo.
Riferimenti normativi
- Codice civile, art. 2426, comma 1, n. 8 — crediti rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
- Codice civile, art. 2423-bis, comma 1, nn. 1 e 4 — prudenza e rilevazione dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.
- Codice civile, art. 2424, comma 1 — schema dello stato patrimoniale, voce C.II.1 «crediti verso clienti».
- Codice civile, art. 2425, comma 1 — schema del conto economico, voci B.10.d e B.14.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 106, commi 1 e 2 — limite annuo dello 0,50%, tetto complessivo del 5% e coordinamento con le perdite su crediti.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 101, commi 5 e 5-bis — elementi certi e precisi, procedure concorsuali, crediti di modesta entità, prescrizione, periodo di imputazione.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 85, comma 1 — individuazione dei crediti commerciali rilevanti.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 1 — competenza dei componenti di reddito.
Sul piano dei principi contabili nazionali la materia è trattata dall'OIC 15, dedicato ai crediti.
Risorse correlate
- Svalutazione crediti art. 106 TUIR: deducibilità 0,5% e tetto 5%
- Minusvalenze e perdite su crediti art. 101 TUIR: deducibilità
- OIC 15 crediti: costo ammortizzato e valore di realizzo
- Rimanenze di magazzino: valutazione e scritture contabili
- Bilancio d'esercizio CEE art. 2423 c.c.: struttura e principi
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Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.
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