Documentazione informatica delle scritture art. 2215-bis c.c.
L'art. 2215-bis del codice civile consente di tenere libri e scritture con strumenti informatici, con marcatura temporale e firma digitale almeno annuali
02/06/2026
3 min lettura
In sintesi
L'art. 2215-bis del codice civile consente di formare e tenere con strumenti informatici i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per legge o regolamento, o richiesta dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa. Le registrazioni devono essere consultabili in qualsiasi momento e costituiscono informazione primaria e originale da cui trarre riproduzioni e copie. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti, in caso di tenuta informatica, mediante l'apposizione — almeno una volta all'anno — della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di un suo delegato. Se per un anno non sono state eseguite registrazioni, firma e marcatura vanno apposte all'atto di una nuova registrazione. I libri e le scritture così tenuti hanno l'efficacia probatoria degli artt. 2709 e 2710 c.c.
Quando si applica
L'art. 2215-bis si applica alla tenuta digitale di:
- libri e scritture contabili obbligatori (libro giornale, libro inventari, ecc.);
- libri sociali e repertori;
- ogni documentazione la cui tenuta è obbligatoria o richiesta dalla natura/dimensione dell'impresa.
Per i libri e registri obbligatori a fini tributari il termine per gli adempimenti opera secondo le specifiche norme di conservazione digitale di natura tributaria.
Come si applica nella pratica
Numerazione e vidimazione "digitali"
In luogo della numerazione e bollatura cartacea (art. 2215), la tenuta informatica assolve gli obblighi mediante marcatura temporale e firma digitale apposte almeno una volta all'anno. La cadenza annuale sostituisce le formalità tradizionali e "cristallizza" le registrazioni del periodo.
Anno senza registrazioni
Se per un intero anno non sono state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione; da quel momento decorre il nuovo periodo annuale.
Consultabilità ed efficacia probatoria
Le registrazioni devono essere consultabili in qualsiasi momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale. I libri e le scritture tenuti secondo l'art. 2215-bis hanno la stessa efficacia probatoria dei libri cartacei (artt. 2709 e 2710 c.c.).
Il termine tributario
Per i libri e registri obbligatori per disposizione tributaria, il termine annuale opera secondo le norme tributarie di conservazione digitale: il versante civilistico e quello fiscale vanno coordinati.
Esempi pratici
Esempio 1 — Libro giornale digitale
Un'impresa tiene il libro giornale in formato elettronico. Entro l'anno appone marcatura temporale e firma digitale sulle registrazioni del periodo, assolvendo gli obblighi di numerazione e vidimazione (art. 2215-bis).
Esempio 2 — Anno senza registrazioni
Un registro tenuto digitalmente non riceve registrazioni per un intero anno. Firma e marcatura vengono apposte alla prima nuova registrazione successiva, da cui decorre il nuovo periodo annuale (art. 2215-bis).
Esempio 3 — Registri fiscali
Per i registri obbligatori a fini tributari, l'impresa applica i termini di conservazione digitale tributari richiamati dall'art. 2215-bis, coordinandoli con la cadenza annuale civilistica.
Errori comuni e come evitarli
- Omettere la marcatura temporale e la firma digitale annuali: sono l'equivalente digitale di numerazione e bollatura (art. 2215-bis).
- Ritenere i documenti informatici privi di valore probatorio: hanno l'efficacia degli artt. 2709 e 2710 c.c.
- Non apporre firma e marca alla ripresa dopo un anno senza registrazioni: l'adempimento va eseguito alla nuova registrazione.
- Confondere il termine civilistico con quello tributario: per i registri fiscali valgono le norme tributarie di conservazione digitale.
- Non garantire la consultabilità delle registrazioni: devono essere accessibili in qualsiasi momento.
Riferimenti normativi
- Art. 2215-bis del codice civile — tenuta dei libri e delle scritture con strumenti informatici
- Art. 2215 del codice civile — numerazione e bollatura dei libri (modalità tradizionale)
- Art. 2214 del codice civile — scritture contabili obbligatorie
- Artt. 2709 e 2710 del codice civile — efficacia probatoria delle scritture contabili
Risorse correlate
- Scritture contabili obbligatorie art. 2214 c.c.: le scritture la cui tenuta può avvenire anche in forma informatica.
- Libro giornale e libro degli inventari artt. 2216-2217 c.c.: i libri contabili tenibili con strumenti informatici.
- Tenuta e conservazione delle scritture art. 2220 c.c.: gli obblighi di conservazione, anche digitale, delle scritture.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2 giugno 2026.
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