Documenti IVA precompilati: registri, LIPE e dichiarazione
Bozze precompilate dei registri IVA, della liquidazione periodica e della dichiarazione annuale ex art. 4 DLgs 127/2015 ed esonero dalla tenuta dei registri
01/06/2026
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In sintesi
L'art. 4 del DLgs 5 agosto 2015, n. 127 prevede che l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici, metta a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti le bozze precompilate dei principali documenti IVA: i registri delle fatture emesse e degli acquisti (artt. 23 e 25 DPR 633/1972), la liquidazione periodica dell'IVA e, dal 2022, la dichiarazione annuale IVA. Chi convalida o integra le bozze dei registri è esonerato dall'obbligo di tenuta dei registri stessi. I documenti sono disponibili in un'area riservata del sito dell'Agenzia, direttamente o tramite intermediario delegato.
Quando si applica
- Soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 (registri e liquidazione periodica) e dal 1° gennaio 2022 (dichiarazione annuale IVA).
- Operatori che gestiscono la fatturazione elettronica direttamente o tramite intermediario delegato (art. 3, comma 3, DPR 322/1998).
- Programma di assistenza on line basato sui dati già in possesso dell'anagrafe tributaria.
Si tratta di un percorso sperimentale di semplificazione: l'adesione non è obbligatoria, ma chi convalida le bozze ottiene l'esonero dalla tenuta dei registri.
Come si applica nella pratica
| Documento precompilato | Effetto |
|---|---|
| Registri delle fatture emesse e degli acquisti (artt. 23 e 25 DPR 633/1972) | Convalida o integrazione delle bozze; chi convalida o integra è esonerato dalla tenuta dei registri (comma 2) |
| Liquidazione periodica dell'IVA | Bozza messa a disposizione per il controllo e il versamento periodico |
| Dichiarazione annuale IVA | Bozza disponibile dal 1° gennaio 2022 a supporto della dichiarazione |
L'esonero dalla tenuta dei registri non riguarda il registro degli incassi e pagamenti dell'art. 18, comma 2, DPR 600/1973, che resta dovuto per i contribuenti semplificati, e non opera per chi ha optato per la tenuta dei registri secondo le modalità dell'art. 18, comma 5, DPR 600/1973. L'art. 4 prevede inoltre una piattaforma telematica per la compensazione dei crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche tra operatori privati (comma 3-bis).
Esempi pratici
Esempio 1 — Convalida dei registri precompilati
Una piccola impresa controlla nell'area riservata le bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, le trova complete e le convalida: per quel periodo è esonerata dall'obbligo di tenere i registri IVA degli artt. 23 e 25.
Esempio 2 — Integrazione dei dati mancanti
Un professionista trova nella bozza del registro acquisti alcune fatture estere non presenti. Le integra nel dettaglio: la convalida con integrazione produce comunque l'esonero dalla tenuta del registro per il periodo considerato.
Esempio 3 — Bozza della liquidazione periodica
Una società utilizza la bozza della liquidazione periodica IVA come base di controllo del saldo a debito di 2.500,00 €, lo verifica con la propria contabilità e procede al versamento entro il termine ordinario.
Errori comuni e come evitarli
- Pensare che l'adesione sia automatica: l'esonero dalla tenuta dei registri spetta solo a chi convalida o integra effettivamente le bozze proposte.
- Non integrare le operazioni mancanti: le bozze si basano sui dati disponibili; operazioni non presenti (ad esempio alcune transfrontaliere) vanno integrate prima della convalida.
- Trascurare il registro degli incassi e pagamenti: l'esonero non riguarda il registro dell'art. 18, comma 2, DPR 600/1973 per i semplificati.
- Affidarsi alla sola bozza senza controllo: i documenti precompilati vanno verificati con la contabilità aziendale prima della convalida e del versamento.
- Ignorare la delega all'intermediario: l'uso dei servizi richiede la delega all'utilizzo della fatturazione elettronica per l'intermediario.
Riferimenti normativi
- Art. 4, commi 1, 2 e 3-bis, DLgs 5 agosto 2015, n. 127 — documenti IVA precompilati ed esonero dalla tenuta dei registri.
- Artt. 23 e 25 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — registri delle fatture emesse e degli acquisti.
- Art. 18, commi 2 e 5, DPR 29 settembre 1973, n. 600 — registri dei contribuenti semplificati.
Risorse correlate
- Fattura elettronica obbligatoria via SdI (art. 1 DLgs 127/2015)
- Corrispettivi telematici e registratore telematico (art. 2 DLgs 127/2015)
- Registrazione delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/1972)
- Liquidazioni e versamenti periodici IVA (art. 27 DPR 633/1972)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 01/06/2026.