Corrispettivi telematici: registratore, guasti e sanzioni
Chi memorizza e trasmette i corrispettivi giornalieri, cosa fare quando il registratore telematico si ferma e quanto costa ogni tipo di violazione
06/09/2026
06/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Chi effettua le operazioni di commercio al minuto e assimilate dell'articolo 22 del DPR 633/1972 memorizza elettronicamente e trasmette all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127). Sono due obblighi distinti che lo stesso apparecchio assolve in momenti diversi: la memorizzazione avviene non oltre l'ultimazione dell'operazione, la trasmissione entro dodici giorni. Dal 1° gennaio 2026 lo strumento con cui si accettano i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato a quello che registra i corrispettivi. Quando l'apparecchio si guasta la procedura è codificata: si mette in stato «Fuori servizio», si annota sul registro di emergenza e si chiama il tecnico. Le sanzioni si contano per violazione, e la più cara riguarda il collegamento mancante, non il ritardo.
Chi memorizza, da quando, e i due obblighi che l'apparecchio assolve insieme
L'obbligo non è nato tutto insieme: è entrato in vigore per settori, in cinque scaglioni, e le date servono ancora oggi perché nei controlli su annualità arretrate il perimetro cambia con l'anno.
- 1° aprile 2017: Cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici — art. 2, c. 2: termini differiti possono essere stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per specifiche variabili tecniche
- 1° luglio 2018: Cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori — art. 2, c. 1-bis
- 1° luglio 2019: Soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 € — art. 2, c. 1, terzo periodo; restano valide le opzioni volontarie esercitate entro il 31 dicembre 2018
- 1° gennaio 2020: Tutti i soggetti che effettuano le operazioni dell'art. 22 DPR 633/1972 — art. 2, c. 1: la memorizzazione e la trasmissione sostituiscono l'obbligo di registrazione del primo comma dell'art. 24 DPR 633/1972
- 1° gennaio 2026: Collegamento obbligatorio fra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e il registratore — art. 2, c. 3, secondo periodo, aggiunto dalla L. 30 dicembre 2024 n. 207, i cui commi da 74 a 76 si applicano a decorrere da questa data
La memorizzazione e la trasmissione sostituiscono l'annotazione sul registro dei corrispettivi previsto dal primo comma dell'articolo 24 del DPR 633/1972, e sostituiscono anche l'obbligo di certificazione fiscale che si assolveva con scontrino e ricevuta (art. 2, comma 5). Restano fuori dalla sostituzione due cose: l'obbligo di emettere fattura su richiesta del cliente e i termini delle liquidazioni periodiche, che il comma 6-ter conferma espressamente richiamando l'articolo 1, comma 1, del DPR 23 marzo 1998 n. 100. Trasmettere entro dodici giorni non sposta di un giorno la liquidazione: i termini che convivono li mette in fila la registrazione dei corrispettivi.
La circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 elenca le alternative con cui un soggetto dell'articolo 22 può documentare le proprie operazioni: memorizzazione e trasmissione con contestuale emissione del documento commerciale, fattura immediata, oppure fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, «sempre che le operazioni siano identificate da idonea documentazione (ad esempio lo stesso documento commerciale, i documenti di trasporto, ecc.)». Che cosa contenga il documento commerciale, e perché non dia al cliente il diritto di detrarre, lo spiega la scheda dedicata al documento commerciale.
Dal 1° gennaio 2026 lo strumento di pagamento va collegato al registratore
Il comma 3 dell'articolo 2 chiedeva già la «piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico». La legge 30 dicembre 2024 n. 207 vi ha aggiunto un secondo periodo che trasforma il principio in un obbligo verificabile: «lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri». La nota di aggiornamento fissa la decorrenza: le disposizioni dei commi da 74 a 76 di quella legge si applicano a partire dal 1° gennaio 2026.
Il mancato collegamento non ha una sanzione propria: la legge lo ha equiparato all'omessa installazione dell'apparecchio, quindi da 1.000,00 € a 4.000,00 € (art. 11, comma 5, terzo periodo, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471). È la misura più alta fra quelle che un esercente rischia in condizioni ordinarie, e a differenza delle altre non dipende dall'imposta in gioco: vale identica per un bar e per un supermercato.
Tre contestazioni in una sola verifica: 1.600,00 € di sanzioni
Un ristorante incassa un banchetto da 1.220,00 €, con IVA al 10% inclusa, e non lo memorizza. Nello stesso trimestre trasmette in ritardo i dati di tre giornate, senza che questo alteri la liquidazione dell'imposta, e in una verifica emerge che il POS non è collegato al registratore telematico.
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Corrispettivo di 1.220,00 € non memorizzato: minimo di legge (art. 6, cc. 2-bis e 4) | 300,00 € |
| Tre trasmissioni tardive senza effetti sulla liquidazione, a 100,00 € ciascuna (art. 11, c. 2-quinquies) | 300,00 € |
| Strumento di accettazione dei pagamenti elettronici non collegato: minimo edittale (art. 11, c. 5) | 1.000,00 € |
| Totale delle sanzioni contestabili | 1.600,00 € |
La prima riga merita una spiegazione, perché il calcolo proporzionale non arriva mai a determinare l'importo. Scorporando l'IVA dal corrispettivo si ottengono 1.109,09 € di imponibile e 110,91 € di imposta; il 70% previsto per la mancata memorizzazione varrebbe 77,64 €, ma la sanzione non può essere inferiore a 300,00 € (art. 6, comma 4). Sulle operazioni di piccolo importo, quindi, il minimo di legge è la misura che si applica sempre, e la proporzionalità torna a contare solo sopra i 428,57 € di imposta non documentata.
La seconda riga si ferma a 300,00 € perché la sanzione è di 100,00 € per ciascuna trasmissione, entro un limite massimo di 1.000,00 € per trimestre; per quelle violazioni la norma esclude espressamente l'applicazione dell'articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, quindi non c'è cumulo giuridico che le riduca. La terza riga è il minimo edittale del mancato collegamento. Le violazioni di documentazione che restano fuori dal perimetro del registratore hanno misure proprie, raccolte nelle sanzioni in materia di documentazione IVA.
Quando l'apparecchio si ferma: fuori servizio, registro di emergenza, tecnico
Un guasto non è di per sé una violazione. Lo è il comportamento che segue, e l'Agenzia delle entrate lo ha descritto passo per passo nella risposta a interpello n. 247 del 2022, dedicata al malfunzionamento dei server RT di una catena della grande distribuzione.
- Domanda: L'apparecchio è in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti?
- sì, funziona regolarmente → Nessun adempimento straordinario: memorizzazione all'ultimazione dell'operazione e trasmissione entro dodici giorni
- no: si pone l'apparecchio in stato «Fuori servizio» → Le operazioni del periodo di guasto sono state annotate sul registro di emergenza?
- Domanda: Le operazioni del periodo di guasto sono state annotate sul registro di emergenza?
- sì, le operazioni sono annotate → È stata richiesta tempestivamente l'assistenza tecnica per la manutenzione dell'apparecchio?
- no → Corrispettivi non annotati: sanzione del 70% dell'imposta non memorizzata, con un minimo di 300 € (art. 6, c. 2-bis, primo periodo, e c. 4)
- Domanda: È stata richiesta tempestivamente l'assistenza tecnica per la manutenzione dell'apparecchio?
- sì → Nessuna sanzione: la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione dei dati del periodo di malfunzionamento
- no → Con le annotazioni in ordine si applica la sola sanzione fissa da 250 € a 2.000 € per la mancata tempestiva richiesta di manutenzione (art. 6, c. 2-bis, terzo periodo)
- Esito: Nessun adempimento straordinario: memorizzazione all'ultimazione dell'operazione e trasmissione entro dodici giorni
- Esito: Nessuna sanzione: la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione dei dati del periodo di malfunzionamento
- Esito: Con le annotazioni in ordine si applica la sola sanzione fissa da 250 € a 2.000 € per la mancata tempestiva richiesta di manutenzione (art. 6, c. 2-bis, terzo periodo)
- Esito: Corrispettivi non annotati: sanzione del 70% dell'imposta non memorizzata, con un minimo di 300 € (art. 6, c. 2-bis, primo periodo, e c. 4)
Il documento chiarisce che qualsiasi anomalia che impedisca di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti va gestita ponendo l'apparecchio nello stato «Fuori servizio», che «consente all'Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni». In quell'ipotesi, e ferma restando la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato, «la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento».
Due precisazioni dello stesso documento evitano contestazioni frequenti. I dati frutto di arrotondamento consentito dalla legge e quelli correttamente inviati o reinviati entro i dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione non sono «dati non veritieri». E quando una ritrasmissione è dovuta ma non incide sulla corretta liquidazione, «la sanzione applicabile è sempre quella dell'articolo 11, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia euro 100 per ciascuna trasmissione».
Trascurare la chiamata al tecnico ha un prezzo autonomo, e la norma lo lega a una condizione esplicita: «se non constano omesse annotazioni», la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione, e allo stesso modo l'omessa verificazione periodica dell'apparecchio, sono punite da 250,00 € a 2.000,00 € (art. 6, comma 2-bis, terzo e quarto periodo). Dove invece le annotazioni mancano, la fattispecie torna a essere quella proporzionale del primo periodo, e le due misure non si sommano.
Le domande di chi ci arriva
Se uso un POS e un software di cassa devo per forza collegarli fra loro?
Sì, dal 1° gennaio 2026. Lo strumento con cui si accettano i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato a quello che memorizza e trasmette i corrispettivi (art. 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, come modificato dalla L. 30 dicembre 2024 n. 207). Il mancato collegamento è punito come l'omessa installazione: da 1.000,00 € a 4.000,00 €.
Se mando i dati dei corrispettivi con un mese di ritardo, che sanzione rischio?
Dipende dall'effetto sulla liquidazione. Se il ritardo non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta la sanzione è di 100,00 € per ciascuna trasmissione, entro un massimo di 1.000,00 € per trimestre (art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997). Se invece l'imposta è stata liquidata male, si applica il 70% dell'imposta non trasmessa, con un minimo di 300,00 €.
Se un cliente mi chiede la fattura devo emetterla anche se ho già trasmesso i dati?
Sì. La memorizzazione e la trasmissione sostituiscono la certificazione fiscale, ma il comma 5 dell'articolo 2 precisa che «resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente». L'imponibile fatturato va poi scorporato dai corrispettivi telematici, per non contarlo due volte in liquidazione.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 2, c. 1: obbligo di memorizzazione e trasmissione, decorrenze e sostituzione della registrazione dell'art. 24 DPR 633/1972
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 2, c. 3: requisiti degli strumenti e collegamento obbligatorio con lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 2, c. 5: sostituzione della certificazione fiscale, obbligo di fattura su richiesta e momento della memorizzazione
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 2, c. 6-ter: trasmissione entro dodici giorni e conferma dei termini delle liquidazioni periodiche
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 22: commercio al minuto e operazioni assimilate
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 24: registrazione dei corrispettivi, sostituita dalla memorizzazione elettronica
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, c. 2-bis: 70% dell'imposta non memorizzata o non trasmessa, e da 250,00 € a 2.000,00 € per la manutenzione o la verificazione non richieste
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, c. 4: sanzione minima di 300,00 €
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 11, c. 2-quinquies: 100,00 € per trasmissione, massimo 1.000,00 € per trimestre, senza cumulo giuridico
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 11, c. 5: omessa installazione e mancato collegamento dello strumento di pagamento, da 1.000,00 € a 4.000,00 €
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 11, c. 5-bis: manomissione o alterazione dell'apparecchio, da 3.000,00 € a 12.000,00 €
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 247 del 2022: stato «Fuori servizio», registro di emergenza, ritrasmissione non obbligatoria e sanzione fissa applicabile
- Agenzia delle entrate, circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020: modalità alternative di documentazione delle operazioni dei soggetti dell'art. 22 DPR 633/1972
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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