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AdempimentiUltimo aggiornamento: 01/06/2026

Corrispettivi telematici e registratore telematico

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri tramite registratore telematico ex art. 2 DLgs 127/2015: soggetti, termini e sanzioni

Ultimo aggiornamento

01/06/2026

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In sintesi

L'art. 2 del DLgs 5 agosto 2015, n. 127 obbliga i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 DPR 633/1972) a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. La memorizzazione e la trasmissione sostituiscono sia la tenuta del registro dei corrispettivi (art. 24 DPR 633/1972) sia l'emissione di scontrino e ricevuta fiscale, ora rimpiazzati dal documento commerciale. L'adempimento si assolve con un registratore telematico (RT) o con la procedura web dell'Agenzia. Resta fermo l'obbligo di emettere fattura su richiesta del cliente.

Quando si applica

  • Commercianti al minuto, pubblici esercizi, artigiani che vendono al pubblico e gli altri soggetti dell'art. 22 DPR 633/1972, non obbligati all'emissione della fattura se non richiesta.
  • L'obbligo è generalizzato dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per chi aveva un volume d'affari superiore a 400.000,00 €).
  • Distributori automatici e cessioni di carburante seguono regole e decorrenze proprie fissate da provvedimenti dell'Agenzia.

Chi emette fattura elettronica per tutte le operazioni non è tenuto al RT; chi opera al dettaglio sì. Sono comunque previsti esoneri tassativi per specifiche tipologie di attività, individuati con decreto ministeriale.

Come si applica nella pratica

Il documento commerciale è emesso e consegnato al cliente non oltre l'ultimazione dell'operazione. Il registratore telematico:

FunzioneContenuto
MemorizzazioneRegistra in modo puntuale e inalterabile ogni corrispettivo giornaliero
TrasmissioneInvia i dati in forma aggregata all'Agenzia, di norma entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione (art. 6 DPR 633/1972)
Integrazione pagamentiÈ collegato allo strumento con cui si accettano i pagamenti elettronici, che trasmette i relativi dati giornalieri

Restano fermi i termini ordinari delle liquidazioni periodiche IVA: la trasmissione dei corrispettivi non posticipa il calcolo e il versamento dell'imposta. La chiusura giornaliera genera il file XML dei corrispettivi, firmato e sigillato dal RT.

Il quadro sanzionatorio, riformato dal DLgs 14 giugno 2024, n. 87, distingue le violazioni:

ViolazioneSanzione
Mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione che incide sull'imposta70% dell'imposta non documentata, minimo 300,00 € (art. 6, comma 2-bis, DLgs 471/1997)
Omessa/tardiva trasmissione che non incide sulla liquidazione100,00 € per trasmissione, massimo 1.000,00 € a trimestre (art. 11, comma 2-quinquies, DLgs 471/1997)
Omessa installazione del registratore telematicoda 1.000,00 € a 4.000,00 € (art. 11, comma 5, DLgs 471/1997)
Manomissione o alterazione del RTda 3.000,00 € a 12.000,00 € (art. 11, comma 5-bis, DLgs 471/1997)

Esempi pratici

Esempio 1 — Negozio al dettaglio

Un negozio di abbigliamento incassa 2.000,00 € di corrispettivi giornalieri (IVA 22% inclusa). Il RT memorizza i dati, emette i documenti commerciali ai clienti e a fine giornata trasmette il riepilogo all'Agenzia entro dodici giorni. Nessuna annotazione sul registro dei corrispettivi è più necessaria.

Esempio 2 — Trasmissione tardiva senza danno erariale

Per un guasto del RT, un bar trasmette i corrispettivi di una giornata con otto giorni di ritardo rispetto al termine, ma la liquidazione IVA del periodo resta corretta. Si applica la sanzione fissa di 100,00 € per la trasmissione, entro il limite di 1.000,00 € per trimestre, e non la sanzione proporzionale.

Esempio 3 — Fattura su richiesta del cliente

Un cliente con partita IVA chiede la fattura per un acquisto di 500,00 € + IVA. L'esercente emette la fattura elettronica via SdI; il corrispettivo, già memorizzato dal RT, va scorporato dai corrispettivi telematici per non duplicare l'imponibile in liquidazione.

Errori comuni e come evitarli

  • Continuare a tenere il registro dei corrispettivi: la memorizzazione telematica sostituisce l'annotazione ex art. 24 DPR 633/1972; tenerlo in parallelo è inutile e fonte di errori.
  • Non scorporare la fattura emessa su richiesta: l'imponibile fatturato non va contato due volte tra i corrispettivi telematici e le fatture emesse.
  • Sottovalutare i guasti del RT: in caso di malfunzionamento occorre annotare i corrispettivi con la procedura di emergenza e richiedere tempestivamente l'intervento di manutenzione, altrimenti scatta la sanzione.
  • Non collegare lo strumento di pagamento elettronico: il POS va integrato con il RT; il mancato collegamento è sanzionato come l'omessa installazione.
  • Confondere documento commerciale e fattura: il documento commerciale non è una fattura e non legittima la detrazione per il cliente, che deve chiederla espressamente.

Riferimenti normativi

  • Art. 2, commi 1, 3, 5 e 6-ter, DLgs 5 agosto 2015, n. 127 — memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
  • Art. 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — operazioni di commercio al minuto e assimilate.
  • Art. 24 DPR 633/1972 — registro dei corrispettivi (sostituito dalla trasmissione telematica).
  • Art. 6, comma 2-bis, e art. 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, DLgs 18 dicembre 1997, n. 471 — sanzioni.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 01/06/2026.