Registro corrispettivi IVA art. 24 DPR 633/72: commercianti
Disciplina del registro dei corrispettivi per commercianti al minuto: cosa annotare, i termini di registrazione e il rapporto con i corrispettivi telematici
29/05/2026
6 min lettura
Lo strumento contabile con cui i commercianti al minuto annotano l'ammontare globale giornaliero delle vendite in alternativa alla registrazione delle singole fatture.
In sintesi
L'art. 24 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) disciplina la registrazione dei corrispettivi: i commercianti al minuto e gli altri contribuenti dell'art. 22, in luogo della registrazione delle fatture prevista dall'art. 23, possono annotare in apposito registro l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni effettuate ogni giorno, distinto per aliquota applicabile. L'annotazione va eseguita con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. È la semplificazione contabile tipica del dettaglio, dove emettere e registrare una fattura per ogni vendita sarebbe impraticabile.
Quando si applica
- Soggetti abilitati: i commercianti al minuto e gli altri contribuenti indicati nell'art. 22, DPR 633/1972 (esercizi di vendita al pubblico, somministrazione di alimenti e bevande, prestazioni alberghiere, prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico e attività assimilate) che non hanno l'obbligo di emettere fattura per ogni operazione.
- Operazioni interessate: le cessioni e prestazioni effettuate verso il consumatore finale, per le quali l'art. 22 prevede l'emissione di fattura solo a richiesta del cliente.
- Alternativa al registro delle fatture: l'annotazione globale dei corrispettivi sostituisce, per queste operazioni, la registrazione analitica delle fatture emesse di cui all'art. 23, comma 1, DPR 633/1972.
- Operazioni fatturate: anche quando il commerciante al minuto emette comunque fattura (immobili, beni strumentali, operazioni dell'art. 17, secondo comma, DPR 633/1972), i relativi corrispettivi vanno computati nell'ammontare giornaliero, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
Come si applica nella pratica
L'art. 24, comma 1, DPR 633/1972 individua il contenuto minimo dell'annotazione giornaliera: per ogni giorno va riportato l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile. Vanno annotati distintamente anche i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 21, commi 6 e 6-bis, DPR 633/1972, separatamente per ciascuna tipologia ivi indicata.
Il termine è perentorio: l'annotazione si esegue con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
| Elemento | Disciplina art. 24 |
|---|---|
| Soggetti | Commercianti al minuto e altri contribuenti art. 22 |
| Oggetto dell'annotazione | Ammontare globale giornaliero dei corrispettivi e delle imposte |
| Distinzione | Per aliquota applicabile (operazioni imponibili) |
| Altre operazioni | Corrispettivi art. 21, commi 6 e 6-bis, distinti per tipologia |
| Termine | Entro il giorno non festivo successivo a quello dell'operazione |
| Operazioni fatturate | Da computare nel totale giornaliero, IVA inclusa |
Un punto operativo rilevante riguarda le vendite promiscue. Per determinate categorie di commercianti al minuto che vendono promiscuamente beni soggetti ad aliquote diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendone le modalità, che la registrazione dei corrispettivi sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote avvenga in proporzione agli acquisti: è il meccanismo noto come ventilazione dei corrispettivi.
Quando il commerciante al minuto tiene il registro dei corrispettivi in luogo diverso da quello in cui svolge l'attività di vendita, l'art. 24 impone di eseguire le stesse annotazioni, nei medesimi termini, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui si svolge la vendita.
Sul piano sistematico, l'art. 24 si coordina con la registrazione delle fatture emesse dell'art. 23: il commerciante al minuto può scegliere il registro dei corrispettivi proprio in luogo di quanto stabilito dall'articolo precedente. L'ambito soggettivo è quello del commercio al minuto e delle attività assimilate dell'art. 22, che individua chi è esonerato dall'obbligo di fattura per ogni operazione.
Va ricordato che la disciplina sostanziale dell'art. 24 è oggi attuata, sul piano della certificazione dei corrispettivi, tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati: il registro dei corrispettivi resta il presidio contabile dell'ammontare giornaliero da riportare nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale, alimentato dai dati dei corrispettivi telematici.
Esempi pratici
Esempio 1 — Negozio di abbigliamento con due aliquote
Un negozio al dettaglio vende in una giornata capi soggetti ad aliquota ordinaria del 22% per 3.000,00 € di corrispettivi (IVA inclusa) e articoli per l'infanzia al 10% per 550,00 €. Nel registro dei corrispettivi annota, con riferimento a quel giorno ed entro il giorno non festivo successivo, l'ammontare globale distinto per aliquota: 3.000,00 € al 22% e 550,00 € al 10%, scorporando poi l'imposta in sede di liquidazione.
Esempio 2 — Vendita al minuto con fattura su richiesta
Un rivenditore di elettrodomestici incassa nella giornata 4.880,00 € di corrispettivi al 22% e, su richiesta di un cliente, emette una fattura per un frigorifero da 610,00 € IVA inclusa. Il corrispettivo fatturato va computato nel totale giornaliero del registro dei corrispettivi includendo l'imposta, in modo che l'ammontare complessivo del giorno risulti pari a 5.490,00 €, senza duplicazioni rispetto all'eventuale registro delle fatture.
Esempio 3 — Registro tenuto presso lo studio del consulente
Una gelateria affida la contabilità a uno studio esterno e tiene lì il registro dei corrispettivi. Poiché il registro è conservato in luogo diverso dal punto vendita, l'esercente deve annotare gli stessi corrispettivi giornalieri, negli stessi termini, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato presso il locale di vendita di via Roma, così da documentare in loco l'ammontare incassato ogni giorno.
Errori comuni e come evitarli
- Annotare i corrispettivi oltre il giorno non festivo successivo: l'art. 24, comma 1, fissa un termine breve e perentorio; ritardare l'annotazione espone a sanzioni per irregolare tenuta del registro. Allineare l'annotazione alla chiusura giornaliera evita lo scostamento.
- Non distinguere i corrispettivi per aliquota: il registro deve riportare l'ammontare globale distinto secondo l'aliquota applicabile; un totale indistinto rende impossibile una corretta liquidazione e va sanato solo con la ventilazione, ammessa esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal Ministro delle finanze.
- Dimenticare di computare le operazioni fatturate: anche i corrispettivi delle operazioni con emissione di fattura, comprese immobili e beni strumentali, vanno inclusi nel totale giornaliero con l'imposta; ometterli sottostima i corrispettivi del giorno.
- Confondere il registro dei corrispettivi con quello delle fatture emesse: l'art. 24 opera in luogo dell'art. 23 per le operazioni del commercio al minuto, non in aggiunta; registrare due volte la stessa operazione genera una doppia imposizione contabile.
- Trascurare il registro di prima nota nel punto vendita: quando il registro principale è tenuto altrove, l'annotazione di prima nota nel luogo di vendita non è facoltativa ma è imposta dall'art. 24 negli stessi termini.
- Applicare la ventilazione senza i presupposti: la registrazione senza distinzione per aliquote con ripartizione in proporzione agli acquisti è ammessa solo per le categorie e con le modalità stabilite dal Ministro delle finanze; usarla fuori da tali ipotesi rende inattendibile la base imponibile per aliquota.
Riferimenti normativi
- Art. 24, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Registrazione dei corrispettivi
- Art. 22, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — Commercio al minuto e attività assimilate
- Art. 23, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — Registrazione delle fatture (emesse)
- Art. 21, commi 6 e 6-bis, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — Fatturazione delle operazioni
Risorse correlate
- Commercio al minuto IVA art. 22 DPR 633/72
- Registrazione fatture emesse IVA art. 23 DPR 633/72
- Registrazione acquisti IVA art. 25 DPR 633/72
- Fattura elettronica TD01 art. 21 DPR 633/72
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.