Registro dei corrispettivi: cosa annotare ed entro quando
L'annotazione giornaliera distinta per aliquota, il termine del giorno non festivo successivo e cosa resta da fare dopo il registratore telematico
06/09/2026
06/09/2026
7 min lettura
In sintesi
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti dell'art. 22 possono annotare in un apposito registro, in luogo della registrazione delle singole fatture, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile; l'annotazione va eseguita con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate ed entro il giorno non festivo successivo (art. 24, c. 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633). Dal 1° gennaio 2020 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono proprio questo obbligo di registrazione per chi vi è tenuto. La versione qui descritta è quella in vigore dal 1° gennaio 2013, e l'ultima: il testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 la supera a partire dal 1° gennaio 2027.
Un totale al giorno, distinto per aliquota: cosa entra nell'annotazione
Il contenuto minimo dell'annotazione è fissato dal primo comma: per ogni giorno l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 21, commi 6 e 6-bis, annotato distintamente per ciascuna tipologia. La distinzione per aliquota non è un dettaglio formale: senza di essa la liquidazione periodica non si può calcolare, perché lo scorporo dell'imposta dal lordo incassato richiede di sapere quale percentuale applicare a quale quota.
Il secondo comma allarga il perimetro dell'annotazione. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero vanno computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative a immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Il registro dei corrispettivi non è quindi il registro di ciò che non è stato fatturato: è il registro di tutto l'incassato della giornata, con le operazioni fatturate che restano annotate anche nel registro delle fatture emesse senza che questo generi una doppia imposizione, perché le due annotazioni servono a scopi diversi.
Chi può usare questo registro lo stabilisce il commercio al minuto e le attività assimilate dell'art. 22: esercizi aperti al pubblico, spacci interni, distributori automatici, vendite per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante, prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, trasporto di persone e altre categorie per cui la fattura è obbligatoria solo se il cliente la chiede.
Tre termini che convivono: il giorno successivo, i dodici giorni, i sessanta
Il termine dell'art. 24 è stretto e si conta sul giorno dell'operazione: l'annotazione va eseguita entro il giorno non festivo successivo. Accanto a questo ne corrono altri due, con fonti diverse, e la confusione fra loro è la causa più frequente di annotazioni tardive.
- Giorno dell'operazione: Memorizzazione elettronica del corrispettivo giornaliero — art. 2, c. 1, D.Lgs. 127/2015, che pone l'obbligo insieme a quello di trasmissione; il c. 6-ter ne conferma la cadenza giornaliera
- Entro il giorno non festivo successivo: Annotazione nel registro dei corrispettivi — art. 24, c. 1, DPR 633/1972; l'annotazione si riferisce al giorno in cui le operazioni sono state effettuate
- Entro dodici giorni dall'effettuazione: Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri — art. 2, c. 6-ter, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127; l'effettuazione si determina ai sensi dell'art. 6 DPR 633/1972
- Entro sessanta giorni dall'effettuazione: Termine allungato per chi usa macchine elettrocontabili o centri di elaborazione dati di terzi — DM 11 agosto 1975, richiamato nelle note di aggiornamento dell'art. 24; resta l'obbligo di includere tutte le operazioni nelle dichiarazioni del periodo
- Entro il giorno 16 del mese successivo: Liquidazione periodica dell'imposta — art. 1, c. 1, DPR 23 marzo 1998, n. 100; i termini di liquidazione restano fermi anche in regime di corrispettivi telematici
Il primo è il termine di dodici giorni per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate, fissato dall'art. 2, comma 6-ter, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 e calcolato dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6. Il secondo è il termine di sessanta giorni del DM 11 agosto 1975, richiamato dalle note di aggiornamento dell'articolo: le registrazioni degli artt. 23, 24, 25 e 39, secondo comma, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni quando il contribuente utilizza direttamente macchine elettrocontabili oppure si avvale, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, fermo restando l'obbligo di tenere conto di tutte le operazioni nelle dichiarazioni del periodo. Restano fermi in ogni caso l'obbligo di memorizzazione giornaliera e i termini di liquidazione periodica, che il DPR 23 marzo 1998, n. 100 fissa al giorno 16 di ciascun mese.
La giornata di un negozio con due aliquote e una fattura su richiesta
Un negozio di elettrodomestici incassa in una giornata 3.000,00 € di corrispettivi ad aliquota ordinaria e 550,00 € ad aliquota ridotta del 10%, entrambi al lordo dell'imposta; nella stessa giornata un cliente chiede la fattura per un frigorifero e l'esercente la emette per 610,00 € IVA inclusa. L'ammontare globale da annotare per quel giorno è 4.160,00 €, perché il corrispettivo fatturato va computato nel totale giornaliero con l'imposta compresa.
| Voce del giorno | Corrispettivo lordo |
|---|---|
| Corrispettivi ad aliquota ordinaria 22%, imposta inclusa | 3.000,00 € |
| Corrispettivi ad aliquota ridotta 10%, imposta inclusa | 550,00 € |
| Fattura emessa su richiesta del cliente, aliquota 22%, imposta inclusa | 610,00 € |
| Ammontare globale annotato per la giornata | 4.160,00 € |
L'annotazione va fatta con riferimento a quella giornata ed entro il giorno non festivo successivo, con i 3.000,00 € e i 610,00 € tenuti separati dai 550,00 € perché scontano aliquote diverse. Omettere la riga della fattura sottostima i corrispettivi del giorno e produce uno scostamento che emerge al primo controllo incrociato fra registri e liquidazioni.
Ventilazione e registro di prima nota: le due deroghe che l'articolo conserva
La prima deroga riguarda chi vende promiscuamente beni soggetti ad aliquote diverse. Per determinate categorie di commercianti al minuto il Ministro delle finanze può consentire, stabilendone le modalità, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote avvenga in proporzione agli acquisti. È il meccanismo noto come ventilazione, che opera soltanto per le categorie e con le modalità previste: applicarlo fuori da quelle ipotesi rende inattendibile la base imponibile per aliquota.
La seconda riguarda il luogo. Quando il registro è tenuto in un posto diverso da quello in cui si svolge l'attività di vendita, le stesse annotazioni vanno eseguite, negli stessi termini, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui la vendita avviene. Non è una facoltà organizzativa: è un obbligo che accompagna la scelta di affidare la contabilità all'esterno.
Sul rapporto con i corrispettivi telematici la norma di riferimento non è l'art. 24 ma l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, che dispone la sostituzione degli obblighi di registrazione del primo comma dell'art. 24 con la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati. L'Agenzia delle entrate ha raccolto i chiarimenti operativi su questo passaggio nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020.
Le domande di chi ci arriva
Entro quanto tempo devo fare l'annotazione dei corrispettivi giornalieri nel registro?
Entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate, e l'annotazione deve riferirsi a quel giorno. Il termine è quello del primo comma dell'art. 24 e vale per chi tiene ancora il registro; chi rientra nell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica ha invece quell'adempimento al posto della registrazione.
Se uso un centro di elaborazione dati, ho più tempo per registrare i corrispettivi?
Sì: il DM 11 agosto 1975, richiamato nelle note dell'art. 24, consente di eseguire le registrazioni entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni quando si usano direttamente macchine elettrocontabili o ci si avvale di centri elettrocontabili gestiti da terzi. Resta l'obbligo di far confluire tutte le operazioni nelle dichiarazioni del periodo cui si riferiscono.
Se vendo beni con aliquote IVA diverse, come devo gestire la registrazione dei corrispettivi?
L'ammontare globale del giorno va annotato distinto secondo l'aliquota applicabile, riga per riga. Solo per determinate categorie di commercianti al minuto che vendono promiscuamente il Ministro delle finanze può ammettere la ventilazione, cioè la registrazione indistinta con ripartizione proporzionale agli acquisti, e vale unicamente nei casi e con le modalità stabilite.
Cosa devo fare se tengo il registro in un ufficio diverso dal negozio?
Devi eseguire le stesse annotazioni, negli stessi termini, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo di vendita, o in ciascuno dei luoghi se i punti vendita sono più di uno. Lo prevede l'ultimo comma dell'art. 24, e le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Riferimenti normativi
- Art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — registrazione dei corrispettivi: contenuto dell'annotazione, termine del giorno non festivo successivo, computo delle operazioni fatturate, ventilazione, registro di prima nota. Testo in vigore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026.
- Art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — commercio al minuto e attività assimilate: chi non deve emettere fattura se non su richiesta del cliente.
- Art. 23, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — registrazione delle fatture emesse, in luogo della quale opera l'art. 24.
- Art. 21, commi 6 e 6-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — operazioni la cui fattura reca un'annotazione in luogo dell'imposta (non soggette, non imponibili, esenti, regime del margine), richiamate dall'art. 24, c. 1, che ne impone l'annotazione distinta per ciascuna tipologia.
- Art. 2, c. 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 — la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione del primo comma dell'art. 24.
- Art. 1, c. 1, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 — liquidazione periodica determinata entro il giorno 16 di ciascun mese.
- Agenzia delle entrate, circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 — chiarimenti su memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
- D.M. 11 agosto 1975 — registrazioni eseguibili entro sessanta giorni con macchine elettrocontabili o centri di elaborazione di terzi.
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — testo unico IVA, che dal 1° gennaio 2027 subentra all'art. 24 D.P.R. 633/1972. Come il D.M. sopra, è richiamato per estremi e non compare fra le fonti collegate a questa scheda.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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