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ContabilitàUltimo aggiornamento: 08/09/2026Verificato su Normattiva il 08/09/2026

Contabilità semplificata: le soglie e i tre modi di tenerla

Quali ricavi contano per restare sotto 500.000 o 800.000 €, quali registri sostituiscono le scritture ordinarie e quando l'opzione vincola per tre anni

Ultimo aggiornamento

08/09/2026

Verificato su Normattiva

08/09/2026

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In sintesi

Un'impresa individuale o una società di persone che in un anno intero ha percepito ricavi non superiori a 500.000 € per le prestazioni di servizi, oppure a 800.000 € per le altre attività, è esonerata per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie (art. 18, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600). Le due misure valgono dal 1° gennaio 2023: l'art. 1, comma 276, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 ha sostituito i precedenti 400.000 € e 700.000 €. Il conto si fa sugli incassi e non sulle fatture emesse: il comma 11 assume come ricavi del periodo d'imposta «le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4».

Al posto delle scritture ordinarie l'impresa annota i ricavi percepiti in un registro e le spese sostenute in un registro diverso, con riferimento alla data di incasso e a quella di pagamento (comma 2). I registri IVA possono sostituire entrambi (comma 4) e, con un'opzione vincolante per almeno un triennio, si può rinunciare del tutto alle annotazioni finanziarie presumendo che la data di registrazione del documento coincida con quella dell'incasso o del pagamento (comma 5). Il regime si estende di anno in anno finché le soglie non vengono superate (comma 7), e resta sempre possibile optare per l'ordinario (comma 8).

Il conto che decide il regime: incassi dell'anno, non fatture emesse

La soglia si misura sui ricavi percepiti in un anno intero. È una differenza che cambia l'esito in modo concreto, perché una fattura di dicembre incassata a febbraio pesa sull'anno dopo, e un incasso di gennaio su una fattura dell'anno prima pesa su quello in corso.

Una ditta individuale di consulenza emette nel 2026 fatture per 520.000 €. Al 31 dicembre 60.000 € risultano ancora da incassare, mentre nello stesso anno sono entrati 45.000 € di fatture emesse nel 2025.

VoceImporto
Fatture emesse nel 2026 per prestazioni di servizi520.000,00 €
Meno: fatture del 2026 non incassate al 31 dicembre-60.000,00 €
Più: incassi del 2026 su fatture emesse nel 202545.000,00 €
Ricavi percepiti nel 2026 (art. 18, c. 11)505.000,00 €
Ricavi percepiti nel 2026 da una ditta di servizi: il conto della sogliaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 18, commi 1 e 11, DPR 600/1973Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

I ricavi percepiti sono 505.000 €: la soglia dei 500.000 € è superata e dal 2027 la ditta passa alle scritture ordinarie. Se gli incassi arretrati fossero stati 40.000 € invece di 45.000 €, il totale si sarebbe fermato a 500.000 € esatti e il regime sarebbe proseguito, perché la norma chiede che i ricavi non abbiano superato l'ammontare, non che vi restino sotto.

Tre regole di dettaglio spostano spesso il risultato:

SituazioneCome si misura la soglia
Servizi e altre attività insiemeConta l'ammontare dei ricavi dell'attività prevalente; senza distinta annotazione si presumono prevalenti le attività diverse dai servizi (c. 1)
Primo anno di attivitàSi guarda ai ricavi che si prevede di percepire, ragguagliati ad anno (c. 9)
Rivenditori di giornali, libri e periodici; distributori di carburanteI ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore; per generi di monopolio e valori bollati contano gli aggi (c. 10)

Le due soglie riguardano l'ammontare dei ricavi degli articoli 57 e 85 del TUIR: il criterio di determinazione del reddito che ne discende è quello dell'art. 66 TUIR per le imprese minori.

Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina si legge all'articolo 23 del D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141, perché l'art. 367, comma 1, lettera h), abroga gli articoli da 18 a 22 del DPR 600/1973 e l'art. 368 fissa la decorrenza del testo unico. Le soglie restano 500.000 € e 800.000 €; cambiano i rinvii, perché i ricavi si leggeranno negli articoli 68 e 94 del testo unico dei redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117) invece che negli articoli 57 e 85 del TUIR, e il criterio di competenza nell'articolo 118, comma 2, invece che nell'articolo 109, comma 2.

Come si tengono i registri quando le scritture ordinarie non servono

Il comma 2 descrive l'impianto base: un registro cronologico dei ricavi percepiti, con importo, generalità e indirizzo di chi paga ed estremi della fattura, e un registro diverso per le spese sostenute, tenuto con riferimento alla data di pagamento. I componenti positivi e negativi che non sono incassi né pagamenti — ammortamenti, rimanenze, accantonamenti — si annotano negli stessi registri entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (comma 3).

  • Domanda: L'impresa tiene già i registri IVA?
    • no → Registro dei ricavi percepiti e registro separato delle spese sostenute (comma 2)
    • sì → Serve conoscere la data effettiva di ogni incasso e di ogni pagamento?
  • Domanda: Serve conoscere la data effettiva di ogni incasso e di ogni pagamento?
    • sì, servono le date reali → Registri IVA integrati con le annotazioni di incassi e pagamenti (comma 4)
    • no, basta la data di registrazione → Registri IVA senza annotazioni finanziarie, con opzione vincolante per almeno un triennio (comma 5)
  • Esito: Registro dei ricavi percepiti e registro separato delle spese sostenute (comma 2)
  • Esito: Registri IVA integrati con le annotazioni di incassi e pagamenti (comma 4)
  • Esito: Registri IVA senza annotazioni finanziarie, con opzione vincolante per almeno un triennio (comma 5)
Quale registro tenere in contabilità semplificataFonte: Elaborazione SamBooks su art. 18, commi 2, 4 e 5, DPR 600/1973

Chi tiene già i registri IVA può fermarsi lì. Il comma 4 li rende sostitutivi, a condizione che vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta; quando incasso o pagamento non avvengono nell'anno di registrazione basta riportare l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, indicando le fatture cui si riferiscono, e annotare separatamente ricavi e costi nell'anno in cui il denaro si muove.

La terza strada è l'opzione del comma 5: si tengono i soli registri IVA, senza alcuna annotazione di incassi e pagamenti, e si presume che la data di registrazione coincida con quella della manifestazione finanziaria. Semplifica molto la gestione quotidiana, ma sposta il reddito imponibile su un dato che l'impresa controlla solo in parte, cioè il momento in cui la fattura viene registrata. Chi è esonerato dagli adempimenti IVA come produttore agricolo in regime speciale non deve osservare i commi 2, 3 e 4 (comma 6).

Il vincolo del comma 5 non è quello del comma 8

Dentro l'art. 18 ci sono due opzioni con la stessa durata e conseguenze opposte.

Opzione del comma 5Opzione del comma 8
Che cosa si sceglieTenere i soli registri IVA senza annotare incassi e pagamentiPassare alla contabilità ordinaria
Si resta in semplificata?No
DurataVincolante per almeno un triennioEfficace dall'inizio del periodo in cui è esercitata, e comunque per quel periodo e per i due successivi

Nessuno dei due vincoli chiude la porta al regime forfetario. Nella risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018 l'Agenzia delle entrate ha esaminato il caso di una contribuente che aveva esercitato l'opzione del comma 5 nel 2017 e voleva applicare il forfetario dal 2018, e ha concluso che il vincolo triennale «rilevi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all'articolo 18, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario». La stessa risoluzione precisa che la scelta della contabilità semplificata per comportamento concludente non vincola per tre anni, trattandosi di un regime naturale delle imprese minori, e che l'omessa indicazione dell'opzione nella dichiarazione IVA resta valida ma è una violazione sanzionabile, sanabile con il ravvedimento operoso.

Le domande di chi ci arriva

Quali sono le soglie di ricavi per poter stare in contabilità semplificata?

500.000 € di ricavi percepiti per le imprese che prestano servizi e 800.000 € per quelle che svolgono altre attività (art. 18, comma 1, DPR 600/1973). Il limite si verifica su un anno intero e l'esonero dalle scritture ordinarie vale per l'anno successivo: il calcolo passo per passo è nella sezione sul conto che decide il regime.

Se faccio sia servizi che vendita di beni, come calcolo il limite per la contabilità semplificata?

Si guarda l'ammontare dei ricavi dell'attività prevalente e si applica la soglia corrispondente. La prevalenza va provata con la distinta annotazione dei ricavi delle due attività: in mancanza, il comma 1 presume prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi, quindi si applica la soglia di 800.000 €.

Cosa succede se supero la soglia dei ricavi della mia attività commerciale?

Il regime semplificato si estende di anno in anno solo finché gli importi del comma 1 non vengono superati (comma 7). Superata la soglia in un anno intero, dall'anno successivo la tenuta delle scritture contabili ordinarie torna obbligatoria, senza bisogno di alcuna comunicazione.

Posso adottare la contabilità semplificata fin dal primo anno di attività?

Sì. Il comma 9 consente a chi intraprende un'impresa commerciale di tenere la contabilità semplificata già nel primo anno, se ritiene di percepire ricavi non superiori ai limiti del comma 1, ragguagliati ad anno. La verifica a consuntivo decide poi il regime dell'anno seguente.

Se scelgo il regime ordinario, posso tornare indietro quando mi pare?

No. L'opzione per l'ordinario ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui è esercitata e vale finché non viene revocata, in ogni caso per quel periodo e per i due successivi (comma 8). Non va confuso con quello, diverso, dell'opzione del comma 5, che riguarda le sole modalità di annotazione e lascia l'impresa in contabilità semplificata.

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 18, c. 1 — soglie di 500.000 e 800.000 € di ricavi percepiti, attività prevalente ed esonero per l'anno successivo
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 18, c. 2 e 3 — registro dei ricavi percepiti, registro delle spese sostenute e annotazione dei componenti diversi
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 18, c. 4 — i registri IVA in sostituzione, con l'indicazione dei mancati incassi e pagamenti
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 18, c. 5 — opzione vincolante per almeno un triennio e presunzione registrazione uguale a incasso
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 18, c. 6 — produttori agricoli in regime speciale IVA esonerati dai commi 2, 3 e 4
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 18, c. 7, 8 e 9 — rinnovo annuale del regime, opzione per l'ordinario e primo anno di attività
  • L. 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, c. 276 — innalzamento delle soglie a 500.000 e 800.000 €, in vigore dal 1° gennaio 2023
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 18, c. 10 e 11 — ricavi al netto per rivenditori e distributori, e definizione di ricavi percepiti
  • Agenzia delle entrate, risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018 — il vincolo triennale del comma 5 non impedisce l'accesso al regime forfetario
  • D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141, artt. 23, 367 e 368 — la stessa disciplina nel testo unico degli adempimenti e dell'accertamento, dal 1° gennaio 2027

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.

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