Contabilità semplificata imprese minori: art. 18 DPR 600/1973
Limiti di ricavi, regime di cassa e registri della contabilità semplificata delle imprese minori ex art. 18 DPR 600/1973, con l'opzione sui registri IVA
01/06/2026
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Limiti di ricavi, regime di cassa e registri obbligatori della contabilità semplificata per le imprese minori, con le opzioni di tenuta dei registri IVA.
In sintesi
L'art. 18 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 disciplina la contabilità semplificata delle imprese minori: le imprese individuali e le società di persone sono esonerate dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie quando i ricavi percepiti in un anno non superano 500.000 € per le attività di prestazione di servizi o 800.000 € per le altre attività. Il regime è naturale per chi resta sotto soglia e si applica dall'anno successivo a quello di verifica del limite.
La contabilità semplificata è impostata per cassa: i soggetti annotano in un registro i ricavi percepiti e in un diverso registro le spese sostenute, con riferimento alla data di incasso o di pagamento (comma 2). I componenti diversi da incassi e pagamenti si annotano entro il termine di presentazione della dichiarazione (comma 3). In luogo dei registri dedicati è possibile utilizzare i registri IVA (comma 4) e, previa opzione triennale, presumere che la data di registrazione coincida con quella dell'incasso o del pagamento (comma 5).
Quando si applica
Il regime si applica alle imprese minori — imprese individuali e società di persone — che non superano le soglie di ricavi di 500.000 € (servizi) o 800.000 € (altre attività). Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi dell'attività prevalente; in mancanza di distinta annotazione, si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi.
Resta ferma la possibilità di optare per la contabilità ordinaria. I soggetti esonerati dagli adempimenti IVA in quanto produttori agricoli in regime speciale (art. 34 del DPR 633/1972) non sono tenuti a osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 (comma 6). Le società di capitali restano sempre in contabilità ordinaria, a prescindere dai ricavi.
Come si applica nella pratica
La gestione ruota intorno ai registri degli incassi e dei pagamenti, con possibilità di appoggiarsi ai registri IVA.
| Elemento | Disciplina (art. 18 DPR 600/1973) |
|---|---|
| Soglia servizi | Ricavi fino a 500.000 € (comma 1) |
| Soglia altre attività | Ricavi fino a 800.000 € (comma 1) |
| Criterio | Cassa: rilevano incassi e pagamenti (comma 2) |
| Registro incassi | Importo, dati del soggetto pagatore, estremi del documento (comma 2) |
| Registro spese | Spese sostenute con riferimento alla data di pagamento (comma 2) |
| Componenti diversi | Annotati entro il termine della dichiarazione dei redditi (comma 3) |
| Registri IVA sostitutivi | Possono sostituire i registri degli incassi/pagamenti (comma 4) |
| Opzione triennale | Data di registrazione presunta uguale a incasso/pagamento (comma 5) |
L'opzione del comma 5, vincolante per almeno un triennio, è la modalità più diffusa perché evita di tracciare separatamente la data di incasso e di pagamento: si presume, per semplificazione, che la registrazione ai fini IVA coincida con la manifestazione finanziaria.
Esempi pratici
Esempio 1 — Verifica della soglia di ricavi
Una ditta individuale che presta servizi di consulenza percepisce nell'anno ricavi per 420.000 €. Non superando il limite di 500.000 € (comma 1), resta nella contabilità semplificata anche per l'anno successivo.
Esempio 2 — Attività mista
Un'impresa svolge sia commercio di beni sia prestazioni di servizi, con ricavi complessivi di 700.000 €, prevalentemente da cessioni di beni. Si applica la soglia dell'attività prevalente, pari a 800.000 €: l'impresa è ammessa alla contabilità semplificata.
Esempio 3 — Opzione per la registrazione "vale incasso"
Una società in nome collettivo tiene i registri IVA e opta, per almeno un triennio, per il regime del comma 5: si presume che la data di registrazione delle fatture coincida con quella dell'incasso o del pagamento, senza tracciare separatamente le movimentazioni finanziarie.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere competenza e cassa: applicare il criterio di competenza a un regime che è invece per cassa, basato su incassi e pagamenti.
- Sbagliare la soglia nelle attività miste: usare il limite dei servizi quando prevalgono le altre attività (o viceversa). Conta l'attività prevalente, in mancanza di distinta annotazione si presumono prevalenti le attività diverse dai servizi.
- Trascurare il registro delle spese: annotare solo gli incassi e non i pagamenti in un diverso registro, come richiede il comma 2.
- Dimenticare i componenti diversi: omettere l'annotazione, entro il termine della dichiarazione, dei componenti reddituali diversi da incassi e pagamenti (comma 3).
- Non considerare il vincolo triennale: revocare l'opzione del comma 5 prima del triennio minimo previsto.
Riferimenti normativi
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 18, comma 1 — Contabilità semplificata per le imprese minori (soglie di ricavi).
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 18, comma 2 — Registri degli incassi e dei pagamenti.
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 18, comma 4 — Utilizzo dei registri IVA in sostituzione.
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 18, comma 5 — Opzione triennale per la presunzione registrazione = incasso.
Risorse correlate
- Imprese minori e contabilità semplificata (art. 66 TUIR)
- Scritture contabili delle imprese (art. 14 DPR 600/1973)
- Registro dei beni ammortizzabili (art. 16 DPR 600/1973)
- Regime speciale IVA per l'agricoltura (art. 34 DPR 633/1972)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.
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