Fermo amministrativo dell'auto: i 30 giorni e come si evita
Trenta giorni per pagare o per dimostrare che il bene è strumentale, il decreto attuativo mai emanato e il costo di circolare con il veicolo fermato
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Il fermo dei beni mobili registrati è la misura con cui l'agente della riscossione blocca la circolazione di un veicolo intestato al debitore o a un coobbligato, iscrivendo un provvedimento nei registri mobiliari. Il presupposto è uno solo: il decorso inutile del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 86, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602, che rinvia all'art. 50, comma 1, dello stesso decreto).
L'iscrizione non è mai immediata. La procedura si apre con una comunicazione preventiva che avvisa il destinatario: se non paga entro trenta giorni il fermo sarà eseguito senza ulteriore comunicazione, salvo che entro lo stesso termine dimostri all'agente della riscossione che il bene è strumentale all'attività di impresa o della professione (art. 86, comma 2). Sono trenta giorni per fare una cosa sola fra tre: pagare, chiedere la dilazione, oppure documentare la strumentalità.
Chi circola con un veicolo sottoposto a fermo rischia la sanzione dell'art. 214, comma 8, del codice della strada, oltre alla confisca del mezzo. Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina si leggerà nell'art. 187 del testo unico dei versamenti e della riscossione approvato con il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33.
- Giorno 0: Notifica della cartella di pagamento — da qui decorrono i sessanta giorni dell'intimazione ad adempiere
- Decorsi 60 giorni: L'agente della riscossione può disporre il fermo — il presupposto è il decorso inutile del termine dell'art. 50, c. 1, non la notifica dell'avviso di intimazione dell'art. 50, c. 2
- Prima dell'iscrizione: Notifica della comunicazione preventiva di fermo — avverte che in mancanza di pagamento entro trenta giorni il fermo sarà eseguito senza ulteriore comunicazione (art. 86, c. 2)
- Entro 30 giorni dalla comunicazione: Pagare, chiedere la dilazione o dimostrare la strumentalità del bene — la prova che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione si dà all'agente della riscossione entro questo termine
- Scaduti i 30 giorni: Iscrizione del provvedimento di fermo nei registri mobiliari — l'annotazione al PRA viaggia per via telematica fra agente della riscossione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e PRA
- Con il pagamento della prima rata: Sospensione degli effetti del fermo, che resta però iscritto — la cancellazione segue l'integrale pagamento del piano; l'annotazione della sospensione non sconta imposta di bollo
Il decreto attuativo non è mai arrivato: si applica ancora il DM del 1998
L'art. 86, comma 4, rinvia a un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per stabilire modalità, termini e procedure del fermo. Quel decreto non è mai stato emanato, e la lacuna è stata chiusa da una norma di interpretazione autentica: l'art. 3, comma 41, del DL 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248, ha stabilito che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4, il fermo può essere eseguito sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni su iscrizione, cancellazione ed effetti contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998 n. 503.
Perché nel 2005 è servita una norma di interpretazione autentica
Il regolamento del 1998 è anteriore alla riscrittura della riscossione coattiva: l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 ha sostituito per intero il Titolo II del DPR n. 602 del 1973 a decorrere dal 1° luglio 1999, e nel nuovo Titolo II l'art. 91-bis, che dedicava al fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi una sede propria, non è stato riprodotto. È la stessa Normattiva a segnalarlo nella nota all'articolo. Restava dunque un regolamento in cerca di una norma, e nel 2005 il legislatore ha dichiarato applicabile quel regolamento al fermo dell'art. 86.
Sapere quale fonte governa la procedura non è un dettaglio da studioso: significa sapere dove leggere che cosa può fare l'agente della riscossione e quali effetti produce l'iscrizione, senza cercare un regolamento che non esiste. Il testo unico del 2025 riproduce l'art. 86 nell'art. 187 richiamando espressamente, fra le fonti dell'articolo, sia la norma del 2005 sia le modifiche del 2011 e del 2013.
Trenta giorni per pagare, o per dimostrare che il bene serve al lavoro
L'eccezione della strumentalità è l'unica difesa che la norma affida al destinatario prima dell'iscrizione, e ha tre caratteristiche che conviene tenere a mente. È documentale: si dimostra all'agente della riscossione, non si eccepisce dopo davanti a un giudice. È a termine: vale se esercitata entro i trenta giorni della comunicazione preventiva. Ed è sul bene, non sulla persona: riguarda il singolo veicolo strumentale all'attività di impresa o della professione, non l'intero parco mezzi né la condizione economica del debitore.
Accanto alla strumentalità c'è una seconda strada, e passa dalla rateizzazione. Dalla presentazione della richiesta di dilazione e fino all'eventuale rigetto o decadenza non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi né nuove ipoteche, restando salvi quelli già iscritti (art. 19, comma 1-quater, lettera b). Presentare la domanda entro i trenta giorni della comunicazione preventiva impedisce quindi l'iscrizione, mentre presentarla dopo trova un fermo già a registro: il dettaglio delle rate e dei requisiti è in Rateizzare le cartelle.
Le tre strade non si escludono a vicenda, ma vanno percorse dentro lo stesso termine.
- Domanda: Il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione?
- sì, ed è documentabile → Documentare la strumentalità all'agente della riscossione entro il termine: il fermo non viene eseguito
- no → È possibile pagare per intero le somme dovute entro i trenta giorni?
- Domanda: È possibile pagare per intero le somme dovute entro i trenta giorni?
- sì → Pagare: la procedura di iscrizione si chiude senza fermo
- no → Presentare la richiesta di dilazione entro il termine: non possono essere iscritti nuovi fermi
- Esito: Documentare la strumentalità all'agente della riscossione entro il termine: il fermo non viene eseguito
- Esito: Pagare: la procedura di iscrizione si chiude senza fermo
- Esito: Presentare la richiesta di dilazione entro il termine: non possono essere iscritti nuovi fermi
La prima rata sospende il fermo, non lo cancella
È la conseguenza che sorprende più spesso chi ottiene la dilazione dopo l'iscrizione. Nella risposta a interpello n. 393 del 23 settembre 2020 l'Agenzia delle entrate descrive la prassi seguita dagli agenti della riscossione: in caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione il fermo già iscritto non può essere cancellato fino all'integrale pagamento delle rate, e per contemperare la tutela del credito con l'utilizzo del veicolo gli agenti consentono la sospensione degli effetti del fermo dopo il pagamento della prima rata. Il veicolo torna quindi a circolare, ma il vincolo resta a registro fino all'ultima rata: chi progetta di vendere l'auto durante il piano deve saperlo prima, non al passaggio di proprietà.
Sull'annotazione al PRA la stessa risposta chiude una questione pratica. Dal 1° gennaio 2020 i provvedimenti di fermo e di revoca sono notificati dall'agente della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati, che li comunica al sistema informativo del PRA (art. 2, comma 7, del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 98). Venendo meno l'istanza del contribuente, viene meno anche il presupposto dell'imposta di bollo di 16,00 € per foglio prevista dall'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642. Nella stessa direzione va l'art. 1, comma 809, della legge di bilancio 2020, per cui i conservatori dei pubblici registri eseguono iscrizioni, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
Circolare con il veicolo fermato: da 1.984 euro, più la confisca
Il costo di ignorare il fermo non si misura sul debito ma sul codice della strada. Chi ha assunto la custodia e circola abusivamente con il veicolo, o consente che altri lo facciano, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.984 € a 7.937 €, secondo il testo dell'art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 coordinato alla data del 6 settembre 2026; gli ultimi importi risultano aggiornati dal decreto 31 dicembre 2020, con effetto dal 1° gennaio 2021. Alla sanzione si aggiungono la confisca del veicolo e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 28 marzo 2024, la revoca della patente, che da automatica è diventata facoltativa: la Corte ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui prevedeva che si applicassero entrambe le sanzioni accessorie, anziché stabilire che la revoca può essere applicata e la confisca si applica.
Il debito iscritto a ruolo resta dovuto in ogni caso e non è un costo della violazione: il costo della violazione sono 1.984,00 € nel minimo, fino a 7.937,00 €, più la confisca del veicolo.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Sanzione minima per aver circolato con il veicolo sottoposto a fermo | 1.984,00 € |
| Imposta di bollo per l'annotazione al PRA del fermo e della sua sospensione | 0,00 € |
| Sanzione massima prevista per la stessa violazione | 7.937,00 € |
| Somme iscritte a ruolo all'origine del fermo, dovute in ogni caso e non per effetto della violazione | 4.500,00 € |
| Costo minimo della violazione, oltre alla confisca del veicolo | 1.984,00 € |
Nella riga del bollo compare uno zero che vale la pena leggere: né l'iscrizione del fermo né l'annotazione della sua sospensione costano imposta di bollo, per le ragioni ricostruite nella sezione precedente. Il resto della tabella è interamente evitabile, perché dipende da una scelta del debitore: su un debito di 4.500,00 € il fermo costa la mancata disponibilità del mezzo, non una sanzione.
Le domande di chi ci arriva
Quanti giorni ho per evitare il fermo dopo la comunicazione preventiva?
Trenta giorni dalla notifica della comunicazione preventiva (art. 86, comma 2). Entro quel termine si può pagare, presentare la richiesta di dilazione, che impedisce l'iscrizione di nuovi fermi, oppure dimostrare all'agente della riscossione che il bene è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Il fermo si può evitare se l'auto serve per lavorare?
Sì, ma solo dimostrandolo entro i trenta giorni della comunicazione preventiva e per quel veicolo. La strumentalità all'attività di impresa o della professione va documentata all'agente della riscossione: non è un'eccezione da sollevare dopo l'iscrizione, ed è riferita al bene, non alla persona del debitore.
Se ottengo la rateizzazione il fermo viene cancellato subito?
No. Secondo la ricostruzione della risposta a interpello n. 393 del 2020, il fermo già iscritto resta fino all'integrale pagamento delle rate; con il pagamento della prima rata gli agenti della riscossione consentono la sospensione degli effetti, quindi il veicolo torna a circolare ma il vincolo resta annotato.
Quanto costa circolare con un'auto sottoposta a fermo?
La sanzione dell'art. 214, comma 8, del codice della strada va da 1.984 € a 7.937 € nel testo coordinato al 6 settembre 2026, con la confisca del veicolo. Sono gli importi fissati dal decreto 31 dicembre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021, e sono ancora quelli perché l'aggiornamento biennale dell'art. 195, comma 3, è stato sospeso fino a tutto il 2026: il prossimo ritocco è atteso entro il 1° dicembre 2026, con decorrenza 1° gennaio 2027. La revoca della patente non è più automatica dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2024, ma può essere applicata.
L'iscrizione del fermo al PRA comporta imposta di bollo?
No. Dal 2020 i provvedimenti di fermo e di revoca viaggiano per via telematica fra agente della riscossione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e PRA, senza istanza del contribuente: viene meno il presupposto dell'imposta, e la legge di bilancio 2020 prevede espressamente l'esenzione da ogni tributo e diritto.
Riferimenti normativi
- DPR 29 settembre 1973 n. 602, art. 86, commi 1, 2, 3 e 4 — presupposto del fermo, comunicazione preventiva con trenta giorni e prova della strumentalità del bene, rinvio alla sanzione dell'art. 214, comma 8, del codice della strada, decreto attuativo mai emanato
- Art. 50, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 — termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, il cui decorso inutile apre al fermo
- Art. 16, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 — sostituzione integrale del Titolo II del DPR n. 602 del 1973 dal 1° luglio 1999, che non riproduce più l'art. 91-bis sul fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi
- Art. 19, comma 1-quater, lettera b), del DPR n. 602 del 1973 — dalla richiesta di dilazione e fino al rigetto o alla decadenza non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche
- Art. 3, comma 41, del DL 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248 — interpretazione autentica: fino all'emanazione del decreto dell'art. 86, comma 4, il fermo si esegue nel rispetto del decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998 n. 503
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 214, comma 8 — sanzione da 1.984 € a 7.937 € per chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a fermo, confisca del veicolo e revoca della patente; importi aggiornati dal decreto 31 dicembre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021 (prima erano 1.988 € e 7.953 €) e non più ritoccati, perché l'aggiornamento biennale dell'art. 195, comma 3, è sospeso dall'art. 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, prorogato dal DL 27 dicembre 2024 n. 202 e dal DL 31 dicembre 2025 n. 200 fino al 2026, citati in prosa; Corte costituzionale, sentenza n. 52 del 28 marzo 2024, sulla natura non automatica della revoca
- D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, art. 187, commi 1 e 2 — fermo di beni mobili registrati nel testo unico dei versamenti e della riscossione, applicabile dal 1° gennaio 2027
- Risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 393 del 23 settembre 2020 — il fermo iscritto non si cancella fino all'integrale pagamento delle rate, sospensione degli effetti dopo la prima rata, assenza del presupposto dell'imposta di bollo per l'annotazione al PRA in regime di collegamento telematico
- Art. 2, comma 7, del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 98 e art. 1, comma 809, della L. 27 dicembre 2019 n. 160 — notifica telematica dei provvedimenti di fermo e revoca al PRA; esenzione da ogni tributo e diritto per le formalità richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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